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GLI ATTI DI DECADENZA/SOSPENSIONE SONO TUTTI FUORI LEGGE

Sia da parte delle scuole statali che dai Comuni con i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia, c'è la brutta abitudine di arrogarsi il diritto di emettere un atto/decreto di DECADENZA/SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE, fuori i tempi ed i modi indicati dal 3-bis. Ma la cosa ancora più grave è aver visto questi documenti emessi anche dalle scuole private. Dobbiamo ricordarci che un ATTO AMMINISTRATIVO, cioè quell'atto che modifica od influisce sulla sfera privata del cittadino, è una prerogativa esclusiva delle pubbliche amministrazioni. Che un cittadino possa non sapere questo è lecito ma che un avvocato impugni un atto amministrativo di una scuola privata al TAR è gravissimo. La differenza principale è che il diritto soggettivo è una posizione di potere diretta a soddisfare un interesse del privato, con tutela piena e immediata davanti al giudice ordinario, mentre l'interesse legittimo è un'aspettativa alla corretta e legittima azione della Pubblica Amministrazione (PA), che richiede l'annullamento di un atto illegittimo e viene tutelata davanti al giudice amministrativo. Nel nostro caso potremmo semplificare con l'esempio sull'iscrizione scolastica. Se il minore è iscritto a scuola acquisisce un diritto soggettivo e si va al tribunale civile o penale, se al minore viene invece impedito di iscriversi a scuola ha un interesse legittimo e ci si rivolge ai TAR. Chiaro che su un atto di sospensione o di decadenza, quindi l'iscrizione è in essere, il TAR non possa ritenersi la sede più giusta. Eppure i precedenti sui ricorsi Lorenzin sono tutti ai TAR e miseramente rigettati, creando un'idea che l'azione di esclusione da nidi e materne fosse lecita e legittima. Anche il recente ricorso al TAR Brescia, sez. II, Sent. 17/03/2025 si è andati ad impugnare un provvedimento di esclusione da parte di una materna paritaria (privata), citando il Ministero dell'Istruzione, ed invece che dichiararlo inammissibile per difetto di giurisdizione (civile e non TAR) e legittimato passivo (presidente dell'associazione/FISM e non ministero dell'Istruzione), i giudici sono andati in extra giudicato con le seguenti opinioni personali, oltretutto vietato dal codice di procedura giuridica stesso. Qui ormai è FANTAGIURISPRUDENZA ed ognuno fa come gli pare e piace, con danno dei cittadini che subiscono anche quello che non dovrebbero subire.

Non va di certo meglio a chi deposita correttamente un ricorso in sede civile con le giuste motivazioni, chiedendo di applicare l'art. 3-bis così come scritto dal legislatore. Purtroppo sembra che la magistratura agisca per non togliere il criminale ricatto delle esclusioni a nidi e materne. Il ricorso in CEDU ne è una prova evidente. 

Comunque verso l'atto di sospensione/decadenza è possibile per il cittadino chiedere l'annullamento d'ufficio (tramite diffida decisoria in autotutela) previsto nella Legge 214/90. Di seguito verranno date tutte le spiegazioni sul perchè un dirigente scolatico, come un responsabile di nidi e materne comunali, non possa emettere un atto amministrativo e, di conseguenza, non ci si debba rivolgere ai TAR che stanno solo creando precedenti fake ma che vengono riportati come reali e concreti. I genitori possono esercitare il diritto di chiedere alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto di revisionarlo. Perchè in base all’art. 21-septies della Legge 241/90: “comma 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge” ed in base all’art. 21-octies: “comma 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”. Spetta alla pubblica amministrazione protocollare l’atto, aprire un’istruttoria e rispondere entro i termini di 30 giorni, se non ci sono motivi oggettivi di ritardo, per non innescare omissione d’atti d’ufficio. Sempre per la pubblica amministrazione è obbligatorio su un atto annullabile e non nullo, esaminando la normativa vigente che merita un approfondimento anche come nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, emettere un atto amministrativo secondario che modifichi, annulli o confermi il precedente che, se confermato, permetta la giusta discussione nelle sedi competenti, anche se ci riserveremo di portare la sospensione come violazione contrattuale in sede civile e non al TAR come indicato.

