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SCUOLE E PREVENZIONE VACCINALE

LA DIFFERENZA TRA LEGGI ED OPINIONI

In questi giorni il dott. Matteo Bassetti ha fatto un post sui suoi canali social, ripreso anche da giornali online, dove ci sono parecchie inesattezze e credenze popolari che non rispecchiano il nostro ordinamento e che vale la pena, proprio per fare chiarezza, di analizzare punto per punto. Essendo un medico, oltretutto influencer delle vaccinazioni visto che ne parla spesso, non avrà la competenza per capire la differenze tra "quello che vorrei" e "quello che è in realtà" e mi permetto, appunto come professionista del diritto, di correggere le informazioni fuorivianti che ha espresso.

LA SCUOLA NON E' UNA COMUNITA' SANITARIA

La scuola di ogni ordine e grado, pubblica o privata, permette di esercitare il DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. La frase: "Con l’inizio del nuovo anno scolastico, sarebbe importante ricordare una cosa semplice: la scuola è anche una comunità sanitaria, dove migliaia di bambini e ragazzi condividono ogni giorno gli stessi spazi" è assolutamente sbagliata. Dal punto di vista giuridico, l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola come un'istituzione aperta a tutti, il cui compito fondamentale è l'istruzione, l'educazione e la promozione culturale della persona. Qualificare la scuola come "comunità sanitaria" sposta surrettiziamente la sua natura giuridica primaria, subordinandone le finalità educative a finalità di profilassi o sanitarie che competono invece ad altri enti (le ASL, i servizi sociosanitari territoriali e le famiglie). Sotto il profilo dell'organizzazione pubblica, le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie (Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie Locali) hanno personalità giuridiche, competenze e perimetri d'azione normati e distinti. Attribuire alla scuola una veste sanitaria rischia di legittimare invasioni di campo o deleghe di funzioni di controllo sanitario (come accertamenti o verifiche sulla profilassi) che non rientrano nei poteri tipici del dirigente scolastico o del corpo docente, vincolati al rispetto della privacy (GDPR) ed alla normativa sul trattamento dei dati sensibili/sanitari dei minori.

LA TUTELA DELLA SALUTE "COLLETTIVA O PUBBLICA"

Anche qui: "Le vaccinazioni previste per l’infanzia e l’adolescenza servono a proteggere non solo il singolo bambino, ma anche la collettività, soprattutto chi non può vaccinarsi per motivi medici" il dott. Bassetti fraintende il compito delle scuole. Ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, spetta primariamente ai genitori il compito di mantenere, istruire ed educare i figli, compresi le scelte relative alla salute. La gestione sanitaria e profilattica è materia che appartiene alla sfera medico-paziente (o medico-famiglia) e non può essere delegata o trasferita all'istituzione scolastica, la cui ingerenza in ambito medico deve sottostare rigorosamente ai limiti stabiliti per legge, senza trasformarsi in un presidio di controllo sanitario permanente. La tutela della salute riguarda sempre il singolo cittadino e le vaccinazioni sono una PREVENZIONE INDIVIDUALE perchè il concetto di collettivismo sanitario portato dalla propaganda vaccinale invece annulla l'individuo trasformandolo in un "soldato" od in un "bene di consumo" dello Stato. La vaccinazione di massa è stata trasformata in un rito di iniziazione collettiva. Chi non partecipa non è solo "uno che non si cura", è l' infedele, il "sacrilego" che impedisce la salvezza del gruppo. Hanno manipolato il concetto di "dovere di solidarietà" (Art. 2 Cost.) usato come giustificazione per limitare l'autodeterminazione del singolo e basandolo su un utilitarismo becero: "È meglio che soffra/muoia uno per salvarne cento". È il momento in cui, giuridicamente, l'individuo inizia a essere trattato come "parte di un gregge" e non come fine in sé.

Invece il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) è un diritto dell'individuo. Non esiste una "salute della massa" che possa essere migliorata peggiorando la salute del singolo. La salute è un bene incomprimibile, o è tutelata nel singolo o non è affatto tutelata. La "salute collettiva" è solo la somma delle saluti individuali e, se ne colpisci una, hai già tradito il precetto costituzionale. Infatti "l'interesse della collettività" impone come pericolo per la comunità, quindi OGNI cittadino colpito dallo stesso problema sanitario, di un agente esterno tipo una falda inquinata, fumi tossici, inquinamento ambientale ecc.ecc. ma agisce nel rimuovere la causa, non dentro il corpo di chi colpito. Capire che la "salute pubblica o collettiva" riguarda l'ambiente e non il controllo del corpo permette ai cittadini di smettere di sentirsi in colpa per "non proteggere gli altri". Rompere il senso di colpa significa togliere alla propaganda vaccinale il potere di manipolare le masse attraverso la favola del "sacrificio dell'eroe".

LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI

Va precisato poi che la tutela della salute del minore è di competenza esclusiva dei genitori e, spetta loro, il compito di valutare i consigli del medico e/o pediatra ed, eventualmente, firmare il CONSENSO/DISSENSO INFORMATO a qualsiasi atto medico, vaccini compresi, in nome e per conto del minore. Qui è doveroso che ognuno abbia ben chiare le proprie competenze. La scuola ha sì la responsabilità contrattuale del servizio e della privacy del minore, la scuola ha in carico la tutela psicofisica del minore in delega all’obbligo di sorveglianza che le hanno dato i genitori tramite l’iscrizione, oltre quella di default dell’INAIL questa comporta anche assicurazione privata per ogni danno diretto od indiretto anche a terzi. La scuola NON ha assolutamente in carico la tutela della salute del minore, non può né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non può obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo. La decisione sui trattamenti sanitari, quindi consenso/dissenso al trattamento proposto, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG). La scuola NON ha in carico nemmeno la tutela della salute collettiva in emergenza epidemica, che spetta alla massima autorità sanitaria che è il Sindaco. Se ci fosse un focolaio segnalato dall’ASL, il Sindaco potrebbe intervenire sul suo contenimento e chiudere la scuola a tutti in via indistinta e generale e non escluderne alcuni. La medesima scuola ha, poi, la tutela della sicurezza, sia intesa come sicurezza sui luoghi di lavoro, che come sicurezza della struttura scolastica, su cui spetta al Comune controllare, assieme ai Vigili del Fuoco ed ASL, prima di emettere regolare licenza. La scuola, come tutto il personale scolastico, può trattare 3 tipologie di dati sensibili sanitari, ma su decisione e formale consenso genitoriale, per agevolare la frequenza del minore. Essi sono:

- Malattia pregressa (disabilità, patologia cronica)

-Farmaci Salvavita (che devono avere prescrizione medica e che, nella maggior parte dei casi, neanche somministra il personale scolastico)

-Malattia in corso (per i bambini che arrivano malati oppure che si ammalano a scuola e può essere previsto dalla scuola un atto formale di allontanamento)

Per il discorso malattie infettive invece è sempre valido il D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive" che, con il Regolamento Pediatrico Sanitario è ancora Legge Secondaria. L’allontanamento dalla collettività di nidi e materne (0-6 anni), a causa di una malattia si rende necessario non solo ai fini di prevenire il contagio ad altri bambini, ma per tutelare il bambino malato. I piccoli di questa fascia di età infatti, necessitano, in ogni situazione di malessere indipendentemente dalla contagiosità, della presenza di una figura parentale di riferimento. Premesso quanto sopra, gli operatori e gli educatori, devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari e allontanare al più presto il bambino, che presenta i seguenti segni o sintomi, utilizzando il formale modulo di allontanamento:

- Febbre, se supera i 38 gradi

- Tosse persistente con difficoltà respiratoria

- Diarrea o vomito (3 episodi nella stessa giornata)

- Sospetta congiuntivite in presenza di secrezione purulenta

- Esantema diffuso o eruzione cutanea ad esordio improvviso

- Stomatite con abbondante salivazione e/o difficoltà di alimentazione

- Pianto persistente inusuale per quel bambino

- Inusuale apatia, scarsa reattività

Per gli altri gradi scolastici 6-18 spetta all'alunno dichiarare la necessità di tornare a casa. Queste sono le competenze della scuola in fatto di “malattie” degli alunni e non riguardano in nessun modo lo status vaccinale. Se un bambino può frequentare in base al D.M. 15 dicembre 1990 menzionato, non si individuano altri motivi validi per non permetterglielo. 

