VACCINAZIONE HPV E CORTE COSTITUZIONALE

Cita da Alessandra Ghisla su 27 Aprile 2025, 1:08Continua la discussione sul "Caso Puglia", anche se più di caso potremmo definirlo un Progetto Apripista, dove ne abbiamo parlato qui PROGETTO VACCINAZIONI A SCUOLA e qui VACCINI A SCUOLA
Cerchiamo di fare un breve riassunto. La Regione Puglia ha approvato la “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)” con: “Art. 1 Modifica alla l.r. 1/2024 1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) è aggiunto il seguente: “Art. 4 bis (Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano) 1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione. 2. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge Regionale chiedendo un parere alla Corte Costituzionale con ----> RICORSO AVVOCATURA STATO visto che lo Stato può impugnare una legge regionale per denunciare il contrasto con qualsiasi parametro di legittimità costituzionale. Mentre la Regione deve dunque dimostrare la concreta invasione di una sfera di competenza propria, il Governo non deve dimostrare un concreto interesse a ricorrere, in quanto agisce a tutela dell’ordinamento giuridico complessivo. Soltanto lo Stato e le Regioni possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale in via principale cosicché gli altri soggetti che non possono adire direttamente il Giudice delle Leggi hanno comunque la possibilità di intervenire in via incidentale. Nel corso di qualunque processo, sia le parti sia il giudice (giudice a quo) possono sollevare questione di legittimità costituzionale.
Ai sensi dell’art. 134 Cost. alla Corte Costituzionale è affidato:- il giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;- il giudizio sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;- il giudizio sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica;- il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo ai sensi dell’art. 2 della Legge costituzionale 1/1953.Ma nel caso della Puglia è ben visibile, ad occhi esperti ed allenati, un BARBATRUCCO ad opera del Governo, con la complicità della Corte Costituzionale, per rendere possibile una questione impossibile, cioè di toccare le iscrizioni scolastiche 11-25 anni di competenza ESCLUSIVA statale (Medie, Superiori ed Università) a piacere delle Regioni, inserendo una "spinta" per incentivare le vaccinazioni richieste, seppur facoltative. Infatti subito hanno comunicato con Vaccino anti-HPV, Lopalco: “Legge Puglia è legittima” che:“La legge regionale da me promossa, approvata per contrastare la diffusione del Papilloma virus, è legittima”. A pronunciare queste parole, Pierluigi Lopalco, ex assessore alla Sanità in Puglia intervenuto in seguito alle questioni di illegittimità sollevate dal Governo. Ad affermarlo – prosegue – non è soltanto il buon senso e la volontà di tutelare la salute pubblica, ma a dichiararlo in modo chiaro è anche la Corte Costituzionale, che ha respinto le questioni di illegittimità sollevate dal Governo. Sapevamo di essere dalla parte della ragione, ma la decisione assunta dalla Suprema Corte conferma la correttezza delle nostre intenzioni e la solidità di una scelta legislativa pensata nell’interesse della prevenzione e della salute dei giovani e delle donne.”Anche da vari gruppi "novax" abbiamo potuto leggere che "La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la Legge Puglia" ma NON E' ASSOLUTAMENTE VERO. Perchè fare DISINFORMAZIONE? Perchè far credere una cosa che non è così? Perchè supportare il filone narrativo del Governo? Perchè giocare con l'ignoranza delle persone? Come lo sappiamo? Andando alla Fonte e con la Consapevolezza di capire quello che si sta leggendo. Qui L'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE che può essere letta da chiunque. Un fatto oggettivo inopinabile.La prima cosa che salta all'occhio è che la CC dichiara INAMMISSIBILE ma cosa? Il RICORSO presentato dall'Avvocatura di Stato, dove con le sentenze di inammissibilità la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma ad accertare la insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per una pronuncia sulla fondatezza della questione. Quindi non ha dichiarato FONDATA o LEGITTIMA la Legge Puglia ma il ricorso del Governo insussistente, quindi inammissibile. Una bella differenza, no?Ma in più, seppur avrebbe dovuto fermarsi qui perchè un conto è dichiarare INAMMISSIBILE il ricorso (tutto), un altro è considerarlo ammissibile ma poi trovare comunque motivazioni per RIGETTARLO, è DICHIARARE NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 (Legge Puglia) perchè è con la sentenza di rigetto (infondatezza o manifesta infondatezza della questione) che la Corte rigetta la questione di legittimità, la dichiara non fondata, ma non dichiara la legittimità costituzionale della disposizione portata alla sua attenzione. Qualora la questione sia stata disposta in via principale, nulla impedisce che possa essere ripresentata in via incidentale. Ed eccolo qui il BARBATRUCCO, violando la procedura giudiziaria con doppia sentenza, per far accettare una cosa INACCETTABILE.Come