Un dirigente scolastico è sempre un pubblico dipendente con funzione dirigenziale ma è il responsabile civile e penale dell'Istituto Comprensivo che dirige, mentre un responsabile dei servizi per l'infanzia comunale è un dipendente pubblico con la propria responsabilità ma è il Sindaco che ha la piena responsabilità civile e penale del suo Comune ma non è un dipendente pubblico. Viene eletto dai suoi concittadini ed ha uno stipendio pubblico. Nessuno comunque ha lo scudo penale se viola la Legge. Per il dirigente scolastico ed il responsabile dei servizi per l'infanzia vale sempre il CODICE COMPORTAMENTALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI  dove troviamo all'art. 9 comma 2 che: “La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento  la replicabilità” cosa vuol dire? Tutto messo per iscritto e conforme a Legge affinché non esista azione personale o discrezionale. Va ricordato che la Legge è scritta per i cittadini che, già dai 12 anni, dovrebbero essere in grado di leggerla e comprenderla. Chi invece scrive testi giuridici deve essere insieme chiaro e preciso perché lo scopo del diritto è dettare una disciplina regolatoria che, nei limiti della complessità dell’ordinamento giuridico, si adatti alle varie fattispecie concrete senza ambiguità. Un cittadino trova obblighi e divieti esclusivamente nella Legge, la quale deve essere chiara e precisa proprio per non dare libere interpretazioni sia a chi la deve far eseguire, sia per chi la subisce. Non esiste opinione personale, e che piaccia o meno se conforme, va seguita in maniera precisa come stabilito dal legislatore. TUTTE le scuole dovrebbero applicare il 3-bis a partire dai regolamenti per le iscrizioni scolastiche dai nidi fino alle superiori. Tutti dovrebbero avere un generale dovere di conoscenza della normativa vigente, necessariamente strumentale rispetto al dovere primario di osservanza della legge stessa. Ne consegue che il soggetto deve considerarsi responsabile, ogni qualvolta l'ignoranza della legge penale derivi dalla violazione del suo dovere di informazione. Tale dovere di informazione è particolarmente rigoroso per coloro i quali svolgano professionalmente una determinata attività ed il dirigente scolastico come il responsabile dei servizi dell'infanzia non ne sono esimati.

Tornando al DECRETO di DECADENZA/SOSPENSIONE ed ai motivi di nullità od annullabilità sulla Legge 241/90, un dirigente scolastico/il responsabile dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia dovrebbe sapere che un’autorità amministrativa non ha la competenza di poter emettere un atto amministrativo, cioè un atto che modifica la sfera privata del cittadino al quale è rivolto (regolamento/delibera/bando pubblico ed ordinanza), in autonomia e su propria personale discrezionalità. In un istituto comprensivo, l’unico atto amministrativo che riguarda i cittadini è il regolamento scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto. L’altro atto che viene equiparato ad un atto amministrativo è la sanzione disciplinare per gli alunni ma sempre in commissione e decisa con il Consiglio di classe o di istituto. Mentre nei Comuni, nei servizi per l'infanzia l’unico atto amministrativo che riguarda i cittadini è il regolamento delle iscrizioni, deliberato dal Consiglio Comunale. L’altro atto che ne deriva è il bando pubblico per le graduatorie delle iscrizioni scolastiche ma sempre in commissione e decisa con il Consiglio o la Giunta comunale. Quindi è viziato da difetto assoluto di attribuzione perché il dirigente scolastico/responsabile dei servizi per l'infanzia ha emanato un provvedimento esercitando un potere che nessuna norma conferisce, ovvero una carenza totale e astratta del potere di adottare quell'atto. Questa condizione rende l'atto nullo (o addirittura inesistente), poiché manca un presupposto fondamentale per l'esistenza stessa dell'atto. La nullità è insanabile.

