IL DISSENSO INFORMATO - QUANDO E' PREVISTA LA FIRMA?
Cita da Alessandra Ghisla su 27 Ottobre 2025, 20:38
FIRMARE O NON FIRMARE IL DISSENSO INFORMATO? Questo è il grande dubbio che è venuto ai cittadini, soprattutto dopo la confusione creata dalle associazioni di settore che hanno demonizzato questo strumento, dove ne abbiamo parlato QUI, ricordandosi che non c'è interpretazione personale ma un passaggio di Legge che dovrebbe essere recepito da tutti nella stessa maniera.
Partiamo dalla normativa vigente che regola il consenso (accettazione) e dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico. Legge 219 del 2017 art.1: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni.
Quindi perchè abbiamo dato indicazioni di MANIFESTARE IL DIRITTO AL RIFIUTO in forma scritta con il modulo del dissenso informato, come spiegato QUI? Perchè le vaccinazioni pediatriche sono PREVENTIVE e, con l'accesso aperto negli hub vaccinali e la somministrazione tramite il medico vaccinatore, siamo in assenza della cartella clinica del minore. Il dissenso informato in ambito medico è il diritto del paziente di rifiutare un trattamento sanitario, anche se vitale, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione sui suoi benefici, rischi, alternative e sulle conseguenze del rifiuto. È il rovescio della medaglia del consenso informato e deve essere espresso in modo chiaro e consapevole dal paziente e documentato in forma scritta dal medico curante. Abbiamo deciso di usare il modulo già in possesso dalle ASL, il quale è personalizzabile, perchè sarebbe stato impossibile proporre la firma del medico su un documento non ufficiale e non riconosciuto. Il modulo del dissenso informato non solo documenta l'avvenuto colloquio per la fase di accertamento, ma diventa anche un vero e proprio manifesto di consapevolezza da parte dei genitori. In più nel FSE è prevista la voce 06 - DISSENSO DEFINITIVO, semplificando al massimo tutta la procedura. Questo perchè il DISSENSO INFORMATO diventa l'oggettivo impedimento all'obbligo di Legge Lorenzin e dovrebbe, per Legge, regolarizzare il minore sia a livello di scambio dati con le scuole, che per l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Per essere LIBERO infatti il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Nè esclusione politica 0-6 nè multa nè minacce di assistenti sociali od altro.
Se il medico vaccinatore non avesse a disposizione il modulo, può usare quello scaricabile dalla Società di Pediatria SIPPS E FIMP oppure redigerlo a mano libera sul modello ufficiale a livello nazionale
Ricapitolando, quando NON è necessaria la firma sul modulo del dissenso informato ma il RIFIUTO ALLE VACCINAZIONI va annotato nella cartella clinica?- Quando c'è l'accesso al PS oppure ricovero ospedaliero (proposta di vaccino anti tetanico od altri)- Alla nascita del bambino (Vit.K ed anticorpo monoclonale RSV-bronchiolite)- Vaccinazione presso il proprio Pediatra ASL (libretto pediatrico oppure libretto vaccinale anche se molto spesso usano il modulo del DISSENSO INFORMATO per scaricarsi la responsabilità e dimostrare di aver portato avanti la campagna vaccinale e di aver consigliato ai genitori la vaccinazione al minore)Quando andrebbe invece firmato il modulo del DISSENSO INFORMATO?- Solo nel caso delle vaccinazioni obbligatorie Lorenzin, tramite il medico vaccinatore dell'ASLVa ricordato che il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge. In caso di mancato rispetto del dissenso informato, il medico può andare incontro a conseguenze legali, mentre il rispetto della volontà del paziente lo esonera da responsabilità civile e penale, purché la decisione sia stata presa in modo informato e non contrario alla legge o alla deontologia. Se poi davvero trovate impossibile firmare quel modulo, seppur sia la procedura più corretta sulla base delle Leggi vigenti, potete sempre manifestare il DIRITTO AL RIFIUTO in carta libera, per documentare comunque la vostra presenza al colloquio di accertamento e per non passare da genitori omissivi e negligenti, oppure manifestando la DISOBBEDIENZA CIVILE, cioè quando un cittadino manifesta la violazione consapevole di una Legge effettiva ma considerata non conforme e lesiva dei propri diritti. In questo caso si accettano volontariamente le conseguenze legali dell'azione, come l'illecita e politica esclusione 0-6 o la multa. La disobbedienza civile, con le sue motivazioni legislative e di diritto, va poi portata all'attenzione di un magistrato. Solo un giudice, applicando la corretta e conforme