SULLA DIFFIDA CIE AI COMUNI, IL PREFETTO RISPONDE
Cita da Alessandra Ghisla su 29 Maggio 2026, 11:08
Questo è il primo effetto di USCIRE DAI SOCIAL, cioè ci saranno milioni di commenti di indignazione sui social che non vengono letti, ma è bastata UNA SOLA PEC per muovere le Pubbliche Amministrazioni ad andare in difesa e ad essere costrette a rispondere. Anzi è intervenuto direttamente il Prefetto, per difendere l'opera dei Comuni sulla scadenza arbitraria di TUTTE le CI cartacee il 3 agosto 2026. E la diffida l'ha letta, per poter rispondere. Alla faccia di chi continua a dire che "scrivere è inutile". Sapete invece cosa davvero non serva a niente? Un commento sui social. Tra 24 ore, il post di un gattino, l'ultima polemica politica/televisiva o l'ultima notizia inutile di geopolitica spazzeranno via le vostre lamentele. Polvere che urla nel vento perchè nessuna Legge costringe nessuna autorità ad intervenire o leggere i commenti sui social. L'atto scritto, invece, resta. Un documento inviato via PEC, un'istanza o diffida, un esposto alla Guardia di Finanza od ai NAS, invece queste cose entrano nel sistema. Diventano Protocollo. Diventano Responsabilità. Dite che "tanto ci ignorano"? Vi sbagliate. Per decidere di ignorarci, prima devono leggerci e qui non hanno neanche aspettato 30 giorni per rispondere.
Certo che la risposta del Prefetto è disarmante perchè ormai qui è uno scaricabarile da un ufficio all'altro. Infatti risponde serafica che: "Con riferimento alla nota del 4 maggio u.s., si conferma la validità del documento d’identità in forma cartacea, sul territorio nazionale ed all’estero, fino al 3 agosto p.v.. Si rappresenta al riguardo che il Comune di xxxxx procede su indicazioni fornite in merito dal Ministero dell’Interno per il tramite di questa Prefettura-U.T.G.", come se una circolare potesse fare Legge. No la circolare DEVE essere conforma a Legge, non dare ordini di servizio in violazione di altre Leggi. Infatti cosa dice la CIRCOLARE 76/2025 e la CIRCOLARE 8/2026? Dice che: "Il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, indicato in oggetto, stabilisce all’articolo 3 i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la “eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento" e, quindi, per lo Stato Italiano: "Il Regolamento non distingue tra carte d’identità destinate esclusivamente all’uso interno, cioè all’interno del territorio nazionale, e quelle utilizzate come documento valido per l’espatrio o per la libera circolazione tra Stati membri”. L’articolo 2 definisce infatti l’ambito di applicazione in modo ampio e uniforme, estendendolo a tutte le carte d’identità rilasciate ai cittadini dagli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d’identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall’uso specifico che ne venga fatto". Ma questa interpretazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, che ha evidenziato, con nota del 7 agosto 2025, una soluzione interpretativa volta a confermare la validità delle carte d’identità prive dei requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento anche dopo il 3 agosto 2026, seppur limitatamente al territorio nazionale, “potrebbe porsi in contrasto con l’obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea”.
Assolutamente sbagliato. Prima di tutto un regolamento europeo, seppur recepito direttamente dagli Stati Membri senza bisogno della ratifica in Legge Nazionale, si occupa fondamentalmente di garantire il DIRITTO DI CIRCOLAZIONE ai cittadini EU. Questo perchè la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-61/22) ha annullato il vecchio regolamento proprio perché il legislatore europeo aveva fatto il "furbo", usando l'art. 21, par. 2, del TFUE (procedura legislativa ordinaria, a maggioranza) per evitare le maglie strettissime dell'Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE. Il fatto che il nuovo Regolamento (UE) 2025/1208 (adottato a metà 2025) sia dovuto passare dall'Art. 77.3 TFUE cambia tutto. Come giustamente evidenziato nel testo:
Richiede l'unanimità del Consiglio.
Ma soprattutto, la competenza dell'Unione è rigorosamente limitata ad azioni necessarie al solo fine di «facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente».
