SPORT ED OBBLIGO VACCINALE: ANALISI DI DIRITTO
Cita da Alessandra Ghisla su 31 Agosto 2026, 10:31
IL CASO DI PALERMO PER INASPRIRE LA CACCIA AI NOVAX
Non solo il caso della bimba morta a Palermo ha inasprito i social con la guerra tra NOVAX e PROVAX, non solo ha portato alla minaccia dei Carabinieri a caccia dei bambini non vaccinati a scuola, ma adesso si parte anche ad imporre obblighi non obblighi tanto per stringere il cappio sempre di più sulla LIBERA SCELTA DI CURA ed AUTODETERMINAZIONE SULLA PROPRIA SALUTE (e di chi ne facciamo le veci - i figli). Infatti il segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Tito Barbagiovanni ha dichiarato al quotidiano oblo.it: "Inserire nel certificato medico per l’attività sportiva l’attestazione delle vaccinazioni effettuate". Qui ormai è chiaro che ognuno si senta in grado di potersi alzare una mattina e fare Legge sui cittadini, non tenendo minimamente conto della Legge stessa. Infatti se volesse inserire la Legge Lorenzin ed i suoi 10 vaccini obbligatori nei requisiti per l'idoneità non potrebbe assolutamente farlo. Primo non è il legislatore (funzione che spetta alle Camere) e secondo perchè non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018 n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.
L'ANTITETANICA E LO SPORT
Se poi invece intendeva l'antitetanica (oggi ormai solo in versione trivalente TETANO-PERTOSSE-DIFTERITE) anche qui andiamo incontro a gravissime violazioni di Legge. Seppur esista in Gazzetta Ufficiale una Legge, questa non è più applicabile. La Legge in questione è la Legge 5 marzo 1963 n. 292, la quale enuncia all’art. 1: “È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONIE con modifica da Legge 20 marzo 1968, n. 419 dove dopo l'articolo 3 è stato aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie", oggi abrogato espressamente dal legislatore.
L'OBBLIGO VACCINALE NON E' PIU' AMMISSIBILE
Sul perchè non è più possibile richiedere la vaccinazione agli sportivi lo abbiamo ampiamente dettagliato qui ---> OBBLIGO VACCINALE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CONI) dove le Associazioni Sportive non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore in generale, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono richiedere neppure lo status vaccinale (che con consenso/dissenso resta nello studio del medico che procede con l'eventuale vaccinazione), non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. Eventualmente è possibile richiedere un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, il quale è un documento ufficiale ed obbligatorio in Italia che attesta che l'atleta è in condizioni fisiche adatte per partecipare a competizioni sportive a livello agonistico. Il medico curante (MMG) non può rilasciare il certificato agonistico, ma può emettere la richiesta per la visita che può essere effettuata dai Medici specializzati in Medicina dello Sport (operanti presso strutture pubbliche, ambulatori convenzionati o studi privati autorizzati) oppure dai Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). La visita è standardizzata e segue un protocollo preciso stabilito per legge (Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982). È un esame approfondito che include diverse fasi:
- Anamnesi: Il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica dell'atleta, malattie pregresse, infortuni, interventi chirurgici e casi di morte improvvisa in famiglia.
- Esame Obiettivo: Misurazione di peso, altezza e pressione arteriosa.
- Esami delle Urine: Un esame standard per verificare la funzionalità renale e la presenza di sangue o zuccheri.
- Elettrocardiogramma a Riposo (ECG): Per valutare l'attività elettrica del cuore a riposo.
- Elettrocardiogramma sotto Sforzo: L'atleta esegue un esercizio (es. cyclette o tapis roulant) per monitorare la risposta del cuore sotto stress. Questo è cruciale per identificare eventuali aritmie o problemi cardiaci che emergono solo sotto sforzo.
- Spirometria: Un test per misurare la capacità polmonare (quanto aria si respira e in quanto tempo).
- Test della vista: Controllo generico dell'acuità visiva.
Al termine della visita, il medico rilascia il certificato se tutti i parametri sono nella norma. Il certificato è valido per un anno dalla data di rilascio. La Federazione non può richiedere altro. Per competenza, se qualcuno avesse potuto eventualmente richiedere il libretto vaccinale, spetterebbe esclusivamente al Medico dello Sport e non alla segreteria dove viene fatta l’iscrizione. Si premette poi che neppure il Medico dello Sport, per l’interesse di un certificato di buona salute agonistico, potrebbe oggi richiedere lo status vaccinale di un minore. Quindi la richiesta di vaccinazioni ad uno sportivo, sia all'iscrizione da parte della segreteria che da parte del medico dello sport non corrisponde più alla normativa vigente.