normativa vigente, potrà annullare la conseguenza del rifiuto all'obbedienza cieca di Stato.Diffidate da altre indicazioni che non esistono, tipo l'OBIEZIONE ATTIVA VACCINALE, la quale si basa sull'obiezione di coscienza su base religiosa (Testimoni di Geova e le trasfusioni), lavorativa (medici che rifiutano di fare interruzione di gravidanza) e morale (soldati che si rifiutano di usare armi) ma che dal 2001 non è più applicabile perché, sulla normativa vigente del consenso informato, per il RIFIUTO A QUALSIASI ATTO MEDICO, VACCINI COMPRESI, basta la piena capacità di intendere e di volere, senza dover portare giustificazioni a livello religioso, razziale od ideologico. Resta ancora l'obiezione di coscienza a livello lavorativo ma vuol dire riconoscere l'obbligo come legittimo ma trovare motivi per "esentarsi". Oppure chi propone, per rifiutare i vaccini obbligatori, di dichiarare OMISSIONE e di farlo mettere nel FSE al 99 - ALTRO. Anche qui si accetta un obbligo di Legge come legittimo e si riconosce di violare consapevolmente la Legge, auto denunciandosi alle autorità preposte (ASL) mettendo a rischio anche la responsabilità genitoriale, soprattutto perchè in diritto penale, l'omissione è il mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva il dovere giuridico di compiere. Si tratta di una condotta passiva, negligente oppure inattiva in cui si risponde penalmente per "non aver agito" quando la legge imponeva un'azione. Una dichiarazione che diventa molto pericolosa, sopratutto se letta con la recente sentenza sull'EPIDEMIA COLPOSA OMISSIVA. Ma dal "mondo del dissenso" siamo ormai abituati a strategie fantasiose che vanno contro gli interessi dei cittadini. Tutti compatti a dire di "Non firmate il dissenso!" come tutti dicevano di "non impugnare la multa over50". L'importante sembrerebbe sempre non far fare mai la cosa giusta che risolverebbe facilmente il problema.Siate consapevoli, siate liberiAlessandra Ghisla
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FIRMARE O NON FIRMARE IL DISSENSO INFORMATO? Questo è il grande dubbio che è venuto ai cittadini, soprattutto dopo la confusione creata dalle associazioni di settore che hanno demonizzato questo strumento, dove ne abbiamo parlato QUI, ricordandosi che non c'è interpretazione personale ma un passaggio di Legge che dovrebbe essere recepito da tutti nella stessa maniera.
Partiamo dalla normativa vigente che regola il consenso (accettazione) e dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico. Legge 219 del 2017 art.1: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni.
Quindi perchè abbiamo dato indicazioni di MANIFESTARE IL DIRITTO AL RIFIUTO in forma scritta con il modulo del dissenso informato, come spiegato QUI? Perchè le vaccinazioni pediatriche sono PREVENTIVE e, con l'accesso aperto negli hub vaccinali e la somministrazione tramite il medico vaccinatore, siamo in assenza della cartella clinica del minore. Il dissenso informato in ambito medico è il diritto del paziente di rifiutare un trattamento sanitario, anche se vitale, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione sui suoi benefici, rischi, alternative e sulle conseguenze del rifiuto. È il rovescio della medaglia del consenso informato e deve essere espresso in modo chiaro e consapevole dal paziente e documentato in forma scritta dal medico curante. Abbiamo deciso di usare il modulo già in possesso dalle ASL, il quale è personalizzabile, perchè sarebbe stato impossibile proporre la firma del medico su un documento non ufficiale e non riconosciuto. Il modulo del dissenso informato non solo documenta l'avvenuto colloquio per la fase di accertamento, ma diventa anche un vero e proprio manifesto di consapevolezza da parte dei genitori. In più nel FSE è prevista la voce 06 - DISSENSO DEFINITIVO, semplificando al massimo tutta la procedura. Questo perchè il DISSENSO INFORMATO diventa l'oggettivo impedimento all'obbligo di Legge Lorenzin e dovrebbe, per Legge, regolarizzare il minore sia a livello di scambio dati con le scuole, che per l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Per essere LIBERO infatti il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Nè esclusione politica 0-6 nè multa nè minacce di assistenti sociali od altro.
Se il medico vaccinatore non avesse a disposizione il modulo, può usare quello scaricabile dalla Società di Pediatria SIPPS E FIMP oppure redigerlo a mano libera sul modello ufficiale a livello nazionale

Alessandra Ghisla
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