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LA DIFFERENZA TRA CONSUETUDINE E LEGGE LORENZIN

Con la Legge Lorenzin e le esclusioni da nidi e materne per i bambini non in regola con l'obbligo vaccinale, va fatta una precisazione importante sulla consuetudine (chiamata anche "uso") che è una fonte del diritto non scritta che consiste nella ripetizione costante e uniforme di un comportamento da parte della collettività, con la convinzione che tale comportamento sia obbligatorio per legge. Quindi se a livello politico o mediatico "I bambini novax non possono frequentare nidi e materne" è solo una consuetudine perchè NESSUNA LEGGE VIGENTE, NEANCHE LA LEGGE LORENZIN, IMPEDISCE ISCRIZIONE, ACCESSO E FREQUENZA NEI NIDI E NELLE MATERNE AI BAMBINI NON IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Quello che esclude un bambino è un dirigente scolastico/responsabile dei servizi per l’infanzia che non vuole recepire correttamente la norma (Art. 3-bis <--- direttamente dalla Gazzetta Ufficiale) ed agisce in maniera arbitraria e discrezionale extra e contra legem, assumendosi personalmente la responsabilità civile e penale nel creare intenzionalmente un danno esistenziale al minore ma anche un danno patrimoniale alla sua famiglia. 

Perché si possa parlare di consuetudine, devono coesistere due elementi fondamentali:

  • Elemento oggettivo (diuturnitas): La ripetizione costante, generale e uniforme di un comportamento nel tempo. Non esiste un tempo minimo prestabilito, ma deve essere sufficientemente lungo da essere considerato una pratica sociale consolidata.
  • Elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis): La convinzione dei cittadini che quel comportamento non sia solo una cortesia o un'abitudine, ma un vero e proprio dovere giuridico.

LA CONVINZIONE DEL CITTADINO CHE SIA UN VERO E PROPRIO DOVERE GIURIDICO, perchè parte proprio dal cittadino permettere l'abuso perchè non viene identificato come tale. Infatti la prima regola è stata quella di far passare il messaggio popolare che "La Legge Lorenzin esclude i bambini da scuola" ed è proprio questo messaggio che gira ancora oggi. Ma non è così e sarebbe l'ora di smetterla di farsi rubare sotto il naso 6 anni di percorso educativo che, seppur non obbligatorio per i genitori, resta obbligatorio da garantire allo Stato stesso. Oltretutto perchè la consuetudine contra legem (contraria alla legge) non è mai ammessa. Una pratica sociale, per quanto diffusa, non può mai prevalere su una legge scritta od abrogarla/modificarla. In sede di giudizio o di fronte a un'autorità di pubblica sicurezza, vale sempre la legge scritta e mai la consuetudine contraria alla legge. Se un cittadino sporge denuncia o presenta un ricorso basandosi su una norma formalmente in vigore, il giudice o l'autorità non possono rispondere: "Non l'applichiamo perché tanto non lo fa nessuno". L'articolo 101 della Costituzione Italiana stabilisce che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge". Questo significa che il magistrato non può ignorare una norma valida per dare ragione a una pratica sociale diffusa. Se la legge c'è, deve essere applicata. Qualsiasi interpretazione della norma che pretenda di far prevalere lo status vaccinale sul diritto all'istruzione, ignorando l'avvenuto deposito di uno dei 5 documenti previsti dalla legge, configura un'applicazione extra-legem dell'Art. 3-bis. La recessione del contratto d'iscrizione o l'impedimento alla frequenza in presenza di regolare documentazione costituirebbe un grave inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, oltre a una violazione della buona fede (Art. 1375 c.c.) e del principio di continuità educativa. Ai sensi degli Artt. 5 e 9 del RE 2016/679 Privacy, il trattamento deve essere limitato alla finalità specifica prevista dalla legge. Qualsiasi azione di esclusione basata sullo "status sanitario" anziché sull'inadempimento documentale configura un trattamento illecito ed eccedente di dati sensibili, poiché la scuola non ha alcun interesse né potere di sindacare lo stato di salute dell'alunno una volta ricevuta la documentazione prevista. Incompatibilità con il D.Lgs. 65/2017 ovvero il sistema integrato 0-6 anni è un percorso educativo unitario. L'interruzione arbitraria del percorso scolastico per motivi sanitari personali, viola il diritto all’istruzione, alla socializzazione ed inclusione, trasformando un adempimento burocratico in una discriminazione di status proibita dall’ordinamento.

Davanti alle fantasiose interpretazioni personali od alle credenze popolari, se c'è una Legge giusta e conforme, va sempre portata avanti quella. Li' non c'è opinione, lì non c'è disattenzione, lì non c'è abuso. Infatti se tutti i dirigenti scolastici applicassero correttamente l'articolo 3-bis della Legge 119/2017, l'unica Legge che regolamenta le iscrizioni scolastiche con la richiesta di documentazione vaccinale ai fini di evitarne la decadenza per i servizi educativi (0-3 anni), per le scuole per l’infanzia (3-6 anni), ma anche richiesta alla scuola primaria (6-11 anni), alla scuola secondaria di primo grado (11-14 anni) ed alla scuola secondaria di secondo grado (14-19 anni), TUTTI I BAMBINI ANDREBBERO A SCUOLA come ben spiegato ---> QUI

Purtroppo ancora oggi, dopo quasi ben 9 anni dall'emissione della Legge lorenzin, non tutti i gruppi del dissenso riescono ancora a portare i genitori, e quindi anche le scuole, verso la norma indicata (art. 3-bis) ma li lasciano in balia di azioni e suggerimenti completamente fuorvianti e deleteri. Se siamo i primi a non seguire in maniera impeccabile la norma, stiamo permettendo anche all'altra parte di fare altrettanto, creando proprio così abusi fuori legge. In tantissimi genitori mi contattano per avere chiarimenti sui post pubblici del Comitato Fortitudo. E' dal 2016 che studio la Legge Lorenzin e la normativa vigente che la riguarda, combattendo in prima linea le illecite e politiche esclusioni da 0-6 anni, cioè da nidi e materne per i bambini non in regola con l'obbligo vaccinale. Proprio per non farne una questione personale, per me non lo è mai, analizzerò le esternazioni pubbliche in punta di diritto. 

