OBBLIGO VACCINALE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CONI)
Cita da Alessandra Ghisla su 9 Maggio 2026, 17:44
Arrivano sempre più segnalazioni di ragazzi ai quali viene paventata la minaccia di mancata iscrizione se non consegnano anche il libretto vaccinale con anti tetanica fatta. Non solo in associazioni dove non dovrebbero esserci, tipo il caso de GLI SCOUT ma abbiamo anche altri casi segnalati al CAI, ai Centri Estivi e perfino nelle Ludoteche. Ormai il ricatto è diventata una brutta abitudine. Ma vediamo di rimettere ordine per contestare ed evitare abusi che però incidono sulla vita privata di ognuno di noi. La Legge richiamata è la Legge 5 marzo 1963 n. 292, la quale enuncia all’art. 1: “È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONIE con modifica da Legge 20 marzo 1968, n. 419 dove dopo l'articolo 3 è stato aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie", oggi abrogato espressamente dal legislatore.
Negli anni ’60/70 l’Italia non era quella di oggi. Esisteva ancora il delitto d’onore, abrogato solo nel 1981, e si cominciava da poco a riprendersi dalla Seconda Guerra Mondiale dove l'educazione e la pratica sportiva giocavano un ruolo fondamentale nel regime fascista e lo sport diviene rappresentazione della potenza e dell'identità nazionale e della non devianza giovanile. La scuola era obbligatoria e le vaccinazioni alla popolazione erano intese come necessarie a mantenere tutti in salute, con l'esigenza di chiamata in guerra. Due/tre iniezioni singole perché “una dose protegge per tutta la vita”. Non c’erano i diritti dei minori e la privacy e si praticavano ancora diversi trattamenti sanitari obbligatori alle persone. "La legge va letta al presente" rappresenta un principio fondamentale dell'interpretazione giuridica, noto come "attualità della norma" o "interpretazione sincronica". L’interpretazione sistematica di una legge invece è la sua collocazione odierna nel corollario della normativa vigente che regolamenta la questione in atto. Una legge in vigore regola i rapporti sociali nel momento in cui viene applicata. L'interpretazione deve considerare i valori, il contesto sociale e la realtà attuali, non quelli del momento in cui la legge è stata scritta. Infatti seppur ancora in Gazzetta Ufficiale e non abrogata dal Governo, esiste l'abrogazione tacita, cioè quando le nuove disposizioni di legge sono incompatibili con le precedenti. È impossibile applicare entrambe le leggi contemporaneamente senza contraddirsi. L'abrogazione tacita è necessaria per garantire la coerenza e l'attualità dell'ordinamento giuridico. Senza di essa, le leggi si accumulerebbero in un sistema caotico e pieno di contraddizioni. Il principio che "la legge successiva deroga la precedente" (lex posterior derogat priori) permette al sistema di evolversi ed è proprio quello che è successo con l’obbligo vaccinale, seppur il Governo tenti di mantenere l’imposizione che, però, non ha più basi giuridiche concrete, perciò in aperta violazione della normativa sull’emissione delle Leggi stesse. Un retaggio del passato trasformato in desuetudine, grazie al tacito assenso dell’opinione pubblica. Anzi l’obbligo vaccinale è un vero e proprio abuso sul diritto naturale della libera scelta in fatto di cure. La Legge è del 1963, quando l’articolo 32 della Costituzione portava l’obbligo vaccinale coatto di Stato. Nel 2001 decade qualsiasi obbligo ad un atto medico, vaccini compresi, grazie alla Convenzione di Oviedo con Legge 145/2001. Qui abbiamo la prima abrogazione tacita, cioè che avviene quando un’altra Legge regolamenta la materia, creando antinomia. Successivamente il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale. Infatti nel D.lgs 81/08, il quale racchiude tutta la normativa vigente sul lavoro, non è riportata La Legge 5 marzo 1963 n. 292 nè si trova da nessuna parte un obbligo per i lavoratori. Oltretutto esce anche la Legge 219/2017 che puntualizza in maniera non opinabile il DIRITTO AL RIFIUTO LIBERO ED IMPUNIBILE A QUALSIASI ATTO MEDICO, VACCINI COMPRESI (seconda abrogazione tacita) al quale il Decreto Sicurezza sul Lavoro è assolutamente conforme. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi fatti esclusivamente dal medico) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche per gli sportivi, come per i lavoratori, la vaccinazione anti tetanica non è più un DPI, come lo era in passato al pari di un casco oppure un parastichi.