Partendo dal presupposto che un minore non può ricevere un atto amministrativo a suo nome, il dirigente scolastico statale/il responsabile dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia non solo firma ed emette un atto che non può gestire in autonomia, ma non lo comunica correttamente. La procedura corretta è la notifica dell’atto e la relata di notifica è obbligatoria perché rende effettivo l’atto e vincolante per il destinatario, determinando il momento dal quale decorrono i termini per presentare ricorso o impugnare l’atto. Infatti non si capisce come si possano calcolare 60 giorni per impugnare al TAR come indicato nel documento ricevuto, anche se, essendo il minore iscritto acquisisce un diritto soggettivo di competenza del tribunale ordinario. Il TAR discute conformi atti amministrativi, emessi singolarmente, e con interesse legittimo del cittadino. Quindi è viziato per mancanza degli elementi essenziali, e quindi nullo, quando gli manca uno degli elementi necessari per la sua esistenza, come il destinatario o la relata di notifica al destinatario. La nullità è insanabile.

Un atto amministrativo nullo od inesistente è privo di effetti fin dall'origine e non può essere considerato valido, mentre un atto amministrativo annullabile produce i suoi effetti finchè non viene annullato d’ufficio oppure tramite gli organi giudiziari competenti. L’atto amministrativo deve essere conforme a Legge e l’unico articolo della legge 119/2017 che regolamenta le iscrizioni dal regolamento fino alla fine del percorso educativo è l’art. 3-bis comma 1-5. Oltretutto non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018  n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi”.

 Dall’anno scolastico 2019/2020 in poi, quindi anche per le iscrizioni 2025/2026, è vigente per tutte le regioni l’art. 3-bis della Legge 119/2017, che ha abrogato implicitamente ogni altra disposizione precedente. Tutti i nidi e le materne rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, all’art. 1 comma 4 dove: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca, nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le bambine e i bambini in base all’età ed  è  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e paritarie”. Come ordine di servizio per le scuole statali e coordinamento per i servizi educativi, scuole comunali, private e private paritarie, ha emesso la circolare che regolamenta le iscrizioni scolastiche 2025/2026 nr. nota n. 47577 del 26 novembre 2024, la quale indica esclusivamente ai dirigenti/responsabili l’applicabilità dell’art. 3-bis, che per semplificare possiamo schematizzare così:

  • Comma 1: Entro il 10 marzo le scuole 0-16 anni inviano la lista dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente. Non spetta alle scuole chiedere lo status vaccinale del minore.
  • Comma 2: Entro il 10 giugno l’ASL riporta l’elenco web based degli studenti con la dicitura NON IN REGOLA. Se anche il dirigente scolastico avesse e credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore
  • Comma 3: Dal 10 al 20 giugno i dirigenti scolastici invitano i genitori dei minori NON IN REGOLA a depositare, dal 20 giugno entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • Comma 4: Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione recuperata e segnalano chi non ha effettuato nessun deposito
  • Comma 5: Sempre entro il 20 luglio, per la fascia 0-6 la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Decadenza sul mancato deposito di uno dei 5 documenti previsti, di pari valore dato che ognuno impedisca la recessione contrattuale su giusta causa, e non sulla mancata inoculazione di un farmaco o sull’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Mentre per gli altri gradi scolastici 6-16, la mancata presentazione della documentazione NON comporta la decadenza dell’iscrizione ne’ l’accesso agli esami. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio o negazione dell’accesso.

Quindi l’atto è annullabile perché emesso in violazione di Legge.

