UNIVERSITA' ED OBBLIGO VACCINALE: LA SAPIENZA DI ROMA
Cita da Alessandra Ghisla su 4 Ottobre 2026, 13:43
Mi hanno segnalato la procedura di iscrizione per l'Università La Sapienza di Roma per la facoltà di: FARMACIA E MEDICINA; MEDICINA ED ODONTOIATRIA; MEDICINA E PSICOLOGIA con laurea triennale alle PROFESSIONI SANITARIE che trovate ---> QUI che possiamo tranquillamente analizzare in diritto. Posso già fare uno spoiler, cioè questa richiesta di collegare il test di Mantoux ed il vaccino anti epatite B all'iscrizione è assolutamente illecita ed illegittima. Basta esaminare le due fonti citate nel testo dell'immagine per smontare l'impianto coercitivo del bando. Il primo riferimento è l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013 (Linee guida per il controllo della malattia tubercolare). Questo documento è un testo di indirizzo epidemiologico e clinico, non una legge istitutiva di obblighi coercitivi in capo alle segreterie scolastiche. Le linee guida del 2013 stabiliscono in modo inequivocabile che lo screening per la tubercolosi (la prova di Mantoux ed eventuali test I.G.R.A. come il QuantiFERON) deve essere finalizzato alla sorveglianza sanitaria mirata dei soggetti a rischio biologico effettivo, definendo le procedure mediche di controllo per il personale sanitario. L'accordo specifica che la valutazione del rischio e l'esecuzione dei test spettano in via esclusiva alla struttura di Medicina del Lavoro del datore di lavoro, d'intesa con il Medico Competente. Il testo non autorizza in alcun modo un'università a imporre lo screening come pre-requisito amministrativo generalizzato gestito tramite moduli cartacei da caricare su un portale web prima dell'avvio delle attività in reparto. Il secondo riferimento, ovvero il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465, rappresenta il punto di rottura totale della tesi dell'Ateneo. Il bando scrive testualmente che questo decreto "regolamenta la vaccinazione antitubercolare". Questa affermazione è giuridicamente falsa e capovolta rispetto alla realtà normativa italiana. Il D.P.R. 465/2001 è il decreto presidenziale che ha abrogato l'obbligo della vaccinazione antitubercolare (BCG) in Italia, limitandolo esclusivamente a categorie strettissime e ultra-selezionate di personale sanitario che opera in reparti ad altissimo rischio di ceppi di tubercolosi multi-resistenti, e sempre previa valutazione clinica del Medico Competente. Il decreto è nato proprio per eliminare la vecchia prassi della vaccinazione di massa, sancendo che lo screening e la profilassi non sono atti burocratici automatici per l'iscrizione a un corso, ma decisioni sanitarie individualizzate basate sulla reale esposizione documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Da questa analisi emerge che l'Ateneo ha utilizzato un "copia e incolla" di vecchi riferimenti normativi per costruire un impianto testuale dall'apparenza impositiva, sperando che lo studente non vada a verificare il contenuto della Gazzetta Ufficiale. Citare un decreto che abroga un obbligo (il D.P.R. 465/2001) per giustificare l'imposizione di un modulo amministrativo è la prova provata dello sviamento di potere e della colpa grave burocratica. L'Università sta violando la stessa normativa che cita nel bando, poiché quelle leggi affidano la gestione della tubercolosi alla sola responsabilità medica del Medico Competente in sede di visita di sorveglianza, vietando alle segreterie di trasformare uno screening epidemiologico in una barriera d'accesso amministrativa alla carriera universitaria.
OBBLIGHI VACCINALI ED ISCRIZIONE IN FACOLTA'
Per l'iscrizione all'Università o per l'accesso ai laboratori, la scuola tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve applicare tutti i Dispositivi di Protezione Undividuale (DPI) predisposti dal D.lgs 81/08. L'RSPP è una figura professionale nominata dalla scuola per coordinare le attività di sicurezza e salute sul lavoro e nei laboratori professionali. Le sue mansioni principali includono la valutazione dei rischi, l'elaborazione di programmi di miglioramento della sicurezza, la pianificazione delle misure preventive, e la formazione dei dipendenti/studenti. L'RSPP può essere un dipendente, un professionista esterno o persino il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti necessari. L'RSPP ed il Medico Competente collaborano entrambi per la sicurezza in azienda, ma con ruoli distinti, ma si parla esclusivamente di obbligo di DPI (Dispositivi di protezione Individuale) e NON di atti medici farmacologici. PER L'ACCESSO AI LABORATORI PROFESSIONALI NON E' PREVISTA LA VISITA DAL MEDICO COMPETENTE MA SOLO PER IL TIROCINIO. L'RSPP si occupa della valutazione dei rischi e della pianificazione delle misure di prevenzione, mentre il Medico Competente si concentra sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria. L'RSPP, ma neanche la segreteria, non ha accesso diretto ai dati sanitari personali dei lavoratori/studenti, che sono gestiti dal medico competente nel rispetto della privacy.Non può consigliare nè imporre trattamenti sanitari od esami medici allo studente. l'RSPP collabora alla valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza, identificando i rischi e proponendo misure preventive e protettive (DPI). Anche se l'RSPP e il medico competente si scambiano informazioni essenziali per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, quest'ultima è di stretta competenza del medico competente, e i dati sanitari sono riservati al lavoratore e al medico stesso. Quindi la richiesta da parte della scuola dello status vaccinale dello studente e dell'obbligo di vaccinazione a qualsiasi vaccino (vaccinazione effettuata, analisi del sangue anti corpali od esonero medico) per accedere e frequentare i laboratori professionali, anche sanitari, è NON CONFORME a tutto l'ordinamento giuslavorativo. La visita dal Medico Competente è prevista per chi fa tirocinio, non per chi si iscrive e frequenta.
IL MODULO PER IL MEDICO DI BASE
Ma qui poi stiamo assistendo al vero barbatrucco, cioè il loro MODULO da far compilare la proprio "medico di fiducia" anche MMG che non ha assolutamente la competenze della sorveglianza sanitaria sui tirocinanti. Questa richiesta, che obbliga lo studente a recarsi dal proprio medico di base o da "un altro medico di fiducia" per far timbrare e firmare un faldone di dati vaccinali, rappresenta l'ennesimo tentativo delle segreterie di ribaltare i costi e le responsabilità legali sul cittadino. Come abbiamo dimostrato applicando i principi della Legge 241/90 e del D.Lgs. 81/08, un bando pubblico od un'istruzione di ateneo non hanno il potere di conferire a un medico di famiglia una funzione ispettiva sul rischio biologico aziendale. Il medico di base assiste il cittadino nella sua sfera privata; non è e non può essere il garante della sicurezza all'interno delle corsie ospedaliere dell'Università.