Le Associazioni Sportive non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore in generale, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono richiedere neppure lo status vaccinale (che con consenso/dissenso resta nello studio del medico che procede con l'eventuale vaccinazione), non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. Eventualmente è possibile richiedere un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, il quale è un documento ufficiale ed obbligatorio in Italia che attesta che l'atleta è in condizioni fisiche adatte per partecipare a competizioni sportive a livello agonistico. Il medico curante (MMG) non può rilasciare il certificato agonistico, ma può emettere la richiesta per la visita che può essere effettuata dai Medici specializzati in Medicina dello Sport (operanti presso strutture pubbliche, ambulatori convenzionati o studi privati autorizzati) oppure dai Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). La visita è standardizzata e segue un protocollo preciso stabilito per legge (Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982). È un esame approfondito che include diverse fasi:
- Anamnesi: Il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica dell'atleta, malattie pregresse, infortuni, interventi chirurgici e casi di morte improvvisa in famiglia.
- Esame Obiettivo: Misurazione di peso, altezza e pressione arteriosa.
- Esami delle Urine: Un esame standard per verificare la funzionalità renale e la presenza di sangue o zuccheri.
- Elettrocardiogramma a Riposo (ECG): Per valutare l'attività elettrica del cuore a riposo.
- Elettrocardiogramma sotto Sforzo: L'atleta esegue un esercizio (es. cyclette o tapis roulant) per monitorare la risposta del cuore sotto stress. Questo è cruciale per identificare eventuali aritmie o problemi cardiaci che emergono solo sotto sforzo.
- Spirometria: Un test per misurare la capacità polmonare (quanto aria si respira e in quanto tempo).
- Test della vista: Controllo generico dell'acuità visiva.
Al termine della visita, il medico rilascia il certificato se tutti i parametri sono nella norma. Il certificato è valido per un anno dalla data di rilascio. La Federazione non può richiedere altro. Per competenza, se qualcuno avesse potuto eventualmente richiedere il libretto vaccinale, spetterebbe esclusivamente al Medico dello Sport e non alla segreteria dove viene fatta l’iscrizione. Si premette poi che neppure il Medico dello Sport, per l’interesse di un certificato di buona salute agonistico, potrebbe oggi richiedere lo status vaccinale di un minore. Le associazioni sportive non hanno in carico nemmeno la tutela della salute collettiva, che spetta alla massima autorità sanitaria che è il Sindaco. Se ci fosse un focolaio segnalato all’ASL, il Sindaco potrebbe intervenire con ordinanza sul suo contenimento ed evitare la partecipazione di tutti gli atleti in via indistinta e generale e non escluderne alcuni, come invece si è voluto far credere durante il periodo del green pass che, sul merito e sul diritto è ancora tutto da discutere. Le associazioni sportive hanno invece in carico la tutela psicofisica del minore, in delega all’obbligo di sorveglianza, che le hanno dato i genitori tramite l’iscrizione; questa comporta anche assicurazione privata per ogni danno diretto od indiretto anche a terzi. Oltre questo hanno sicuramente la responsabilità su contratto e privacy.
PRIVACY
Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Associazione/Impresa nella forma pro tempore del suo Presidente/Proprietario) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili (DPO) che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi una richiesta illecita ed in eccesso di dati sensibili sanitari ed un danno anche esistenziale ad un minore può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
CONTRATTO
L’iscrizione alla Federazione è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. Se il Regolamento non è conforme a Legge, non può esserci pretesa da parte di chi offre il contratto. Cioè se anche nel Regolamento ci fosse la richiesta dell’adempienza all’obbligo vaccinale, questo non basta come base legislativa sia per la sottoscrizione del contratto ma anche come trattamento dei dati. Per questo la responsabilità civile è inquadrata come contrattuale in base all’ex artt. 1218 c.c. e ss, il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità̀ convenute. Le associazioni sportive, affiliate alle Federazioni del CONI, hanno lo scopo di promuovere lo sport e la partecipazione. Sebbene siano enti privati, hanno degli obblighi verso il pubblico, soprattutto se chi si vuole iscrivere rientra nei criteri richiesti. D’altra parte è possibile rifiutare l'iscrizione in presenza di:
- Mancanza di requisiti: Assenza del certificato medico richiesto, documentazione incompleta logicamente conforme a Legge.
