IL CASO DELLA REVISIONE TRIENNALE OBBLIGO LORENZIN
Cita da Alessandra Ghisla su 16 Agosto 2026, 0:36
LA DISINFORMAZIONE
Ormai era più che chiaro che la battaglia sulla "mancata revisione" sarebbe finita a sterili discussioni da social e, per fare il contrapasso all'azione di Trump, cioè politica. Avevamo già avvisato che la notizia "Siccome non hanno fatto la revisione triennale, la legge lorenzin è decaduta automaticamente" mescolava un dato tecnico reale con una conclusione giuridica falsa. Perchè è falsa? Nel nostro ordinamento, una legge non "scade" come il latte. Resta in vigore finché non viene abrogata dal Parlamento (abrogazione espressa), annullata da un giudice ordinario o superata da una legge successiva (abrogazione tacita). Regola base del nostro ordinamento che ogni cittadino dovrebbe conoscere. La mancata revisione è sì un inadempimento del Ministero, un atto di cattiva amministrazione, ma non cancella nè toglie forza alla Legge. Usare la tesi della "decadenza automatica" è un suicidio legale che serve solo a farci apparire ridicoli davanti agli altri, come pappagalli che ripetono slogan dai propri guru, seppur assurdi od inesistenti. Possiamo però passare dalla "fake news" della decadenza per mancata revisione alla tesi giuridica solida del contrasto tra norme. Qui entriamo nel campo del diritto raffinato, quello che i "debunker" di regime temono perché non possono liquidarlo come ignoranza. La Legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) come strumento di abrogazione tacita o, quanto meno, di prevalenza gerarchica, è il cuore della battaglia per la sovranità del corpo. Essendo successiva e di rango superiore, il suo principio del "consenso libero e informato" svuota di legittimità ogni obbligo coercitivo precedente. Ed è qui che la disinformazione controllata torna utile perchè il sistema spinge le persone a parlare di "leggi decadute per mancata revisione" (tesi debole) per evitare che parlino di obbligo vaccinale abrogato dalla 219/2017 (tesi fortissima).
LA REVISIONE TRIENNALE
Come era prevedibile, visto che la questione "no revisione triennale=no obbligo vaccinale" non aveva basi solide, il Governo è intervenuto per sanare la questione, facendo credere che, fatta la revisione sia possibile mantenere l'obbligo vaccinale, come avevamo detto già detto ---> QUI. L'omissione del Ministero sulla revisione triennale (specifica per l'MPRV - Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella) è un inadempimento amministrativo, non legislativo. Se un domani il Ministero pubblica un foglio con quattro dati (anche manipolati) chiamandolo "Revisione", il vizio formale sparisce e, quel domani, è arrivato. Il dott. Burioni con il suo post ne è lo splendido esempio e, forse, ha anche ragione a trattare così male chi si fa truffare dai commedianti ed azzeccagarbugli del "mondo del dissenso". Ma il dott. Burioni, che dovrebbe essere un uomo di scienza prima che di politica, non si è accorto che la notizia si basa in assenza di documenti oggettivi e riproducibili. Anche un suo accolito conferma che "Chi non segue la scienza (osservazione dei fatti e non delle chiacchiere) è ignorante". Ma andiamo per ordine.
IL COMMA 1-TER: LA NORMA CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO MPRV
L’art. 1, comma 1-ter, del testo coordinato del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce che la possibile cessazione dell’obbligatorietà (vaccino Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella MPRV) deve essere valutata sulla base di:
- dati epidemiologici;
- eventuali reazioni avverse segnalate secondo la normativa vigente;
- coperture vaccinali raggiunte;
- eventuali eventi avversi segnalati.
La verifica di questi elementi è attribuita alla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei LEA, istituita con decreto del Ministro della Salute del 19 gennaio 2017. La norma prosegue stabilendo che il Ministro della Salute, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e successivamente con cadenza triennale, può disporre, con proprio decreto, la cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni MPRV. Prima di tale eventuale decreto devono essere sentiti:
- il Consiglio superiore di sanità;
- l’Agenzia italiana del farmaco;
- l’Istituto superiore di sanità;
- la Conferenza permanente Stato-Regioni;
ed è inoltre previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In realtà, tecnicamente, non è la legge Lorenzin nel suo complesso ad essere sottoposta a revisione triennale. È l’obbligatorietà delle quattro vaccinazioni MPRV ad essere soggetta al meccanismo previsto dalla legge. Questa è la procedura stabilita direttamente dal legislatore, seppur modificare una Legge con un DM è da fantagiurisprudenza. Un cittadino non dovrebbere permettere queste storture dello Stato di Diritto, seppur togliessero l'obbligo vaccinale tramite il Ministero della Salute, il quale non può e quindi è solo una sceneggiata, buttano tutto ad uno show politico erodendo la nostra sovranità e tutela.
