DVR Covid? Ennesimo abuso sui lavoratori

DVR COVID? Ennesimo abuso sui lavoratori
Il 14 marzo 2020 viene redatto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” dove inizialmente “l’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”, dove viene fatto credere che riguardi tutte le attività ma che non trova riscontro nell’articolo 16 nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con modificazione del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 dove troviamo all’articolo 66: “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no (NO=dipendenti esterni che riguardano solo le attività a rischio biologico), che nello svolgimento della loro attivita’ sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro (N.d.R. tra dipendenti), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e’ disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”, dove si parla di DPI esclusivi per i lavoratori, pubblici o privati delle aziende a rischio biologico (materiale biologico) CHE GIA’ LE INDOSSAVANO nelle:
– Attività in industrie alimentari
– Attività nell’agricoltura
– Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
– Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
– Attività nei laboratori clinici, microbiologici, veterinari e diagnostici (nei laboratori di microbiologia sono presenti entrambi i rischi, quello potenziale e quello legato all’uso deliberato di microrganismi)
– Attività negli impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
– Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Per tutte le altre aziende (bar, ristoranti, uffici, scuole ecc. ecc.) il biorischio è già calcolato ma mai vengono applicati DPI specifici dato non vengano trattati né patogeni né liquidi biologici. Gli agenti biologici, definiti secondo il D.Lgs 81/2008, Titolo X come “qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni”, sono stati classificati secondo un criterio di pericolosità tenendo conto delle condizioni prevalenti nell’area geografica presa in considerazione. Nel Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 troviamo all’Art. 4 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo – al comma 1. “All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.»”. La Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, dove riassumiamo con “L’Unione si adopera per mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale […] Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE, al di sopra delle Leggi ordinarie nazionali, stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti […] Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3 […] Le linee guida precisano che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo, come ad esempio il sequenziamento, può essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2 (livello di biosicurezza 2, BSL-2), mentre il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV‐2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio di contenimento con una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica (livello di biosicurezza 3, BSL‐3) […] La direttiva (UE) 2019/1833 ha modificato anche gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, che stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria (aziende a rischio biologico)”. MAI si trova menzione delle “varianti” di Sars Cov-2 che, ad oggi, non è regolamentato quindi giuridicamente irrilevante.
Per Gruppo di rischio 3 si intende: elevato rischio individuale, basso rischio collettivo. In questo gruppo sono presenti tutti gli agenti patogeni che causano gravi malattie nella singola persona e hanno una bassa-moderata probabilità di diffondersi nella comunità. Tuttavia per questi agenti patogeni sono presenti misure di prevenzione (vaccinazione) e moderne terapie farmacologiche, in sperimentazione e non. Tra questi ricordiamo il virus dell’epatite C, il virus dell’epatite B, il virus dell’immunodeficienza umana (per cui il vaccino non è disponibile ma è presente una vasta gamma di terapie farmacologiche in grado di agire su diverse componenti del virus e di controllarne così la progressione dell’infezione), il Mycobacterium tuberculosis ed il SARS CoV-2. Detto questo riguarda SEMPRE le aziende a rischio biologico e non generico dato che MAI ci si è preoccupati di dipendenti come clienti/utenti/studenti infetti da virus a biorischio 3 come HIV od epatite B ma anzi protetti da privacy.
Prendo proprio ad esempio la scuola con i nidi. Le educatrici, come il personale ATA che cambia i pannolini, non si sono mai preoccupati di utilizzare DPI specifici per il trattamento di materiale biologico (la popò lo è come la pipì) perchè si parte dal presupposto che i bambini siano sani, mentre un paziente ospedaliero può essere malato e trattato come tale.
Infatti tutto quello che stiamo vivendo, descritto nelle Linee Guida del 2007 dei Centers for Desease Control and Prevention (Atlanta – USA) sulle precauzioni di isolamento rielaborate ed adattate al contesto di tutte le strutture di cura sanitaria dell’Ente, dovrebbe essere confinato solo lì, come lo è sempre stato. In ospedale, se sei malato e ricoverato, non al bar od al supermarket, men che meno a scuola e sul lavoro nelle attività a rischio generico. Nel protocollo in dotazione ad ogni azienda sanitaria è chiaro che, negli anni, si sia passati dal gestire il paziente infetto e con patologia conclamata da esami, a trattare il materiale biologico di ogni paziente (essenzialmente il sangue negli anni ’90 con l’AIDS ed Epatite come il liquido biologico) come potenzialmente infetto, anche per proteggere i dipendenti nelle loro mansioni lavorative. Non di certo tutti i pazienti come potenzialmente infetti. Una bella differenza. Sebben siamo l’Italia dei protocolli e delle circolari, questi devono essere conformi alla normativa vigente se no non possono essere applicati. Non vogliamo fare un discorso medico-scientifico, non di nostra competenza, ma legislativo. La persona malata e certificata di