La Legge che regolamenta le iscrizioni scolastiche di nidi, materne, elementari, medie e superiori, dal REGOLAMENTO (e relativi DELIBERA e BANDO PUBBLICO se pubbliche) fino alla fine di ogni percorso educativo è SOLO l'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (LEGGE LORENZIN), che possiamo riassumere così:

  • Comma 1: Non spetta alle scuole chiedere lo status vaccinale del minore all'iscrizione. Entro il 10 marzo le scuole 0-16 anni inviano la lista dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente. 
  • Comma 2: Entro il 10 giugno l’ASL riporta l’elenco web based degli studenti con la dicitura NON IN REGOLA. Se anche il dirigente scolastico avesse e credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore.
  • Comma 3: Dal 10 al 20 giugno i dirigenti scolastici invitano i genitori dei minori NON IN REGOLA a depositare, dal 20 giugno entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • Comma 4: Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione recuperata e segnalano chi non ha effettuato nessun deposito
  • Comma 5: Sempre entro il 20 luglio, per la fascia 0-6 la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizioneDecadenza sul mancato deposito di uno dei 5 documenti previsti, di pari valore dato che ognuno impedisca la recessione contrattuale su giusta causa, e non sulla mancata inoculazione di un farmaco o sull’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Mentre per gli altri gradi scolastici 6-16, la mancata presentazione della documentazione NON comporta la decadenza dell’iscrizione ne’ l’accesso agli esami. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio o negazione dell’accesso.

Per rafforzare la normativa da applicare è uscita anche la nuova circolare del Ministero dell'Istruzione per le prime e nuove iscrizioni scolastiche per settembre 2026 di ogni ordine e grado ---> CIRCOLARE MIM dove le domande di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Per gli adempimenti vaccinali è dal 2019 che il Ministero dell'Istruzione indica correttamente la norma da seguire con: "2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati". Quindi l'art. 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni di nido, materna, elementari, medie e superiori. Sempre nella circolare MIM leggiamo: "4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Per togliere ogni dubbio sulla procedura corretta che regolamenta la fase delle iscrizioni scolastiche si deve guardare al Ministero dell’Istruzione perché tutti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca, nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le bambine e i bambini in base all’età ed  è  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e paritarie”. La circolare ORDINA le statali ma COORDINA comunali, private e paritarie.

Quindi all'atto della prima e nuova iscrizione di nido, materna, elementare, media e superiore, men che meno al rinnovo annuale, NON deve essere richiesto NULLA inerente alle vaccinazioni. Neanche le crocette vaccini SI o vaccini NO. Se sulle iscrizioni cartacee trovate qualche richiesta, barrate con una riga, asterisco sotto e scrivere: "Documentazione (se vi chiedono il libretto) oppure Dichiarazione (crocette od altro) non conforme all'articolo 3-bis della Legge 119/2017, alla Legge 445/2000 e del GDPR Privacy 679/2016". Fate presente che non state rifiutando il deposito della documentazione ma verrà effettuato nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis. NON PRIMA, NON DOPO.

  1. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico]).

Se le iscrizioni per NIDI E MATERNE sono ONLINE e vi vincolano alle vaccinazioni come campo obbligatorio, vi consigliamo di contestare in segreteria un contratto scolastico non conforme e di chiedere un'iscrizione conforme a Legge oppure di scrivere la verità (sei in regola con l'obbligo vaccinale NO) e di mandare contestazione scritta in un secondo momento. Attenzione che dichiarare il falso può portare ad una violazione del codice penale.

LE SCUOLE NON DEVONO CHIEDERE NULLA AI GENITORI fino al 10 giugno. Ci riaggiorniamo con lo step 2 cioè con il deposito della documentazione dal 20 giugno al 10 luglio perchè NESSUNA Legge, men che meno la Lorenzin, impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini non in regola con i vaccini.

Quindi perchè consigliare all'iscrizione di "inoltrare la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente territorialmente"? Se permettiamo modifiche alla Legge, sarà più difficile stabilirne poi i termini. Meglio essere chiari fin dall'inizio ed evitare violazioni ed abusi dove è possibile farlo. Qui non è riportare la Legge per come è stata scritta, ma si va avanti con la consuetudine, cioè quella che ha permesso le esclusioni scolastiche. Oltretutto "si confermano accordi precontrattuali" quando spetta alla scuola proporre un'iscrizione conforme e lecita. Quindi questo gruppo, che si arroga il diritto di dare consigli a terzi, non solo sembrerebbe che non ha mai letto l'art. 3-bis ma neanche la normativa contrattuale di base. Meglio non improvvisarsi su questioni così delicate. La prima e nuova iscrizione scolastica è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra pubblico e privato o privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. L'unico accordo è che sia i genitori che la scuola si attengano alle indicazioni chiare e precise dell'art. 3-bis. Fuori di lì il caos. 

Come se ne esce? Prima di tutto studiando. Solo con la consapevolezza della norma giusta è possibile seguire il giusto percorso o fare le corrette contestazioni. Usare il pensiero critico e scegliere accuratamente da chi farsi consigliare. Mai più delegare a terzi le proprie questioni familiari che, per interessi personali, potrebbero creare problemi per farvi pagare la soluzione.

SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI 

Alessandra Ghisla

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