LA MINACCIA DELLA MANCATA ISCRIZIONE SENZA VACCINI
La confusione potrebbe anche derivare dal fatto che sia esistito un vero e proprio “libretto” personale dell’atleta, abbastanza simile per funzione documentale al vecchio libretto di lavoro, anche se con natura e finalità completamente diverse. Si chiamava libretto sanitario sportivo (o, in alcune Regioni, libretto sportivo-sanitario / libretto dello sportivo). La normativa nazionale iniziò a prevederne l’utilizzo nell’ambito della medicina sportiva: una circolare ministeriale del 18 marzo 1996 suggeriva alle Regioni, in collaborazione con il CONI, l’istituzione di un libretto sanitario sportivo personale. Ministero della Sanità, Circolare 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica”, pubblicata in G.U. n. 84 del 10 aprile 1996. Il CONI avrebbe dovuto predisporre e distribuire un modello uniforme. Cosa conteneva? Era un documento personale, che seguiva l’atleta, e poteva contenere:
- generalità dell’atleta;
- sport praticato;
- società sportiva di appartenenza;
- date delle visite di idoneità;
- accertamenti effettuati;
- esito della visita;
- visite di controllo;
- data dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica;
- altre annotazioni di interesse medico-sportivo.
In alcune legislazioni regionali era addirittura previsto che la società consegnasse il libretto all’atleta al momento del tesseramento e che questo lo seguisse nei trasferimenti ad altra società. Il libretto era strettamente personale, veniva ritirato dal medico specialista in medicina dello sport durante la visita e restituito all’atleta dopo essere stato completato con i dati sanitari. Nello stesso libretto compariva anche la data dell’ultimo richiamo antitetanico. Se prendiamo ad esempio la L.R. Lazio 9 luglio 1997, n. 24, Tutela sanitaria delle attività sportive, possiamo notare che recepì concretamente il sistema. L’art. 9 prevedeva il libretto sanitario sportivo e stabiliva addirittura che:
- fosse strettamente personale;
- fosse consegnato vuoto all’atleta al momento del tesseramento;
- seguisse l’atleta in caso di trasferimento ad altra società;
- fosse stampato e distribuito dalle società sportive o dal CONI;
- nessuna visita potesse essere effettuata senza previa esibizione del libretto.
Successivamente una normativa regionale del 2020 prevede espressamente che il Registro informatico regionale delle idoneità sportive sostituisca il “libretto sanitario dello sportivo” previsto dalla circolare ministeriale del 18 marzo 1996; fino all’entrata in vigore del registro, il libretto continuava ad essere utilizzato. Quindi come funzionava? Le associazioni consegnavano il libretto sanitario allo sportivo con l'iscrizione, spettava allo sportivo riempirlo ma doveva consegnarlo solo al medico dello sport. Finita la visita di idoneità il medico restituiva il libretto allo sportivo. Quindi possiamo confermare che la segreteria può trattare esclusivamente i dati e la documentazione che è legittimata a trattare per una specifica finalità amministrativa prevista dalla legge o dalla disciplina sportiva ma non può appropriarsi della funzione di valutazione sanitaria spettante al medico.
OBBLIGO VACCINALE E MEDICO DELLO SPORT
Per il colloquio con il medico dello sport partiamo dalla normativa vigente che regola il consenso (accettazione) e dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico. Legge 219 del 2017 art.1: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni.
L'ABUSO DELLA NON IDONEITA' MEDICA SULLA VACCINAZIONE
L'associazione non può negare l'iscrizione ed il medico dello sport NON può emettere un giudizio di non idoneità sulla mancata vaccinazione. se lo dovesse fare sta commettendo gravissime violazioni di legge. Mi permetto di ricordare che In Italia ed a livello internazionale, lo sport è pienamente riconosciuto come un diritto fondamentale del minore. Non è considerato solo un semplice svago, ma uno strumento essenziale per lo sviluppo della personalità, della salute e dell'integrazione sociale. Definito dai riferimenti normativi e i principi che sanciscono questo diritto nel 2026:
- Riconoscimento Costituzionale (Art. 33)
Dal 2023, la Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il valore dello sport. L'articolo 33 recita: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Per i minori, questo si traduce in un dovere dello Stato di garantirne l'accesso come parte del percorso educativo e di salute.
- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia
L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU del 1989, dove l'Articolo 31 stabilisce che gli Stati devono riconoscere al fanciullo il diritto al riposo, al tempo libero e al gioco, favorendo la partecipazione ad attività ricreative e culturali. Lo sport è la principale espressione di questo diritto.
- La "Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport"
Sebbene sia un documento di indirizzo promosso dal CONI, è ampiamente utilizzato come base etica e giuridica. Essa prevede che ogni minore abbia il diritto di:
- Praticare sport.
- Divertirsi e giocare.
- Vivere in un ambiente sano.
- Essere circondato da persone competenti.
- Non essere necessariamente un campione (diritto di non essere un campione).
- Diritto alla Salute e Inclusione
Per i minori, lo sport è considerato parte integrante del diritto alla salute (Art. 32 Costituzione). Lo Stato e le Regioni prevedono spesso voucher o agevolazioni per le famiglie a basso reddito per garantire che la mancanza di risorse economiche non diventi una barriera all'esercizio di questo diritto. I cittadini devono sapere che contro un certificato che porta a NON idoneità a causa della mancata vaccinazione, è possibile contestarlo in autotutela con PEC. Per fare ricorso contro un certificato di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, si deve presentare un'istanza di revisione alla Commissione Regionale d'Appello (CRA) tramite l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) o l'azienda sanitaria competente per territorio, entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio e lo possono fare gli atleti maggiorenni od i genitori degli atleti minorenni, con documenti da allegare: Modulo di richiesta di ricorso specifico della propria Regione; Copia del certificato di non idoneità con l'indicazione della diagnosi; Copia della documentazione e degli esami effettuati durante la visita di idoneità; Eventuali nuovi accertamenti diagnostici o relazioni specialistiche a supporto della propria richiesta; Ricevuta di pagamento di eventuali oneri o marca da bollo previsti dalla Regione (se richiesti). E' importante imparare a difendersi perchè gli abusi e le violazioni della propaganda vaccinale non sono più accettabili nello Stato di Diritto perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

IL CASO DI PALERMO PER INASPRIRE LA CACCIA AI NOVAX
Non solo il caso della bimba morta a Palermo ha inasprito i social con la guerra tra NOVAX e PROVAX, non solo ha portato alla minaccia dei Carabinieri a caccia dei bambini non vaccinati a scuola, ma adesso si parte anche ad imporre obblighi non obblighi tanto per stringere il cappio sempre di più sulla LIBERA SCELTA DI CURA ed AUTODETERMINAZIONE SULLA PROPRIA SALUTE (e di chi ne facciamo le veci - i figli). Infatti il segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Tito Barbagiovanni ha dichiarato al quotidiano oblo.it: "Inserire nel certificato medico per l’attività sportiva l’attestazione delle vaccinazioni effettuate". Qui ormai è chiaro che ognuno si senta in grado di potersi alzare una mattina e fare Legge sui cittadini, non tenendo minimamente conto della Legge stessa. Infatti se volesse inserire la Legge Lorenzin ed i suoi 10 vaccini obbligatori nei requisiti per l'idoneità non potrebbe assolutamente farlo. Primo non è il legislatore (funzione che spetta alle Camere) e secondo perchè non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018 n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.
L'ANTITETANICA E LO SPORT
Se poi invece intendeva l'antitetanica (oggi ormai solo in versione trivalente TETANO-PERTOSSE-DIFTERITE) anche qui andiamo incontro a gravissime violazioni di Legge. Seppur esista in Gazzetta Ufficiale una Legge, questa non è più applicabile. La Legge in questione è la Legge 5 marzo 1963 n. 292, la quale enuncia all’art. 1: “È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI
E con modifica da Legge 20 marzo 1968, n. 419 dove dopo l'articolo 3 è stato aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie", oggi abrogato espressamente dal legislatore.