La prima e nuova iscrizione scolastica è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra pubblico e privato o privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. Il legislatore non poteva vincolare l’accesso e la frequenza scolastica del minore  all’adempimento all’obbligo vaccinale, inteso come trattamento medico coatto, perché, per il principio della ragionevolezza, la discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile purché essa sia ragionevole, ovvero, che la scelta legislativa sia basata su accurato bilanciamento di interessi in astratto, che non comporti discriminazioni intollerabili fra situazioni similari. La scuola resta aperta a tutti anche dopo la Lorenzin. Qualsiasi richiesta oltre quelle stabilite dall’art. 3-bis della legge 119/2017 ci potrebbe far trovare di fronte ad una modifica unilaterale non conforme, non solo non accettata dal firmatario (la famiglia) ma neanche più vantaggiosa per il minore: è altresì noto che, se le medesime parti contraenti si determinano ad apportare modifiche e/o integrazioni al contratto concluso, devono utilizzare la medesima forma scritta e firmata da entrambi le parti. Comunque anche se fosse un’integrazione degli iniziali accordi in merito a una o più circostanze inizialmente non previste, il precedente contratto non viene meno ma ad esso, si aggiunge solo qualcosa in più. Quindi non essendo requisito lecito e legittimo, la sua mancanza non intaccherebbe in nessun modo il contratto già concluso e perfezionato, garantendo accesso e frequenza al minore. Non si ritiene che le vaccinazioni obbligatorie possano essere “requisito di accesso” inteso come un requisito per entrare a scuola ma eventualmente un requisito discrezionale. L’unico “requisito d’accesso” lo si può identificare proprio nell’iscrizione per questioni anagrafiche, amministrative, contrattuali e assicurative. Infatti se si portasse in una qualsiasi scuola un minore completamente in regola con l’obbligo vaccinale, non potrebbe comunque accedere se non presente nella lista degli iscritti a quella scuola. E’ l’iscrizione che permette accesso e frequenza, come per tutti i bambini regolarmente iscritti.

Quindi l’atto è annullabile perché emesso in eccesso di incompetenza.

Il termine DECADENZA nel diritto pubblico, designa la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. La risoluzione è la possibilità su giusta causa della recessione contrattuale da parte del servizio scolastico, quindi è chiaro che la decadenza abbia effetto immediato. Nella normativa contrattuale, la quale regolamenta il contratto di servizio corrispettivo nella forma dell’iscrizione scolastica, non esiste la sospensione del servizio. Esiste l’adempimento o l’inadempimento e l’ultimo è vietato. Se l’I.C./Comune avesse recepito nei criteri di ammissione l’art. 3-bis, fissando il termine del 10 luglio per depositare la documentazione richiesta (prevista in 5 documenti di pari valore tra i quali la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente) per evitare la decadenza dell’iscrizione, avrebbe potuto disporre d’ufficio la cessazione della fruizione del servizio, per negligenza dei genitori sul mancato deposito, mediante comunicazione alla famiglia (con preavviso di almeno 15 giorni) come previsto sull’assenza ingiustificata per tot giorni oppure la morosità. La scuola pubblica non ha l’autorità per notificare un atto amministrativo di decadenza. Un atto amministrativo è un atto che modifica la sfera personale del cittadino (regolamento/delibera, bando pubblico ed ordinanza) e deve essere conforme a Legge e la decadenza non è volontà della PA sul minore. E’ regolamentata da Legge, nei termini e modi indicati, ed è vietato procedere alla recessione senza giusta causa né alla recessione unilaterale. La scuola NON può recedere unilateralmente ed oltretutto lo dovrebbe fare con comunicazione via raccomandata seppur senza giusta causa e non sarebbe comunque accettabile perché l’art. 1372 c.c. precisa che il contratto (concluso) non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune accordo) o per cause ammesse dalla legge (decadenza per il mancato deposito entro il 10 luglio), ma se non bastasse, l’art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad  esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. Nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa "essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"; nella seconda ipotesi, che possa "essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.). Ecco perché il legislatore finisce la procedura nella data del 20 luglio, non solo con la famiglia ma con anche le ASL. All’art. 3-bis comma 5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata  presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dell'iscrizione. Il minore il 20 luglio è in spiaggia a fare castelli di sabbia, mentre  i primi di settembre ha già il grembiulino, ha attaccato le etichette sui vestiti ed ha già il suo zainetto perché è stato “preparato” dalla famiglia, con anche il distaccamento dalla figura genitoriale di riferimento e la spiegazione di quello che succederà a scuola, fatto prima di cominciare ma in principio di esecuzione, cioè il minore è già consapevolmente pronto per cominciare un nuovo percorso di vita ancor prima di varcare per la prima volta la porta della scuola. Sicuramente non è possibile escludere un bambino in corso d’anno e frequentante la sua classe, protetto anche dalla continuità scolastica. Ed ecco perché il legislatore ha previsto il deposito della documentazione solo con la prima o nuova iscrizione e non nei successivi rinnovi.