Se la base giuridica è l'Art. 77.3 TFUE, l'Unione Europea non ha alcun potere di regolamentare la vita interna del cittadino che decide di rimanere nel proprio Stato. L'Unione può legiferare sui documenti solo ed esclusivamente in quanto strumenti per varcare le frontiere interne. Infatti la traduzione italiana "ai cittadini dell'Unione... che esercitano il diritto" è stata usata surrettiziamente dal Ministero dell'Interno italiano per far passare l'idea che la Carta d'Identità Elettronica (CIE) biometrica sia un obbligo assoluto per tutti i residenti sul territorio nazionale entro la scadenza del 3 agosto 2026. Ma se prendiamo la versione inglese: «...to Union citizens and their family members when exercising their right of free movement.» O quella francese: «...lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation.» il significato diventa granitico e privo di ambiguità, cioè il Regolamento si applica e stringe le maglie della sicurezza solo nel momento in cui (e se) il cittadino decide di esercitare il diritto di espatriare o circolare nell'UE.
Questo dimostra che lo Stato Italiano starebbe compiendo un gigantesco eccesso di potere per straripamento di competenza. L'Italia sta usando un regolamento europeo (il 2025/1208) nato esclusivamente per facilitare i viaggi transfrontalieri per imporre un controllo biometrico di massa sul suolo interno. Infatti possiamo affermare con certezza che:
La Carta d'Identità cartacea (o non biometrica) resta valida all'interno del territorio nazionale: Se un cittadino non viaggia all'estero, lo Stato non può dichiarare "scaduto" o invalido il suo documento cartaceo per l'identificazione interna il 3 agosto 2026, perché l'Art. 77.3 TFUE non dà all'Europa il potere di annullare i documenti interni dei cittadini stanziali.
Il diritto al rifiuto della CIE: Il cittadino che non intende farsi schedare le impronte digitali sul chip della CIE può legittimamente diffidare il Comune, pretendendo il rinnovo del documento cartaceo (o l'uso della tessera sanitaria/patente per l'identificazione interna), poiché l'obbligo europeo scatta solo «when exercising» (quando si varca il confine). Se il cittadino dichiara di non voler circolare nell'UE, il regolamento europeo smette di avere giurisdizione su di lui.
Per chi possiede già il passaporto, la richiesta della carta d'identità cartacea (o senza impronte) diventa un diritto ancora più inattaccabile. Infatti si potrebbe richiedere:
«Io sono già in possesso del Passaporto n. XXXXXXXX, che assolve pienamente a tutti gli obblighi biometrici e di viaggio internazionali previsti dai trattati. Pertanto, per muovermi sul territorio nazionale, richiedo la carta d'identità al solo fine di identificazione civile analogica. Poiché la mia identità "internazionale" è già coperta dal passaporto, pretendere le mie impronte una seconda volta sulla CIE è un abuso d'ufficio ed una violazione del principio di minimizzazione dei dati sensibili.»
PER CHI HA IL PASSAPORTO PUO' PROCEDERE CON:
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
Al Sindaco del Comune di XXXXX All’Ufficio Servizi Demografici e p.c. Al Prefetto della Provincia di XXXXX Al Garante per la Protezione dei Dati Personali Oggetto: Diffida e formale istanza di rilascio/rinnovo della carta d’identità in formato cartaceo (o esente da rilevazione biometrica) per uso strettamente interno – Eccezione di preesistenza di Passaporto Biometrico n.
[Numero Passaporto].Il sottoscritto/a
[Tuo Nome e Cognome], nato/a a[Luogo]il[Data], residente in[Indirizzo], codice fiscale[Codice Fiscale], in riferimento alla scadenza del documento d'identità cartaceo fissata al 3 agosto 2026, con la presenteFORMALMENTE CONTESTA e DIFFIDA
codesta Amministrazione dal pretendere l'acquisizione coatta delle proprie impronte digitali e l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) come condizione vincolante per l'esercizio del diritto all'identificazione personale sul territorio nazionale, sulla base delle seguenti motivazioni in punto di fatto e di diritto:
1. Assorbimento degli obblighi di espatrio e insussistenza del presupposto del Regolamento (UE) 2025/1208
Il sottoscritto è legittimo titolare del Passaporto della Repubblica Italiana n.
