RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE DIPENDENTI SANITARI
Cita da Alessandra Ghisla su 23 Luglio 2025, 13:04
Un dipendente pubblico non solo è un cittadino che non può violare la Legge, ma quando viene assunto il suo contratto viene vincolato anche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 - "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.gls 30 marzo 2001, n. 165»" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2023) dove troviamo all’articolo 2: "5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti". All'art. 3: “1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare; 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori". All'Art.12: “5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali[…]”. Particolare ATTENZIONE all'Art. 9: “2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità" che significa che OGNI atto e decisione del dipendente sanitario DEVE essere messa per iscritto ed è la conformità alla normativa vigente, quindi NON un atto discrezionale, a permettere la replicabilità in ogni sede. Questa è LEGGE, vincolata poi al rapporto Stato-Cittadini. Quindi un pubblico dipendente deve essere ancora più ligio alle Leggi di chiunque altro, sopratutto se nel reparto MEDICO-SANITARIO e non c'è "scudo penale" che regga.
Attenzione che il Medico di Medicina Generale (MMG) ed il Pediatra di Libera Scelta (PLS) NON sono dipendenti pubblici ma MEDICI CONVENZIONATI. Per loro è prevista comunque un AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE ma all'ORDINE DEI MEDICI di competenza. Si può fare anche all'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Distretto Sanitario ma solo per violazione della CONVENZIONE, non sul codice disciplinare dei dipendenti pubblici.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ - TITOLO VI - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 64 "Obblighi del dipendente"
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa Azienda o Ente in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;
Art. 65 "Sanzioni disciplinari"
1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2) Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3;
Art. 66 "Codice disciplinare"
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
COME CHIEDERE UNA "RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" SIA PER GRAVI ATTEGGIAMENTI DISCIPLINARI CHE PER VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE
Il dipendente sanitario, in particolare chi svolge attività a contatto con il pubblico, è tenuto ad esporre in modo visibile un cartellino identificativo o una targa che riporti il suo nome e cognome. Se non ci fossero, su richiesta del cittadino, l'obbligo di identificazione è sancito da disposizioni normative e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dato che la responsabilità civile e penale è sempre personale. Oltre all'identificazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce altri doveri nei rapporti con il pubblico, come la correttezza, la cortesia e la disponibilità.
COME FARE:
- REGISTRARE SEMPRE OGNI INCONTRO (MEDICO CURANTE, PEDIATRA, MEDICO DI BASE, PERSONALE SANITARIO) perchè il cittadino può registrare qualsiasi cosa lo riguardi ma gli è VIETATO riprodurre a terzi o renderlo pubblico senza consenso della controparte. Può essere invece trascritta la registrazione e portata come prova sia per una denuncia che un'indagine disciplinare.
- CHIEDERE SEMPRE LE GENERALITA' CON CHI SI STA PARLANDO
- CHIEDERE CHE OGNI DECISIONE VENGA MESSA PER ISCRITTO (si può usare anche la e-mail in questo caso)
- NEL CASO SI RISCONTRINO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE COMPORTAMENTALE/DISCIPLINARE/PENALE si può fare RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
A CHI RICHIEDERLA:
Il responsabile disciplinare è la Direzione Aziendale, in particolare il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull'operato dei dipendenti e di avviare procedimenti disciplinari in caso di violazioni del codice etico o di altre disposizioni ma spesso le indagini preliminari e la gestione dei procedimenti vengono delegate ad altri uffici, come il Servizio Risorse Umane o l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Le ASL/AUSL/ASP/ASM/ATS/AST come le Aziende Ospedaliere fanno a capo al DISTRETTO SANITARIO, dove risiede il DIRETTORE GENERALE ed il DIRETTORE SANITARIO. Con una breve ricerca troverete sia la PEC (ufficio URP) che l'e-mail istituzionale sia del Direttore Generale che del Responsabile UPD, anche se basta inviare la PEC o RACCOMANDATA A/R all'ufficio UPR o Protocollo e verrà consegnata negli uffici richiamati.
Per un dipendente sanitario iscritto all'ORDINE di appartenenza è possibile chiedere l'avvio indagine disciplinare anche alla Commissione dell'Ordine (Presidente) ma si basa su VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO (<--- FNOMCeO)<--- qui per MMG e PLS
COSA RISCHIA IL CITTADINO A RICHIEDERE UN AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE:
Come per tutte le contestazioni, il cittadino che fa una concreta ed accertata richiesta di indagine disciplinare non rischia nessuna conseguenza, come sempre è tenuto a formulare accuse fondate e veritiere, pena conseguenze anche gravi sopratutto nel richiamare violazioni del codice penale che non sussistono. Chi subisce l'indagine, invece, rischia sanzioni disciplinari e danni alla reputazione, che dipendono dalla gravità dei fatti accertati.
TERMINI DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE:
La procedura disciplinare nel settore pubblico prevede termini precisi per la sua attivazione, svolgimento e conclusione. In sintesi l'UPD ha 30 giorni per contestare l'addebito al dipendente. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione. Questi termini sono generalmente perentori, ma possono essere sospesi in casi specifici, come ad esempio durante un procedimento penale. Se ci sono presupposti per una richiesta INAMMISSIBILE o NULLA o GIUSTIFICATA il cittadino che ne ha fatto richiesta DEVE esserne avvisato, come DEVE essere avvisato anche sulla SANZIONE comminata al dipendente.