IL QUESITO AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'
Proprio perchè è solo un teatrino e, probabilmente fatto per mantenere l'attenzione sull'obbligo vaccinale dell'MPRV, rafforzandolo con le sterili polemiche "novax VS sivax" e per farne campagna elettorale, la questione è molto fumosa e, per il momento, ne troviamo traccia solo sui giornali o sui profili degli influencer dei vaccini. Sul giornale La Capitale News possiamo leggere: "Vaccini pediatrici, il CSS conferma l’obbligo e smentisce Lega e Fratelli d’Italia: la legge Lorenzin non si tocca" dove leggiamo: "La verifica prevista ogni tre anni non era mai partita. A chiederla per primo è stato il ministro Orazio Schillaci, nonostante le storiche battaglie di Lega e Fratelli d’Italia contro l’obbligo vaccinale. Gli esperti rispondono con i dati: le coperture sono cresciute, ma il morbillo continua a circolare" ed "Il Consiglio superiore di sanità ha chiuso la porta a qualsiasi passo indietro: la vaccinazione pediatrica contro morbillo, parotite, rosolia e varicella deve restare obbligatoria. Il CSS ha espresso un parere «favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà» sulla base dei dati epidemiologici, delle coperture raggiunte e delle evidenze scientifiche". Anche il Fatto Quotidiano specifica che il Ministero della Salute avrebbe formulato il quesito nel dicembre 2025 e che il CSS ha espresso il parere sulla non cessazione dell’obbligatorietà dell’MPRV. Inoltre riferisce che il NITAG non era stato ricostituito e che quindi il quesito è stato rivolto al CSS. La notizia del parere del CSS è confermata da più testate, tra cui Repubblica ma non si trova, nei portali istituzionali indicizzati e consultabili pubblicamente, il documento originale del CSS contenente il parere. La notizia di La Capitale aggiunge che il parere sarebbe stato elaborato dalla III Sezione del CSS, con esame dei dati del Ministero e dell’ISS. Però questa seconda informazione, finché non si trova l’atto originale, la consideriamo ancora informazione giornalistica, non fonte primaria. Comunque bisogna distinguere:
Fonte dell’obbligo → legge.
Verifica periodica → Ministero della Salute, secondo il procedimento previsto dalla legge.
Eventuale cessazione → atto ministeriale previsto dal comma 1-ter, se ricorrono le condizioni e previo iter previsto dalla legge.
CSS → esprime il proprio parere nell’ambito di questo procedimento;
Non è il CSS a “decidere” l’obbligo e, soprattutto, il fatto che il CSS abbia detto “favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà” non significa che il CSS abbia prorogato l’obbligo. L’obbligo esiste già perché lo stabilisce la legge. Quindi da come viene descritto, il ministro Schillaci è il poliziotto buono (colui che interviene sull'inadempimento) ma viene frenato dal poliziotto cattivo (CSS che sancisce che l'obbligo non si tocca). Che favola commovente!
LE REVISIONI MANCANTI: 2020 E 2023
La sequenza temporale diventa davvero interessante:
2017 → entra in vigore la L. 119/2017
2017-2019 → MPR cresce da 91,84% a 94,41%
2020 → crolla a 92,7% (prima revisione)
2021-2024 → recupera fino a 94,7% (2023 seconda revisione)
2024 → ancora sotto il 95% e seconda dose molto più bassa
dicembre 2025 → Schillaci sottopone il quesito al CSS
agosto 2026 → CSS: “favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà” (terza revisione)
Per la seconda dose, l’ultimo dato nazionale disponibile resta quello 2023: 84,8%, enormemente sotto il 95%. L’ISS ribadisce che nessuna Regione aveva raggiunto il 95% per la seconda dose. Quindi la fotografia che possiamo mettere davanti alla revisione è:
2019 → 94,4%
2020 → 92,7% ↓ COVID
2021 → 93,9% ↑
2022 → 94,4% ↑
2023 → 94,64% ↑ ma <95%
2024 → 94,77% ↑ ma <95%
2025/2026 → nessun nuovo dato nazionale di copertura disponibile, ma morbillo ancora circolante.
La legge dice anche: “In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.” Nel 2020 abbiamo un fatto oggettivo documentato, cioè la pandemia COVID-19 ha determinato una forte riorganizzazione dei servizi sanitari ed una riduzione delle attività vaccinali ordinarie, ma questo non significa automaticamente che l’emergenza sospendesse il termine previsto dall’art. 1, comma 1-ter. Comunque se nel 2020 l’emergenza COVID poteva costituire un impedimento oggettivo alla verifica, quale impedimento oggettivo esisteva nel 2023 per non effettuare la verifica prevista dalla legge? Perciò non dobbiamo dimostrare che nel 2020 o 2023 il Ministro della salute avrebbe dovuto togliere l’obbligo ma dobbiamo verificare se nel 2020, 2023 e 2026 sia stato rispettato l’obbligo procedurale di effettuare la verifica ed, in caso di mancata presentazione dello schema di decreto, di trasmettere alle Camere la relazione prevista dalla legge.
