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IL T.S.O. - POTERI E LIMITI

In questi giorni è saltato alla cronaca la sentenza della Cassazione sulla questione del ragazzo di Fano, studente dell'Istituto Olivetti, che, al rifiuto di indossare la mascherina, si è incatenato al banco ed ha subito un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Facciamo un po' di chiarezza, onde subire i soliti abusi senza consapevolezza e corrette azioni di difesa. Grazie sempre all'influenza della Legge 145/2001 e 219/2017, il TSO resta solamente una questione di come fermare una persona pericolosa per sè e per gli altri. Infatti si parla di pubblica sicurezza e non di tutela della salute pubblica, perché il TSO è un fermo amministrativo tramite sedazione, dove la persona che sta violando la Legge non è trattabile con i soliti mezzi di contenimento, quindi viene dichiarata momentaneamente interdetta da due medici e viene emessa l'ordinanza del Sindaco (massima autorità sanitaria territoriale ed autorità sull'emissioni di atti amministrativi coatti) per procedere al trattamento farmacologico senza che venga richiesto il suo CONSENSO INFORMATO, ancora prevista come disposizione di Legge dell'art. 32 della Costituzione, e non di un trattamento farmacologico specifico e di una vaccinazione coatta visto che neanche il Sindaco potrebbe imporre la somministrazione forzata di un’aspirina in nessun tipo di stato di necessità. Una volta finalmente "arrestata", se non finisce in galera, può finire in un reparto psichiatrico ma lì subentra il Giudice Tutelare che nomina un tutore, affinchè intanto che il soggetto non rientra nella sua piena capacità di intendere e di volere, può scegliere qualsiasi atto medico (esami, farmaci, operazioni) che si renda necessario ed utile al suo posto. Non viene effettuato un Trattamento Sanitario Obbligatorio ma la persona in questione ha perso la sua capacità di scegliere sul proprio corpo. 

Infatti se andiamo a leggere la vicenda di Valerio Tellenio ---> QUI  possiamo leggere che: "Il 5 maggio 2021, durante l’orario scolastico, Valerio si rifiutò di indossare la mascherina obbligatoria per prevenire la diffusione del Covid-19. Come forma di dissenso pacifico, si incatenò al banco. Il giorno seguente, il ragazzo fu portato al Pronto Soccorso di Pesaro e due medici, nello stesso momento proposero e convalidarono il TSO. In violazione della legge, non vennero rispettati i principi di indipendenza delle valutazioni mediche. Successivamente, il Sindaco di Fano firmò l’ordinanza, senza approfondimento diretto, e il Giudice tutelare confermò la misura senza udienza del ragazzo. Il giovane trascorse quattro giorni in reparto psichiatrico, con restrizioni severe". Non solo subì un TSO ma anche una denuncia che l'ha portato al tribunale penale. Infatti nel 2023 l'assoluzione come descritto ----> QUI con: "Il pm ha chiesto 30 giorni di condanna per il giovane e l’assoluzione per Roberti. Il giudice ha assolto entrambi, Tellenio perché il fatto non costituisce reato, Roberti perché mancava la prova dell’istigazione. Peverelli si dice «soddisfatto. Una sentenza che riabilita il ragazzo in una vicenda che lo ha trascinato in pesanti contestazioni e momenti difficili»".

Qui però va fatta una precisazione. La Cassazione non annulla direttamente il TSO in sé, ma può annullare il decreto di convalida del Giudice Tutelare. 

In quali casi la Cassazione annulla? La Cassazione può annullare il decreto di convalida se riscontra:

1. Violazioni di legge

Ad esempio:

• mancanza dei presupposti del TSO

• assenza di urgenza

• cure non indifferibili

• possibilità di trattamenti alternativi

• mancata o irregolare convalida nei termini

• assenza delle certificazioni mediche richieste

2. Violazione del diritto di difesa

Per esempio:

• il paziente non è stato ascoltato dal giudice

• non è stato nominato un difensore

• motivazione solo apparente o stereotipata

Su questo punto la Cassazione è molto rigorosa, perché è coinvolta la libertà personale.

