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SOSPENSIONE SCOLASTICA ALLE MEDIE PER MANCATA VACCINAZIONE

In data 16 dicembre 2025 la famiglia dell’alunna in questione ha ricevuto comunicazione tramite e-mail (siamo in possesso di originale che confermi che non sia una fake news) che avvisava della diagnosi di PAROTITE di un alunno iscritto e frequentante e che, in assenza di richiamo al vaccino MPRV, in via precauzionale è stata disposta la sospensione scolastica dal giorno 17 dicembre 2025 al giorno 29 dicembre 2025. Il richiamo è basato sulla Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, dove: “I provvedimenti relativi ai MALATI tendono all’interruzione della catena di trasmissione della malattia mentre, fra le misure relative a conviventi e contatti un’attenzione particolare viene riservata alla possibilità di effettuare la prevenzione primaria. La vaccinazione, quando esistente, rappresenta il mezzo migliore per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive, potendo consentire, in alcuni casi, anche la loro eliminazione ed eradicazione” seppur manchi sempre l'indagine anti corpale su tutti gli alunni, perchè vaccinato non vuol dire immunizzato come non vaccinato non è necessariamente non immunizzato e con: “Ricerca di soggetti suscettibili in ambito familiare e della collettività scolastica, con restrizione della frequenza di collettività dal 12° al 25° giorno successivo all’esposizione. La vaccinazione antiparotite è utile, anche se non in grado di prevenire la comparsa della malattia in tutti i vaccinati”, precisando che nel glossario si legge: “Contatto (in senso lato): persona (o animale) che in seguito ad associazione con una persona (o un animale) infetta, abbia avuto la possibilità di acquisire l’infezione (minimo 15 minuti, faccia a faccia, senza dispositivi di protezione individuale o distanziamento). Contatti stretti: soggetti che frequentino “regolarmente” (quotidianamente) il domicilio del paziente, partners sessuali, compagni di classe, colleghi di lavoro che condividano la stessa stanza, operatori sanitari esposti. Conviventi: tutti coloro che condividano con il paziente la stessa abitazione”.