L'ACCESSO AGLI ATTI AL MINISTERO DELLA SALUTE
Il comma 1-ter costruisce una procedura di verifica. Quindi, in termini amministrativi, viene naturale chiedersi se fosse necessaria una vera istruttoria, cioè l’acquisizione e valutazione complessiva degli elementi rilevanti. E gli elementi erano almeno:
- andamento delle coperture vaccinali;
- andamento epidemiologico del morbillo;
- situazione di parotite, rosolia e varicella;
- eventuali eventi avversi;
- valutazione degli organismi tecnici indicati dalla legge;
- confronto con gli obiettivi di eliminazione del morbillo;
- eventuale differenziazione tra prima e seconda dose.
La legge richiede anche una valutazione della situazione epidemiologica e delle coperture vaccinali raggiunte, per cui il dato del 94,64% è un elemento dell’istruttoria, non una è l'unica regola matematica che produce automaticamente una conseguenza giuridica. Quindi il ragionamento non dovrebbe essere: “94,64% < 95%, quindi l’obbligo doveva rimanere” ma: “Con quali dati ed attraverso quale istruttoria il Ministero ha verificato nel 2020, 2023 e 2026 se ricorressero o meno i presupposti per la cessazione dell’obbligo?”. Andiamo a chiederli noi perchè caro dott. Burioni, davanti ad un fatto oggettivo non esistono “due verità” perché apparteniamo a due schieramenti diversi. Esiste il fatto e deve poter essere verificato da entrambi. L’eventuale divergenza nasce dopo, nell’interpretazione o nella valutazione delle conseguenze giuridiche e politiche. Ed è proprio per questo che, quando non avevamo ancora il parere originale del CSS, non l’abbiamo trattato come se lo avessimo letto, ma abbimo usato il "metodo" e abbiamo distinto la notizia giornalistica dalla fonte primaria. Questa distinzione è fondamentale perchè non elimina l’opinione personale ma stabilisce dove l’opinione personale comincia.
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DELL’OBBLIGATORIETÀ DELLE VACCINAZIONI ANTI-MORBILLO, ANTI-PAROTITE, ANTI-ROSOLIA E ANTI-VARICELLA (MPRV) AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1-TER, D.L. 73/2017, CONVERTITO DALLA L. 119/2017
Alla cortese attenzione del Ministero della Salute
Ministro Orazio Schillaci
Email/PEC: seggen@postacert.sanita.it
Ufficio Legislativo Ministero della Salute
Capo e Vice Capo Dott. Vampa Rocco
PEC: leg@postacert.sanita.it
OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013
IlLa sottoscritt* [NOME E COGNOME], ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, formula la presente istanza di accesso civico generalizzato al fine di ottenere copia dei documenti e degli atti detenuti dal Ministero della Salute relativi all’applicazione dell’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, con particolare riferimento alla verifica periodica dell’obbligatorietà delle vaccinazioni anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia e anti-varicella.
1. Premessa normativa
L’art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2017, convertito dalla L. n.119/2017, prevede una verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate secondo la normativa vigente, delle coperture vaccinali raggiunte e degli eventuali eventi avversi, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione dei LEA. La medesima disposizione prevede che, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della Salute possa disporre, con proprio decreto, la cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis, sentiti gli organismi e acquisiti i pareri previsti dalla legge. La disposizione disciplina inoltre espressamente l’ipotesi di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, prevedendo in tal caso la trasmissione alle Camere di una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli relativi alle coperture vaccinali.
2. Oggetto dell’accesso
Con la presente si richiede copia integrale, preferibilmente in formato elettronico, di tutti i documenti detenuti dal Ministero della Salute relativi alle attività sopra indicate, con riferimento al periodo compreso tra il 6 agosto 2017 e la data di evasione della presente istanza. In particolare, si richiede accesso ai seguenti documenti:
A) Verifica prevista dall’art. 1, comma 1-ter
- Atti, verbali, relazioni, istruttorie, documenti tecnici e amministrativi prodotti dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei LEA in relazione alla verifica prevista dall’art. 1, comma 1-ter.
- Documentazione relativa alle verifiche effettuate, o eventualmente non effettuate, nei periodi corrispondenti alle scadenze triennali previste dalla disposizione, con particolare riferimento agli anni 2020, 2023 e 2026.
- Documentazione relativa ai dati epidemiologici, alle coperture vaccinali, alle eventuali reazioni avverse e agli eventuali eventi avversi acquisita o utilizzata nell’ambito delle suddette verifiche.
B) Eventuali schemi di decreto
- Copia di eventuali schemi di decreto predisposti dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, relativi alla cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni MPRV.
- Copia degli eventuali atti preparatori, istruttori e amministrativi relativi alla predisposizione di tali schemi.
C) Eventuali relazioni alle Camere
- Copia di tutte le eventuali relazioni trasmesse alle Camere ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1-ter, in caso di mancata presentazione degli schemi di decreto.
- Qualora non siano state trasmesse tali relazioni, si chiede di conoscere, mediante indicazione degli eventuali atti esistenti, se sia stata formalizzata la mancata presentazione degli schemi di decreto e quali documenti ne riportino le motivazioni.
