A COSA SERVE IL MANDATO SANITARIO
Cita da Alessandra Ghisla su 8 Settembre 2025, 12:34
Il cittadino nella sua piena capacità di intendere e di volere, praticamente tutti se non dichiarati ufficialmente INTERDETTI oppure con assegnazione, naturale oppure tramite giudice, di un tutore, può con la Legge 219/2017 art. comma 5: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento”. Quindi spetta SOLO alla persona interessata decidere cosa fare sul proprio corpo. Non solo può rifiutare QUALSIASI trattamento medico (anche vaccinazioni o tamponi) ma può anche PERSONALIZZARE il trattamento chiedendo l’alternativa al medico. Il dissenso informato è la manifestazione di un rifiuto consapevole e libero da parte del paziente. Il medico deve rispettare questa decisione, anche se il rifiuto può essere considerato un ostacolo alla migliore cura del paziente. Il consenso/dissenso deve essere in forma scritta ed inserito nel FSE. Quando invece c’è la cartella clinica aperta non serve la firma di nessun consenso. Se il paziente accetta l’atto medico proposto, poi firmerà l’intera cartella a dimissioni. Al contrario il RIFIUTO invece va annotato nella cartella clinica ed è un diritto. Anche la cartella clinica poi verrà inserita nel FSE. Non servono diffide od altro, bastate voi con l’espressione chiara delle vostre scelte al medico che vi propone trattamento/esame/protocollo anche ospedaliero/RSA.
Invece all’art. 1 comma 3 leggiamo: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”. E qui può subentrare il MANDATO SANITARIO https://www.tuteladirittosoggettivo.it/wp-content/uploads/2024/11/MANDATO-SANITARIO.pdf che consigliamo caldamente per aiutare o supportare i vostri cari che NON sono interdetti e sono ricoverati in ospedale o nelle RSA oppure che devono affrontare visite od esami medici. Questa è temporanea, intercambiabile e NON necessita di deposito in Comune o procedure particolari. Basta una copia in direzione sanitaria oppure direttamente al medico. Spetta a loro poi appuntare il nome del delegato sulla cartella clinica, affinchè sia universalmente riconosciuta da tutto il personale, anche con il cambio turno. Il personale sanitario e medico ha l'obbligo di interagire anche con la persona di fiducia correttamente delegata, che non solo accompagna e consiglia il paziente ma può proteggerlo dagli abusi medici e farmacologici in un momento di fragilità, accettando e rifiutando esami o trattamenti al suo posto.
Chiunque può accettare un mandato sanitario, seppur non sia un parente.
PROTEGGIAMO I NOSTRI PARENTI OD AMICI CHE NON HANNO LA FORZA DI DIRE NO.
Non lasciamoli soli in questo momento fragilissimo della loro vita.
Siate Consapevoli, Siate Liberi
Alessandra Ghisla
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Il cittadino nella sua piena capacità di intendere e di volere, praticamente tutti se non dichiarati ufficialmente INTERDETTI oppure con assegnazione, naturale oppure tramite giudice, di un tutore, può con la Legge 219/2017 art. comma 5: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento”. Quindi spetta SOLO alla persona interessata decidere cosa fare sul proprio corpo. Non solo può rifiutare QUALSIASI trattamento medico (anche vaccinazioni o tamponi) ma può anche PERSONALIZZARE il trattamento chiedendo l’alternativa al medico. Il dissenso informato è la manifestazione di un rifiuto consapevole e libero da parte del paziente. Il medico deve rispettare questa decisione, anche se il rifiuto può essere considerato un ostacolo alla migliore cura del paziente. Il consenso/dissenso deve essere in forma scritta ed inserito nel FSE. Quando invece c’è la cartella clinica aperta non serve la firma di nessun consenso. Se il paziente accetta l’atto medico proposto, poi firmerà l’intera cartella a dimissioni. Al contrario il RIFIUTO invece va annotato nella cartella clinica ed è un diritto. Anche la cartella clinica poi verrà inserita nel FSE. Non servono diffide od altro, bastate voi con l’espressione chiara delle vostre scelte al medico che vi propone trattamento/esame/protocollo anche ospedaliero/RSA.
Invece all’art. 1 comma 3 leggiamo: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”. E qui può subentrare il MANDATO SANITARIO https://www.tuteladirittosoggettivo.it/wp-content/uploads/2024/11/MANDATO-SANITARIO.pdf che consigliamo caldamente per aiutare o supportare i vostri cari che NON sono interdetti e sono ricoverati in ospedale o nelle RSA oppure che devono affrontare visite od esami medici. Questa è temporanea, intercambiabile e NON necessita di deposito in Comune o procedure particolari. Basta una copia in direzione sanitaria oppure direttamente al medico. Spetta a loro poi appuntare il nome del delegato sulla cartella clinica, affinchè sia universalmente riconosciuta da tutto il personale, anche con il cambio turno. Il personale sanitario e medico ha l'obbligo di interagire anche con la persona di fiducia correttamente delegata, che non solo accompagna e consiglia il paziente ma può proteggerlo dagli abusi medici e farmacologici in un momento di fragilità, accettando e rifiutando esami o trattamenti al suo posto.
Chiunque può accettare un mandato sanitario, seppur non sia un parente.
PROTEGGIAMO I NOSTRI PARENTI OD AMICI CHE NON HANNO LA FORZA DI DIRE NO.
Non lasciamoli soli in questo momento fragilissimo della loro vita.
Siate Consapevoli, Siate Liberi
Alessandra Ghisla
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