Quindi l’atto è annullabile perché emesso in eccesso di potere.

Nella comunicazione emessa, il Dirigente Scolastico/Responsabile dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia decreta “con effetto immediato la decadenza dell’iscrizione” ma l’iscrizione è un atto d’ufficio e l'annullamento di un atto protocollato d'ufficio, ovvero un atto già registrato nel sistema di protocollo di un ente pubblico, segue procedure specifiche che variano leggermente a seconda del contesto normativo e del sistema di gestione documentale utilizzato, ma generalmente prevede una richiesta motivata, l'autorizzazione del responsabile del protocollo, e la conservazione della registrazione originale, contrassegnata come annullata. Il "registro degli annullamenti" è il termine che si riferisce al registro che tiene traccia degli annullamenti di voci di protocollo nel sistema di gestione documentale. Questo registro mostra le voci di protocollo che sono state annullate, mantenendo visibile la dicitura "ANNULLATO" e conservando tutte le informazioni originali. In più il minore dovrebbe essere anche cancellato dall’ANS. Sicuramente la decadenza dell'iscrizione, cioè l'annullamento dell'atto d'ufficio, non avviene ma far intendere agli utenti un’azione non vera, vietata dal codice penale, potrebbe aggravare la situazione di un atto già nullo ed inesistente. Oltretutto se si prosegue d’ufficio con ASSENZA INGIUSTIFICATA per permettere poi la decadenza per giusta causa, per nascondere una sospensione illecita al servizio educativo pattuito. Non esiste però solo il codice penale, civile o disciplinare ma anche il Codice Privacy, di cui è titolare il dirigente scolastico per le scuole statali ed il sindaco per le comunali. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari ed un danno anche morale ad un minore, oltre che patrimoniale alla famiglia, può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.

Quindi l’atto è annullabile perché emesso in violazione di altre Leggi.

Quindi per non applicare correttamente il 3-bis, la somma delle violazioni del codice penale potrebbe superare i 5 anni, cioè significa il licenziamento immediato ed interdizione dai bandi pubblici a vita. Perchè chi VIOLA LA LEGGE INTENZIONALMENTE, soprattutto colpendo i minori in tenera età, dimenticandosi che per l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) sancisce il principio del superiore interesse del minore, ovvero dispone che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere una considerazione preminente, deve essere tolto dalla pubblica amministrazione. Non merita il posto che ricopre.

NESSUNA LEGGE VIGENTE, NEANCHE LA LEGGE LORENZIN, IMPEDISCE ISCRIZIONE, ACCESSO E FREQUENZA NEI NIDI E NELLE MATERNE AI BAMBINI NON IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Quello che esclude un bambino è un dirigente scolastico/responsabile dei servizi per l’infanzia che non vuole recepire correttamente la norma ed agisce in maniera arbitraria e discrezionale extra e contra legem, assumendosi personalmente la responsabilità civile e penale nel creare intenzionalmente un danno esistenziale al minore ma anche un danno patrimoniale alla sua famiglia.

Siate consapevoli delle truffe politiche e governative, siate liberi di non subire soprusi gratuiti. Nessuno ci ruberà più le scuole, mandandoci a perdere tempo e soldi nei TAR, perchè denunceremo chi delinque. Nessuno escluso.

Alessandra Ghisla

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