D) Pareri e interlocuzioni istituzionali
Copia delle richieste di parere e dei relativi pareri eventualmente acquisiti dal:
- Consiglio Superiore di Sanità;
- Agenzia Italiana del Farmaco;
- Istituto Superiore di Sanità;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Copia delle eventuali richieste di parere e dei relativi pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
E) Procedimento avviato nel 2025/2026
- Copia della richiesta, quesito, nota o altro atto con il quale il Ministero della Salute ha sottoposto al Consiglio Superiore di Sanità la questione relativa alla permanenza o cessazione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni MPRV.
- Copia integrale del relativo parere del Consiglio Superiore di Sanità.
- Copia degli eventuali verbali, documenti istruttori, relazioni tecniche e altri atti posti a fondamento del quesito sottoposto al CSS e del successivo parere.
- Copia degli eventuali ulteriori pareri o atti acquisiti successivamente al parere del CSS nell’ambito del medesimo procedimento.
- Copia dell’eventuale schema di decreto ministeriale predisposto a seguito della verifica e dell’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 1, comma 1-ter.
- Copia dell’eventuale decreto ministeriale conclusivo del procedimento, qualora adottato.
3. Specificazione in caso di inesistenza degli atti
Qualora uno o più dei documenti sopra indicati non siano stati formati, adottati o detenuti dall’Amministrazione, si chiede cortesemente che tale circostanza venga dichiarata espressamente nell’esito dell’istanza, specificando, ove possibile:
- Copia dell’eventuale atto di avvio, conclusione o presa d’atto dell’istruttoria relativa a ciascuna delle verifiche triennali, nonché degli eventuali atti dai quali risultino le ragioni per le quali la verifica non sia stata avviata, svolta o conclusa.
- se l’attività amministrativa non sia stata effettuata;
- se l’atto non sia stato adottato;
- se l’atto sia stato adottato da altra amministrazione o organismo;
- oppure se la relativa documentazione non sia più detenuta dall’Amministrazione.
La presente richiesta non intende ottenere la formazione di nuovi documenti od elaborazioni da parte dell’Amministrazione, ma esclusivamente l’accesso a documenti già esistenti e detenuti dalla stessa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013.
4. Periodo di riferimento
La richiesta riguarda il periodo compreso tra il 6 agosto 2017 e la data di risposta alla presente istanza, con particolare attenzione alle attività e agli atti relativi alle scadenze triennali del 2020, 2023 e 2026. Si chiede che l’accesso venga consentito mediante trasmissione dei documenti in formato elettronico. Qualora alcuni documenti contengano dati o informazioni soggetti a limitazioni dell’accesso, si chiede, ove possibile, di procedere all’oscuramento delle sole parti non ostensibili, garantendo l’accesso alla restante documentazione. Si chiede inoltre che l’eventuale diniego, totale o parziale, sia specificamente motivato con indicazione della disposizione normativa posta a fondamento della limitazione.
Distinti saluti.
[Nome e Cognome]
[PEC / e-mail per la risposta]
[Data]
P.S. Ricordatevi sempre di fare copia-incolla del testo nel corpo PEC. L'unico allegato è il documento valido di identità che autocertifica l'impossibilità della firma in calce.
USCIRE DAI SOCIAL
Il limite storico del dissenso digitale è l'attivismo da tastiera (il cosiddetto slacktivism), che si esaurisce in un like od in un'indignazione temporanea. L'uso politico e strategico dei social deve avere una sola direzione di marcia, cioè passare dal virtuale al fisico. Usare le piattaforme unicamente come bacheche di coordinamento, punti di raccolta per casi simili, hub di mutuo soccorso o spazi per strutturare comunità territoriali autonome, cioè semplicemente non più subire l'algoritmo o disertare per quiete, ma usare le piattaforme come strumenti di contro-informazione e di guerriglia organizzativa. È la logica del détournement situazionista, cioè prendere i mezzi del nemico e convertirli ad un uso sovversivo. Per prima cosa dovremmo smetterla di agire di pancia ed usare di più le corrette informazioni. L'arma che il potere non può silenziare è la verità tecnica. Il potere si nutre della nostra confusione e, se gli diamo "strafalcioni legislativi", gli diamo energia per ridicolizzarci, invece un cittadino davvero consapevole studia le procedure perché la conoscenza è il suo scudo. Sa che la mancata revisione è solo un tassello per eventualmente impugnare la sanzione, ma sa anche che la vera battaglia è sulla Legge 219/2017. Non si espone a figuracce pubbliche condividendo tesi strampalate, cioè che il CSS può o meno confermare un obbligo di Legge, perchè sa che se vuole vincere la guerra sui diritti, devo essere più preparato di chi glieli vuole togliere e mantiene alta la dignità della Resistenza perché sa di cosa parla. Dimostriamo di essere cittadini consapevoli che conoscono il sistema meglio di chi lo amministra. La serietà e la competenza è la nostra prima linea di difesa. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
