L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E L'OBBLIGO VACCINALE
Cita da Alessandra Ghisla su 28 Ottobre 2025, 12:25
L'alternanza scuola-lavoro, ora chiamata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), è un modello formativo che combina studio teorico e pratica lavorativa. Gli studenti svolgono esperienze formative in aziende o enti esterni, affiancati da tutor scolastici e aziendali, per acquisire competenze professionali e orientarsi verso il futuro. L’alternanza scuola lavoro coinvolge tutti gli studenti del triennio che frequentano le scuole superiori. È un percorso obbligatorio che prevede l’affiancamento dell’esperienza pratica con la consueta formazione didattica. La durata delle attività viene regolamentata da un’apposita convenzione stipulata tra l’istituto scolastico e la struttura ospitante in base alle attuali normative vigenti in materia. Gli studenti possono svolgere le ore di alternanza scuola lavoro nel corso dell’anno accademico o durante le vacanze estive. Le ore dedicate alla formazione professionale vengono maturate presso imprese, aziende, associazioni ed enti pubblici che supportano il graduale inserimento nel mondo del lavoro. Non a caso, i percorsi prevedono incontri formativi, stage, tirocini, esperienza lavorative e apprendistati. Per sostenere gli esami di maturità si devono accumulare nel corso del triennio:
- 90 ore per i licei
- 150 ore per gli istituti tecnici
- 210 ore per gli istituti professionali
L’attività pratica non viene retribuita e per agevolare la continuità col percorso scolastico vengono scelti degli appositi tutor. Le attività previste dai progetti di alternanza scuola lavoro devono essere conformi agli indirizzi di studio. Per questo, vengono scelti dei responsabili che supportano gli studenti e agevolano la ricerca della struttura più adeguata per l’esperienza sul campo. Il tutor, infatti, deve supervisionare la struttura ospitante e valutare la tipologia di attività richiesta. Al termine del percorso gli alunni ricevono il Certificato delle competenze che attesta il livello di preparazione conseguito durante l’alternanza scuola lavoro. Gli utenti che possiedono determinate esigenze possono richiedere anche l’ausilio delle scuole online che forniscono l’orientamento necessario e individuano le attività lavorative attinenti col percorso di studio. I percorsi vengono stabiliti col supporto di tutor e docenti in base alle attitudini e alle conoscenze acquisite in aula. Al termine di questa valutazione preliminare vengono contattate le strutture idonee per l’attività pratica. L’alternanza scuola lavoro si può svolgere durante l’anno accademico o il periodo estivo in base alle necessità e agli obiettivi dello studente. Gli orari, invece, non possono superare i limiti indicati nella convenzione redatta tra l’istituto e la struttura ospitante. In questa fase gli alunni restano in contatto con i propri tutor di riferimento per documentare l’andamento dell’esperienza e comunicare gli eventuali progressi raggiunti. Gli studenti delle scuole online, invece, possono documentare l’avvenuto svolgimento dell’attività pratica con una dichiarazione rilasciata da un’ente o da un’azienda. Con questa certificazione anche i privatisti e i lavoratori possono sostenere l’esame di maturità indispensabile per il conseguimento del titolo di studio.
Come lavoratori, agli studenti l'applicazione del D.Lgs. 81/08 con l'alternanza scuola-lavoro ricade principalmente sull'azienda ospitante, che è tenuta a garantire la sicurezza dello studente come se fosse un lavoratore, inclusa la formazione specifica sui rischi. L'istituto scolastico ha invece il ruolo di verificare l'idoneità dell'azienda, fornire la formazione generale sulla sicurezza e monitorare il percorso, come stabilito nella convenzione tra scuola e azienda. Per le vaccinazioni obbligatorie ne abbiamo parlato ampiamente QUI ma faremo comunque un riepilogo per facilitare la consapevolezza degli obblighi e dei doveri previsti nella normativa vigente di settore. La vaccinazione in Italia, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione del tetano, è regolamentata dalla Legge 5 marzo 1963 n. 292. Di seguito si riportano le categorie di lavoratori soggette a vaccinazione antitetanica:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici e metalmeccanici;
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame;
- stallieri, fantini;
- conciatori;
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, cantonieri, stradini;
- sterratori;
- minatori;
- fornaciai;
- operai e manovali addetti all’edilizia;
- operai e manovali delle ferrovie;
- asfaltisti;
- straccivendoli;
- personale delle ferrovie.
Prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Ma oggi NON esiste più nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale. Infatti nel D.lgs 81/08, il quale racchiude tutta la normativa vigente sul lavoro, non è riportata La Legge 5 marzo 1963 n. 292 nè si trova da nessuna parte un obbligo per i lavoratori. Invece il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di un obbligo. Proprio per effetto della Legge 219/2017 viene abrogata tacitamente la Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successivi decreti dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Le vaccinazioni, seppur preventive e non curative, restano un ATTO MEDICO che prevede il consenso del paziente. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del lavoratore, anche se espressa in forma di dissenso, e l'acquisizione del consenso o del dissenso, i quale deve essere documentato in forma scritta, è un atto di competenza esclusiva del medico, che non può essere delegato nè comunicato a terzi. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi fatti esclusivamente dal medico) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi "idonei" eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa.
