DPCM obbligatori? No grazie non ci casco.

DPCM obbligatori? No grazie non ci casco. NESSUNA LEGGE VIGENTE IMPONE MASCHERINA E DISTANZIAMENTO SUI CITTADINI. NES-SU-NA. Qui abbiamo un problema più serio che credere che un DPCM possa obbligare a qualsiasi cosa od autorizzare la qualunque. Abbiamo persone, tipo il dirigente scolastico come il Sindaco come le FdO od il proprietario di un’attività commerciale, che obbligano i cittadini nascondendosi dietro DPCM che non obbligano nessuno. Una specie di finto scudo penale che poco regge se un cittadino ne diventa consapevole. Qui ci troviamo davanti a probabili violazioni del codice penale, nello specifico nell’articolo 610 del cp cioè violenza privata che potrebbe avvenire quando quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. “Mettiti la mascherina” “Fai il tampone” “State distanziati” in mancanza di Legge potrebbero diventare veri e propri abusi sul diritto soggettivo e costituzionale dei cittadini. Chi sono le uniche due figure in Italia che potrebbero comprimere i diritti dei cittadini? Un Giudice per questioni di sicurezza ed il Sindaco per questioni d’emergenza. Nessun altro. Nè Draghi, nè Speranza, nè il Presidente di Regione, nè il CTS, nè un carabiniere, nè un dirigente scolastico, nè un medico. In base alla normativa vigente salta subito all’occhio che non esiste emergenza nazionale ma si potrebbe configurare uno Stato di emergenza di RILIEVO nazionale, regolamentato dal D.lgs. 1/2018 dove “Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018”. Si sottolinea l’articolo 24 del D.lgs. 1/2018, il quale dispone: “delibera lo stato d’emergenza di RILIEVO nazionale, fissandone la durata e DETERMINANDONE L’ESTENSIONE TERRITORIALE con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile”, dove il Capo della Protezione Civile Curcio MAI ha determinato, dove si passa sempre dal micro coi Comuni, i quali sono obbligati ad emettere ordinanza di dichiarazione dello stato d’emergenza sul proprio territorio (il D.lgs. 112/98 conferisce “alle regioni e (N.d.R: non “o”) agli enti locali e tra queste, in particolare” (…) “dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185”), per arrivare al macro (aree territoriali, regioni) ma mai all’intero territorio nazionale mancando uniformità e caratteristiche della calamità. La nube di Chernobyl poteva essere una calamità sull’intero territorio nazionale ma, l’epidemia di Covid-19, non interessa di certo tutta la Nazione. L’epidemia potrebbe essere certamente un fatto emergenziale, empiricamente individuato e scientificamente provato, che mettendo in pericolo la salute dei singoli e la sopravvivenza della comunità nel suo insieme impone al decisore pubblico di individuare le soluzioni idonee a neutralizzare o minimizzare i rischi anche attraverso la limitazioni di distinti diritti e libertà fondamentali. Per comprendere meglio la gestione statale a quale decisore pubblico fosse attribuita la competenza, lo troviamo scritto chiaramente nel DL 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13 nell’articolo 1, comma 1: “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni (N.d.R: Sindaco) o nelle aree (N.d.R: Prefetto) nei quali risulti positiva almeno una persona (N.d.R: Condizione minima per avere urgenza e contingenza cioè reale pericolo per la comunità) per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti (N.d.R. Sindaco, Prefetto e Presidente di Regione) sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata (N.d.R. Ordinanze comunali previa istruttoria) all’evolversi della situazione epidemiologica”. Condizione poi richiamata anche dal DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, dove all’articolo 1 comma 1 troviamo: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale (N.d.R: Comuni, città metropolitane, province) ovvero, occorrendo (N.d.R: se riscontrato un positivo a Codiv-19 su tutti i Comuni d’Italia), sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus (N.d.R: Ordinanze, in questo caso atti necessitati, previa istruttoria)”. Nel DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74 e DL 7 ottobre 202, n.125 in attesa di conversione a Legge, si parla di limitazioni solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Seppur non vengano più specificate le autorità competenti territoriali