SII CONSAPEVOLE ED INFORMATO, SII DAVVERO LIBERO
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

LA DISINFORMAZIONE
Ormai era più che chiaro che la battaglia sulla "mancata revisione" sarebbe finita a sterili discussioni da social e, per fare il contrapasso all'azione di Trump, cioè politica. Avevamo già avvisato che la notizia "Siccome non hanno fatto la revisione triennale, la legge lorenzin è decaduta automaticamente" mescolava un dato tecnico reale con una conclusione giuridica falsa. Perchè è falsa? Nel nostro ordinamento, una legge non "scade" come il latte. Resta in vigore finché non viene abrogata dal Parlamento (abrogazione espressa), annullata da un giudice ordinario o superata da una legge successiva (abrogazione tacita). Regola base del nostro ordinamento che ogni cittadino dovrebbe conoscere. La mancata revisione è sì un inadempimento del Ministero, un atto di cattiva amministrazione, ma non cancella nè toglie forza alla Legge. Usare la tesi della "decadenza automatica" è un suicidio legale che serve solo a farci apparire ridicoli davanti agli altri, come pappagalli che ripetono slogan dai propri guru, seppur assurdi od inesistenti. Possiamo però passare dalla "fake news" della decadenza per mancata revisione alla tesi giuridica solida del contrasto tra norme. Qui entriamo nel campo del diritto raffinato, quello che i "debunker" di regime temono perché non possono liquidarlo come ignoranza. La Legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) come strumento di abrogazione tacita o, quanto meno, di prevalenza gerarchica, è il cuore della battaglia per la sovranità del corpo. Essendo successiva e di rango superiore, il suo principio del "consenso libero e informato" svuota di legittimità ogni obbligo coercitivo precedente. Ed è qui che la disinformazione controllata torna utile perchè il sistema spinge le persone a parlare di "leggi decadute per mancata revisione" (tesi debole) per evitare che parlino di obbligo vaccinale abrogato dalla 219/2017 (tesi fortissima).
LA REVISIONE TRIENNALE
Come era prevedibile, visto che la questione "no revisione triennale=no obbligo vaccinale" non aveva basi solide, il Governo è intervenuto per sanare la questione, facendo credere che, fatta la revisione sia possibile mantenere l'obbligo vaccinale, come avevamo detto già detto ---> QUI. L'omissione del Ministero sulla revisione triennale (specifica per l'MPRV - Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella) è un inadempimento amministrativo, non legislativo. Se un domani il Ministero pubblica un foglio con quattro dati (anche manipolati) chiamandolo "Revisione", il vizio formale sparisce e, quel domani, è arrivato. Il dott. Burioni con il suo post ne è lo splendido esempio e, forse, ha anche ragione a trattare così male chi si fa truffare dai commedianti ed azzeccagarbugli del "mondo del dissenso". Ma il dott. Burioni, che dovrebbe essere un uomo di scienza prima che di politica, non si è accorto che la notizia si basa in assenza di documenti oggettivi e riproducibili. Anche un suo accolito conferma che "Chi non segue la scienza (osservazione dei fatti e non delle chiacchiere) è ignorante". Ma andiamo per ordine.
IL COMMA 1-TER: LA NORMA CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO MPRV
L’art. 1, comma 1-ter, del testo coordinato del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce che la possibile cessazione dell’obbligatorietà (vaccino Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella MPRV) deve essere valutata sulla base di:
- dati epidemiologici;
- eventuali reazioni avverse segnalate secondo la normativa vigente;
- coperture vaccinali raggiunte;
- eventuali eventi avversi segnalati.
La verifica di questi elementi è attribuita alla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei LEA, istituita con decreto del Ministro della Salute del 19 gennaio 2017. La norma prosegue stabilendo che il Ministro della Salute, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e successivamente con cadenza triennale, può disporre, con proprio decreto, la cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni MPRV. Prima di tale eventuale decreto devono essere sentiti:
- il Consiglio superiore di sanità;
- l’Agenzia italiana del farmaco;
- l’Istituto superiore di sanità;
- la Conferenza permanente Stato-Regioni;
ed è inoltre previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In realtà, tecnicamente, non è la legge Lorenzin nel suo complesso ad essere sottoposta a revisione triennale. È l’obbligatorietà delle quattro vaccinazioni MPRV ad essere soggetta al meccanismo previsto dalla legge. Questa è la procedura stabilita direttamente dal legislatore, seppur modificare una Legge con un DM è da fantagiurisprudenza. Un cittadino non dovrebbere permettere queste storture dello Stato di Diritto, seppur togliessero l'obbligo vaccinale tramite il Ministero della Salute, il quale non può e quindi è solo una sceneggiata, buttano tutto ad uno show politico erodendo la nostra sovranità e tutela.
