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COS'E' L'OMISSIONE E COME SI MANIFESTA?

Chiunque abbia letto il comma 3 dell'art. 3-bis della Legge 119/2017 si sarà accorto che sono previste 5 voci come DOCUMENTI da poter depositare alla scuola entro il 10 luglio dall'iscrizione:

  1. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Dettagliando è previsto il CERTIFICATO VACCINALE (un documento da parte dell'ASL che accerta la regolarità con l'obbligo vaccinale); l'ESONERO (un certificato da parte dell'ASL che accerta l'impossibilità di vaccinazione in base a condizioni permanenti); il DIFFERIMENTO (=ESONERO TEMPORANEO sempre un certificato da parte dell'ASL che accerta l'impossibilità di vaccinazione in base a condizioni temporanee); la FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE (un documento prodotto dai genitori dove dichiarano di aver chiesto un incontro con il medico vaccinatore) e poi troviamo OMISSIONE che NON è un documento ma è un INTENTO, impossibile da dichiarare e quindi inesistente. Probabilmente rimasto sull'onda dell'AUTOCERTIFICAZIONE non conforme alla Legge 445/2000, prevista nell'art. 3, oggi abrogato. 

Chi fa OMISSIONE? Non può essere il medico vaccinatore nè un documento redatto dall'ASL. Il medico che rifiuta un obbligo di Legge sul lavoro fa OBIEZIONE. Se deve invece produrre un documento su un paziente fa ESONERO (permanente o temporaneo). Quindi è IL CITTADINO CHE FA OMISSIONE ed, in questo specifico caso con obbligo vaccinale, sono i genitori che la fanno. Ma il RIFIUTO ALLE VACCINAZIONI è un DIRITTO IMPUNIBILE e dichiarare l'omissione li rende COLPEVOLI di VIOLARE LA LEGGE. Noi invece vogliamo GENITORI CONSAPEVOLI che ESERCITANO IL DIRITTO AL RIFIUTO e non genitori che invece si autoaccusano di un REATO OMISSIVO ed omettono i loro doveri, offuscando così la loro responsabilità genitoriale.

Come fare per RIFIUTARE LE VACCINAZIONI DEI FIGLI? Non c'entra nulla l'omissione da depositare a scuola con l'art. 3-bis ma bisogna guardare l’Art. 1 dove leggiamo: “3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”. Per cui l'unica procedura corretta e che trova vita nella normativa vigente è la seguente ---> COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO ASL

Perchè è corretta e conforme? Perchè spetta al medico vaccinatore acquisire il CONSENSO/DISSENSO all'atto medico consigliato. Seppur il modulo del DISSENSO ALLE VACCINAZIONI non sia quello indicato (il rifiuto andrebbe nella cartella clinica, cioè quell'elemento che alimenta poi il FSE) è un DOCUMENTO ESISTENTE in possesso delle ASL che può aiutarci a MANIFESTARE IL DIRITTO AL RIFIUTO e trovare il suo posto esatto nella finestra 06 del FSE. Se c'è qualche voce che non piace, può essere tranquillamente modificato. Quindi il dissenso alle vaccinazioni ha molteplici funzioni. Documenta il colloquio con il medico che deve compilarlo e firmarlo, manifesta il diritto al rifiuto impunibile, già il dissenso diventa l'oggettivo impedimento al pari dell'esonero (anche per impugnare la sanzione dal Giudice di Pace) che REGOLARIZZA il minore, se universalmente riconosciuto nel FSE, sia con l'ufficio che si occupa dello scambio dati con la scuola, sia con l'ufficio che si occupa delle sanzioni amministrative, sia con il pediatra. Infatti per la scuola, dove risulti impossibile dichiarare l'OMISSIONE e sia il rifiuto che il dissenso non possono uscire dall'ufficio del medico, verrà eventualmente portato un certificato di REGOLARITA' ai sensi della Legge 119/2017, timbrato e firmato dall'ASL. Basta far scrivere: "Il minore Mario Rossi risulta IN REGOLA ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della Legge 119/2017". 

CHIUNQUE VI DICA DI NON FIRMARE IL DISSENSO, STA IMPEDENDO L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO E LA CORRETTA PROCEDURA PER MANIFESTARLO. Perchè un cittadino che si accolla un reato (OMISSIONE) fa meno paura di un cittadino consapevole dei suoi diritti (RIFIUTO/DISSENSO). 

Sii consapevole, sii libero

Alessandra Ghisla - Consulente con studi di Diritto e Privacy

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FOTO: Brocardi.it