ne usciamo? Cari genitori e studenti della Puglia seppur una Legge è palesemente NON CONFORME è purtroppo effettiva sul cittadino. Come scritto sopra "Qualora la questione sia stata disposta in via principale, nulla impedisce che possa essere ripresentata in via incidentale", quindi è possibile DENUNCIARE questa violazione dei DIRITTI e rimandare la questione ad un Giudice. Certo non è impresa facile ma con un MASSICCIO numero di denunce sarà più difficile essere ignorati. Le varie violazioni di Legge sono dimostrabili e la compressione dei Diritti evidente. Nei prossimi giorni prepareremo un FORMAT GRATUITO ed accessibile a chiunque ne voglia usufruire.Nel frattempo ricordiamo che è ancora in atto, fino al 10 giugno, la PETIZIONE VACCINI A SCUOLA che può essere sottoscritta da CHIUNQUE sia maggiorenne, da qualsiasi Regione d'Italia, perchè la Puglia farà da apripista ed altre Regioni seguiranno a ruota questo PROGETTO EUROPEO PERCH, visto che il diritto allo studio è accompagnato dall’obbligo allo studio per gli studenti ed all'obbligo di istruire i figli per i genitori, ad oggi dai 6 ai 16 anni d’età, mentre il diritto alla salute, (art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana), si esplica attraverso il libero accesso, facoltativo e volontario, ai servizi sanitari offerti dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la scuola si potrebbe configurare potenzialmente come luogo privilegiato di raccordo e di offerta attiva di salute, specie nelle situazioni di fragilità sociale o culturale o nelle età in cui è meno frequente l’accesso ai servizi sanitari, soprattutto in un’ottica di prevenzione ma anche come incentivo (nudge) che può diventare più o meno aggressivo. Cioè andare all'ASL di riferimento diventa così un OBBLIGO non obbligo, grazie anche al BARBATRUCCO COSTITUZIONALE.
Qui però non si accetta nessun SOPRUSO GOVERNATIVO ma si offrono strategie per contestare ogni illecito, piccolo o grande che sia perchè
SE NON LOTTIAMO PER QUEL DIRITTO, TUTTI NOI PERDIAMO QUEL DIRITTO e non possiamo più permettercelo.Alessandra GhislaConsulente con studi di Diritto Scolastico e Privacy(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte)
Continua la discussione sul "Caso Puglia", anche se più di caso potremmo definirlo un Progetto Apripista, dove ne abbiamo parlato qui PROGETTO VACCINAZIONI A SCUOLA e qui VACCINI A SCUOLA
Cerchiamo di fare un breve riassunto. La Regione Puglia ha approvato la “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)” con: “Art. 1 Modifica alla l.r. 1/2024 1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) è aggiunto il seguente: “Art. 4 bis (Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano) 1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione. 2. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge Regionale chiedendo un parere alla Corte Costituzionale con ----> RICORSO AVVOCATURA STATO visto che lo Stato può impugnare una legge regionale per denunciare il contrasto con qualsiasi parametro di legittimità costituzionale. Mentre la Regione deve dunque dimostrare la concreta invasione di una sfera di competenza propria, il Governo non deve dimostrare un concreto interesse a ricorrere, in quanto agisce a tutela dell’ordinamento giuridico complessivo. Soltanto lo Stato e le Regioni possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale in via principale cosicché gli altri soggetti che non possono adire direttamente il Giudice delle Leggi hanno comunque la possibilità di intervenire in via incidentale. Nel corso di qualunque processo, sia le parti sia il giudice (giudice a quo) possono sollevare questione di legittimità costituzionale.

Nel frattempo ricordiamo che è ancora in atto, fino al 10 giugno, la PETIZIONE VACCINI A SCUOLA che può essere sottoscritta da CHIUNQUE sia maggiorenne, da qualsiasi Regione d'Italia, perchè la Puglia farà da apripista ed altre Regioni seguiranno a ruota questo PROGETTO EUROPEO PERCH, visto che il diritto allo studio è accompagnato dall’obbligo allo studio per gli studenti ed all'obbligo di istruire i figli per i genitori, ad oggi dai 6 ai 16 anni d’età, mentre il diritto alla salute, (art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana), si esplica attraverso il libero accesso, facoltativo e volontario, ai servizi sanitari offerti dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, la scuola si potrebbe configurare potenzialmente come luogo privilegiato di raccordo e di offerta attiva di salute, specie nelle situazioni di fragilità sociale o culturale o nelle età in cui è meno frequente l’accesso ai servizi sanitari, soprattutto in un’ottica di prevenzione ma anche come incentivo (nudge) che può diventare più o meno aggressivo. Cioè andare all'ASL di riferimento diventa così un OBBLIGO non obbligo, grazie anche al BARBATRUCCO COSTITUZIONALE.
Qui però non si accetta nessun SOPRUSO GOVERNATIVO ma si offrono strategie per contestare ogni illecito, piccolo o grande che sia perchè
SE NON LOTTIAMO PER QUEL DIRITTO, TUTTI NOI PERDIAMO QUEL DIRITTO e non possiamo più permettercelo.