Questo "Modulo Certificazione Medica Test di Mantoux ed Epatite B" viola frontalmente l'intero impianto della medicina del lavoro (D.Lgs. 81/08) e della protezione dei dati sensibili (GDPR). L'Università ha letteralmente creato un modulo prestampato per obbligare un medico esterno — il medico di famiglia — a validare, firmare e timbrare dati clinici di dettaglio come i millimetri di lettura del test di Mantoux, l'esecuzione di RX toraciche, i test I.G.R.A. (QuantiFERON), le date esatte di tre dosi di vaccino anti-Epatite B ed il valore numerico del titolo anticorpale in unità UI/ml. La presenza di questo modulo cartaceo o digitale da caricare sul portale dello studente configura tre violazioni insanabili della certezza del diritto. In primo luogo, la segreteria studenti compie un massiccio trattamento illecito di dati sanitari sensibili ed eccedenti ai sensi dell'Articolo 9 del GDPR. Il valore millimetrico di una Mantoux od il referto di una radiografia al torace sono dati clinici protetti dal segreto professionale più rigido. Il personale amministrativo dell'università che gestisce le immatricolazioni ed i file digitali non ha l'autorizzazione di legge, né la qualifica sanitaria, né il vincolo del segreto medico per visionare ed archiviare tali dettagli biologici. In secondo luogo, il modulo dimostra il tentativo dell'Ateneo di aggirare l'Articolo 41 del D.Lgs. 81/08. La raccolta di questi dati, l'anamnesi e l'eventuale prescrizione di esami di secondo livello (come il QuantiFERON o l'RX torace in caso di Mantoux positiva) devono avvenire esclusivamente all'interno della visita medica disposta dal Medico Competente universitario, il quale provvede ad inserirli nella cartella sanitaria e di rischio che rimane sotto la sua personale e blindata responsabilità custode. Chiedere che lo screening sia fatto a monte, "fatto compilare dal MMG" e consegnato alla burocrazia dell'ateneo prima ancora che lo studente veda il Medico Competente, è uno sviamento totale delle procedure di sicurezza. Infine si costringe il Medico di Medicina Generale a compiere un atto extra-convenzionale: il medico di base che firma un modulo del genere si sta prestando a fare da "consulente gratuito" per conto della medicina del lavoro dell'Università, esponendosi a responsabilità civili per valutazioni di rischio che non gli competono.
OBBLIGHI VACCINALI E D.LGS 81/08
Il problema risiederebbe anche se quel modulo fosse consegnato direttamente al Medico Competente perchè il Medico di Medicina Generale (medico di base) non possiede la competenza legale né la qualifica per rilasciare certificazioni di idoneità alla mansione o valutazioni di rischio biologico aziendale. Tale richiesta costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo (Art. 1, comma 2 della Legge 241/1990) ed un'indebita traslazione dei costi della medicina del lavoro sulle finanze pubbliche o personali dello studente ma anche il Medico Competente NON può trattare quei dati. Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci (=QUALSIASI che sia anti tetanica, anti epatite B, anti morbillo od anti Covid) per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore, che si paga le analisi anticorpali e che deciderà in autonomia, se non più immune o per farsi comunque un booster, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato redatto dal medico curante) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore se è il MC che procede con la vaccinazione)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Quindi il compito del Medico competente è quello di PROMOZIONE ALLA VACCINAZIONE.
Anche per il Ministero della Salute le vaccinazioni per le categorie professionali a rischio sono raccomandate e gratuite e lo si può leggere direttamente dal suo sito ----> "Persone a rischio per esposizione professionale" con: "Alcune categorie professionali che lavorano a contatto con soggetti e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione. Per tali categorie professionali, dei programmi di vaccinazione ben impostati possono ridurre in modo sostanziale i rischi, sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni ad altri lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in contatto (ad esempio bambini nelle scuole o pazienti nelle strutture sanitarie)". Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.
DIFFERENZA TRA OBBLIGO ESAME MANTOUX E VACCINO ANTI EPIATITE B
Un conto è lo screening diagnostico, che serve a fotografare lo stato di salute attuale, un altro conto è l'inoculazione di un farmaco preventivo, che modifica biologicamente il corpo.
1. Lo Screening Diagnostico (Mantoux, I.G.R.A., Quantiferon)Lo screening non cura, non previene l'infezione e non introduce alcuna sostanza terapeutica permanente nel corpo. È un accertamento diagnostico strumentale.
- La base legale: Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) attribuisce al Medico Competente il potere-dovere di sottoporre il lavoratore/tirocinante a questi esami prima di esporlo al rischio, al solo fine di verificare se sia già portatore sano o malato (es. tubercolosi latente). Questo serve a proteggere la salute del lavoratore stesso e dei pazienti del reparto.
- Il limite: Proprio perché si tratta di un accertamento diagnostico protetto, l'esito (positivo/negativo, millimetri di indurazione) è coperto dal più rigido segreto professionale. Il dato deve nascere e morire dentro la cartella sanitaria gestita dal medico. Pretendere che lo screening sia visibile alla segreteria amministrativa tramite il modulo cartaceo analizzato trasforma un legittimo monitoraggio clinico in un illecito trattamento di dati sensibili.
2. L'Inoculazione del Farmaco (I Vaccini)
La vaccinazione (come quella contro l'Epatite B od altre) è un trattamento sanitario preventivo e farmacologico. Introduce nel corpo un principio attivo volto a stimolare il sistema immunitario, esponendo potenzialmente l'organismo a effetti collaterali, seppur rari.
- La base legale: Qui crolla ogni automatismo coercitivo aziendale o universitario. Come stabilito dalla Corte Costituzionale e dall'Articolo 1 della Legge 219/2017, la decisione di sottoporsi a un trattamento farmacologico preventivo attiene alla sfera esclusiva e inviolabile dell'autodeterminazione sul proprio corpo.
- Il limite: Il Medico Competente e il datore di lavoro non possono usare l'assenza del vaccino per dichiarare un lavoratore "inidoneo" fisicamente alla mansione. L'adulto nella stanza sa che se il lavoratore esercita il suo legittimo dissenso sanitario al farmaco, il medico deve limitarsi a prendere atto della scelta e, se il DVR rileva un rischio biologico elevato non coperto da anticorpi naturali, rilasciare un'idoneità con prescrizioni e limitazioni (Art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Spetta all'azienda proteggere il dipendente non vaccinato fornendo DPI idonei (es. maschere FFP3 per la TBC o guanti specifici per il rischio ematico), non cacciarlo o bloccarne la carriera per via amministrativa.