[Numero Passaporto], rilasciato in data[Data Rilascio]e valido fino al[Data Scadenza]. Il passaporto in vigore è un documento biometrico a norma ICAO che già contiene, all'interno del microchip, i dati biometrici e le impronte digitali dello scrivente, assolvendo pienamente e ai massimi livelli internazionali a qualsiasi funzione di identificazione transfrontaliera, viaggio e libera circolazione.Il vigente Regolamento (UE) 2025/1208 (che ha sostituito il Reg. 2019/1157 a seguito della sentenza CGUE C-61/22), fondato sull'Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE, ha come unica e tassativa base giuridica l'adozione di misure necessarie «per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente». Avendo lo scrivente già garantito tale diritto tramite il possesso del passaporto, l'applicazione del Regolamento europeo sulla carta d'identità decade nei suoi confronti: lo scrivente non necessita della CIE per viaggiare nell'Unione Europea, potendo esibire il passaporto. La richiesta di una nuova carta d'identità è intesa, pertanto, all'esclusivo uso civile e identificativo interno.
2. Limite testuale "When Exercising" e divieto di duplicazione dei dati biometrici
L'Articolo 1 del Regolamento (UE) 2025/1208 specifica che le disposizioni si applicano ai cittadini «nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione» (nella versione inglese: «when exercising their right of free movement»; nella versione francese: «lorsqu’ils exercent leur droit»). Poiché lo scrivente richiede il documento per muoversi sul territorio nazionale e dichiara formale rinuncia all'utilizzo della carta d'identità come documento valido per l'espatrio, l'atto amministrativo comunale rimane interamente soggetto al diritto interno italiano. Nessuna norma del R.D. 773/1931 (TULPS) condiziona il rilascio di un titolo d'identità interno alla cessione delle impronte digitali in presenza di un altro documento biometrico dello Stato in corso di validità.
3. Violazione macroscopica del GDPR: Principi di Necessità e Minimizzazione (Art. 5, par. 1, lett. c)
Imporre l'acquisizione delle impronte digitali per la CIE a un cittadino che ha già depositato le medesime informazioni per il passaporto costituisce una duplicazione ridondante, ingiustificata e sproporzionata di dati altamente sensibili. Ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati biometrici deve essere limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite. Essendo l'identità biometrica internazionale dello scrivente già certificata dallo Stato tramite la Questura, la pretesa del Comune vìola il principio di minimizzazione, configurandosi come un'operazione di schedatura centralizzata priva di reale necessità amministrativa.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
DIFFIDA
Il Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore e dell'Ufficiale d'Anagrafe, dal negare il diritto al rinnovo del documento d'identità in formato analogico/cartaceo, ovvero dall'emettere un documento alternativo privo di microchip e non valido per l'espatrio, previo inserimento a sistema della rinuncia esplicita dello scrivente alla funzione di viaggio per tale titolo;
Codesta Amministrazione dal considerare il sottoscritto come "privo di documenti" o "inadempiente" oltre la data del 3 agosto 2026, restando l'identificazione personale fisica pienamente garantita sia dal documento cartaceo per uso interno, sia dal Passaporto Biometrico sopra citato.
Si ribadisce il diniego assoluto al trattamento e alla rilevazione di nuovi dati biometrici (impronte digitali) presso gli uffici comunali, stante la palese ridondanza rispetto ai dati già in possesso della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Interno/Questura) per il tramite del passaporto.
Si richiede formale riscontro scritto entro 30 giorni. Qualora codesto Ufficio dovesse rifiutare il rilascio di un valido titolo identificativo analogico, lasciando il cittadino privo di strumenti di riconoscimento interno, si procederà all'immediata denuncia-querela per i reati di Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.), Interruzione di pubblico servizio (Art. 340 c.p.) e per la violazione delle norme penali a tutela della privacy (Art. 167 D.Lgs. 196/2003).
Luogo:
[XXXXX], Data:[Data Odierna]In fede,
[Tua Firma Autografa]P.S. Ricordatevi di fare copia-incolla sul testo della PEC, digitare il proprio nome e cognome (senza firma) e di allegare un documento d'identità come autocertificazione della firma.