Covid-19 potrebbe essere equiparata a “colpevole”, la persona positiva a virus Sars Cov-2 ad “indagata” e la persona negativa o sana ad “innocente”. In Italia solo le persone “colpevoli” od “indagate” possono subire la compressione anche dei diritti costituzionali e purtroppo si continua a confondere virus con patologia. Il virus è il Sars Cov-2 che può portare alla malattia nominata Covid-19 e se parliamo di andamento epidemiologico possiamo solo riferirci ai malati certificati di Covid-19. Si vuole precisare che con un esame, che utilizza la PCR come il tampone naso-faringeo, non si può accertare in nessun modo, neanche lontanamente, l’avvenuto contagio da alcun tipo di virus, tantomeno un’infezione da Sars-Cov 2 se non con ulteriori indagini. Comunque un’infezione non significa semplicemente trovare il virus da qualche parte, ad esempio nella gola di una persona, senza che esso provochi altre conseguenze. Ciò permette solo di produrre un alto numero di soggetti positivi e conseguentemente di fornire la falsa asserzione secondo la quale vi sarebbe un altrettanto numero di contagiati. Per poter parlare di una reale infezione, il virus deve penetrare nelle cellule, moltiplicarsi all’interno di esse e accompagnarsi a sintomi come ad esempio febbre, mal di testa o mal di gola. Solo in quel momento la persona potrebbe definirsi dirsi “infetta e contagiosa”. Infatti anche l’OMS consiglia la mascherina in presenza di sintomi non per chi non ha neanche la goccia al naso. Comunque il tampone non è previsto nelle limitazioni imposte al Sindaco, né in nessuna Legge vigente, quindi NON è obbligatorio ma rimane un esame consigliato che spetta al paziente decidere di fare. Obbligare al tampone potrebbe essere violenza privata ed un trattamento non necessario potrebbero esporre il paziente a rischi inutili, senza contare l’inutile aggravio della spesa per il Servizio sanitario, con un danno erariale a discapito dei cittadini. Ma non si tratta soltanto di sprechi: bisogna avere molto chiaro che una cura o un esame non motivato, anche il meno invasivo, per il cittadino è un inutile rischio per la salute dove anche tutti gli esami possono dare esiti sbagliati. Sia perché non identificano un disturbo (falsi negativi), sia perché lo identificano quando non c’è (falsi positivi). Questo può creare una catena di conseguenze dannose: nel caso dei falsi positivi, ad esempio, una serie di nuovi esami inutili, con tutte le ansie, i rischi e le spese conseguenti. Ad oggi esistono varie alternative ma sembrerebbero impossibili da attuare. Esiste solo il tampone molecolare od antigenico naso-faringeo mentre c’è anche il tampone nasale; il tampone faringeo; il tampone salivare; il tampone anale; il test sierologico veloce; le analisi del sangue per la ricerca di IGM ed IGG, che porta ad un risultato più certo e visto che, se c’è l’alternativa, poter scegliere è un diritto tutelato dalla Legge 219/2017 e che “positivi a virus” non specifica in nessun modo il tipo di esame da effettuare.
Dobbiamo separare i Dispositivi di Protezione Individuale dei dipendenti, a carico dei titolari del lavoro (mascherine su medici ed infermieri al pari degli occhialini ai saldatori od alla mascherina di chi fa sabbiatura o verniciatura) dalle imposizioni legislative a tutti i cittadini, a prescindere dalla mansione lavorativa. Neanche i dipendenti, pubblici o privati delle aziende a rischio generico (tipo scuole o supermercati o ristoranti/bar) hanno l’obbligo della mascherina chirurgica non trattando materiale biologico come possa essere il sangue oppure le goccioline di saliva, come niente distanziamento, nessuna riduzione dei trasporti, niente ingresso scaglionato, niente riduzione dell’orario, nessun smart working, niente mensa a turni, nessun divieto di assembramento, nessun posto di lavoro distanziato, nessuna quarantena per gli aventi contatto, nessuna igienizzazione delle mani, nessun tampone o test sierologico, nessun vaccino, cioè nulla di nulla. Anche il Garante della Privacy ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Ad aprile esce il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL dove, che sia protocollo o linea guida, tutto deve essere convertito ed adeguato al D. Lgs 81/08. Il colore bianco/verde, giallo, arancione e rosso indica, tramite segnalazioni delle ASL, le 4 categorie di rischio, dichiarate dal Ministero della Salute, che non colpiscono cittadini, men che meno studenti e minorenni, come tutte le attività a rischio generico ma si riferiscono in modo specifico solo alle aziende sanitarie/ospedaliere che NON chiudono ma applicano DPI in base al rischio:
● Scenario 1 (bianco o verde) – Zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi – Bassa probabilità di diffusione del contagio
● Scenario 2 (giallo) – Zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi – Media probabilità di diffusione del contagio
● Scenario 3 (arancione) – Zone a ridosso delle ZONE ROSSE (Comuni che hanno dichiarato lo Stato di Emergenza) ovvero nelle quali siano presenti, nelle limistrofe città, conclamati casi – Elevata probabilità di diffusione del contagio
● Scenario 4 (rossa) – Zone ROSSE (Comuni che hanno dichiarato lo Stato di Emergenza) nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi – Molto elevata probabilità di diffusione del contagio
Resta indiscusso che la dichiarazione di “Stato di Emergenza” da parete dei Comuni SIA OBBLIGATORIA proprio per identificare le “Aree Rosse”. La normativa regionale, ovviamente, si articola nell’alveo di quella nazionale, la quale prevede, sempre ricollegandosi al Codice della Protezione Civile aggiornato al 2018.
Prendendo questo materiale, dovreste andare a chiedere al vostro responsabile sicurezza sul lavoro (RSPP), come ai Sindacati, come si stia applicando mobbing(=violenza privata) sui dipendenti. Spero almeno che sia previsto un indennizzo in busta paga. Prevedo stridore di unghie sui vetri e tu?
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