Mescolare lo screening (Mantoux) con l'obbligo contrattuale del vaccino (Epatite B) all'interno dello stesso modulo da dare in pasto alla segreteria è il tentativo di creare una "zona grigia" in cui il cittadino confonde i piani e cede per paura. Sulla base della Legge 165/2001 non la fanno rientrare nella visita del Medico Competente (che eventualmente resta a lui la competenza) ma vi fanno andare dal MMG per fare il lavoro sporco e consegnarlo con la documentazione all'iscrizione (60 giorni dopo il pagamento). Lo screening se richiesto dal medico del lavoro si fa; il vaccino si valuta in scienza e coscienza davanti al medico del lavoro, esercitando, se si vuole, il proprio rifiuto informato senza subire ritorsioni sulla carriera o sullo studio. E' ora di svelare la realtà dietro l'obbligo vaccinale dei lavoratori. Il vaccino viene usato come un "DPI low-cost" a carico del sistema immunitario del lavoratore, per coprire le carenze strutturali dei reparti.
IL FALLIMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il Testo Unico sulla Sicurezza impone al datore di lavoro un obbligo preciso: adottare le misure di protezione al massimo livello dello stato della tecnica e della tecnologia disponibile. L'inganno più grande della gestione della sicurezza dei virus/batteri in Italia è il totale e sistematico abbandono delle misure di prevenzione collettiva strutturale, LA VERA TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA, come i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) e i depuratori d'aria con filtri HEPA, a favore della più comoda e deresponsabilizzante imposizione di obblighi vaccinali sul corpo del cittadino con la favola del "VACCINATI PER PROTEGGERE GLI ALTRI" come poi abbiamo visto con il Covid. Nel diritto della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), esiste un principio gerarchico che è vincolante per qualsiasi datore di lavoro e per qualsiasi dirigente pubblico, comprese le autorità scolastiche e universitarie. La legge stabilisce che le misure di protezione collettiva (che agiscono sull'ambiente, isolando od eliminando il patogeno prima che raggiunga l'uomo) devono avere la precedenza assoluta e tassativa rispetto alle misure di protezione individuale (i DPI) e, a maggior ragione, rispetto ai trattamenti sanitari individuali. I depuratori d'aria professionali e i sistemi di ricambio forzato dell'aria rientrano a pieno titolo in questa prima categoria: sono tecnologie collaudate e straordinariamente efficaci nell'abbattere la carica virale e batterica negli spazi chiusi, riducendo drasticamente il rischio di trasmissione per via aerea (aerosol) di patogeni come il bacillo della tubercolosi o altri virus respiratori. Si parla costantemente di "salute pubblica" e di "dovere civico nelle scuole", ma si rifiuta di applicare la stessa legge dello Stato che impone la salubrità degli ambienti di lavoro. Se un'aula od un reparto ospedaliero universitario sono privi di un adeguato ricambio d'aria e i DPI forniti sono insufficienti a fermare lo starnuto o la tosse, l'eventuale contagio è la conseguenza diretta della colpa grave del dirigente che non ha adeguato la struttura ai massimi livelli della tecnologia disponibile. Un cittadino informato e consapevole riconosce immediatamente il motivo per cui nessuno nelle istituzioni — scuole e università comprese — vuole "pensarci" od investire in questa direzione. Installare impianti di ventilazione meccanica o dotare le aule e i reparti di purificatori d'aria ad alta efficienza richiede stanziamenti economici reali, manutenzione costante, monitoraggio dei filtri e, soprattutto, una assunzione di responsabilità ingegneristica da parte dell'Amministrazione. Al contrario, inventare un modulo abusivo, scaricare l'onere burocratico sul medico di base e imporre il ricatto vaccinale o l'esclusione amministrativa dello studente o del bambino è un'operazione a costo zero per le casse dello Stato. Il potere burocratico preferisce colpevolizzare il singolo individuo e trattarlo da "untore" o "disertore" piuttosto che ammettere le proprie carenze strutturali nella gestione degli edifici pubblici.
Ne consegue che l'eventuale contrazione dell'infezione o della malattia in reparto non sarà mai imputabile alla legittima scelta di autodeterminazione sanitaria del lavoratore (Legge 219/2017), ma costituirà la prova provata del totale fallimento dei DPI e delle procedure di sicurezza dell'Azienda, radicando la piena ed immediata responsabilità civile e penale in capo ai vertici della struttura per omessa vigilanza ed omessa adozione delle massime tecnologie di protezione disponibili sul mercato. Se sul mercato esistono dispositivi capaci di isolare al 100% l'operatore dall'agente patogeno (come gli scafandri a pressione positiva, le maschere a pieno facciale od i respiratori elettro-ventilati PAPR), l'azienda ha il dovere di valutarne l'introduzione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per chi non può o non vuole sottoporsi al farmaco preventivo. Nel diritto della prevenzione (D.Lgs. 81/08), esiste una gerarchia delle misure di tutela che è rigida, tassativa e capovolta rispetto a quanto pensano i burocrati delle segreterie: l'azienda ha il dovere primario di agire sulle strutture, sulle tecnologie e sui Dispositivi di Protezione Individuale per impedire che l'agente biologico entri in contatto con il corpo del lavoratore. Il vaccino non è una barriera che cancella il rischio biologico nell'ambiente di lavoro; è semplicemente una misura sanitaria difensiva estrema che interviene dopo che l'agente patogeno ha già violato le difese aziendali, penetrando nell'organismo del dipendente. Sostenere che l'assenza del vaccino renda il lavoratore inidoneo significa affermare implicitamente che l'azienda non è in grado di garantire un ambiente sicuro attraverso i guanti anti-taglio, i camici impermeabili, gli aghi a scomparsa o le maschere FFP3. Se un tirocinante contrae l'Epatite B, la tubercolosi od il Covid, la responsabilità penale e civile del datore di lavoro scatta immediatamente non perché il ragazzo non fosse vaccinato, ma perché i protocolli di contenimento del rischio biologico hanno fallito, perché i DPI erano difettosi, inadeguati o non ispezionati, o perché la formazione sull'utilizzo degli stessi è stata carente. Il datore di lavoro risponde del danno biologico perché non ha isolato la fonte del pericolo, non perché il dipendente ha esercitato il suo diritto costituzionale all'autodeterminazione sanitaria. Quando il cittadino afferma che la sua sicurezza è interamente affidata al rigido e costante utilizzo dei DPI previsti nel DVR, sta ricordando all'autorità che il datore di lavoro non può appaltare la sicurezza dei reparti al sistema immunitario dei singoli dipendenti per risparmiare sui presidi di protezione. La legge impone all'azienda di proteggere l'operaio o lo studente con la tecnica e la prevenzione ambientale; se queste falliscono e il contagio avviene, la colpa resta interamente in capo a chi gestisce la struttura, confermando che il corpo del cittadino sovrano non è un paracadute per le inefficienze della Pubblica Amministrazione o dell'azienda. Questo distrugge alla radice l'alibi burocratico e svela l'inganno di chi vorrebbe usare il vaccino come una "scorciatoia" per lavarsi le mani della reale sicurezza sul campo. Se i loro camici si strappano, se le maschere FFP3 passano l'aria o se non forniscono visiere di protezione e lo studente si contagia, la responsabilità penale per lesioni gravissime colpirà i vertici dell'ospedale, a prescindere dal fatto che il tirocinante avesse o meno il timbro vaccinale del medico di base sul foglio della segreteria.LA CONTESTAZIONE PER L'UNIVERSITA' LA SAPIENZADavanti a questi soprusi è importante non metterla sul personale (io non voglio vaccinarmi, l'obbligo è ingiusto, i vaccini fanno male) ma usare la legge come scudo per dire NO! Per il cittadino consapevole che ha deciso di non subire più l'arbitrio burocratico, seguire in modo maniacale, rigoroso e testuale i termini e le procedure di legge non è un atto di sottomissione al sistema, ma rappresenta la massima espressione della propria forza strategica. È l'unico modo per non farsi trascinare nel fango dell'illegalità e per blindare la propria posizione, trasformando la legge da potenziale minaccia ad un'arma di difesa micidiale. Infatti il modo migliore per rifiutare la richiesta senza dire un "no" frontale è fare leva sulle procedure di sicurezza aziendali. Il lavoratore non si sta rifiutando di collaborare, sta solo chiedendo di seguire il canale corretto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza).
