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Video di spiegazione STRATEGIA CONTESTAZIONE 5G

Oltre la spiegazione in questo video  VIDEO 5G  metteremo a disposizione tutta la documentazione preposta al caso

Buongiorno Alessandra, il mio Comune è "sotto attacco" per l'installazione di un antenna 5G al centro del paese. Il Sindaco è contrario a questo. Il punto è che il terreno non è comunale, ma privato. Si intende richiedere alla società in questione integrazione alla documentazione progettuale presentata secondo il D.lgs 259/03. Hanno inoltre presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione dell'antenna al SUAP. Ho visto il tuo video, ma nel nostro caso non si tratta di un'antenna già esistente, bensì di una nuova installazione.  Nella documentazione allegata all'istanza attestano che il campo elettromagnetico rientra nei limiti di esposizione preposti dalla norma CEI 211-10. La procedura da seguire è comunque la stessa? Si deve comunque richiedere un rapporto rischi-benefici?

Grazie mille

Rosita

Buongiorno Alessandra, in Liguria il TAR ha accolto il ricorso di un'azienda di telefonia mobile, anche se erano state emesse ordinanze restrittive dai sindaci di Arcola e Santo Stefano Magra (prov. di La Spezia), come dice questo articolo:

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/la-guerra-alle-antenne-il-tribunale-cancella-le-ordinanze-dei-sindaci-divieto-illegittimo/ar-AA1AXuw5

Cosa si può fare in questi casi ? Puoi aggiornare la documentazione da inviare alla PEC dei sindaci ?

Grazie mille come sempre!

Alessandra Ghisla ha reagito a questo messaggio.
Alessandra Ghisla
Cita da Laura_Telegram su 20 Marzo 2025, 16:59

Buongiorno Alessandra, in Liguria il TAR ha accolto il ricorso di un'azienda di telefonia mobile, anche se erano state emesse ordinanze restrittive dai sindaci di Arcola e Santo Stefano Magra (prov. di La Spezia), come dice questo articolo:

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/la-guerra-alle-antenne-il-tribunale-cancella-le-ordinanze-dei-sindaci-divieto-illegittimo/ar-AA1AXuw5

Cosa si può fare in questi casi ? Puoi aggiornare la documentazione da inviare alla PEC dei sindaci ?

Grazie mille come sempre!

 

Ciao Laura, questo è proprio il caso che ne parlavo nel video. Senza staff tecnico ed istruttoria che porti al "rischio" sulla salute collettiva, le ordinanze firmate dai Sindaci (quindi a livello personale) sono impugnabili ed annullabili. A breve ripartiamo anche con il discorso 5G. 

Laura_Telegram ha reagito a questo messaggio.
Laura_Telegram

Grazie mille Alessandra per il chiarimento! A presto

La bionda continua imperterrita a seguire l'agenda dei suoi padroni con leggi che farebbero skifo anche al benito di non recente memoria ... Leggo da un post recente :

5G, GRAVISSIMO COLPO DI MANO DEL GOVERNO MELONI che nell’approvazione del ddl Semplificazioni di fine anno, da ieri l’altro legge, la n.182/2025, cancella l’obbligo per le amministrazioni comunali di pubblicizzare il deposito dell’istanza di installazione di nuove infrastrutture (antenne, SRB) presentata dalla compagnia telefonica non facendola rilevare ai fini del perfezionamento del procedimento previo il silenzio assenso. Non solo: incredibilmente, si dichiara pure la non annullabilità del titolo autorizzativo stesso pur in assenza della pubblicizzazione dell’atto. Violate le norme europee del Codice delle Comunicazioni n.1972/2018, le Direttive 42/2001 (VAS) e 92/2011 (VIA) e violati pure una serie di principi sanciti da trattati e convenzioni tra Stati membri UE. Si profila così pure la procedura d’infrazione.

Di seguito, l’estratto dell’art.27 contenuto nella legge appena approvata.
Art. 27
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell’istanza ai fini di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione
1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182

é il caso di commentare , ipotizzare azioni o limitarsi all'acquisto di buoni flessibili ???