- Indisponibilità di posti: Struttura piena o numero massimo di atleti raggiunto.
- Precedenti disciplinari: Gravi violazioni di regolamenti o comportamenti scorretti in passato.
Nessuno dei 3 è riscontrabile nel mancato obbligo vaccinale contro il tetano.
Quindi cosa fare se dovesse succedere che una segreteria chieda l'obbligo vaccinale con il ricatto di non proseguire con l'iscrizione? Per prima cosa esporre la normativa vigente non facendola diventare una questione personale con "vaccini SI o vaccini NO". E' la Legge che vieta la possibilità di richiedere lo status vaccinale, non siete voi che vi state rifiutando per ideologia. Se dovessero insistere è possibile adire il Giudice dello Sport o depositare denuncia in caserma. Questi ricatti sulla vita dei nostri ragazzi devono finire. Siate consapevoli, siate davvero liberi.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Arrivano sempre più segnalazioni di ragazzi ai quali viene paventata la minaccia di mancata iscrizione se non consegnano anche il libretto vaccinale con anti tetanica fatta. Non solo in associazioni dove non dovrebbero esserci, tipo il caso de GLI SCOUT ma abbiamo anche altri casi segnalati al CAI, ai Centri Estivi e perfino nelle Ludoteche. Ormai il ricatto è diventata una brutta abitudine. Ma vediamo di rimettere ordine per contestare ed evitare abusi che però incidono sulla vita privata di ognuno di noi. La Legge richiamata è la Legge 5 marzo 1963 n. 292, la quale enuncia all’art. 1: “È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI
E con modifica da Legge 20 marzo 1968, n. 419 dove dopo l'articolo 3 è stato aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie", oggi abrogato espressamente dal legislatore.
Negli anni ’60/70 l’Italia non era quella di oggi. Esisteva ancora il delitto d’onore, abrogato solo nel 1981, e si cominciava da poco a riprendersi dalla Seconda Guerra Mondiale dove l'educazione e la pratica sportiva giocavano un ruolo fondamentale nel regime fascista e lo sport diviene rappresentazione della potenza e dell'identità nazionale e della non devianza giovanile. La scuola era obbligatoria e le vaccinazioni alla popolazione erano intese come necessarie a mantenere tutti in salute, con l'esigenza di chiamata in guerra. Due/tre iniezioni singole perché “una dose protegge per tutta la vita”. Non c’erano i diritti dei minori e la privacy e si praticavano ancora diversi trattamenti sanitari obbligatori alle persone. "La legge va letta al presente" rappresenta un principio fondamentale dell'interpretazione giuridica, noto come "attualità della norma" o "interpretazione sincronica". L’interpretazione sistematica di una legge invece è la sua collocazione odierna nel corollario della normativa vigente che regolamenta la questione in atto. Una legge in vigore regola i rapporti sociali nel momento in cui viene applicata. L'interpretazione deve considerare i valori, il contesto sociale e la realtà attuali, non quelli del momento in cui la legge è stata scritta. Infatti seppur ancora in Gazzetta Ufficiale e non abrogata dal Governo, esiste l'abrogazione tacita, cioè quando le nuove disposizioni di legge sono incompatibili con le precedenti. È impossibile applicare entrambe le leggi contemporaneamente senza contraddirsi. L'abrogazione tacita è necessaria per garantire la coerenza e l'attualità dell'ordinamento giuridico. Senza di essa, le leggi si accumulerebbero in un sistema caotico e pieno di contraddizioni. Il principio che "la legge successiva deroga la precedente" (lex posterior derogat priori) permette al sistema di evolversi ed è proprio quello che è successo con l’obbligo vaccinale, seppur il Governo tenti di mantenere l’imposizione che, però, non ha più basi giuridiche concrete, perciò in aperta violazione della normativa sull’emissione delle Leggi stesse. Un retaggio del passato trasformato in desuetudine, grazie al tacito assenso dell’opinione pubblica. Anzi l’obbligo vaccinale è un vero e proprio abuso sul diritto naturale della libera scelta in fatto di cure. La Legge è del 1963, quando l’articolo 32 della Costituzione portava l’obbligo vaccinale coatto di Stato. Nel 2001 decade qualsiasi obbligo ad un atto medico, vaccini compresi, grazie alla Convenzione di Oviedo con Legge 145/2001. Qui abbiamo la prima abrogazione tacita, cioè che avviene quando un’altra Legge regolamenta la materia, creando antinomia. Successivamente il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale. Infatti nel D.lgs 81/08, il quale racchiude tutta la normativa vigente sul lavoro, non è riportata La Legge 5 marzo 1963 n. 292 nè si trova da nessuna parte un obbligo per i lavoratori. Oltretutto esce anche la Legge 219/2017 che puntualizza in maniera non opinabile il DIRITTO AL RIFIUTO LIBERO ED IMPUNIBILE A QUALSIASI ATTO MEDICO, VACCINI COMPRESI (seconda abrogazione tacita) al quale il Decreto Sicurezza sul Lavoro è assolutamente conforme. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi fatti esclusivamente dal medico) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche per gli sportivi, come per i lavoratori, la vaccinazione anti tetanica non è più un DPI, come lo era in passato al pari di un casco oppure un parastichi.
Le Associazioni Sportive non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore in generale, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono richiedere neppure lo status vaccinale (che con consenso/dissenso resta nello studio del medico che procede con l'eventuale vaccinazione), non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. Eventualmente è possibile richiedere un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, il quale è un documento ufficiale ed obbligatorio in Italia che attesta che l'atleta è in condizioni fisiche adatte per partecipare a competizioni sportive a livello agonistico. Il medico curante (MMG) non può rilasciare il certificato agonistico, ma può emettere la richiesta per la visita che può essere effettuata dai Medici specializzati in Medicina dello Sport (operanti presso strutture pubbliche, ambulatori convenzionati o studi privati autorizzati) oppure dai Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). La visita è standardizzata e segue un protocollo preciso stabilito per legge (Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982). È un esame approfondito che include diverse fasi:
- Anamnesi: Il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica dell'atleta, malattie pregresse, infortuni, interventi chirurgici e casi di morte improvvisa in famiglia.
- Esame Obiettivo: Misurazione di peso, altezza e pressione arteriosa.
- Esami delle Urine: Un esame standard per verificare la funzionalità renale e la presenza di sangue o zuccheri.
- Elettrocardiogramma a Riposo (ECG): Per valutare l'attività elettrica del cuore a riposo.
- Elettrocardiogramma sotto Sforzo: L'atleta esegue un esercizio (es. cyclette o tapis roulant) per monitorare la risposta del cuore sotto stress. Questo è cruciale per identificare eventuali aritmie o problemi cardiaci che emergono solo sotto sforzo.
- Spirometria: Un test per misurare la capacità polmonare (quanto aria si respira e in quanto tempo).
- Test della vista: Controllo generico dell'acuità visiva.
Al termine della visita, il medico rilascia il certificato se tutti i parametri sono nella norma. Il certificato è valido per un anno dalla data di rilascio. La Federazione non può richiedere altro. Per competenza, se qualcuno avesse potuto eventualmente richiedere il libretto vaccinale, spetterebbe esclusivamente al Medico dello Sport e non alla segreteria dove viene fatta l’iscrizione. Si premette poi che neppure il Medico dello Sport, per l’interesse di un certificato di buona salute agonistico, potrebbe oggi richiedere lo status vaccinale di un minore. Le associazioni sportive non hanno in carico nemmeno la tutela della salute collettiva, che spetta alla massima autorità sanitaria che è il Sindaco. Se ci fosse un focolaio segnalato all’ASL, il Sindaco potrebbe intervenire con ordinanza sul suo contenimento ed evitare la partecipazione di tutti gli atleti in via indistinta e generale e non escluderne alcuni, come invece si è voluto far credere durante il periodo del green pass che, sul merito e sul diritto è ancora tutto da discutere. Le associazioni sportive hanno invece in carico la tutela psicofisica del minore, in delega all’obbligo di sorveglianza, che le hanno dato i genitori tramite l’iscrizione; questa comporta anche assicurazione privata per ogni danno diretto od indiretto anche a terzi. Oltre questo hanno sicuramente la responsabilità su contratto e privacy.