3. Vizi di motivazione gravi

• motivazione inesistente

• motivazione meramente formale

• mancata valutazione delle condizioni concrete del paziente

Effetti dell’annullamento

Dipende dalla situazione concreta:

• se il TSO è già cessato → l’annullamento ha valore:

ripristinatorio

risarcitorio

di accertamento dell’illegittimità

• se il TSO è ancora in corso (caso raro) → l’annullamento può portare alla cessazione immediata

Infatti se leggiamo al primo link troviamo che: "I legali del ragazzo, Nicola Peverelli e Isabella Giampaoli, hanno seguito i ricorsi in tutte le sedi giudiziarieevidenziando come il ragazzo non aveva problemi mentali e la misura è stata adottata senza rispettare alcuna garanzia procedurale”. L’avvocato Peverelli ha spiegato: “Valerio ha subito un TSO ingiustificato: era uno studente diligente, manifestava solo dissenso pacifico contro l’obbligo della mascherina. Non c’erano condizioni che giustificassero il ricovero coatto.” L’avvocata Giampaoli, che insieme ai genitori ha presentato i ricorsi, ha aggiunto: “Questa vicenda evidenzia gravi lacune nella procedura del TSO e nella tutela dei diritti fondamentali: nessuna audizione del ragazzo, nessuna verifica reale del suo stato di salute mentale”.

Insomma tutti i presupposti previsti per Legge per annullare il decreto di convalida del giudice tutelare perchè il TSO è uno strumento cautelare rivolto alla tutela di una persona affetta da malattia mentale, quindi con DIAGNOSI MEDICA CERTA. Esso può essere adottato quando, versando il soggetto in una fase acuta di malessere psichico, sia necessario procedere ad interventi terapeutici urgenti che lo stesso rifiuta. Infatti il provvedimento impone il ricovero coattivo del soggetto infermo in una struttura ospedaliera o in altro luogo di cura, al fine di consentire l’applicazione delle terapie necessarie. In base all'Artt. 1-5 Legge n. 833 del 1978; Legge 180/1978; art. 21, dlgs. 150/2011 il TSO viene disposto con provvedimento motivato adottato dal Sindaco del Comune di residenza della persona nei cui confronti deve essere disposto o del Comune in cui la persona momentaneamente si trova, nella sua veste di autorità sanitaria locale e presuppone due certificazioni:

  • Una proposta formulata da un primo medico, che valuta le condizioni del soggetto;
  • Un parere di un medico della ASL, al quale spetta l’eventuale convalida della proposta.

A seguito di queste due certificazioni, il Sindaco pronuncia un’ordinanza urgente che dispone il TSO e la trasmette al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero. Il Giudice Tutelare, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida o alla non convalida dell’ordinanza  con decreto motivato che deve essere comunicato al Sindaco. Qualora il Giudice non disponga la convalida, il Sindaco deve disporre l’immediata cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il ricovero può comunque proseguire se vi è il consenso volontario della persona e, in tal caso, non è più necessario l’intervento del Giudice. Se il provvedimento  è disposto dal Sindaco di un Comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione anche al Sindaco di questo ultimo Comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'Interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al Giudice Tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell’art. 3 L. 180/78, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Quindi cosa possiamo dedurre da questa esperienza? Semplicemente che il ragazzo di 18 anni ha subito un abuso, palese e violento, e la Cassazione non ha fatto altro che applicare la Legge per come è stata scritta. Non c'è nessun precedente, nessuna giurisprudenza ma solo un danno da valutare per la vittima e che seguirà in altre sedi. 

COME EVITARE CHE AVVENGA AD ALTRI? Come sempre con la consapevolezza dei propri diritti e la conoscenza delle leggi di riferimento. Se sapete in quali casi possa essere applicato un TSO, saprete indirettamente quando invece non è possibile e, quindi, illecito. Il primo consiglio è di evitare di violare per primi la Legge (incatenarsi al banco) che ha dato probabilmente il via ad una spirale di ulteriori violazioni e poteva anche subentrare un fermo amministrativo con sedazione. Invece è importante documentare gli abusi e contestarli in maniera chiara e precisa ma vanno eventualmente denunciati successivamente. Nel caso del TSO in psichiatria, ricordatevi che può essere applicato SOLO ad una persona affetta da malattia mentale, quindi con DIAGNOSI MEDICA CERTA. I tutori naturali (6 gradi di parentela) oppure il nominato tramite mandato sanitario o DAT, potevano imporsi davanti al Giudice Tutelare per prendere le decisioni sugli atti medici predisposti al posto della persona ritenuta momentaneamente interdetta. Anche nella cartella clinica è previsto sia il consenso (accettazione) che il dissenso (negazione) a QUALSIASI atto medico che non può superare i limiti imposti da Legge 219/2017.

SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI 

Alessandra Ghisla

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