Un dipendente pubblico non solo è un cittadino che non può violare la Legge, ma quando viene assunto il suo contratto viene vincolato anche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 - "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.gls 30 marzo 2001, n. 165»" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2023) dove troviamo all’articolo 2: "5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti". All'art. 3: “1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare; 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori". All'Art.12: “5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali[…]”. Particolare ATTENZIONE all'Art. 9: “2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità" che significa che OGNI atto e decisione del dipendente sanitario DEVE essere messa per iscritto ed è la conformità alla normativa vigente, quindi NON un atto discrezionale, a permettere la replicabilità in ogni sede. Questa è LEGGE, vincolata poi al rapporto Stato-Cittadini. Quindi un pubblico dipendente deve essere ancora più ligio alle Leggi di chiunque altro, sopratutto se nel reparto MEDICO-SANITARIO e non c'è "scudo penale" che regga.
Attenzione che il Medico di Medicina Generale (MMG) ed il Pediatra di Libera Scelta (PLS) NON sono dipendenti pubblici ma MEDICI CONVENZIONATI. Per loro è prevista comunque un AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE ma all'ORDINE DEI MEDICI di competenza. Si può fare anche all'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Distretto Sanitario ma solo per violazione della CONVENZIONE, non sul codice disciplinare dei dipendenti pubblici.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ - TITOLO VI - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 64 "Obblighi del dipendente"
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa Azienda o Ente in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;
Art. 65 "Sanzioni disciplinari"
1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2) Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3;
Art. 66 "Codice disciplinare"
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
COME CHIEDERE UNA "RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" SIA PER GRAVI ATTEGGIAMENTI DISCIPLINARI CHE PER VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE
Il dipendente sanitario, in particolare chi svolge attività a contatto con il pubblico, è tenuto ad esporre in modo visibile un cartellino identificativo o una targa che riporti il suo nome e cognome. Se non ci fossero, su richiesta del cittadino, l'obbligo di identificazione è sancito da disposizioni normative e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dato che la responsabilità civile e penale è sempre personale. Oltre all'identificazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce altri doveri nei rapporti con il pubblico, come la correttezza, la cortesia e la disponibilità.
COME FARE:
- REGISTRARE SEMPRE OGNI INCONTRO (MEDICO CURANTE, PEDIATRA, MEDICO DI BASE, PERSONALE SANITARIO) perchè il cittadino può registrare qualsiasi cosa lo riguardi ma gli è VIETATO riprodurre a terzi o renderlo pubblico senza consenso della controparte. Può essere invece trascritta la registrazione e portata come prova sia per una denuncia che un'indagine disciplinare.
- CHIEDERE SEMPRE LE GENERALITA' CON CHI SI STA PARLANDO
- CHIEDERE CHE OGNI DECISIONE VENGA MESSA PER ISCRITTO (si può usare anche la e-mail in questo caso)
- NEL CASO SI RISCONTRINO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE COMPORTAMENTALE/DISCIPLINARE/PENALE si può fare RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE.
A CHI RICHIEDERLA:
Il responsabile disciplinare è la Direzione Aziendale, in particolare il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull'operato dei dipendenti e di avviare procedimenti disciplinari in caso di violazioni del codice etico o di altre disposizioni ma spesso le indagini preliminari e la gestione dei procedimenti vengono delegate ad altri uffici, come il Servizio Risorse Umane o l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Le ASL/AUSL/ASP/ASM/ATS/AST come le Aziende Ospedaliere fanno a capo al DISTRETTO SANITARIO, dove risiede il DIRETTORE GENERALE ed il DIRETTORE SANITARIO. Con una breve ricerca troverete sia la PEC (ufficio URP) che l'e-mail istituzionale sia del Direttore Generale che del Responsabile UPD, anche se basta inviare la PEC o RACCOMANDATA A/R all'ufficio UPR o Protocollo e verrà consegnata negli uffici richiamati.
Per un dipendente sanitario iscritto all'ORDINE di appartenenza è possibile chiedere l'avvio indagine disciplinare anche alla Commissione dell'Ordine (Presidente) ma si basa su VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO (<--- FNOMCeO)<--- qui per MMG e PLS
COSA RISCHIA IL CITTADINO A RICHIEDERE UN AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE:
Come per tutte le contestazioni, il cittadino che fa una concreta ed accertata richiesta di indagine disciplinare non rischia nessuna conseguenza, come sempre è tenuto a formulare accuse fondate e veritiere, pena conseguenze anche gravi sopratutto nel richiamare violazioni del codice penale che non sussistono. Chi subisce l'indagine, invece, rischia sanzioni disciplinari e danni alla reputazione, che dipendono dalla gravità dei fatti accertati.
TERMINI DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE:
La procedura disciplinare nel settore pubblico prevede termini precisi per la sua attivazione, svolgimento e conclusione. In sintesi l'UPD ha 30 giorni per contestare l'addebito al dipendente. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione. Questi termini sono generalmente perentori, ma possono essere sospesi in casi specifici, come ad esempio durante un procedimento penale. Se ci sono presupposti per una richiesta INAMMISSIBILE o NULLA o GIUSTIFICATA il cittadino che ne ha fatto richiesta DEVE esserne avvisato, come DEVE essere avvisato anche sulla SANZIONE comminata al dipendente.