IL QUESITO AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'
Proprio perchè è solo un teatrino e, probabilmente fatto per mantenere l'attenzione sull'obbligo vaccinale dell'MPRV, rafforzandolo con le sterili polemiche "novax VS sivax" e per farne campagna elettorale, la questione è molto fumosa e, per il momento, ne troviamo traccia solo sui giornali o sui profili degli influencer dei vaccini. Sul giornale La Capitale News possiamo leggere: "Vaccini pediatrici, il CSS conferma l’obbligo e smentisce Lega e Fratelli d’Italia: la legge Lorenzin non si tocca" dove leggiamo: "La verifica prevista ogni tre anni non era mai partita. A chiederla per primo è stato il ministro Orazio Schillaci, nonostante le storiche battaglie di Lega e Fratelli d’Italia contro l’obbligo vaccinale. Gli esperti rispondono con i dati: le coperture sono cresciute, ma il morbillo continua a circolare" ed "Il Consiglio superiore di sanità ha chiuso la porta a qualsiasi passo indietro: la vaccinazione pediatrica contro morbillo, parotite, rosolia e varicella deve restare obbligatoria. Il CSS ha espresso un parere «favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà» sulla base dei dati epidemiologici, delle coperture raggiunte e delle evidenze scientifiche". Anche il Fatto Quotidiano specifica che il Ministero della Salute avrebbe formulato il quesito nel dicembre 2025 e che il CSS ha espresso il parere sulla non cessazione dell’obbligatorietà dell’MPRV. Inoltre riferisce che il NITAG non era stato ricostituito e che quindi il quesito è stato rivolto al CSS. La notizia del parere del CSS è confermata da più testate, tra cui Repubblica ma non si trova, nei portali istituzionali indicizzati e consultabili pubblicamente, il documento originale del CSS contenente il parere. La notizia di La Capitale aggiunge che il parere sarebbe stato elaborato dalla III Sezione del CSS, con esame dei dati del Ministero e dell’ISS. Però questa seconda informazione, finché non si trova l’atto originale, la consideriamo ancora informazione giornalistica, non fonte primaria. Comunque bisogna distinguere:
Fonte dell’obbligo → legge.
Verifica periodica → Ministero della Salute, secondo il procedimento previsto dalla legge.
Eventuale cessazione → atto ministeriale previsto dal comma 1-ter, se ricorrono le condizioni e previo iter previsto dalla legge.
CSS → esprime il proprio parere nell’ambito di questo procedimento;
Non è il CSS a “decidere” l’obbligo e, soprattutto, il fatto che il CSS abbia detto “favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà” non significa che il CSS abbia prorogato l’obbligo. L’obbligo esiste già perché lo stabilisce la legge. Quindi da come viene descritto, il ministro Schillaci è il poliziotto buono (colui che interviene sull'inadempimento) ma viene frenato dal poliziotto cattivo (CSS che sancisce che l'obbligo non si tocca). Che favola commovente!
LE REVISIONI MANCANTI: 2020 E 2023
La sequenza temporale diventa davvero interessante:
2017 → entra in vigore la L. 119/2017
2017-2019 → MPR cresce da 91,84% a 94,41%
2020 → crolla a 92,7% (prima revisione)
2021-2024 → recupera fino a 94,7% (2023 seconda revisione)
2024 → ancora sotto il 95% e seconda dose molto più bassa
dicembre 2025 → Schillaci sottopone il quesito al CSS
agosto 2026 → CSS: “favorevole alla non cessazione dell’obbligatorietà” (terza revisione)
Per la seconda dose, l’ultimo dato nazionale disponibile resta quello 2023: 84,8%, enormemente sotto il 95%. L’ISS ribadisce che nessuna Regione aveva raggiunto il 95% per la seconda dose. Quindi la fotografia che possiamo mettere davanti alla revisione è:
2019 → 94,4%
2020 → 92,7% ↓ COVID
2021 → 93,9% ↑
2022 → 94,4% ↑
2023 → 94,64% ↑ ma <95%
2024 → 94,77% ↑ ma <95%
2025/2026 → nessun nuovo dato nazionale di copertura disponibile, ma morbillo ancora circolante.
La legge dice anche: “In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.” Nel 2020 abbiamo un fatto oggettivo documentato, cioè la pandemia COVID-19 ha determinato una forte riorganizzazione dei servizi sanitari ed una riduzione delle attività vaccinali ordinarie, ma questo non significa automaticamente che l’emergenza sospendesse il termine previsto dall’art. 1, comma 1-ter. Comunque se nel 2020 l’emergenza COVID poteva costituire un impedimento oggettivo alla verifica, quale impedimento oggettivo esisteva nel 2023 per non effettuare la verifica prevista dalla legge? Perciò non dobbiamo dimostrare che nel 2020 o 2023 il Ministro della salute avrebbe dovuto togliere l’obbligo ma dobbiamo verificare se nel 2020, 2023 e 2026 sia stato rispettato l’obbligo procedurale di effettuare la verifica ed, in caso di mancata presentazione dello schema di decreto, di trasmettere alle Camere la relazione prevista dalla legge.
