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RECLAMO FORMALE GIUDIZIO DI NON IDONEITA'/IDONEITA' PARZIALE

Oggetto: Reclamo formale in merito a giudizio di non idoneità rilasciato dal medico competente

Al Responsabile dell’UOPSAL

[Inserisci la sede territoriale competente]

ASL [nome ASL]

[Indirizzo PEC o email se disponibile]

Io sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a il [data] a [luogo], residente in [indirizzo completo], attualmente dipendente presso [nome azienda, sede], in qualità di [mansione/ruolo], intendo segnalare quanto segue:

In data [data], a seguito della visita medica aziendale svolta dal medico competente dott./dott.ssa [nome del medico], mi è stato notificato un giudizio di non idoneità/idoneità parziale alla mansione specifica.

In base alla normativa vigente di settore si ritiene tale giudizio ingiustificato e potenzialmente illecito, in quanto:

Il medico non è aggiornato sulla normativa vigente inerente agli obblighi vaccinali. Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di  un obbligo. Proprio per effetto della Legge 219/2017 viene abrogata tacitamente la Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successivi decreti dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […],  QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Le vaccinazioni, seppur preventive e non curative, restano un ATTO MEDICO che prevede il consenso del paziente. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del lavoratore, anche se espressa in forma di dissenso, e l'acquisizione del consenso o del dissenso, i quale deve essere documentato in forma scritta, è un atto di competenza esclusiva del medico, che non può essere delegato nè comunicato a terzi. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi "idonei" eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa.

La decisione sembrerebbe in grave condizione di pregiudizio e non motivata da reali condizioni sanitarie. Non sono presenti patologie che impediscano lo svolgimento delle mie mansioni, come dimostrano le certificazioni mediche documentate.

Alla luce di quanto sopra, chiedo che l’UOPSAL intervenga per:

• Verificare la correttezza dell’operato del medico competente

• Accertare eventuali violazioni di legge in materia di sorveglianza sanitaria

• Garantire la tutela dei miei diritti come lavoratore

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o colloquio ispettivo.

In allegato:

• Copia del giudizio di non idoneità

• Documentazione medica personale

• Copia del contratto di lavoro / mansioni svolte

• Altri eventuali documenti utili

Distinti saluti,

[Firma]

[Luogo e data]