L'OBBLIGO VACCINALE NON E' PIU' AMMISSIBILE
Sul perchè non è più possibile richiedere la vaccinazione agli sportivi lo abbiamo ampiamente dettagliato qui ---> OBBLIGO VACCINALE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CONI) dove le Associazioni Sportive non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore in generale, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono richiedere neppure lo status vaccinale (che con consenso/dissenso resta nello studio del medico che procede con l'eventuale vaccinazione), non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. Eventualmente è possibile richiedere un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, il quale è un documento ufficiale ed obbligatorio in Italia che attesta che l'atleta è in condizioni fisiche adatte per partecipare a competizioni sportive a livello agonistico. Il medico curante (MMG) non può rilasciare il certificato agonistico, ma può emettere la richiesta per la visita che può essere effettuata dai Medici specializzati in Medicina dello Sport (operanti presso strutture pubbliche, ambulatori convenzionati o studi privati autorizzati) oppure dai Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). La visita è standardizzata e segue un protocollo preciso stabilito per legge (Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982). È un esame approfondito che include diverse fasi:
- Anamnesi: Il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica dell'atleta, malattie pregresse, infortuni, interventi chirurgici e casi di morte improvvisa in famiglia.
- Esame Obiettivo: Misurazione di peso, altezza e pressione arteriosa.
- Esami delle Urine: Un esame standard per verificare la funzionalità renale e la presenza di sangue o zuccheri.
- Elettrocardiogramma a Riposo (ECG): Per valutare l'attività elettrica del cuore a riposo.
- Elettrocardiogramma sotto Sforzo: L'atleta esegue un esercizio (es. cyclette o tapis roulant) per monitorare la risposta del cuore sotto stress. Questo è cruciale per identificare eventuali aritmie o problemi cardiaci che emergono solo sotto sforzo.
- Spirometria: Un test per misurare la capacità polmonare (quanto aria si respira e in quanto tempo).
- Test della vista: Controllo generico dell'acuità visiva.
Al termine della visita, il medico rilascia il certificato se tutti i parametri sono nella norma. Il certificato è valido per un anno dalla data di rilascio. La Federazione non può richiedere altro. Per competenza, se qualcuno avesse potuto eventualmente richiedere il libretto vaccinale, spetterebbe esclusivamente al Medico dello Sport e non alla segreteria dove viene fatta l’iscrizione. Si premette poi che neppure il Medico dello Sport, per l’interesse di un certificato di buona salute agonistico, potrebbe oggi richiedere lo status vaccinale di un minore. Quindi la richiesta di vaccinazioni ad uno sportivo, sia all'iscrizione da parte della segreteria che da parte del medico dello sport non corrisponde più alla normativa vigente.
LA MINACCIA DELLA MANCATA ISCRIZIONE SENZA VACCINI
La confusione potrebbe anche derivare dal fatto che sia esistito un vero e proprio “libretto” personale dell’atleta, abbastanza simile per funzione documentale al vecchio libretto di lavoro, anche se con natura e finalità completamente diverse. Si chiamava libretto sanitario sportivo (o, in alcune Regioni, libretto sportivo-sanitario / libretto dello sportivo). La normativa nazionale iniziò a prevederne l’utilizzo nell’ambito della medicina sportiva: una circolare ministeriale del 18 marzo 1996 suggeriva alle Regioni, in collaborazione con il CONI, l’istituzione di un libretto sanitario sportivo personale. Ministero della Sanità, Circolare 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica”, pubblicata in G.U. n. 84 del 10 aprile 1996. Il CONI avrebbe dovuto predisporre e distribuire un modello uniforme. Cosa conteneva? Era un documento personale, che seguiva l’atleta, e poteva contenere:
- generalità dell’atleta;
- sport praticato;
- società sportiva di appartenenza;
- date delle visite di idoneità;
- accertamenti effettuati;
- esito della visita;
- visite di controllo;
- data dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica;
- altre annotazioni di interesse medico-sportivo.
In alcune legislazioni regionali era addirittura previsto che la società consegnasse il libretto all’atleta al momento del tesseramento e che questo lo seguisse nei trasferimenti ad altra società. Il libretto era strettamente personale, veniva ritirato dal medico specialista in medicina dello sport durante la visita e restituito all’atleta dopo essere stato completato con i dati sanitari. Nello stesso libretto compariva anche la data dell’ultimo richiamo antitetanico. Se prendiamo ad esempio la L.R. Lazio 9 luglio 1997, n. 24, Tutela sanitaria delle attività sportive, possiamo notare che recepì concretamente il sistema. L’art. 9 prevedeva il libretto sanitario sportivo e stabiliva addirittura che:
- fosse strettamente personale;
- fosse consegnato vuoto all’atleta al momento del tesseramento;
- seguisse l’atleta in caso di trasferimento ad altra società;
- fosse stampato e distribuito dalle società sportive o dal CONI;
- nessuna visita potesse essere effettuata senza previa esibizione del libretto.
