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L'ANTINOMIA

L'antinomia è un conflitto tra due leggi, dove entrambe sembrano valide e legittime, ma sono inconciliabili. Se segui la Legge A, violi la Legge B. È quel momento in cui il sistema va in "corto circuito" perché dice tutto ed il contrario di tutto. Nel diritto, il sistema non può restare bloccato, quindi deve "scegliere" quale legge far prevalere. Per farlo, usa dei criteri precisi:

1  Gerarchico: La legge "più forte" vince su quella "più debole".

2 Cronologico: La legge più recente vince su quella più vecchia.

3 di Specialità: La legge specifica vince su quella generale.

Si parla di ABROGAZIONE TACITA che si verifica quando una norma successiva disciplina l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, oppure quando le nuove disposizioni sono totalmente incompatibili con le precedenti. Perché non serve il Giudice? Perché l'abrogazione avviene automaticamente nel momento in cui la nuova legge entra in vigore. Il giudice interviene solo ex post per confermare che l'abrogazione è già avvenuta, ma l'effetto è immediato. Un esempio concreto lo abbiamo con la Legge Lorenzin e l'antinomia tra l'art. 3 e l'art. 3-bis. Essendo l'art. 3-bis successivo all'art. 3, si applica il principio del Criterio Cronologico (e di specialità). La norma successiva che disciplina l'intera materia abroga o sostituisce la precedente nelle parti incompatibili. Averlo chiamato "misure di semplificazione" è un'operazione di marketing normativo che serve a farlo passare come una faciltà per l'utente, quando in realtà l'art. 3-bis ha riscritto l'intero processo amministrativo dell'iscrizione, semplificando il flusso dei dati tra le due PA (Scuola ed ASL). Se vige l'art. 3-bis, il genitore non ha l'obbligo di consegnare nulla all'iscrizione. Eppure, molte scuole lo richiedono ancora "per stare sicuri". Questa è un'applicazione contra legem. L'art. 3-bis stabilisce che il Dirigente può agire solo dopo che l'ASL ha risposto (fase di ritorno dati). Se il Dirigente nega l'iscrizione ad un bambino oppure lo esclude basandosi su una sua "indagine" o su richiesta di documenti vaccinali fuori i termini ed i modi, sta violando la procedura speciale del 3-bis. In diritto amministrativo, la semplificazione non è una "scelta" del burocrate, ma un obbligo di efficienza. La scuola non può chiedere al cittadino documenti che sono già in possesso di un'altra branca della Pubblica Amministrazione (l'ASL). Chiederli comunque non è solo "non semplificare", è un abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) o quantomeno una violazione dell'art. 18 della L. 241/90 sul divieto di aggravamento del procedimento.

Un Dirigente è un pubblico ufficiale e, in quanto tale, ha il dovere di aggiornamento costante. Se applica una norma abrogata o "inventa" una sanzione mescolando articoli incompatibili, non può invocare la buona fede o la confusione ministeriale sta agendo in colpa grave, se non in dolo. Oltretutto qui abbiamo una carta a favore, cioè la circolare annuale del Ministero dell'Istruzione che ordina le statali ma coordina tutte le scuole sul territorio italiano, nidi compresi. E' dall’a.s. 2019/2020 che emette circolare conforme all’Art. 3-bis della L. 119/2017 (Circolare n. 18902 del 07/11/2018; Circolare n. 22994 del 13/11/2019; Circolare n. 20651 del 12/11/2020; Circolare n. 29452 del 30/11/2021; Circolare n. 33071 del 30/11/2022; Circolare n. 40055 del 12/12/2023; Circolare n. 100847 del 17/12/2024 e successiva Nota di rideterminazione n. 208 del 03/01/2025) con: "2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati". Quindi l'art. 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni di nido, materna, elementari, medie e superiori. Sempre nella circolare MIM leggiamo: "4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”, eppure riscontriamo ancora parecchia confusione sulla corretta applicazione dell’ art. 3-bis della Legge 119/2017 da parte dei dirigenti scolatici e dei responsabili del servizio educativo ma anche da parte delle associazioni di settore od uffici legali che seguono i genitori. La circolare cita la "mancata regolarizzazione", ma la fissa all'art. 3-bis, comma 5. E cosa dice quel comma? Che la decadenza scatta solo dopo che è stato completato il flusso di comunicazione con l'ASL ed il genitore non ha depositato la documentazione (il famoso soccorso istruttorio), non per le mancate vaccinazioni.

L'ordine di servizio contenuto nelle Circolari MIM che sono elencate (dal 2018 a oggi) è una trappola per i Dirigenti che decidono di "fare di testa propria". Citando esplicitamente l'art. 3-bis, il Ministero ha già tracciato il binario. Se un Dirigente Scolastico esce da questo binario, non sta solo sbagliando interpretazione, sta violando un ordine gerarchico diretto ed una procedura che il Ministero stesso definisce come l'unica applicabile. L'art. 3-bis non costituisce una mera facoltà di semplificazione, ma integra il nuovo regime procedurale perentorio. Qualsiasi bando, regolamento o delibera che pretenda di applicare i termini dell'art. 3 (onere documentale a carico del genitore all'atto dell'iscrizione) agisce in totale carenza di potere, risultando nullo per violazione della norma successiva e speciale. Continuare a indicare l'art. 3 come iter principale oggi è un errore tecnico che fa il gioco del sistema. L'art. 3 imponeva al genitore di consegnare i documenti all'iscrizione. Se un'associazione o comitato consiglia ancora questo iter, sta spingendo il genitore a interagire con la scuola su un terreno (quello dell'art. 3) che il Ministero stesso ha superato con l'art. 3-bis. Il genitore si presenta con la documentazione a gennaio, "svegliando" il Dirigente che, invece, per l'art. 3-bis dovrebbe restare inatteso fino al 10 marzo (invio elenchi) e poi fino al 10 giugno (ritorno dati ASL). Qualsiasi decadenza comunicata a marzo, aprile, maggio, settembre o tutto l'anno è nulla, perché la "mancata regolarizzazione" prevista dal comma 5 non può essere accertata legalmente prima che si sia concluso il dialogo tra Scuola e ASL previsto dai commi precedenti. Applicare la sanzione del 3-bis seguendo l'iter del 3 (o nessun iter affatto) significa violare il principio di legalità perchè non puoi scegliere una sanzione da una legge e la procedura da un'altra a tuo piacimento. Questo si chiama eccesso di potere per sviamento. La legge Lorenzin non prevede quello che stanno facendo. Stanno "inventando" sanzioni mescolando articoli abrogati e procedure digitali per colpire politicamente le famiglie. Usano due leggi diverse per crearsi una "zona d'ombra" dove l'arbitrio diventa regola. Conoscere la definizione di antinomia significa capire che il Dirigente non sta applicando la legge, sta approfittando di un conflitto che usa contro di te, inventandosi una Legge che non c'è ma, peggio ancora, applicando sanzioni che non sarebbero previste in totale giustizia sommaria. 

Con il Green Pass invece hanno usato sì una Legge successiva (2022) ma che fondamentalmente non era conforme a nessuna Legge precedente che andasse a riguardare contratto, privacy, Dlgs 81/08, codice penale. Il nostro ordinamento vieta di emettere Leggi non conformi ma di questo ne parleremo in un altro articolo perchè NOI siamo la generazione che ha visto l'inganno, ed oggi abbiamo il dovere civico di romperlo. Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.

 

Alessandra Ghisla

Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e

tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

 

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