- Cosa dire (Esempio verbale):
"Ci tengo molto alla sicurezza sul lavoro e ad rispettare le procedure aziendali. Ho letto le disposizioni dell'Università ed ho acquisito i moduli per il Medico Di Base. Poiché si tratta di documentazione sanitaria sensibile tutelata dal GDPR, so che per legge questi dati devono essere gestiti esclusivamente dal Medico Competente dell'azienda. Se mi fornite il suo contatto o programmate una visita di sorveglianza, sarò felicissimo di interfacciarmi direttamente con lui e sottoporgli tutto ciò che ritiene necessario per il mio giudizio di idoneità."
BOZZA DIFFIDA
Ecco il testo esatto per la contestazione formale, strutturato secondo le vigenti normative (GDPR e D.Lgs. 81/08), pronto per essere inviato tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno.
INVIATO A MEZZO P.E.C.
Alla Spett.le
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
All’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
P.E.C.:rpd@cert.uniroma1.itE p.c.
Alla Segreteria Studenti Competente / Area Didattica
[Inserire l'indirizzo P.E.C. specifico della segreteria del tuo corso di laurea]
OGGETTO: Dichiarazione di contestazione formale in merito al trattamento illecito di dati sanitari particolari (Art. 9 GDPR) – Modulo Cod. INFSTU0614_v04_A – Istanza di ammissione ai corsi/tirocini condizionata alla sola Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. 81/2008.Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome dello Studente], nato/a a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita], residente in [Indirizzo, Città], codice fiscale [Codice Fiscale], matricola n. [Inserire Matricola se già presente, altrimenti "in fase di immatricolazione"], iscritto/iscrivendo al Corso di Laurea in [Inserire Corso di Laurea, es. Medicina e Chirurgia / Infermieristica],PREMESSO CHE
- Ai fini dell'accesso ai corsi e/o alle attività di tirocinio pratico, codesto Ateneo richiede obbligatoriamente la compilazione, il caricamento sul portale dello studente e la consegna amministrativa del documento denominato "MODULO CERTIFICAZIONE MEDICA TEST DI MANTOUX ED EPATITE B", identificato dal codice di tracciamento INFSTU0614_v04_A;
- Il suddetto modulo impone la raccolta e la trasmissione differenziata di dati clinici di estremo dettaglio e profondità diagnostica (Art. 9 GDPR), quali: millimetri di lettura del test di Mantoux, esecuzione e referto di RX torace, esiti di test di secondo livello I.G.R.A. (QuantiFERON), date esatte di somministrazione del ciclo vaccinale anti-Epatite B e valori numerici espressi in UI/ml del relativo titolo anticorpale;
- Le istruzioni amministrative fornite a corredo (Punto 8 del Bando) impongono illeciti obblighi temporali condizionati al pagamento delle rate e pretendono che tale modulo sia compilato, timbrato e firmato dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o da altro medico di fiducia estraneo alle funzioni di Medicina del Lavoro dell'Ateneo, per essere poi processato dalle segreterie o dai sistemi informatici universitari;
RILEVATO E CONTESTATO CHE
- VIOLAZIONE DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679): I dati sanitari richiesti rientrano nelle categorie particolari protette dall'Articolo 9 del GDPR. Il personale amministrativo delle segreterie o i sistemi di gestione documentale dell'Ateneo non possiedono la base giuridica, l'autorizzazione di legge, né il vincolo di segreto medico professionale per raccogliere, visionare o archiviare dettagli di natura clinica, configurando un trattamento illecito e non conforme al principio di minimizzazione dei dati (Art. 5, comma 1, lett. c del GDPR);
- DIFETTO ASSOLUTO DI COMPETENZA DEL MMG E AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90): Il Medico di Medicina Generale (medico di base) non possiede la competenza legale né la qualifica per rilasciare certificazioni di idoneità alla mansione o valutazioni di rischio biologico aziendale. Tale richiesta costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo (Art. 1, comma 2 della Legge 241/1990) ed un'indebita traslazione dei costi della medicina del lavoro sulle finanze pubbliche o personali dello studente;
- SVIAMENTO DELLE PROCEDURE EX D.LGS. 81/2008 E TRAVISAMENTO DELLE FONTI: Ai sensi del D.Lgs. 81/08, lo studente tirocinante è equiparato in toto al lavoratore (Art. 2). Pertanto, l'anamnesi, la raccolta dei dati vaccinali, lo screening e l'eventuale rilascio di idoneità sono competenze esclusive ed inderogabili del Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro (l'Ateneo / Azienda Ospedaliera), da eseguirsi unicamente all'interno dell'apposita visita medica di sorveglianza sanitaria. Si evidenzia che i riferimenti normativi citati nel bando dall'Ateneo sono palesemente travisati: il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465 ha da tempo abrogato l'obbligo della vaccinazione antitubercolare in Italia, demandando lo screening alla sola sorveglianza medica individuale in presenza di rischi specifici nel DVR;
- INOSSERVANZA DELLA GERARCHIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE (FALLIMENTO DEI DPI): Sotto il profilo della stretta ingegneria della sicurezza, l'impianto del bando opera un illegittimo capovolgimento della gerarchia del rischio. Il datore di lavoro ha l'obbligo primario ed inderogabile di eliminare il pericolo all'esterno del corpo del lavoratore, attraverso l'adozione di misure di protezione collettiva e la fornitura tassativa di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali maschere ad alta efficienza filtrante, schermi facciali e guanti specifici. Il trattamento farmacologico preventivo (la vaccinazione) non costituisce una "barriera ambientale", bensì una misura sanitaria difensiva che interviene unicamente dopo che l'agente patogeno ha già violato le difese della struttura ed è penetrato nell'organismo del soggetto. Ne consegue che l'eventuale contrazione dell'infezione in reparto non sarà mai imputabile alla legittima scelta di autodeterminazione sanitaria dello scrivente (Legge 219/2017), ma costituirà la prova provata del totale fallimento dei DPI e delle procedure di sicurezza dell'Azienda, radicando la piena e immediata responsabilità civile e penale in capo ai vertici della struttura per omessa adozione delle massime tecnologie di protezione disponibili sul mercato.