PRIVACY
Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Associazione/Impresa nella forma pro tempore del suo Presidente/Proprietario) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili (DPO) che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi una richiesta illecita ed in eccesso di dati sensibili sanitari ed un danno anche esistenziale ad un minore può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
CONTRATTO
L’iscrizione alla Federazione è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. Se il Regolamento non è conforme a Legge, non può esserci pretesa da parte di chi offre il contratto. Cioè se anche nel Regolamento ci fosse la richiesta dell’adempienza all’obbligo vaccinale, questo non basta come base legislativa sia per la sottoscrizione del contratto ma anche come trattamento dei dati. Per questo la responsabilità civile è inquadrata come contrattuale in base all’ex artt. 1218 c.c. e ss, il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità̀ convenute. Le associazioni sportive, affiliate alle Federazioni del CONI, hanno lo scopo di promuovere lo sport e la partecipazione. Sebbene siano enti privati, hanno degli obblighi verso il pubblico, soprattutto se chi si vuole iscrivere rientra nei criteri richiesti. D’altra parte è possibile rifiutare l'iscrizione in presenza di:
-
- Mancanza di requisiti: Assenza del certificato medico richiesto, documentazione incompleta logicamente conforme a Legge.
- Indisponibilità di posti: Struttura piena o numero massimo di atleti raggiunto.
- Precedenti disciplinari: Gravi violazioni di regolamenti o comportamenti scorretti in passato.
Nessuno dei 3 è riscontrabile nel mancato obbligo vaccinale contro il tetano.
Quindi cosa fare se dovesse succedere che una segreteria chieda l'obbligo vaccinale con il ricatto di non proseguire con l'iscrizione? Per prima cosa esporre la normativa vigente non facendola diventare una questione personale con "vaccini SI o vaccini NO". E' la Legge che vieta la possibilità di richiedere lo status vaccinale, non siete voi che vi state rifiutando per ideologia. Se dovessero insistere è possibile adire il Giudice dello Sport o depositare denuncia in caserma. Questi ricatti sulla vita dei nostri ragazzi devono finire. Siate consapevoli, siate davvero liberi.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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Cita da ElisaB su 29 Maggio 2026, 17:01Nota rif. rugby:
da parte nostra, come famiglia, grazie a Tutela Diritto Soggettivo,
la F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) ha ricevuto questa esplicitazione delle normative via email e PEC da Ottobre 2025, non ha ancora mai risposto in merito, nonostante i solleciti, e sta mantenendo nel proprio regolamento l'esclusione allo sport del rugby a chi non consegna copia avvenuta antitetanica, riferendosi alla legge 292/1963.
Solo pochissime società sportive di rugby seguono ciecamente tale regolamento Fir non conforme alla legge ed escludono bambini ragazzi (e adulti?) al rugby, quando invece dovrebbero agire secondo la normativa nazionale che prevale sui regolamenti della singola federazione sportiva.
Nota rif. rugby:
da parte nostra, come famiglia, grazie a Tutela Diritto Soggettivo,
la F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) ha ricevuto questa esplicitazione delle normative via email e PEC da Ottobre 2025, non ha ancora mai risposto in merito, nonostante i solleciti, e sta mantenendo nel proprio regolamento l'esclusione allo sport del rugby a chi non consegna copia avvenuta antitetanica, riferendosi alla legge 292/1963.
Solo pochissime società sportive di rugby seguono ciecamente tale regolamento Fir non conforme alla legge ed escludono bambini ragazzi (e adulti?) al rugby, quando invece dovrebbero agire secondo la normativa nazionale che prevale sui regolamenti della singola federazione sportiva.