è lapalissiano che siano sempre le stesse. Anche nel nuovo DL 7 ottobre 2020, n.125, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, viene inserita una nuovo limitazione, la «hh-bis) con obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mentre usare termini come “obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” anziché “dimore private”, all’articolo 1 b), sembrerebbe spingere ad obblighi dei cittadini in luoghi dove non potrebbe esserci. Dimore private sono sì le abitazioni private ma anche un giardino, un garage, una fabbrica, un’azienda, un’aula scolastica, da imporre sempre come atto necessitato da parte del Sindaco se previsto dal peggioramento dell’andamento epidemiologico territoriale non su una epidemia di tamponi non diagnostici e che avrebbero bisogno di ulteriori esami. La gestione statale dell’emergenza era già ben regolamentata, attenendosi alle competenze territoriali e regionali, rispettando decisamente il profilo costituzionale ma, nel caos governativo creato dai media, entrano prepotentemente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), anticipati dal Dott. Giuseppe Conte in molteplici dirette televisive e che passano di mano all’attuale Presidente del CdM Draghi. Anche qui vanno chiarite le funzioni dei DPCM, i quali sembrerebbero in eccesso, ma regolarmente autorizzati da Legge 22 maggio 2020, n. 35, che non ne modificano la funzione di atto di nomina di alta amministrazione a favore di regolamento, dove all’articolo 2 – Attuazione delle misure di contenimento – comma 1. “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate (N.d.R. dal Sindaco) con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche’ i presidenti delle regioni interessate (N.d.R. se i Comuni dichiarano Stato di Emergenza), nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale”. I DPCM, regolamentati da LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 all’articolo 18 comma 2 ci mostrano chiaramente che sono esclusivamente atti di alta amministrazione, utilizzati per la nomina di alte cariche dirigenziali. Diversi sono i Decreti del Presidente della Repubblica, come i Decreti Ministeriali od i Decreti Iinterministeriali. Con specifico riferimento alla potestà regolamentare dei singoli ministeri, in base all’art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati REGOLAMENTI nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali diventano fonti secondarie e non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo in quanto organo collegiale, quindi se non c’è mascherina od altro nei DL non possono essere aggiunti nei regolamenti, e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Anche i regolamenti ministeriali ed interministeriali, come quelli governativi sono adottati previo parere del Consiglio di Stato e sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Quindi non solo non ci sentiamo obbligati da nessuna imposizione emessa con i DPCM ma, se anche avessero la funzione di regolamenti, dato che le limitazioni previste nei DL non potevano rivolgersi direttamente ai cittadini, i sindaci devono, qualora ne sussistano i presupposti di necessità e urgenza recepire i DPCM con ordinanza contingibile e urgente applicativa di una o più misure, per poter aver forza di Legge e comminare la sanzione amministativa prevista per la violazione della stessa. Stesso discorso per ogni altro atto, quale potrebbe essere un’ordinanza regionale, ministeriale, della protezione civile od altro. Tutte le violazioni di questi decreti-legge richiamano solo l’articolo 4 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ma non si riferiscono agli articoli ed ai comma degli stessi. Per quanto attiene agli atti amministrativi, la questione si pone solo per l’inottemperanza alle ordinanze comunali, visto che nessuno ha minimamente abrogato o modificato l’articolo 650, che rimane ben impresso sul codice penale, dato che la ratio legis in esame è diretta a tutelare l’ordine pubblico, nonché l’interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta perseguita, e non dai DPCM che, in questo caso, non obbligano il cittadino ed eventualmente sono da applicare tramite ordinanze. Lo capite che vi prendono in giro? Giocano sulla nostra ignoranza, rompiamo loro il giochino.

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