Successivamente una normativa regionale del 2020 prevede espressamente che il Registro informatico regionale delle idoneità sportive sostituisca il “libretto sanitario dello sportivo” previsto dalla circolare ministeriale del 18 marzo 1996; fino all’entrata in vigore del registro, il libretto continuava ad essere utilizzato. Quindi come funzionava? Le associazioni consegnavano il libretto sanitario allo sportivo con l'iscrizione, spettava allo sportivo riempirlo ma doveva consegnarlo solo al medico dello sport. Finita la visita di idoneità il medico restituiva il libretto allo sportivo. Quindi possiamo confermare che la segreteria può trattare esclusivamente i dati e la documentazione che è legittimata a trattare per una specifica finalità amministrativa prevista dalla legge o dalla disciplina sportiva ma non può appropriarsi della funzione di valutazione sanitaria spettante al medico.
OBBLIGO VACCINALE E MEDICO DELLO SPORT
Per il colloquio con il medico dello sport partiamo dalla normativa vigente che regola il consenso (accettazione) e dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico. Legge 219 del 2017 art.1: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni.
L'ABUSO DELLA NON IDONEITA' MEDICA SULLA VACCINAZIONE
L'associazione non può negare l'iscrizione ed il medico dello sport NON può emettere un giudizio di non idoneità sulla mancata vaccinazione. se lo dovesse fare sta commettendo gravissime violazioni di legge. Mi permetto di ricordare che In Italia ed a livello internazionale, lo sport è pienamente riconosciuto come un diritto fondamentale del minore. Non è considerato solo un semplice svago, ma uno strumento essenziale per lo sviluppo della personalità, della salute e dell'integrazione sociale. Definito dai riferimenti normativi e i principi che sanciscono questo diritto nel 2026:
- Riconoscimento Costituzionale (Art. 33)
Dal 2023, la Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il valore dello sport. L'articolo 33 recita: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Per i minori, questo si traduce in un dovere dello Stato di garantirne l'accesso come parte del percorso educativo e di salute.
- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia
L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU del 1989, dove l'Articolo 31 stabilisce che gli Stati devono riconoscere al fanciullo il diritto al riposo, al tempo libero e al gioco, favorendo la partecipazione ad attività ricreative e culturali. Lo sport è la principale espressione di questo diritto.
- La "Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport"
Sebbene sia un documento di indirizzo promosso dal CONI, è ampiamente utilizzato come base etica e giuridica. Essa prevede che ogni minore abbia il diritto di:
- Praticare sport.
- Divertirsi e giocare.
- Vivere in un ambiente sano.
- Essere circondato da persone competenti.
- Non essere necessariamente un campione (diritto di non essere un campione).
- Diritto alla Salute e Inclusione
Per i minori, lo sport è considerato parte integrante del diritto alla salute (Art. 32 Costituzione). Lo Stato e le Regioni prevedono spesso voucher o agevolazioni per le famiglie a basso reddito per garantire che la mancanza di risorse economiche non diventi una barriera all'esercizio di questo diritto. I cittadini devono sapere che contro un certificato che porta a NON idoneità a causa della mancata vaccinazione, è possibile contestarlo in autotutela con PEC. Per fare ricorso contro un certificato di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, si deve presentare un'istanza di revisione alla Commissione Regionale d'Appello (CRA) tramite l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) o l'azienda sanitaria competente per territorio, entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio e lo possono fare gli atleti maggiorenni od i genitori degli atleti minorenni, con documenti da allegare: Modulo di richiesta di ricorso specifico della propria Regione; Copia del certificato di non idoneità con l'indicazione della diagnosi; Copia della documentazione e degli esami effettuati durante la visita di idoneità; Eventuali nuovi accertamenti diagnostici o relazioni specialistiche a supporto della propria richiesta; Ricevuta di pagamento di eventuali oneri o marca da bollo previsti dalla Regione (se richiesti). E' importante imparare a difendersi perchè gli abusi e le violazioni della propaganda vaccinale non sono più accettabili nello Stato di Diritto perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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