La normativa del Codice Deontologico dei Medici e Chirurghi (art.10) fa obbligo al medico di “tutelare e garantire la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici”; allo stesso modo (art.11), “nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria” viene fatto obbligo al medico di “porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale”. Il Medico Competente è anche il titolare dei dati sanitari e di salute degli studenti/lavoratori. Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Medico Competente) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, D.lgs 81/08 ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari verso la scuola od il datore di lavoro ed un danno anche esistenziale ad uno studente che deve fare le ore previste per il conseguimento degli esami, può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
La visita medica volta a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni è prerogativa del Medico Competente. Il certificato di idoneità al lavoro è necessario per tutelare il lavoratore da eventuali rischi professionali e per controllare lo stato di salute dello stesso nel corso del tempo mediante accertamenti sanitari preventivi e controlli periodici; L’esame di idoneità, infatti, può risultare positivo, permettendo al lavoratore il proseguimento delle sue mansioni, oppure negativo. Nel caso in cui il risultato dell’esame di idoneità fosse negativo, cioè il lavoratore non è idoneo alla mansione, il medico competente dovrà stabilire il grado di inidoneità del lavoratore, in particolare:
- inidoneità parziale: comporta una serie di mansioni, indicate nel giudizio di idoneità, che non dovranno essere affidate al lavoratore.
- inidoneità totale: comporta il totale allontanamento del lavoratore da tutte le mansioni svolte e l’affidamento di nuove che concordino con il suo stato di salute.
Si ritiene illecita ed illegittima la dichiarazione di “non idoneità” od "idoneità parziale" su trattamenti farmacologici NON previsti per la mansione lavorativa che nel D.lgs 81/08 non sono obbligatori per il lavoratore. La minaccia che "senza vaccini non puoi lavorare" non trova fondamento nella normativa vigente di settore, quindi extra e contra legem.
COME FARE PER CONTESTARE QUESTO ABUSO?
Se è la scuola o l'RSPP/datore di lavoro che chiede la vaccinazione, va subito chiarito chenon è possibile soddisfare una richiesta totalmente illecita ed illegittima, visto che i dati sanitari o di salute spettano esclusivamente al Medico Competente. Anche al Medico Competente va chiarita la normativa vigente ma, se dovesse insistere nel voler violare la legge e crearvi così un danno, deve emettere il giudizio ed è possibile impugnarlo in autotutela come spiegato QUI
Basta subire passivamente questi abusi, anche chi in regola con le vaccinazioni o fanatico dei vaccini dovrebbe rifiutarsi di consegnare il suo libretto vaccinale e di farsi violare la privacy. A forza di acconsentire a qualsiasi abuso, il Governo si sente sempre più autorizzato a calcare la mano. Con tutti, nessuno escluso.
Siate consapevoli, siate liberiAlessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)

- 90 ore per i licei
- 150 ore per gli istituti tecnici
- 210 ore per gli istituti professionali
L’attività pratica non viene retribuita e per agevolare la continuità col percorso scolastico vengono scelti degli appositi tutor. Le attività previste dai progetti di alternanza scuola lavoro devono essere conformi agli indirizzi di studio. Per questo, vengono scelti dei responsabili che supportano gli studenti e agevolano la ricerca della struttura più adeguata per l’esperienza sul campo. Il tutor, infatti, deve supervisionare la struttura ospitante e valutare la tipologia di attività richiesta. Al termine del percorso gli alunni ricevono il Certificato delle competenze che attesta il livello di preparazione conseguito durante l’alternanza scuola lavoro. Gli utenti che possiedono determinate esigenze possono richiedere anche l’ausilio delle scuole online che forniscono l’orientamento necessario e individuano le attività lavorative attinenti col percorso di studio. I percorsi vengono stabiliti col supporto di tutor e docenti in base alle attitudini e alle conoscenze acquisite in aula. Al termine di questa valutazione preliminare vengono contattate le strutture idonee per l’attività pratica. L’alternanza scuola lavoro si può svolgere durante l’anno accademico o il periodo estivo in base alle necessità e agli obiettivi dello studente. Gli orari, invece, non possono superare i limiti indicati nella convenzione redatta tra l’istituto e la struttura ospitante. In questa fase gli alunni restano in contatto con i propri tutor di riferimento per documentare l’andamento dell’esperienza e comunicare gli eventuali progressi raggiunti. Gli studenti delle scuole online, invece, possono documentare l’avvenuto svolgimento dell’attività pratica con una dichiarazione rilasciata da un’ente o da un’azienda. Con questa certificazione anche i privatisti e i lavoratori possono sostenere l’esame di maturità indispensabile per il conseguimento del titolo di studio.
