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Art. 3-bis della Legge 119/2017 (Lorenzin)

Dall’anno scolastico 2019/2020 in poi, è vigente per tutte le regioni l’art. 3-bis della Legge 119/2017 che ordina dal regolamento fino alla fine del servizio scolastico proposto,  e che ha abrogato implicitamente ogni altra disposizione precedente subentrando al posto dell’art. 3 del DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017, per effetto dell’art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Il predetto articolo viene inserito come modifica del Senato nella conversione di quella che è la n. Legge 119/2017 con titolo “Misure di  semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019”. Il legislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e intellegibilità dei termini impiegati, a garanzia della stessa persona e delle sue libertà. Il destinatario della norma deve poter trovare nell’ordinamento, in ogni momento, cosa gli è consentito, cosa gli è vietato e cosa è tenuto a fare: per questo sono necessarie leggi precise, chiare e uniformi, ossia non contraddittorie e l’art. 3-bis rispecchia queste caratteristiche con:

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 (omiss) i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, (omiss) e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

(N.d.R. Il 3-bis ordina anche il regolamento ed eventuale bando pubblico. Il responsabile non può chiedere nessun tipo di documentazione né dichiarazione sullo status vaccinale del minore all’iscrizione che NON è più requisito d’accesso come previsto dal precedente art.3, ma può solo trasmettere l’elenco dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente)

  1. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

(N.d.R. Le ASL entro il 10 giugno riportano alla scuola l’elenco dei bambini, anche web based, che non risultano in regola, cioè dei quali la ASL non hanno documentazione. Assolutamente non è prevista per la scuola un’indagine personale dello status vaccinale del minore nè l'accesso nelle anagrafi vaccinali regionali/nazionali)

  1. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, il certificato di omissione emesso da un funzionario ASL e la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede con l'ASL rimane una questione tra famiglia e medico])

  1. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, (omissis) delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione (omissis), ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4 (N.d.R. La sanzione amministrativa pecuniaria).

(N.d.R. Entro il 20 luglio le scuole trasmettono all’ASL la documentazione raccolta al 10 luglio e comunicano i nomi solo di chi NON ha effettuato il deposito, di nessuno dei 5 documenti previsti, formale richiesta compresa)

  1. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione (omissis) non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami”.

(N.d.R. Sempre entro il 20 luglio, il mancato deposito della documentazione regolamenta la decadenza dell’iscrizione. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio scolastico. Se il minore è iscritto DEVE accedere e frequentare)

Per togliere ogni dubbio sulla procedura corretta che regolamenta la fase delle iscrizioni scolastiche si deve guardare al Ministero dell’Istruzione perché tutti i servizi educativi (nido – mini nido – nido famigliare) e le scuole dell’infanzia rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca, nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le bambine e i bambini in base all’età ed  è  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e paritarie”. Una circolare non serve solo per impartire ordini e disposizioni ai loro subordinati, definire linee guida di operazione e produzione, ma anche per interpretare la normativa vigente ed applicare le norme di legge secondo le indicazioni in esse contenute. Infatti in quella che regolamenta le iscrizioni scolastiche 2024/2025 nr. 0040055 del 12 dicembre 2023, un coordinamento per i responsabili dei servizi educativi, troviamo scritto a pag. 4: “2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”.

Anche il Consiglio di Stato con numero affare 01614/2017 con Adunanza della Commissione speciale del 20 settembre 2017 asserisce: “Infine, nell’anno scolastico 2019/2020 e nei successivi anni scolastici, si applicherà soltanto l’articolo 3-bis, recante il meccanismo semplificato e informatizzato del quale si è dato sopra conto, con la conseguenza che, qualora dal controllo effettuato sulle banche di dati delle aziende sanitarie locali risulti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale (N.d.R. inadempimento inteso come mancato deposito della documentazione prevista al comma 3), si produrrà l’effetto automatico della decadenza dall’iscrizione dell’alunno e, quindi, a maggior ragione varrà anche il divieto dell’accesso ai servizi scolastici. La diversità dei regimi giuridici, sopra succintamente ricostruiti, spiega dunque la ragione dell’uso, unicamente nell’articolo 3-bis, del termine “decadenza”. La disciplina menzionata da tale articolo non indica dunque alcun termine finale di una pretesa fase transitoria destinata a durare fino all’anno scolastico 2019/2020, come opinato dalla Regione Veneto, ma più semplicemente individua la futura regolamentazione a valere dall’anno scolastico 2019/2020 e per gli anni scolastici successivi”.

Oltretutto non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018  n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.

Non c’è da stupirsi se la Legge Lorenzin è conforme anche alla Costituzione. Il legislatore non poteva di certo togliere il diritto di educazione/istruzione/socializzazione/inclusione ad un minore per ben 6 anni consecutivi, cioè escluderlo da nido.e materna, ma insistere affinché i genitori si recassero alle ASL, anche con l’aiuto delle scuole, per intraprendere un percorso di recupero, con personale sanitario portato alla compliance farmaceutica ed a trattare l’esitazione vaccinale, che sia per recepire un certificato vaccinale, un esonero/differimento ma anche un’omissione tramite il rifiuto al trattamento proposto nella forma del dissenso informato, o gli esitanti che sono costretti a depositare formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente per permette loro di proseguire con l’accertamento e l’eventuale sanzione se inottemperanti.

Fonte: 3-bis

(Il topic è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra - Consulente con studi di Diritto - che ne permette condivisione con citazione della fonte)

Alessandra ma se mia figlia è iscritta regolarmente possono cacciarla al secondo anno quindi? Grazie 

Cita da erikaguya@gmail.com su 20 Novembre 2024, 8:07

Alessandra ma se mia figlia è iscritta regolarmente possono cacciarla al secondo anno quindi? Grazie 

L'art. 3-bis si applica solo alle PRIME o NUOVE iscrizioni. NON sul rinnovo. Tu non fai iscrizione tutti gli anni ma rinnovi il precedente contratto alle stesse condizioni. 

Grazie della risposta. 

Altra domanda: come devo obiettare e a chi? 

Mi hanno scritto che il 30 novembre procederanno all'espulsione.

Cita da erikaguya@gmail.com su 20 Novembre 2024, 12:26

Grazie della risposta. 

Altra domanda: come devo obiettare e a chi? 

Mi hanno scritto che il 30 novembre procederanno all'espulsione.

Mi puoi far leggere quel documento? O su telegram oppure via email

Va bene . Mandami ma mail