LA TUTELA DEI PIU' FRAGILI

Esiste una verità brutale, cioè LA SALUTE DI UN BAMBINO NON PUO' PRECLUDERE L'ISTRUZIONE DI UN ALTRO. Lo stato di salute clinico di un alunno (o la sua situazione sanitaria personale) non può giuridicamente essere utilizzato come criterio per comprimere, limitare o precludere il diritto costituzionale all'istruzione di un altro studente che va dai nidi fino alle università. La valutazione sullo stato di salute di un minore e sulla sua idoneità temporanea a frequentare ambienti chiusi ed affollati, sopratutto in presenza di bambini, come può essere un'aula scolastica, spetta esclusivamente al suo medico curante (od al PLS) attraverso criteri clinici oggettivi. Questa valutazione ha natura individuale e riguarda unicamente la tutela del benessere psicofisico del singolo bambino (ad esempio, la gestione di una fase acuta di malattia o di una condizione di fragilità immunitaria che riguarda ogni virus/batterio/fungo esistente). Quindi che possa o non possa andare a scuola è solo a causa del suo stato di salute e non perchè un altro bambino non si è vaccinato. Questo vuol dire che non si possa fare nulla per migliorare l'ambiente scolastico? No certo. La scuola, davanti ad un alunno che non può frequentare le lezioni, mette a disposizione strumenti strutturati come la scuola in ospedale, la Didattica a Distanza (DaD) od il servizio di istruzione domiciliare a conferma ulteriormente del principio di garanzia del diritto all'istruzione anche di fronte a situazioni di impedimento medico oggettivo. Invece in caso di presenza di un bambino fragile, la comunità scolastica ed infantile, può agevolare richiedendo l'installazione di sistemi di purificazione dell'aria (come i depuratori con filtri HEPA) all'interno delle classi, i quali contribuiscono significativamente ad abbattere la carica microbica e virale negli ambienti chiusi e affollati, migliorando la qualità dell'aria senza impattare sulla didattica. Insegnare ai bambini semplici abitudini quotidiane — come starnutire o tossire nell'incavo del gomito, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la giusta distanza in presenza di sintomi — crea una barriera naturale efficace contro la diffusione delle comuni malattie respiratorie. Rinforzare il dialogo scuola-famiglia basandolo sulla fiducia e sulla cooperazione, facendo comprendere che un giorno di riposo a casa per il bambino raffreddato protegge non solo i compagni più fragili, ma accelera la guarigione del piccolo stesso. Questo è il vero significato della parola SOLIDARIETA' che non impone il sacrificio di nessuno.

LA SCORCIATOIA NOVAX PER ELUDERE L'OBBLIGO VACCINALE

Il dott. Bassetti con questa frase: "Una prenotazione vaccinale o un’autocertificazione non dovrebbero trasformarsi in un modo per rimandare indefinitamente la vaccinazione. Servono controlli puntuali, uniformi e tempestivi, insieme a un sistema che faciliti il recupero delle vaccinazioni mancanti e informi correttamente le famiglie" e "La salute dei bambini e della comunità scolastica merita serietà, non scorciatoie" ci indica che non solo non ha mai letto la Legge Lorenzin ma non ne ha neanche capito il significato dato dallo stesso legislatore. E' ora di finirla di far passare i genitori come furbetti oppure delinquenti. Infatti il legislatore non poteva di certo togliere il diritto di educazione/istruzione/socializzazione/inclusione ad un minore per ben 6 anni consecutivi, cioè escluderlo da nido e materna, ed infatti NON LO FA, ma può insistere (nudge=spinta gentile) affinché i genitori si rechino alle ASL, anche con l’aiuto delle scuole, per intraprendere un percorso di recupero, con personale sanitario portato a trattare l’esitazione vaccinale, che sia per recepire un certificato vaccinale, un esonero/differimento ma anche esercitando il diritto al rifiuto al trattamento proposto nella forma del dissenso informato, o gli esitanti che sono costretti a depositare formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente per permette loro di proseguire con l’accertamento e, se inottemperanti, l’eventuale sanzione. Se si guarda nei termini e nei modi contrattuali dell’iscrizione, regolamentata dal 3-bis, non è possibile pensare che “la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente” che impedisce la decadenza dell’iscrizione possa ELUDERE l’obbligo vaccinale ma, al contrario, ne agevoli incentivo ed accertamento da parte dell’autorità designata, cioè le ASL. La decadenza dell'iscrizione avviene per il mancato deposito della documentazione, che serve alle ASL, NON per il mancato obbligo vaccinale. Basta bugie di Stato!

