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LEGGE 219/2017 - QUANDO IL DIAVOLO FA LE PENTOLE MA NON I COPERCHI

Vi racconto una storia. Nel 2018 stavo lavorando ad un documento importante sulla Legge Lorenzin, intitolato il Principio della Ragionevolezza ed accedevo spesso alla Gazzetta Ufficiale. Un giorno anzichè digitare 119/2017, ho messo per errore 219/2017 e, nel leggerla, mi sono accorta che trattasse di un argomento importante, cioè il consenso informato su QUALSIASI atto medico. Grazie al mio pensiero arborescente che diventa divergente, ho collegato subito anche le vaccinazioni e la non conformità di un obbligo di Stato. Ho subito cercato di sensibilizzare il "mondo del dissenso" e di portare la questione in tribunale ma ne hanno tutti paura. Meglio far finta che non esista perchè questa Legge annienta ogni progetto politico che preveda un atto medico (vaccini o tamponi) ed un ricatto con perdita di diritti. Questo poi ci farebbe trasformare da "novax" a "cittadini consapevoli". E poi su cosa facciamo campagna elettorale?

Ma facciamo un passo indietro. Quello che accadde tra il 6 e il 9 febbraio 2009 fu uno dei momenti più drammatici e oscuri della storia repubblicana italiana: un vero e proprio scontro frontale tra i poteri dello Stato, con il corpo di una donna, Eluana Englaro, usato come campo di battaglia. Dopo 11 anni di battaglie legali, la Cassazione aveva confermato il decreto della Corte d'Appello di Milano: Beppino Englaro aveva il diritto di sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale che tenevano Eluana in uno stato vegetativo irreversibile da 17 anni. Eluana viene portata alla clinica La Quiete di Udine per iniziare il protocollo di sospensione. Il Governo Berlusconi, spinto da una fortissima pressione di settori religiosi e conservatori, decide di scavalcare la magistratura ed il 6 febbraio 2009, il Consiglio dei Ministri approva un Decreto Legge d'urgenza che recitava, in sostanza: "L'alimentazione e l'idratazione non possono essere sospese in alcun caso". Era un atto senza precedenti: un decreto legge fatto apposta per annullare una sentenza definitiva della magistratura su un singolo cittadino. Qui accade l'imprevedibile. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, compie un gesto clamoroso: si rifiuta di firmare il decreto. Fallito il decreto, il Governo tenta di approvare una legge lampo in Parlamento in 48 ore. Mentre i senatori urlano in aula e fuori dalle cliniche la gente prega o protesta, i medici a Udine accelerano il protocollo: sanno che la legge potrebbe bloccarli da un momento all'altro. Mentre il Senato stava discutendo la legge d'urgenza per fermare tutto, arriva la notizia, Eluana è morta. È la sera del 9 febbraio 2009. L'aula piomba nel silenzio, poi scoppia il caos. Alcuni senatori gridano "Assassini!" verso chi aveva difeso il diritto di Eluana.

Seppur nel 2001 viene ratificata la Convenzione di Oviedo (Legge 145/2001) che sancisce il diritto ad un consenso informato per qualsiasi atto medico, la questione Englaro vergeva sulle disposizioni di Eluana stessa, cioè la mancanza della DAT, il testamento biologico. Seppur il padre era il suo tutore legale, cioè avrebbe potuto negare cure mediche come l'idratazione, da una parte i medici volevano salvaguardare il suo diritto alla vita, seppur in stato vegetativo data la mancanza di disposizioni chiare e definitive. Invece altri, nella piena capacità di intendere e di volere, volevano garantito il diritto di poter scegliere e/o rifiutare qualsiasi atto medico, tra i quali urgenti e salvavita. La Legge 219/2017 non è nata in un ufficio ministeriale asettico, ma è il risultato di trent'anni di "corpi offerti in sacrificio" per strappare allo Stato il diritto di decidere sulla propria vita e sulla propria morte. È una legge scritta col sangue e con la sofferenza di famiglie che hanno sfidato il biopotere. Ecco la cronologia dei fatti che hanno reso inevitabile questa norma, che oggi è il un insormontabile scudo legale:

1. Il Caso Piergiorgio Welby (2006): Il corpo come prigione

Piergiorgio Welby, affetto da distrofia facio-scapolo-omerale, era attaccato a un ventilatore meccanico. Chiese pubblicamente al Presidente della Repubblica di poter morire.

  • Il fatto: Il medico Mario Riccio esaudì il suo desiderio staccando il ventilatore sotto sedazione.

  • La conseguenza legale: Riccio fu accusato di omicidio del consenziente, ma prosciolto perché stava adempiendo al dovere del medico di rispettare il rifiuto delle cure (già previsto dall'Art. 32 della Costituzione). Fu la prima crepa nel muro dello Stato-padrone.