Come era prevedibile tra esclusioni Lorenzin e quarantene Covid, le scuole sono ormai diventate parte integrante delle ASL, anzi dove viene fatto da loro il lavoro più sporco. Analizzando la normativa vigente è possibile capire perchè quella comunicazione sia illecita ed illegittima e su quali basi sia possibile contestare. Per una questione epidemiologica, per l'Art. 254 TULLSS 1265/34, il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale (oggi sostituiti dal Sindaco come massima autorità sanitaria locale) e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. Questo vuol dire che il Pediatra o Medico di famiglia, effettuata la diagnosi, deve immediatamente allertare il Direttore Sanitario del distretto di competenza.  Spetterà poi a lui comunicare con il Sindaco per permettere di valutare l'ordinanza ad personam al soggetto con diagnosi medica oppure al contatto stretto che possa avere certezza di contagio, ma non può farlo direttamente l'ASL od il dirigente scolastico. Le ordinanze contingibili ed urgenti producono modifiche nella sfera giuridica dei soggetti cui sono dirette nonché potrebbero anche limitarne i diritti. I presupposti di questi atti sono, tuttavia, rappresentati dalle situazioni di necessità di carattere eccezionale ed imprevedibile (naturali e non) che non possono essere affrontate con gli strumenti ordinari offerti dall’ordinamento e che legittimano la Pubblica Amministrazione ad esercitare poteri extra ordinem. La peculiarità di tali ordinanze è, infatti, costituita dalla “straordinarietà” la quale consente di superare i limiti imposti alla normale attività amministrativa al fine di poter intervenire con immediatezza, prima che la situazione di pericolo divenga non più risolvibile. Quindi, i presupposti per l’adozione dei provvedimenti de quibus possono essere individuati nell’urgenza, cioè nella indifferibilità dell’atto, nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell’evento, nella temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità. L'Ordinanza vale per giustificare l’eventuale ASSENZA INGIUSTIFICATA dell'alunno, alla quale seguirà un certificato di guarigione da parte dell’ASL da consegnare a scuola. Se si è malati, perchè positivi, non è prevista la DiD. Finito l'obbligo di dimora si torna alla vita normale. Il dirigente scolastico può essere allertato? Si e no. Cioè non sarebbe tenuto a conoscere le motivazioni dell'assenza dello studente ma un elemento da considerare è costituito dal possibile insorgere di casi acuti di malattie di cui si sospetti la natura infettiva nell’ambito di collettività: una situazione di particolare allarme è quella costituita dalle scuole. In tali situazioni può essere il Dirigente scolastico il primo ad apprendere, dalla famiglia o diretti conoscenti, di casi di malattia infettiva di particolare gravità. Se pure non sia evidentemente possibile includere i Dirigenti scolastici tra i soggetti con titolarità alla segnalazione di malattia infettiva, tuttavia, allo scopo di migliorare ulteriormente soprattutto la tempestività della sorveglianza sanitaria e, in taluni casi, anche l’estensione della griglia di osservazione, è da prevedere che, nei casi in cui essi vengano a conoscenza di casi  per cui sia stato posto da un medico il sospetto di malattia infettiva, ne diano comunicazione all’ASL, per i successivi approfondimenti, fermo restando la responsabilità e titolarità dell’indagine e delle eventuali disposizioni comunque in capo alle ASL. Per capire come possa essere applicata la quarantena va prima letta la Legge 9 febbraio 1982, n. 106 “Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973” che dice all’articolo 1: [“Quarantena (in)" indica la condizione o la situazione di una nave, aeromobile, treno, veicolo  stradale,  altro  mezzo  di  trasporto  o container nel periodo in cui un’autorità sanitaria applica nei  suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione  di  malattie,  di focolai di malattie o di vettori di malattie]. Quindi a cosa possiamo collegare la quarantena, la quale non prevede un’aula scolastica come un ufficio? A chi rientra da viaggi all’estero dalle zone aeroportuali e frontaliere. Infatti viene specificato che l’applicazione della misura della quarantena precauzionale può essere applicata ai soggetti che hanno avuto contatti stretti (minimo 15 minuti, faccia a faccia, senza dispositivi di protezione individuale o distanziamento) con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o (ovvero – di chi) ((entra nel territorio nazionale)) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano". Se poi si vuole estendere a qualsiasi posto chiuso ed affollato, tipo un’aula scolastica ma anche un ufficio oppure un supermercato, l’ordinanza diventa necessaria proprio per porre il sospetto infetto all’isolamento domiciliare. Infatti l’inottemperanza ad un’ordinanza può costituire un reato penale (art. 650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Chiaro che non possa il dirigente scolastico mettere in quarantena od isolamento domiciliare gli alunni malati, i loro contatti stretti, la classe o l’intera scuola ma spetti al Sindaco altrimenti si rischierebbe di commettere usurpazione di funzioni pubbliche, falso in atti d’ufficio, violenza privata ed interruzione di pubblico servizio.

Non si vuole assolutamente ignorare il dovere morale di interrompere l’infezione od il contagio ma se ne sta discutendo sia la competenza che la procedura. Spetta all’ASL comunicare il caso di malattia infettiva al Sindaco. Con l’aiuto del dirigente scolastico è possibile stilare una lista di contatti stretti che verranno richiamati dall’ASL stessa. Se fosse necessario spetta al Sindaco emettere un’ordinanza per ordinare l’isolamento domiciliare mentre il dirigente scolastico riscontra solo l’assenza dell’alunno, senza conoscerne però i motivi, nel rispetto anche del GDPR Privacy 679/2016. Esclusivamente spetta ai genitori decidere, dopo il colloquio con l’ASL, se tenere a casa o no il minore in osservazione seppur non malato, a loro spetta la decisione, dopo parere medico, di scegliere trattamenti od esami inerenti la sua condizione di salute, a loro spetta la decisione se seguire i consigli di un medico come ben specificato nella Legge 219/2017 e nessun altro deve intromettersi. Specifichiamo questo perché la sospensione da parte del dirigente scolastico sembra più un’azione punitiva verso chi non in regola con le vaccinazioni pediatriche, che un’azione efficace per interrompere un eventuale contagio, che non può fermarsi alla sola interdizione dalla scuola. Proprio per evitare il pregiudizio si chiede di rispettare la normativa vigente e le corrette indicazioni del legislatore.

BASTA SOPRUSI! SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI 

 

Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto naturale

 

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