Invece per la scadenza della Carta d'Identità cartacea potete continuare a contestare qui ---> 3 AGOSTO 2026 - LA FINE DELL'IDENTITA' ANALOGICA dove abbiamo aggiornato la DIFFIDA con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-61/22), onde ad evitare ancora risposte sull'interpretazione della circolare come ordine perentorio dei Comuni. Questa insistenza però ci porta al dubbio che l'obiettivo del sistema non è "facilitare i viaggi nell'UE" (visto che chi ha il passaporto viaggia già dove vuole), ma è la schedatura digitale interna e centralizzata di tutta la popolazione, usando un regolamento europeo come cavallo di Troia per piegare la resistenza dei cittadini stanziali ed OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Questo è il primo effetto di USCIRE DAI SOCIAL, cioè ci saranno milioni di commenti di indignazione sui social che non vengono letti, ma è bastata UNA SOLA PEC per muovere le Pubbliche Amministrazioni ad andare in difesa e ad essere costrette a rispondere. Anzi è intervenuto direttamente il Prefetto, per difendere l'opera dei Comuni sulla scadenza arbitraria di TUTTE le CI cartacee il 3 agosto 2026. E la diffida l'ha letta, per poter rispondere. Alla faccia di chi continua a dire che "scrivere è inutile". Sapete invece cosa davvero non serva a niente? Un commento sui social. Tra 24 ore, il post di un gattino, l'ultima polemica politica/televisiva o l'ultima notizia inutile di geopolitica spazzeranno via le vostre lamentele. Polvere che urla nel vento perchè nessuna Legge costringe nessuna autorità ad intervenire o leggere i commenti sui social. L'atto scritto, invece, resta. Un documento inviato via PEC, un'istanza o diffida, un esposto alla Guardia di Finanza od ai NAS, invece queste cose entrano nel sistema. Diventano Protocollo. Diventano Responsabilità. Dite che "tanto ci ignorano"? Vi sbagliate. Per decidere di ignorarci, prima devono leggerci e qui non hanno neanche aspettato 30 giorni per rispondere.
Certo che la risposta del Prefetto è disarmante perchè ormai qui è uno scaricabarile da un ufficio all'altro. Infatti risponde serafica che: "Con riferimento alla nota del 4 maggio u.s., si conferma la validità del documento d’identità in forma cartacea, sul territorio nazionale ed all’estero, fino al 3 agosto p.v.. Si rappresenta al riguardo che il Comune di xxxxx procede su indicazioni fornite in merito dal Ministero dell’Interno per il tramite di questa Prefettura-U.T.G.", come se una circolare potesse fare Legge. No la circolare DEVE essere conforma a Legge, non dare ordini di servizio in violazione di altre Leggi. Infatti cosa dice la CIRCOLARE 76/2025 e la CIRCOLARE 8/2026? Dice che: "Il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, indicato in oggetto, stabilisce all’articolo 3 i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la “eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento" e, quindi, per lo Stato Italiano: "Il Regolamento non distingue tra carte d’identità destinate esclusivamente all’uso interno, cioè all’interno del territorio nazionale, e quelle utilizzate come documento valido per l’espatrio o per la libera circolazione tra Stati membri”. L’articolo 2 definisce infatti l’ambito di applicazione in modo ampio e uniforme, estendendolo a tutte le carte d’identità rilasciate ai cittadini dagli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d’identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall’uso specifico che ne venga fatto". Ma questa interpretazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, che ha evidenziato, con nota del 7 agosto 2025, una soluzione interpretativa volta a confermare la validità delle carte d’identità prive dei requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento anche dopo il 3 agosto 2026, seppur limitatamente al territorio nazionale, “potrebbe porsi in contrasto con l’obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea”.
Assolutamente sbagliato. Prima di tutto un regolamento europeo, seppur recepito direttamente dagli Stati Membri senza bisogno della ratifica in Legge Nazionale, si occupa fondamentalmente di garantire il DIRITTO DI CIRCOLAZIONE ai cittadini EU. Questo perchè la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-61/22) ha annullato il vecchio regolamento proprio perché il legislatore europeo aveva fatto il "furbo", usando l'art. 21, par. 2, del TFUE (procedura legislativa ordinaria, a maggioranza) per evitare le maglie strettissime dell'Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE. Il fatto che il nuovo Regolamento (UE) 2025/1208 (adottato a metà 2025) sia dovuto passare dall'Art. 77.3 TFUE cambia tutto. Come giustamente evidenziato nel testo:
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Richiede l'unanimità del Consiglio.
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Ma soprattutto, la competenza dell'Unione è rigorosamente limitata ad azioni necessarie al solo fine di «facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente».
