VACCINI OBBLIGATORI LORENZIN - COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO ASL
Cita da Alessandra Ghisla su 25 Novembre 2024, 11:34Dobbiamo partire dal presupposto che se viene pubblicata una Legge in Gazzetta Ufficiale, che sia incostituzionale o non conforme, è purtroppo EFFETTIVA e spetta solo ad un giudice disapplicarla. Quindi per la Legge Lorenzin è prevista, per gli inadempienti all'obbligo vaccinale 0-16 anni a prescindere dalla frequenza scolastica, una sanzione da 100 a 500 euro e spetta alla vostra ASL competente fare l'accertamento ed, eventualmente, emettere il verbale di accertamento con la multa. Quindi l'ASL è tenuta a chiamare i genitori ma dando un APPUNTAMENTO FORMALE (con data ed ora) anche se fosse via e-mail o per telefono. Noi consigliamo di NON ignorare. Solo in quel caso si deve applicare la procedura corretta e viene spiegata in questo video che vi invitiamo a guardare ---> COLLOQUI ASL
Qui i passi corretti da seguire:
- Spetta al pediatra sia dare informazioni generalizzate sui vaccini che a proseguire con eventuali analisi pre-vaccinali, oppure redigere esonero anche temporaneo, visto che lui ha il quadro clinico del minore e la sua anamnesi famigliare, oltre che il suo stato di salute in genere;
- Spetta al medico vaccinatore, e potrebbe essere sempre anche il Pediatra, sia spiegare il Piano di Rientro alle Vaccinazioni che la fornitura di vaccini disponibile. Da qui per i genitori è possibile leggere i foglietti illustrativi specifici di quel farmaco vaccinale e decidere di rimandare oppure di rifiutare l'atto medico proposto. Ricordiamo che per effetto della Legge 219/2017, la quale ha abrogato IMPLICITAMENTE anche la recente Legge Lorenzin 119/2017 palesemente ILLECITA ED ILLEGITTIMA, e che ha imposto, inoltre, che il consenso/dissenso informato, sia esso verbale o scritto, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”; “Comma 5. Ogni persona capace di agire (N.d.R. i genitori che fanno le veci del minore) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e la sanzione amministrativa NON può essere accettata. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E' un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni.
- Spetta al medico presentarvi il DISSENSO INFORMATO e di caricarlo nel Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Il rifiuto al trattamento, redatto dal medico ASL, nella forma scritta del dissenso informato crea l'omissione che REGOLARIZZA IL MINORE al pari dell'esonero medico sia per la regolarità scolastica che per la sanzione.
Qui un esempio di DISSENSO INFORMATO scaricabile dal sito FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri e SIPPS - Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Qui il documento da leggere ---> OBBLIGO VACCINALE E DISSENSO INFORMATO
Sii un genitore consapevole, sii libero di scegliere
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto
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Dobbiamo partire dal presupposto che se viene pubblicata una Legge in Gazzetta Ufficiale, che sia incostituzionale o non conforme, è purtroppo EFFETTIVA e spetta solo ad un giudice disapplicarla. Quindi per la Legge Lorenzin è prevista, per gli inadempienti all'obbligo vaccinale 0-16 anni a prescindere dalla frequenza scolastica, una sanzione da 100 a 500 euro e spetta alla vostra ASL competente fare l'accertamento ed, eventualmente, emettere il verbale di accertamento con la multa. Quindi l'ASL è tenuta a chiamare i genitori ma dando un APPUNTAMENTO FORMALE (con data ed ora) anche se fosse via e-mail o per telefono. Noi consigliamo di NON ignorare. Solo in quel caso si deve applicare la procedura corretta e viene spiegata in questo video che vi invitiamo a guardare ---> COLLOQUI ASL
Qui i passi corretti da seguire:
- Spetta al pediatra sia dare informazioni generalizzate sui vaccini che a proseguire con eventuali analisi pre-vaccinali, oppure redigere esonero anche temporaneo, visto che lui ha il quadro clinico del minore e la sua anamnesi famigliare, oltre che il suo stato di salute in genere;
- Spetta al medico vaccinatore, e potrebbe essere sempre anche il Pediatra, sia spiegare il Piano di Rientro alle Vaccinazioni che la fornitura di vaccini disponibile. Da qui per i genitori è possibile leggere i foglietti illustrativi specifici di quel farmaco vaccinale e decidere di rimandare oppure di rifiutare l'atto medico proposto. Ricordiamo che per effetto della Legge 219/2017, la quale ha abrogato IMPLICITAMENTE anche la recente Legge Lorenzin 119/2017 palesemente ILLECITA ED ILLEGITTIMA, e che ha imposto, inoltre, che il consenso/dissenso informato, sia esso verbale o scritto, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”; “Comma 5. Ogni persona capace di agire (N.d.R. i genitori che fanno le veci del minore) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e la sanzione amministrativa NON può essere accettata. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E' un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni.
- Spetta al medico presentarvi il DISSENSO INFORMATO e di caricarlo nel Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Il rifiuto al trattamento, redatto dal medico ASL, nella forma scritta del dissenso informato crea l'omissione che REGOLARIZZA IL MINORE al pari dell'esonero medico sia per la regolarità scolastica che per la sanzione.
Qui un esempio di DISSENSO INFORMATO scaricabile dal sito FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri e SIPPS - Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Qui il documento da leggere ---> OBBLIGO VACCINALE E DISSENSO INFORMATO
Sii un genitore consapevole, sii libero di scegliere
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto
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