Ad un occhio attento però il dott. Bassetti si riferisce a due documenti NON previsti dalla Legge. Uno è la prenotazione vaccinale (che subentra eventualmente dopo aver fatto richiesta di appuntamento) e l'altro è l'autocertificazione (non prevista nei 5 documenti vaccinali in più vietata sui dati sanitari da L. 445/2000). Se un dirigente scolastico ha richiesto ed acquisito quella documentazione, sicuramente è fuori Legge. Se invece un genitore ha depositato la FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL'ASL COMPETENTE è in regola perchè è prevista proprio nella Legge Lorenzin con art. 3-bis dove le istituzioni scolastiche, dai nidi fino alle superiori (0-16 anni) devono attenersi rigorosamente al seguente protocollo perentorio, senza facoltà di modifiche arbitrarie:

1. FASE DI TRASMISSIONE (Entro il 10 Marzo): Le scuole inviano all'ASL l'elenco dei primi e nuovi iscritti. È vietato richiedere lo status vaccinale o documenti inerenti le vaccinazioni all’iscrizione o per il rinnovo della stessa

2. FASE DI RITORNO DATI (Entro il 10 Giugno): L'ASL segnala i "non in regola". Se anche il dirigente scolastico avesse le credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis e vietato, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore. Tale dicitura non costituisce prova di inadempimento, ma avvio di accertamento. 

3. FASE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (10-20 Giugno): I Dirigenti invitano i genitori dei nuovi iscritti a depositare la documentazione.

4. FINESTRA DI DEPOSITO (20 Giugno - 10 Luglio): I genitori presentano uno dei 5 documenti previsti (la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.). Tutti hanno pari valore legale per il mantenimento dell'iscrizione, la quale permette accesso e frequenza per l’intero grado scolastico previsto.

5. REGIME DELLE DECADENZE (entro 20 Luglio): o Fascia 0-6 anni: La decadenza scatta solo per mancato deposito documentale (inerzia), non per lo status vaccinale del minore. Anche la formale richiesta impedisce la decadenza come stabilito dal legislatore. o Fascia 6-16 anni: Nessuna decadenza o sospensione è ammessa.

6. CHIUSURA DELLA PROCEDURA: Dopo il 20 luglio, il potere istruttorio della scuola è consumato ed esaurito. Entro il 20 luglio il dirigente scolastico deve solamente inviare all’ASL, nelle procedure da loro indicate, la documentazione raccolta entro il 10 luglio; procedere con la comunicazione della recessione contrattuale su giusta causa (decadenza) SOLO sul mancato deposito della documentazione PREVIO invito; se i genitori hanno regolarmente depositato uno dei 5 documenti non è più previsto nulla fino alla prossima iscrizione. Così fatto il dirigente scolastico ha adempiuto ai suoi obblighi. Non sono ammessi ulteriori controlli, scambi dati o comunicazioni con le ASL o richieste di aggiornamento durante l'anno scolastico e negli anni di frequenza del minore. Ogni ulteriore trattamento di dati sensibili (sanitari) oltre i termini procedurali dell'art. 3-bis costituirebbe anche una violazione del GDPR e del principio di minimizzazione dei dati, esponendo l'Amministrazione a responsabilità per illecito trattamento. 

Non serve assolutamente "rimandare l'inizio dell'apertura della scuola" perchè i controlli dovevano finire già il 20 luglio e non si ritiene in nessun modo che le vaccinazioni obbligatorie possano essere “requisito di accesso” inteso come un requisito per entrare a scuola ma eventualmente un requisito contrattuale nella forma dei 5 documenti previsti. L’unico “requisito d’accesso” lo si può identificare proprio nell’iscrizione per questioni anagrafiche, amministrative, contrattuali e assicurative. Infatti se si portasse in una qualsiasi scuola un minore completamente in regola con l’obbligo vaccinale, non potrebbe comunque accedere se non presente nella lista degli iscritti a quella scuola. E’ l’iscrizione che permette accesso e frequenza, come per tutti i bambini regolarmente iscritti. Infatti NESSUNA LEGGE VIGENTE, NEANCHE LA LEGGE LORENZIN, IMPEDISCE ISCRIZIONE, ACCESSO E FREQUENZA NEI NIDI E NELLE MATERNE AI BAMBINI NON IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Quello che esclude un bambino è un dirigente scolastico che non recepisce correttamente la norma ed agisce in maniera arbitraria e discrezionale extra e contra legem, assumendosi personalmente la responsabilità civile e penale. Ed è proprio qui che vogliamo intervenire in difesa del diritto d'istruzione compresso da abusi e propaganda. GIU' LE MANI DAI BAMBINI E DALLE SCUOLE è il nostro impegno perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.

 

Alessandra Ghisla

Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e

tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

 

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