Tutto ciò premesso, rilevato e contestato, lo scriventeDICHIARAla propria formale e immediata disponibilità a sottoporsi a regolare visita medica di sorveglianza sanitaria dinanzi al solo ed esclusivo Medico Competente di codesto Ateneo / della competente Azienda Ospedaliera Universitaria, unico soggetto legittimato a prendere visione, esaminare e conservare i dati sanitari e i titoli anticorpali richiesti dal rischio biologico della mansione;E CONTESTUALMENTE DIFFIDAcodesta Amministrazione e le segreterie in indirizzo dal condizionare l'immatricolazione, l'accesso ai corsi di studio, la frequenza delle lezioni o lo svolgimento dei tirocini al caricamento o alla consegna amministrativa del menzionato modulo INFSTU0614_v04_A compilato da medici esterni o visionabile da personale non sanitario. Qualsiasi blocco informatico o amministrativo della carriera dello scrivente basato sul mancato assolvimento della prassi illecita oggetto della presente sarà considerato nullo per difetto assoluto di attribuzione (Art. 21-septies L. 241/90) e perseguito nelle competenti sedi giurisdizionali civili (per il risarcimento del danno al diritto allo studio), amministrative e penali (per i reati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e trattamento illecito di dati sensibili con nocumento).Si richiede al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) un immediato riscontro in merito alla conformità del trattamento dati operato tramite il modulo in oggetto.Con riserva di ogni diritto, ragione e azione.[Luogo], [Data]FirmaCONCLUSIONIQuesto articolo è rivolto ai giovani, ai nuovi maggiorenni che hanno la propria tutela ma la giovane età non deve diventare un campo fertile per l'abuso. Conoscere le Leggi ed i propri Diritti dovrebbe essere insegnato fina dalle scuole medie. Muoversi rigorosamente nei binari della legge, rispettando i termini di preavviso, depositando le diffide nei tempi corretti (come le 24/48 ore stabilite nella messa in mora) ed utilizzando esclusivamente canali tracciabili come la P.E.C., toglie al burocrate qualsiasi appiglio per potersi difendere dicendo che il cittadino ha agito in modo scorretto o inadempiente. Il cittadino perfetto, che segue la legge alla lettera, costringe l'autorità a confrontarsi unicamente con la propria illegalità. L'ordinamento offre al cittadino strumenti potentissimi di autotutela immediata, ma condiziona la loro efficacia al rispetto del calendario giuridico. Pensiamo al ricorso all'organo di vigilanza della ASL contro un giudizio d'idoneità parziale del Medico Competente: la legge fissa un termine perentorio di trenta giorni. Se il lavoratore si lascia trascinare dalla rabbia, perde tempo in discussioni verbali in azienda e fa scadere quel termine, perde definitivamente la possibilità di far annullare l'atto in autotutela dagli ispettori del lavoro, restando vincolato a una limitazione illegittima. Essere l'adulto nella stanza significa proprio questo: comprendere che il tempo nel diritto è sacro. Rispettare i termini significa non regalare alcun vantaggio strategico al prevaricatore, mantenendo il controllo assoluto della situazione e costringendo l'autorità a piegarsi al rigore di quel dura lex, sed lex che protegge chi lo applica con intelligenza e precisione perchè è proprio con la conoscenza che si acquisisce consapevolezza.SII CONSAPEVOLE, SII DAVVERO LIBEROAlessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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Mi hanno segnalato la procedura di iscrizione per l'Università La Sapienza di Roma per la facoltà di: FARMACIA E MEDICINA; MEDICINA ED ODONTOIATRIA; MEDICINA E PSICOLOGIA con laurea triennale alle PROFESSIONI SANITARIE che trovate ---> QUI che possiamo tranquillamente analizzare in diritto. Posso già fare uno spoiler, cioè questa richiesta di collegare il test di Mantoux ed il vaccino anti epatite B all'iscrizione è assolutamente illecita ed illegittima. Basta esaminare le due fonti citate nel testo dell'immagine per smontare l'impianto coercitivo del bando. Il primo riferimento è l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013 (Linee guida per il controllo della malattia tubercolare). Questo documento è un testo di indirizzo epidemiologico e clinico, non una legge istitutiva di obblighi coercitivi in capo alle segreterie scolastiche. Le linee guida del 2013 stabiliscono in modo inequivocabile che lo screening per la tubercolosi (la prova di Mantoux ed eventuali test I.G.R.A. come il QuantiFERON) deve essere finalizzato alla sorveglianza sanitaria mirata dei soggetti a rischio biologico effettivo, definendo le procedure mediche di controllo per il personale sanitario. L'accordo specifica che la valutazione del rischio e l'esecuzione dei test spettano in via esclusiva alla struttura di Medicina del Lavoro del datore di lavoro, d'intesa con il Medico Competente. Il testo non autorizza in alcun modo un'università a imporre lo screening come pre-requisito amministrativo generalizzato gestito tramite moduli cartacei da caricare su un portale web prima dell'avvio delle attività in reparto. Il secondo riferimento, ovvero il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465, rappresenta il punto di rottura totale della tesi dell'Ateneo. Il bando scrive testualmente che questo decreto "regolamenta la vaccinazione antitubercolare". Questa affermazione è giuridicamente falsa e capovolta rispetto alla realtà normativa italiana. Il D.P.R. 465/2001 è il decreto presidenziale che ha abrogato l'obbligo della vaccinazione antitubercolare (BCG) in Italia, limitandolo esclusivamente a categorie strettissime e ultra-selezionate di personale sanitario che opera in reparti ad altissimo rischio di ceppi di tubercolosi multi-resistenti, e sempre previa valutazione clinica del Medico Competente. Il decreto è nato proprio per eliminare la vecchia prassi della vaccinazione di massa, sancendo che lo screening e la profilassi non sono atti burocratici automatici per l'iscrizione a un corso, ma decisioni sanitarie individualizzate basate sulla reale esposizione documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Da questa analisi emerge che l'Ateneo ha utilizzato un "copia e incolla" di vecchi riferimenti normativi per costruire un impianto testuale dall'apparenza impositiva, sperando che lo studente non vada a verificare il contenuto della Gazzetta Ufficiale. Citare un decreto che abroga un obbligo (il D.P.R. 465/2001) per giustificare l'imposizione di un modulo amministrativo è la prova provata dello sviamento di potere e della colpa grave burocratica. L'Università sta violando la stessa normativa che cita nel bando, poiché quelle leggi affidano la gestione della tubercolosi alla sola responsabilità medica del Medico Competente in sede di visita di sorveglianza, vietando alle segreterie di trasformare uno screening epidemiologico in una barriera d'accesso amministrativa alla carriera universitaria.