Se la base giuridica è l'Art. 77.3 TFUE, l'Unione Europea non ha alcun potere di regolamentare la vita interna del cittadino che decide di rimanere nel proprio Stato. L'Unione può legiferare sui documenti solo ed esclusivamente in quanto strumenti per varcare le frontiere interne. Infatti la traduzione italiana "ai cittadini dell'Unione... che esercitano il diritto" è stata usata surrettiziamente dal Ministero dell'Interno italiano per far passare l'idea che la Carta d'Identità Elettronica (CIE) biometrica sia un obbligo assoluto per tutti i residenti sul territorio nazionale entro la scadenza del 3 agosto 2026. Ma se prendiamo la versione inglese: «...to Union citizens and their family members when exercising their right of free movement.» O quella francese: «...lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation.» il significato diventa granitico e privo di ambiguità, cioè il Regolamento si applica e stringe le maglie della sicurezza solo nel momento in cui (e se) il cittadino decide di esercitare il diritto di espatriare o circolare nell'UE.
Questo dimostra che lo Stato Italiano starebbe compiendo un gigantesco eccesso di potere per straripamento di competenza. L'Italia sta usando un regolamento europeo (il 2025/1208) nato esclusivamente per facilitare i viaggi transfrontalieri per imporre un controllo biometrico di massa sul suolo interno. Infatti possiamo affermare con certezza che:
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La Carta d'Identità cartacea (o non biometrica) resta valida all'interno del territorio nazionale: Se un cittadino non viaggia all'estero, lo Stato non può dichiarare "scaduto" o invalido il suo documento cartaceo per l'identificazione interna il 3 agosto 2026, perché l'Art. 77.3 TFUE non dà all'Europa il potere di annullare i documenti interni dei cittadini stanziali.
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Il diritto al rifiuto della CIE: Il cittadino che non intende farsi schedare le impronte digitali sul chip della CIE può legittimamente diffidare il Comune, pretendendo il rinnovo del documento cartaceo (o l'uso della tessera sanitaria/patente per l'identificazione interna), poiché l'obbligo europeo scatta solo «when exercising» (quando si varca il confine). Se il cittadino dichiara di non voler circolare nell'UE, il regolamento europeo smette di avere giurisdizione su di lui.
Per chi possiede già il passaporto, la richiesta della carta d'identità cartacea (o senza impronte) diventa un diritto ancora più inattaccabile. Infatti si potrebbe richiedere:
«Io sono già in possesso del Passaporto n. XXXXXXXX, che assolve pienamente a tutti gli obblighi biometrici e di viaggio internazionali previsti dai trattati. Pertanto, per muovermi sul territorio nazionale, richiedo la carta d'identità al solo fine di identificazione civile analogica. Poiché la mia identità "internazionale" è già coperta dal passaporto, pretendere le mie impronte una seconda volta sulla CIE è un abuso d'ufficio ed una violazione del principio di minimizzazione dei dati sensibili.»
PER CHI HA IL PASSAPORTO PUO' PROCEDERE CON:
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
Al Sindaco del Comune di XXXXX All’Ufficio Servizi Demografici e p.c. Al Prefetto della Provincia di XXXXX Al Garante per la Protezione dei Dati Personali Oggetto: Diffida e formale istanza di rilascio/rinnovo della carta d’identità in formato cartaceo (o esente da rilevazione biometrica) per uso strettamente interno – Eccezione di preesistenza di Passaporto Biometrico n. [Numero Passaporto].
Il sottoscritto/a [Tuo Nome e Cognome], nato/a a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], codice fiscale [Codice Fiscale], in riferimento alla scadenza del documento d'identità cartaceo fissata al 3 agosto 2026, con la presente
FORMALMENTE CONTESTA e DIFFIDA
codesta Amministrazione dal pretendere l'acquisizione coatta delle proprie impronte digitali e l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) come condizione vincolante per l'esercizio del diritto all'identificazione personale sul territorio nazionale, sulla base delle seguenti motivazioni in punto di fatto e di diritto:
1. Assorbimento degli obblighi di espatrio e insussistenza del presupposto del Regolamento (UE) 2025/1208
Il sottoscritto è legittimo titolare del Passaporto della Repubblica Italiana n. [Numero Passaporto], rilasciato in data [Data Rilascio] e valido fino al [Data Scadenza]. Il passaporto in vigore è un documento biometrico a norma ICAO che già contiene, all'interno del microchip, i dati biometrici e le impronte digitali dello scrivente, assolvendo pienamente e ai massimi livelli internazionali a qualsiasi funzione di identificazione transfrontaliera, viaggio e libera circolazione.