Come lavoratori, agli studenti l'applicazione del D.Lgs. 81/08 con l'alternanza scuola-lavoro ricade principalmente sull'azienda ospitante, che è tenuta a garantire la sicurezza dello studente come se fosse un lavoratore, inclusa la formazione specifica sui rischi. L'istituto scolastico ha invece il ruolo di verificare l'idoneità dell'azienda, fornire la formazione generale sulla sicurezza e monitorare il percorso, come stabilito nella convenzione tra scuola e azienda. Per le vaccinazioni obbligatorie ne abbiamo parlato ampiamente QUI ma faremo comunque un riepilogo per facilitare la consapevolezza degli obblighi e dei doveri previsti nella normativa vigente di settore. La vaccinazione in Italia, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione del tetano, è regolamentata dalla Legge 5 marzo 1963 n. 292. Di seguito si riportano le categorie di lavoratori soggette a vaccinazione antitetanica:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici e metalmeccanici;
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame;
- stallieri, fantini;
- conciatori;
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, cantonieri, stradini;
- sterratori;
- minatori;
- fornaciai;
- operai e manovali addetti all’edilizia;
- operai e manovali delle ferrovie;
- asfaltisti;
- straccivendoli;
- personale delle ferrovie.
Prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Ma oggi NON esiste più nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale. Infatti nel D.lgs 81/08, il quale racchiude tutta la normativa vigente sul lavoro, non è riportata La Legge 5 marzo 1963 n. 292 nè si trova da nessuna parte un obbligo per i lavoratori. Invece il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di un obbligo. Proprio per effetto della Legge 219/2017 viene abrogata tacitamente la Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successivi decreti dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Le vaccinazioni, seppur preventive e non curative, restano un ATTO MEDICO che prevede il consenso del paziente. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del lavoratore, anche se espressa in forma di dissenso, e l'acquisizione del consenso o del dissenso, i quale deve essere documentato in forma scritta, è un atto di competenza esclusiva del medico, che non può essere delegato nè comunicato a terzi. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi fatti esclusivamente dal medico) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi "idonei" eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa.
La normativa del Codice Deontologico dei Medici e Chirurghi (art.10) fa obbligo al medico di “tutelare e garantire la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici”; allo stesso modo (art.11), “nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria” viene fatto obbligo al medico di “porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale”. Il Medico Competente è anche il titolare dei dati sanitari e di salute degli studenti/lavoratori. Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Medico Competente) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, D.lgs 81/08 ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari verso la scuola od il datore di lavoro ed un danno anche esistenziale ad uno studente che deve fare le ore previste per il conseguimento degli esami, può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
La visita medica volta a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni è prerogativa del Medico Competente. Il certificato di idoneità al lavoro è necessario per tutelare il lavoratore da eventuali rischi professionali e per controllare lo stato di salute dello stesso nel corso del tempo mediante accertamenti sanitari preventivi e controlli periodici; L’esame di idoneità, infatti, può risultare positivo, permettendo al lavoratore il proseguimento delle sue mansioni, oppure negativo. Nel caso in cui il risultato dell’esame di idoneità fosse negativo, cioè il lavoratore non è idoneo alla mansione, il medico competente dovrà stabilire il grado di inidoneità del lavoratore, in particolare:
- inidoneità parziale: comporta una serie di mansioni, indicate nel giudizio di idoneità, che non dovranno essere affidate al lavoratore.
- inidoneità totale: comporta il totale allontanamento del lavoratore da tutte le mansioni svolte e l’affidamento di nuove che concordino con il suo stato di salute.
Si ritiene illecita ed illegittima la dichiarazione di “non idoneità” od "idoneità parziale" su trattamenti farmacologici NON previsti per la mansione lavorativa che nel D.lgs 81/08 non sono obbligatori per il lavoratore. La minaccia che "senza vaccini non puoi lavorare" non trova fondamento nella normativa vigente di settore, quindi extra e contra legem.
COME FARE PER CONTESTARE QUESTO ABUSO?
Se è la scuola o l'RSPP/datore di lavoro che chiede la vaccinazione, va subito chiarito chenon è possibile soddisfare una richiesta totalmente illecita ed illegittima, visto che i dati sanitari o di salute spettano esclusivamente al Medico Competente. Anche al Medico Competente va chiarita la normativa vigente ma, se dovesse insistere nel voler violare la legge e crearvi così un danno, deve emettere il giudizio ed è possibile impugnarlo in autotutela come spiegato QUI
Basta subire passivamente questi abusi, anche chi in regola con le vaccinazioni o fanatico dei vaccini dovrebbe rifiutarsi di consegnare il suo libretto vaccinale e di farsi violare la privacy. A forza di acconsentire a qualsiasi abuso, il Governo si sente sempre più autorizzato a calcare la mano. Con tutti, nessuno escluso.
Alessandra Ghisla
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