OBBLIGHI VACCINALI ED ISCRIZIONE IN FACOLTA'
Per l'iscrizione all'Università o per l'accesso ai laboratori, la scuola tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve applicare tutti i Dispositivi di Protezione Undividuale (DPI) predisposti dal D.lgs 81/08. L'RSPP è una figura professionale nominata dalla scuola per coordinare le attività di sicurezza e salute sul lavoro e nei laboratori professionali. Le sue mansioni principali includono la valutazione dei rischi, l'elaborazione di programmi di miglioramento della sicurezza, la pianificazione delle misure preventive, e la formazione dei dipendenti/studenti. L'RSPP può essere un dipendente, un professionista esterno o persino il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti necessari. L'RSPP ed il Medico Competente collaborano entrambi per la sicurezza in azienda, ma con ruoli distinti, ma si parla esclusivamente di obbligo di DPI (Dispositivi di protezione Individuale) e NON di atti medici farmacologici. PER L'ACCESSO AI LABORATORI PROFESSIONALI NON E' PREVISTA LA VISITA DAL MEDICO COMPETENTE MA SOLO PER IL TIROCINIO. L'RSPP si occupa della valutazione dei rischi e della pianificazione delle misure di prevenzione, mentre il Medico Competente si concentra sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria. L'RSPP, ma neanche la segreteria, non ha accesso diretto ai dati sanitari personali dei lavoratori/studenti, che sono gestiti dal medico competente nel rispetto della privacy.Non può consigliare nè imporre trattamenti sanitari od esami medici allo studente. l'RSPP collabora alla valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza, identificando i rischi e proponendo misure preventive e protettive (DPI). Anche se l'RSPP e il medico competente si scambiano informazioni essenziali per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, quest'ultima è di stretta competenza del medico competente, e i dati sanitari sono riservati al lavoratore e al medico stesso. Quindi la richiesta da parte della scuola dello status vaccinale dello studente e dell'obbligo di vaccinazione a qualsiasi vaccino (vaccinazione effettuata, analisi del sangue anti corpali od esonero medico) per accedere e frequentare i laboratori professionali, anche sanitari, è NON CONFORME a tutto l'ordinamento giuslavorativo. La visita dal Medico Competente è prevista per chi fa tirocinio, non per chi si iscrive e frequenta.
IL MODULO PER IL MEDICO DI BASE
Ma qui poi stiamo assistendo al vero barbatrucco, cioè il loro MODULO da far compilare la proprio "medico di fiducia" anche MMG che non ha assolutamente la competenze della sorveglianza sanitaria sui tirocinanti. Questa richiesta, che obbliga lo studente a recarsi dal proprio medico di base o da "un altro medico di fiducia" per far timbrare e firmare un faldone di dati vaccinali, rappresenta l'ennesimo tentativo delle segreterie di ribaltare i costi e le responsabilità legali sul cittadino. Come abbiamo dimostrato applicando i principi della Legge 241/90 e del D.Lgs. 81/08, un bando pubblico od un'istruzione di ateneo non hanno il potere di conferire a un medico di famiglia una funzione ispettiva sul rischio biologico aziendale. Il medico di base assiste il cittadino nella sua sfera privata; non è e non può essere il garante della sicurezza all'interno delle corsie ospedaliere dell'Università.

Questo "Modulo Certificazione Medica Test di Mantoux ed Epatite B" viola frontalmente l'intero impianto della medicina del lavoro (D.Lgs. 81/08) e della protezione dei dati sensibili (GDPR). L'Università ha letteralmente creato un modulo prestampato per obbligare un medico esterno — il medico di famiglia — a validare, firmare e timbrare dati clinici di dettaglio come i millimetri di lettura del test di Mantoux, l'esecuzione di RX toraciche, i test I.G.R.A. (QuantiFERON), le date esatte di tre dosi di vaccino anti-Epatite B ed il valore numerico del titolo anticorpale in unità UI/ml. La presenza di questo modulo cartaceo o digitale da caricare sul portale dello studente configura tre violazioni insanabili della certezza del diritto. In primo luogo, la segreteria studenti compie un massiccio trattamento illecito di dati sanitari sensibili ed eccedenti ai sensi dell'Articolo 9 del GDPR. Il valore millimetrico di una Mantoux od il referto di una radiografia al torace sono dati clinici protetti dal segreto professionale più rigido. Il personale amministrativo dell'università che gestisce le immatricolazioni ed i file digitali non ha l'autorizzazione di legge, né la qualifica sanitaria, né il vincolo del segreto medico per visionare ed archiviare tali dettagli biologici. In secondo luogo, il modulo dimostra il tentativo dell'Ateneo di aggirare l'Articolo 41 del D.Lgs. 81/08. La raccolta di questi dati, l'anamnesi e l'eventuale prescrizione di esami di secondo livello (come il QuantiFERON o l'RX torace in caso di Mantoux positiva) devono avvenire esclusivamente all'interno della visita medica disposta dal Medico Competente universitario, il quale provvede ad inserirli nella cartella sanitaria e di rischio che rimane sotto la sua personale e blindata responsabilità custode. Chiedere che lo screening sia fatto a monte, "fatto compilare dal MMG" e consegnato alla burocrazia dell'ateneo prima ancora che lo studente veda il Medico Competente, è uno sviamento totale delle procedure di sicurezza. Infine si costringe il Medico di Medicina Generale a compiere un atto extra-convenzionale: il medico di base che firma un modulo del genere si sta prestando a fare da "consulente gratuito" per conto della medicina del lavoro dell'Università, esponendosi a responsabilità civili per valutazioni di rischio che non gli competono.