2. Il Caso Eluana Englaro (2009): Lo scontro istituzionale

Come abbiamo ricordato, questo caso portò l'Italia sull'orlo di una crisi costituzionale.

  • Il fatto: Dopo 17 anni di stato vegetativo, il padre Beppino ottenne il diritto di sospendere l'alimentazione forzata. Il Governo tentò di bloccarlo con un decreto legge d'urgenza (non firmato da Napolitano).

  • Il lascito: La morte di Eluana dimostrò che il vuoto legislativo permetteva alla politica di "giocare a Dio" sulla pelle dei cittadini. Diventò chiaro che serviva una legge che riconoscesse le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

3. Il Caso Dj Fabo e Marco Cappato (2017): La spinta finale

Fabiano Antoniani (Dj Fabo), rimasto tetraplegico e cieco dopo un incidente, scelse il suicidio assistito in Svizzera, accompagnato da Marco Cappato.

  • L'impatto: Il video di Fabo che spiegava la sua sofferenza scosse l'opinione pubblica. La pressione sul Parlamento divenne insostenibile.

  • La svolta: Per evitare che la magistratura (Corte Costituzionale) smantellasse del tutto i reati di aiuto al suicidio, il Parlamento si affrettò ad approvare la Legge 219.

Quindi cosa sta succedendo? Con l'art. 1 comma 5 si sancisce il DIRITTO AL RIFIUTO A QUALSIASI ATTO MEDICO con:

"Ogni persona capace di agire ha  il  diritto  di  rifiutare,  in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico
per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presente
legge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,
su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di
assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilita'  per   il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo
sanitario elettronico" 

ma, proprio a luglio 2017, si è deciso politicamente di rafforzare l'obbligo vaccinale, con addirittura sanzione e perdita di diritti (esclusione scolastica), con a seguito nel 2020 del Green pass con perdita dello stipendio, interdizione da uffici pubblici e privati, negazione d'accesso ad attività commerciali e sociali, privazione dello sport e del tempo libero con cinema e teatro ecc. ecc.. Ma quindi come è possibile questo paradosso? E' possibile se la politica, per accontentare i cittadini che chiedevano a gran voce la morte assistita, oppure anche il suicidio assistito, NON si accorge di sancire un DIRITTO INVIOLABILE PER L'ESSERE UMANO, cioè di poter rifiutare qualsiasi cosa nel proprio corpo anche se sicura, efficace se non risolutiva per la propria patologia. Peccato che ci rientrano anche i vaccini essendo UN ATTO MEDICO che porta alla stessa regolamentazione. Quindi per una guerra politica si sono giocati definitivamente la carta dell'obbligo vaccinale di Stato. E se il vaccino è un atto medico per il quale è obbligatorio il consenso/dissenso informato, allora deve sottostare a tutte le regole della medicina, non a quelle della politica anche se ormai è sempre più evidente che l'obbligo vaccinale non è altro che propaganda e prevaricazioni governativa e nulla c'entra con il diritto oppure la scienza. Un atto medico non è la semplice esecuzione di un protocollo ministeriale. Secondo il Codice di Deontologia Medica e la Giurisprudenza:

  • Diagnosi e Prognosi: Ogni atto medico richiede una valutazione individuale. Il medico deve verificare se quel paziente, con la sua storia clinica, può ricevere quel farmaco.

  • Personalizzazione: Non esiste l'atto medico "fotocopia". Se inietti la stessa sostanza a 50 milioni di persone senza anamnesi specifica, stai compiendo un'operazione veterinaria o amministrativa, non un atto medico.