L'ACCESSO AGLI ATTI AL MINISTERO DELLA SALUTE
Il comma 1-ter costruisce una procedura di verifica. Quindi, in termini amministrativi, viene naturale chiedersi se fosse necessaria una vera istruttoria, cioè l’acquisizione e valutazione complessiva degli elementi rilevanti. E gli elementi erano almeno:
- andamento delle coperture vaccinali;
- andamento epidemiologico del morbillo;
- situazione di parotite, rosolia e varicella;
- eventuali eventi avversi;
- valutazione degli organismi tecnici indicati dalla legge;
- confronto con gli obiettivi di eliminazione del morbillo;
- eventuale differenziazione tra prima e seconda dose.
La legge richiede anche una valutazione della situazione epidemiologica e delle coperture vaccinali raggiunte, per cui il dato del 94,64% è un elemento dell’istruttoria, non una è l'unica regola matematica che produce automaticamente una conseguenza giuridica. Quindi il ragionamento non dovrebbe essere: “94,64% < 95%, quindi l’obbligo doveva rimanere” ma: “Con quali dati ed attraverso quale istruttoria il Ministero ha verificato nel 2020, 2023 e 2026 se ricorressero o meno i presupposti per la cessazione dell’obbligo?”. Andiamo a chiederli noi perchè caro dott. Burioni, davanti ad un fatto oggettivo non esistono “due verità” perché apparteniamo a due schieramenti diversi. Esiste il fatto e deve poter essere verificato da entrambi. L’eventuale divergenza nasce dopo, nell’interpretazione o nella valutazione delle conseguenze giuridiche e politiche. Ed è proprio per questo che, quando non avevamo ancora il parere originale del CSS, non l’abbiamo trattato come se lo avessimo letto, ma abbimo usato il "metodo" e abbiamo distinto la notizia giornalistica dalla fonte primaria. Questa distinzione è fondamentale perchè non elimina l’opinione personale ma stabilisce dove l’opinione personale comincia.
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DELL’OBBLIGATORIETÀ DELLE VACCINAZIONI ANTI-MORBILLO, ANTI-PAROTITE, ANTI-ROSOLIA E ANTI-VARICELLA (MPRV) AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1-TER, D.L. 73/2017, CONVERTITO DALLA L. 119/2017
Alla cortese attenzione del Ministero della Salute
Ministro Orazio Schillaci
Email/PEC: seggen@postacert.sanita.it
Ufficio Legislativo Ministero della Salute
Capo e Vice Capo Dott. Vampa Rocco
OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013
IlLa sottoscritt* [NOME E COGNOME], ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, formula la presente istanza di accesso civico generalizzato al fine di ottenere copia dei documenti e degli atti detenuti dal Ministero della Salute relativi all’applicazione dell’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, con particolare riferimento alla verifica periodica dell’obbligatorietà delle vaccinazioni anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia e anti-varicella.
1. Premessa normativa
L’art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2017, convertito dalla L. n.119/2017, prevede una verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate secondo la normativa vigente, delle coperture vaccinali raggiunte e degli eventuali eventi avversi, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione dei LEA. La medesima disposizione prevede che, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della Salute possa disporre, con proprio decreto, la cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis, sentiti gli organismi e acquisiti i pareri previsti dalla legge. La disposizione disciplina inoltre espressamente l’ipotesi di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, prevedendo in tal caso la trasmissione alle Camere di una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli relativi alle coperture vaccinali.
2. Oggetto dell’accesso
Con la presente si richiede copia integrale, preferibilmente in formato elettronico, di tutti i documenti detenuti dal Ministero della Salute relativi alle attività sopra indicate, con riferimento al periodo compreso tra il 6 agosto 2017 e la data di evasione della presente istanza. In particolare, si richiede accesso ai seguenti documenti:
A) Verifica prevista dall’art. 1, comma 1-ter
- Atti, verbali, relazioni, istruttorie, documenti tecnici e amministrativi prodotti dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei LEA in relazione alla verifica prevista dall’art. 1, comma 1-ter.
- Documentazione relativa alle verifiche effettuate, o eventualmente non effettuate, nei periodi corrispondenti alle scadenze triennali previste dalla disposizione, con particolare riferimento agli anni 2020, 2023 e 2026.
- Documentazione relativa ai dati epidemiologici, alle coperture vaccinali, alle eventuali reazioni avverse e agli eventuali eventi avversi acquisita o utilizzata nell’ambito delle suddette verifiche.
B) Eventuali schemi di decreto
- Copia di eventuali schemi di decreto predisposti dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, relativi alla cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni MPRV.
- Copia degli eventuali atti preparatori, istruttori e amministrativi relativi alla predisposizione di tali schemi.
C) Eventuali relazioni alle Camere
- Copia di tutte le eventuali relazioni trasmesse alle Camere ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1-ter, in caso di mancata presentazione degli schemi di decreto.
- Qualora non siano state trasmesse tali relazioni, si chiede di conoscere, mediante indicazione degli eventuali atti esistenti, se sia stata formalizzata la mancata presentazione degli schemi di decreto e quali documenti ne riportino le motivazioni.