OBBLIGHI VACCINALI E D.LGS 81/08
Il problema risiederebbe anche se quel modulo fosse consegnato direttamente al Medico Competente perchè il Medico di Medicina Generale (medico di base) non possiede la competenza legale né la qualifica per rilasciare certificazioni di idoneità alla mansione o valutazioni di rischio biologico aziendale. Tale richiesta costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo (Art. 1, comma 2 della Legge 241/1990) ed un'indebita traslazione dei costi della medicina del lavoro sulle finanze pubbliche o personali dello studente ma anche il Medico Competente NON può trattare quei dati. Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci (=QUALSIASI che sia anti tetanica, anti epatite B, anti morbillo od anti Covid) per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore, che si paga le analisi anticorpali e che deciderà in autonomia, se non più immune o per farsi comunque un booster, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato redatto dal medico curante) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore se è il MC che procede con la vaccinazione)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Quindi il compito del Medico competente è quello di PROMOZIONE ALLA VACCINAZIONE.
Anche per il Ministero della Salute le vaccinazioni per le categorie professionali a rischio sono raccomandate e gratuite e lo si può leggere direttamente dal suo sito ----> "Persone a rischio per esposizione professionale" con: "Alcune categorie professionali che lavorano a contatto con soggetti e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione. Per tali categorie professionali, dei programmi di vaccinazione ben impostati possono ridurre in modo sostanziale i rischi, sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni ad altri lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in contatto (ad esempio bambini nelle scuole o pazienti nelle strutture sanitarie)". Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.
DIFFERENZA TRA OBBLIGO ESAME MANTOUX E VACCINO ANTI EPIATITE B
Un conto è lo screening diagnostico, che serve a fotografare lo stato di salute attuale, un altro conto è l'inoculazione di un farmaco preventivo, che modifica biologicamente il corpo.
- La base legale: Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) attribuisce al Medico Competente il potere-dovere di sottoporre il lavoratore/tirocinante a questi esami prima di esporlo al rischio, al solo fine di verificare se sia già portatore sano o malato (es. tubercolosi latente). Questo serve a proteggere la salute del lavoratore stesso e dei pazienti del reparto.
- Il limite: Proprio perché si tratta di un accertamento diagnostico protetto, l'esito (positivo/negativo, millimetri di indurazione) è coperto dal più rigido segreto professionale. Il dato deve nascere e morire dentro la cartella sanitaria gestita dal medico. Pretendere che lo screening sia visibile alla segreteria amministrativa tramite il modulo cartaceo analizzato trasforma un legittimo monitoraggio clinico in un illecito trattamento di dati sensibili.
2. L'Inoculazione del Farmaco (I Vaccini)
- La base legale: Qui crolla ogni automatismo coercitivo aziendale o universitario. Come stabilito dalla Corte Costituzionale e dall'Articolo 1 della Legge 219/2017, la decisione di sottoporsi a un trattamento farmacologico preventivo attiene alla sfera esclusiva e inviolabile dell'autodeterminazione sul proprio corpo.
- Il limite: Il Medico Competente e il datore di lavoro non possono usare l'assenza del vaccino per dichiarare un lavoratore "inidoneo" fisicamente alla mansione. L'adulto nella stanza sa che se il lavoratore esercita il suo legittimo dissenso sanitario al farmaco, il medico deve limitarsi a prendere atto della scelta e, se il DVR rileva un rischio biologico elevato non coperto da anticorpi naturali, rilasciare un'idoneità con prescrizioni e limitazioni (Art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Spetta all'azienda proteggere il dipendente non vaccinato fornendo DPI idonei (es. maschere FFP3 per la TBC o guanti specifici per il rischio ematico), non cacciarlo o bloccarne la carriera per via amministrativa.
Mescolare lo screening (Mantoux) con l'obbligo contrattuale del vaccino (Epatite B) all'interno dello stesso modulo da dare in pasto alla segreteria è il tentativo di creare una "zona grigia" in cui il cittadino confonde i piani e cede per paura. Sulla base della Legge 165/2001 non la fanno rientrare nella visita del Medico Competente (che eventualmente resta a lui la competenza) ma vi fanno andare dal MMG per fare il lavoro sporco e consegnarlo con la documentazione all'iscrizione (60 giorni dopo il pagamento). Lo screening se richiesto dal medico del lavoro si fa; il vaccino si valuta in scienza e coscienza davanti al medico del lavoro, esercitando, se si vuole, il proprio rifiuto informato senza subire ritorsioni sulla carriera o sullo studio. E' ora di svelare la realtà dietro l'obbligo vaccinale dei lavoratori. Il vaccino viene usato come un "DPI low-cost" a carico del sistema immunitario del lavoratore, per coprire le carenze strutturali dei reparti.
IL FALLIMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il Testo Unico sulla Sicurezza impone al datore di lavoro un obbligo preciso: adottare le misure di protezione al massimo livello dello stato della tecnica e della tecnologia disponibile. L'inganno più grande della gestione della sicurezza dei virus/batteri in Italia è il totale e sistematico abbandono delle misure di prevenzione collettiva strutturale, LA VERA TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA, come i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) e i depuratori d'aria con filtri HEPA, a favore della più comoda e deresponsabilizzante imposizione di obblighi vaccinali sul corpo del cittadino con la favola del "VACCINATI PER PROTEGGERE GLI ALTRI" come poi abbiamo visto con il Covid. Nel diritto della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), esiste un principio gerarchico che è vincolante per qualsiasi datore di lavoro e per qualsiasi dirigente pubblico, comprese le autorità scolastiche e universitarie. La legge stabilisce che le misure di protezione collettiva (che agiscono sull'ambiente, isolando od eliminando il patogeno prima che raggiunga l'uomo) devono avere la precedenza assoluta e tassativa rispetto alle misure di protezione individuale (i DPI) e, a maggior ragione, rispetto ai trattamenti sanitari individuali. I depuratori d'aria professionali e i sistemi di ricambio forzato dell'aria rientrano a pieno titolo in questa prima categoria: sono tecnologie collaudate e straordinariamente efficaci nell'abbattere la carica virale e batterica negli spazi chiusi, riducendo drasticamente il rischio di trasmissione per via aerea (aerosol) di patogeni come il bacillo della tubercolosi o altri virus respiratori. Si parla costantemente di "salute pubblica" e di "dovere civico nelle scuole", ma si rifiuta di applicare la stessa legge dello Stato che impone la salubrità degli ambienti di lavoro. Se un'aula od un reparto ospedaliero universitario sono privi di un adeguato ricambio d'aria e i DPI forniti sono insufficienti a fermare lo starnuto o la tosse, l'eventuale contagio è la conseguenza diretta della colpa grave del dirigente che non ha adeguato la struttura ai massimi livelli della tecnologia disponibile. Un cittadino informato e consapevole riconosce immediatamente il motivo per cui nessuno nelle istituzioni — scuole e università comprese — vuole "pensarci" od investire in questa direzione. Installare impianti di ventilazione meccanica o dotare le aule e i reparti di purificatori d'aria ad alta efficienza richiede stanziamenti economici reali, manutenzione costante, monitoraggio dei filtri e, soprattutto, una assunzione di responsabilità ingegneristica da parte dell'Amministrazione. Al contrario, inventare un modulo abusivo, scaricare l'onere burocratico sul medico di base e imporre il ricatto vaccinale o l'esclusione amministrativa dello studente o del bambino è un'operazione a costo zero per le casse dello Stato. Il potere burocratico preferisce colpevolizzare il singolo individuo e trattarlo da "untore" o "disertore" piuttosto che ammettere le proprie carenze strutturali nella gestione degli edifici pubblici.