Il vigente Regolamento (UE) 2025/1208 (che ha sostituito il Reg. 2019/1157 a seguito della sentenza CGUE C-61/22), fondato sull'Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE, ha come unica e tassativa base giuridica l'adozione di misure necessarie «per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente». Avendo lo scrivente già garantito tale diritto tramite il possesso del passaporto, l'applicazione del Regolamento europeo sulla carta d'identità decade nei suoi confronti: lo scrivente non necessita della CIE per viaggiare nell'Unione Europea, potendo esibire il passaporto. La richiesta di una nuova carta d'identità è intesa, pertanto, all'esclusivo uso civile e identificativo interno.
2. Limite testuale "When Exercising" e divieto di duplicazione dei dati biometrici
L'Articolo 1 del Regolamento (UE) 2025/1208 specifica che le disposizioni si applicano ai cittadini «nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione» (nella versione inglese: «when exercising their right of free movement»; nella versione francese: «lorsqu’ils exercent leur droit»). Poiché lo scrivente richiede il documento per muoversi sul territorio nazionale e dichiara formale rinuncia all'utilizzo della carta d'identità come documento valido per l'espatrio, l'atto amministrativo comunale rimane interamente soggetto al diritto interno italiano. Nessuna norma del R.D. 773/1931 (TULPS) condiziona il rilascio di un titolo d'identità interno alla cessione delle impronte digitali in presenza di un altro documento biometrico dello Stato in corso di validità.
3. Violazione macroscopica del GDPR: Principi di Necessità e Minimizzazione (Art. 5, par. 1, lett. c)
Imporre l'acquisizione delle impronte digitali per la CIE a un cittadino che ha già depositato le medesime informazioni per il passaporto costituisce una duplicazione ridondante, ingiustificata e sproporzionata di dati altamente sensibili. Ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati biometrici deve essere limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite. Essendo l'identità biometrica internazionale dello scrivente già certificata dallo Stato tramite la Questura, la pretesa del Comune vìola il principio di minimizzazione, configurandosi come un'operazione di schedatura centralizzata priva di reale necessità amministrativa.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
DIFFIDA
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Il Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore e dell'Ufficiale d'Anagrafe, dal negare il diritto al rinnovo del documento d'identità in formato analogico/cartaceo, ovvero dall'emettere un documento alternativo privo di microchip e non valido per l'espatrio, previo inserimento a sistema della rinuncia esplicita dello scrivente alla funzione di viaggio per tale titolo;
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Codesta Amministrazione dal considerare il sottoscritto come "privo di documenti" o "inadempiente" oltre la data del 3 agosto 2026, restando l'identificazione personale fisica pienamente garantita sia dal documento cartaceo per uso interno, sia dal Passaporto Biometrico sopra citato.
Si ribadisce il diniego assoluto al trattamento e alla rilevazione di nuovi dati biometrici (impronte digitali) presso gli uffici comunali, stante la palese ridondanza rispetto ai dati già in possesso della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Interno/Questura) per il tramite del passaporto.
Si richiede formale riscontro scritto entro 30 giorni. Qualora codesto Ufficio dovesse rifiutare il rilascio di un valido titolo identificativo analogico, lasciando il cittadino privo di strumenti di riconoscimento interno, si procederà all'immediata denuncia-querela per i reati di Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.), Interruzione di pubblico servizio (Art. 340 c.p.) e per la violazione delle norme penali a tutela della privacy (Art. 167 D.Lgs. 196/2003).
Luogo: [XXXXX], Data: [Data Odierna]
In fede,
[Tua Firma Autografa]
P.S. Ricordatevi di fare copia-incolla sul testo della PEC, digitare il proprio nome e cognome (senza firma) e di allegare un documento d'identità come autocertificazione della firma.
Invece per la scadenza della Carta d'Identità cartacea potete continuare a contestare qui ---> 3 AGOSTO 2026 - LA FINE DELL'IDENTITA' ANALOGICA dove abbiamo aggiornato la DIFFIDA con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-61/22), onde ad evitare ancora risposte sull'interpretazione della circolare come ordine perentorio dei Comuni. Questa insistenza però ci porta al dubbio che l'obiettivo del sistema non è "facilitare i viaggi nell'UE" (visto che chi ha il passaporto viaggia già dove vuole), ma è la schedatura digitale interna e centralizzata di tutta la popolazione, usando un regolamento europeo come cavallo di Troia per piegare la resistenza dei cittadini stanziali ed OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)