D) Pareri e interlocuzioni istituzionali
Copia delle richieste di parere e dei relativi pareri eventualmente acquisiti dal:
- Consiglio Superiore di Sanità;
- Agenzia Italiana del Farmaco;
- Istituto Superiore di Sanità;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Copia delle eventuali richieste di parere e dei relativi pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
E) Procedimento avviato nel 2025/2026
- Copia della richiesta, quesito, nota o altro atto con il quale il Ministero della Salute ha sottoposto al Consiglio Superiore di Sanità la questione relativa alla permanenza o cessazione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni MPRV.
- Copia integrale del relativo parere del Consiglio Superiore di Sanità.
- Copia degli eventuali verbali, documenti istruttori, relazioni tecniche e altri atti posti a fondamento del quesito sottoposto al CSS e del successivo parere.
- Copia degli eventuali ulteriori pareri o atti acquisiti successivamente al parere del CSS nell’ambito del medesimo procedimento.
- Copia dell’eventuale schema di decreto ministeriale predisposto a seguito della verifica e dell’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 1, comma 1-ter.
- Copia dell’eventuale decreto ministeriale conclusivo del procedimento, qualora adottato.
3. Specificazione in caso di inesistenza degli atti
Qualora uno o più dei documenti sopra indicati non siano stati formati, adottati o detenuti dall’Amministrazione, si chiede cortesemente che tale circostanza venga dichiarata espressamente nell’esito dell’istanza, specificando, ove possibile:
- Copia dell’eventuale atto di avvio, conclusione o presa d’atto dell’istruttoria relativa a ciascuna delle verifiche triennali, nonché degli eventuali atti dai quali risultino le ragioni per le quali la verifica non sia stata avviata, svolta o conclusa.
- se l’attività amministrativa non sia stata effettuata;
- se l’atto non sia stato adottato;
- se l’atto sia stato adottato da altra amministrazione o organismo;
- oppure se la relativa documentazione non sia più detenuta dall’Amministrazione.
La presente richiesta non intende ottenere la formazione di nuovi documenti od elaborazioni da parte dell’Amministrazione, ma esclusivamente l’accesso a documenti già esistenti e detenuti dalla stessa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013.
4. Periodo di riferimento
La richiesta riguarda il periodo compreso tra il 6 agosto 2017 e la data di risposta alla presente istanza, con particolare attenzione alle attività e agli atti relativi alle scadenze triennali del 2020, 2023 e 2026. Si chiede che l’accesso venga consentito mediante trasmissione dei documenti in formato elettronico. Qualora alcuni documenti contengano dati o informazioni soggetti a limitazioni dell’accesso, si chiede, ove possibile, di procedere all’oscuramento delle sole parti non ostensibili, garantendo l’accesso alla restante documentazione. Si chiede inoltre che l’eventuale diniego, totale o parziale, sia specificamente motivato con indicazione della disposizione normativa posta a fondamento della limitazione.
Distinti saluti.
[Nome e Cognome]
[PEC / e-mail per la risposta]
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P.S. Ricordatevi sempre di fare copia-incolla del testo nel corpo PEC. L'unico allegato è il documento valido di identità che autocertifica l'impossibilità della firma in calce.
USCIRE DAI SOCIAL
Il limite storico del dissenso digitale è l'attivismo da tastiera (il cosiddetto slacktivism), che si esaurisce in un like od in un'indignazione temporanea. L'uso politico e strategico dei social deve avere una sola direzione di marcia, cioè passare dal virtuale al fisico. Usare le piattaforme unicamente come bacheche di coordinamento, punti di raccolta per casi simili, hub di mutuo soccorso o spazi per strutturare comunità territoriali autonome, cioè semplicemente non più subire l'algoritmo o disertare per quiete, ma usare le piattaforme come strumenti di contro-informazione e di guerriglia organizzativa. È la logica del détournement situazionista, cioè prendere i mezzi del nemico e convertirli ad un uso sovversivo. Per prima cosa dovremmo smetterla di agire di pancia ed usare di più le corrette informazioni. L'arma che il potere non può silenziare è la verità tecnica. Il potere si nutre della nostra confusione e, se gli diamo "strafalcioni legislativi", gli diamo energia per ridicolizzarci, invece un cittadino davvero consapevole studia le procedure perché la conoscenza è il suo scudo. Sa che la mancata revisione è solo un tassello per eventualmente impugnare la sanzione, ma sa anche che la vera battaglia è sulla Legge 219/2017. Non si espone a figuracce pubbliche condividendo tesi strampalate, cioè che il CSS può o meno confermare un obbligo di Legge, perchè sa che se vuole vincere la guerra sui diritti, devo essere più preparato di chi glieli vuole togliere e mantiene alta la dignità della Resistenza perché sa di cosa parla. Dimostriamo di essere cittadini consapevoli che conoscono il sistema meglio di chi lo amministra. La serietà e la competenza è la nostra prima linea di difesa. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
SII CONSAPEVOLE ED INFORMATO, SII DAVVERO LIBERO
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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