- Cosa dire (Esempio verbale):
"Ci tengo molto alla sicurezza sul lavoro e ad rispettare le procedure aziendali. Ho letto le disposizioni dell'Università ed ho acquisito i moduli per il Medico Di Base. Poiché si tratta di documentazione sanitaria sensibile tutelata dal GDPR, so che per legge questi dati devono essere gestiti esclusivamente dal Medico Competente dell'azienda. Se mi fornite il suo contatto o programmate una visita di sorveglianza, sarò felicissimo di interfacciarmi direttamente con lui e sottoporgli tutto ciò che ritiene necessario per il mio giudizio di idoneità."
BOZZA DIFFIDA
Ecco il testo esatto per la contestazione formale, strutturato secondo le vigenti normative (GDPR e D.Lgs. 81/08), pronto per essere inviato tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno.
INVIATO A MEZZO P.E.C.
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
All’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
P.E.C.:
rpd@cert.uniroma1.itAlla Segreteria Studenti Competente / Area Didattica
[Inserire l'indirizzo P.E.C. specifico della segreteria del tuo corso di laurea]
- Ai fini dell'accesso ai corsi e/o alle attività di tirocinio pratico, codesto Ateneo richiede obbligatoriamente la compilazione, il caricamento sul portale dello studente e la consegna amministrativa del documento denominato "MODULO CERTIFICAZIONE MEDICA TEST DI MANTOUX ED EPATITE B", identificato dal codice di tracciamento INFSTU0614_v04_A;
- Il suddetto modulo impone la raccolta e la trasmissione differenziata di dati clinici di estremo dettaglio e profondità diagnostica (Art. 9 GDPR), quali: millimetri di lettura del test di Mantoux, esecuzione e referto di RX torace, esiti di test di secondo livello I.G.R.A. (QuantiFERON), date esatte di somministrazione del ciclo vaccinale anti-Epatite B e valori numerici espressi in UI/ml del relativo titolo anticorpale;
- Le istruzioni amministrative fornite a corredo (Punto 8 del Bando) impongono illeciti obblighi temporali condizionati al pagamento delle rate e pretendono che tale modulo sia compilato, timbrato e firmato dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o da altro medico di fiducia estraneo alle funzioni di Medicina del Lavoro dell'Ateneo, per essere poi processato dalle segreterie o dai sistemi informatici universitari;
- VIOLAZIONE DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679): I dati sanitari richiesti rientrano nelle categorie particolari protette dall'Articolo 9 del GDPR. Il personale amministrativo delle segreterie o i sistemi di gestione documentale dell'Ateneo non possiedono la base giuridica, l'autorizzazione di legge, né il vincolo di segreto medico professionale per raccogliere, visionare o archiviare dettagli di natura clinica, configurando un trattamento illecito e non conforme al principio di minimizzazione dei dati (Art. 5, comma 1, lett. c del GDPR);
- DIFETTO ASSOLUTO DI COMPETENZA DEL MMG E AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90): Il Medico di Medicina Generale (medico di base) non possiede la competenza legale né la qualifica per rilasciare certificazioni di idoneità alla mansione o valutazioni di rischio biologico aziendale. Tale richiesta costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo (Art. 1, comma 2 della Legge 241/1990) ed un'indebita traslazione dei costi della medicina del lavoro sulle finanze pubbliche o personali dello studente;
- SVIAMENTO DELLE PROCEDURE EX D.LGS. 81/2008 E TRAVISAMENTO DELLE FONTI: Ai sensi del D.Lgs. 81/08, lo studente tirocinante è equiparato in toto al lavoratore (Art. 2). Pertanto, l'anamnesi, la raccolta dei dati vaccinali, lo screening e l'eventuale rilascio di idoneità sono competenze esclusive ed inderogabili del Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro (l'Ateneo / Azienda Ospedaliera), da eseguirsi unicamente all'interno dell'apposita visita medica di sorveglianza sanitaria. Si evidenzia che i riferimenti normativi citati nel bando dall'Ateneo sono palesemente travisati: il D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465 ha da tempo abrogato l'obbligo della vaccinazione antitubercolare in Italia, demandando lo screening alla sola sorveglianza medica individuale in presenza di rischi specifici nel DVR;
- INOSSERVANZA DELLA GERARCHIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE (FALLIMENTO DEI DPI): Sotto il profilo della stretta ingegneria della sicurezza, l'impianto del bando opera un illegittimo capovolgimento della gerarchia del rischio. Il datore di lavoro ha l'obbligo primario ed inderogabile di eliminare il pericolo all'esterno del corpo del lavoratore, attraverso l'adozione di misure di protezione collettiva e la fornitura tassativa di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali maschere ad alta efficienza filtrante, schermi facciali e guanti specifici. Il trattamento farmacologico preventivo (la vaccinazione) non costituisce una "barriera ambientale", bensì una misura sanitaria difensiva che interviene unicamente dopo che l'agente patogeno ha già violato le difese della struttura ed è penetrato nell'organismo del soggetto. Ne consegue che l'eventuale contrazione dell'infezione in reparto non sarà mai imputabile alla legittima scelta di autodeterminazione sanitaria dello scrivente (Legge 219/2017), ma costituirà la prova provata del totale fallimento dei DPI e delle procedure di sicurezza dell'Azienda, radicando la piena e immediata responsabilità civile e penale in capo ai vertici della struttura per omessa adozione delle massime tecnologie di protezione disponibili sul mercato.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
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