L’espressione informed consent è stata semplicemente trasposta in italiano e traslitterata in modo grossolano ed ambiguo nella locuzione consenso informato, per quanto, al contrario, dovrebbe dirsi “informazione per il consenso” nel rispetto non solo concettuale ma sicuramente per una decifrazione più corretta ed una interpretazione più precisa in rapporto ai notevoli concetti che presuppone e racchiude. L’informazione ed il consenso possono essere paragonati alle due facce della stessa medaglia. Sono i due importanti pilastri che coincidono e si unificano dando contenuto alla responsabilità medica in tema di consenso all’atto sanitario: da una parte l’acquisizione del consenso, dopo corretta e sincera informazione interpretata e decifrata come una importante fase ed essenziale indicatore della buona condotta e diligenza medico-professionale e dall’altra il consenso stesso direttamente concepito come obbligo finalizzato al pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione, all’indipendenza ed alla autonomia del malato visto come persona. Infatti sulla dualità dell’obbligo di informazione e sulla scelta del paziente, nel Codice Deontologico del Medici si legge chiaramente: “Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino - Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona”. E non è vero che il medico si toglie così la responsabilità. La Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017, ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto. (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019). Ai sensi dell’art. 27 del codice penale la responsabilità è personale. Quindi non può essere delegato a terzi un compito proprio preliminare alla propria prestazione, come è l’acquisizione del consenso informato per un atto medico. L’art.35 del codice deontologico medico 2014 afferma: L’acquisizione del consenso informato o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, “non delegabile”. La centralità del diritto all’autodeterminazione porta il Tribunale a sottolineare un passaggio centrale della pronuncia della Corte di Cassazione Penale SS.UU.2 n. 2437/2008 (c.d. Giulini), ossia che: “il presupposto indefettibile che giustifica il trattamento sanitario va rinvenuto nella scelta, libera e consapevole della persona che a quel trattamento si sottopone” con la conclusione che “in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Ma va ricordato anche che "un modulo generico somministrato da terzi anche se sottoscritto di per sé non costituisce prova di un valido consenso acquisito, ma è necessario che sia integrato da spiegazioni dettagliate in un colloquio diretto col medico (Cass. Sez.Civ. III° n.23329/2019, n.19220/2013, n.24791/2008; Tribunale Pordenone n.852/2010)". Anzi il medico vaccinatore ne diventa responsabile con "La Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017,  ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019)" e con "il Consenso informato è un atto precontrattuale in cui si forma e si orienta la volontà dell’assistito e in cui le parti sono tenute ad operare in buona fede (art. 1377 CC) nel rispetto dei diritti tutelati dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione (Corte Cost. n.438/08)". In più la presenza di coercizione o ricatto (sia esso fisico, psicologico o economico come la minaccia di perdere il lavoro oppure di essere esclusi da scuola) non solo rende il consenso nullo, ma lo trasforma in un vizio della volontà che ha rilevanza penale e civile. In diritto, il consenso per essere valido deve essere libero, oltre che informato. Se manca la libertà, l'atto medico scivola nell'alveo della violenza privata o della lesione personale. Secondo il Codice Civile (Art. 1427 e seguenti), il consenso è annullabile se è dato per errore, violenza o dolo:

  • Violenza (Coercizione): Non serve la forza fisica. La minaccia di un "male ingiusto e notevole" (perdere lo stipendio, non prendere un mezzo pubblico, essere esclusi da scuola o da attività pubbliche e private) è considerata violenza morale. Un consenso estorto sotto la minaccia di indigenza non è un atto di volontà, è una resa.

  • Dolo (Inganno): Se lo Stato o il medico omettono dati (bugiardini parziali, mancanza di analisi sui lotti), stanno usando il dolo. Ti stanno spingendo a un atto che, se avessi avuto tutte le informazioni, non avresti compiuto.

Il medico che accetta un consenso firmato da una persona che dichiara (o palesa) di farlo solo per non subire un ricatto politico, sta violando il Codice Deontologico. Il medico ha il dovere di verificare che il paziente sia convinto e sereno. Se il medico procede sapendo che il paziente è "costretto" dalle circostanze normative, diventa complice di un'estorsione del consenso. La sua posizione di garanzia gli imporrebbe di fermarsi e verbalizzare il dissenso o la coercizione. E qui non c'è scudo penale che regga.

Con il consenso informato diventa inapplicabile anche la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. La responsabilità del medico che inocula il vaccino è solo inerente la somministrazione (sia la sede di inoculazione che la posologia del prodotto come anche la prescrizione) ed il controllo delle qualità organolettiche del vaccino (scadenza, alterazioni, rispetto della catena del freddo). Giá per questo è previsto risarcimento danni seppur senza danno evidente. Le reazioni avverse su bugiardino sono in carico al paziente tramite consenso, visto che decide lui se accettare o meno il consiglio medico. All’azienda farmaceutica spetta tutto quello fuori il bugiardino e che puó essere ricondotto al prodotto somministrato. La richiesta di risarcimento da Legge 210/92 è solo per chi ha ricevuto la vaccinazione coatta di Stato, fino al 2001, ed oggi potrebbe avere reazioni a lungo termine riconducibili tramite certificazione medica al prodotto somministrato. 

Questa legge non parla solo di morte, ma di sovranità biologica. La Legge 219/2017 non è un regalo della politica, è la conquista di Welby, di Eluana, di Fabo. È il riconoscimento che lo Stato non può entrare sotto la nostra pelle senza il nostro permesso consapevole. La sovranità sul proprio corpo è un principio indivisibile. Non si può essere per l'autodeterminazione nel fine vita e poi accettare l'esproprio biologico del vaccino obbligatorio senza controlli. Chi, come Elena Ongaro, ha lottato per il diritto alla dignità nell'ultimo respiro, ci insegna che il corpo non appartiene ai burocrati, ma all'individuo. E quell'individuo ha il diritto di sapere cosa scorre nelle sue vene. Tocca a noi oggi difendere l'autodeterminazione in scelta di cura, anche da chi ci mette dubbi od inquina alcune parti per interesse. Se siamo in una guerra di diritti, conoscere e difendere i propri diventa una vera rivoluzione. 

SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI 

Alessandra Ghisla

Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e

tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

 

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