LA VACCINAZIONE COATTA CONTRO LA RABBIA
Cita da Alessandra Ghisla su 2 Giugno 2026, 22:15
Sta facendo molto discutere il caso nel Veneto di un cane, importato illegalmente dal Marocco, che ha manifestato la rabbia. Da qui un'ordinanza del Sindaco che sta creando molto rumore sui social ma andiamo ad analizzarla punto per punto. Qui la notizia "Caso di rabbia canina a Vittorio Veneto, salite a 41 le persone sottoposte a profilassi" dove possiamo leggere: "Nel pomeriggio di oggi, 1° giugno, si è nuovamente riunito il Gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato, istituito dopo il caso di rabbia canina che si è registrato a Vittorio Veneto, per fare il punto sulle attività in corso e sugli ultimi dati disponibili. Sono salite a 41 le persone sottoposte a profilassi antirabbica. Resta invece invariato il numero dei cani sottoposti a isolamento sanitario (sei, attualmente ospiti nel canile sanitario di Ponzano Veneto). Nella giornata di oggi, il servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il servizio Veterinario hanno ricevuto complessivamente circa 70 telefonate, prevalentemente finalizzate a richiedere informazioni sullo stato di salute degli animali sottoposti a quarantena e sui possibili rischi per altri animali o per i rispettivi proprietari".
Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco (ex art. 50 TUEL) sono atti straordinari che permettono di derogare alla legge, ma devono comunque rispettare i principi supremi dell'ordinamento giuridico e i requisiti minimi della L. 241/90. Nel diritto amministrativo, l'ordinanza contingibile e urgente (ex art. 50 TUEL) è legittima solo se rappresenta l'estrema ratio e se la misura imposta è strettamente proporzionata al rischio reale emerso dall'istruttoria. Più la misura è coatta e restrittiva per la libertà e il portafoglio dei cittadini, più l'azione della Pubblica Amministrazione deve essere chirurgica. Il primo punto che salta all'occhio è "Il caso di rabbia canina" ma l'obbligo coatto è stato esteso anche ai gatti. Qui potrebbe essere "Incompetenza del Sindaco sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO) di massa" visto che ha poteri di urgenza in materia di sanità locale (art. 50 TUEL), ma non può istituire dal nulla un obbligo vaccinale di massa esteso a un'intera popolazione animale (specialmente ai gatti), poiché la competenza per l'eventuale estensione di profilassi vaccinali obbligatorie spetta al Ministero della Salute o alla normativa statale/regionale. La profilassi della rabbia (laddove prevista in zone focolaio o a rischio) storicamente e normativamente si concentra sulla specie canina e sugli animali da reddito o esposti. Estendere un TSO preventivo a tutti i gatti presenti sul territorio, tramite ordinanza sindacale, potrebbe configurare uno sconfinamento di potere (eccesso di potere per sviamento o carenza di potere in astratto). Dopodichè l'amministrazione sembrerebbe aver completamente omesso di operare una fondamentale distinzione epidemiologica e giuridica tra le diverse fasce di rischio. Non rosulta sia stata fatta alcuna indagine retrospettiva o valutazione per tracciare i "casi probabili" (animali che presentano ferite da morso o che sono entrati in contatto diretto con il cane infetto) o i "casi sospetti" (animali che frequentavano la stessa area). Trattando l'intera popolazione animale allo stesso modo, l'ordinanza manifesterebbe un evidente eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria, poiché applica una misura massima d'emergenza a situazioni che non presentano alcun nesso causale con il focolaio accertato. Le linee guida sanitarie ed i principi di buon andamento della P.A. impongono che le zone di restrizione siano delimitate geograficamente (ad esempio, un raggio di X chilometri dal luogo del ritrovamento del caso positivo) e mirate alle categorie effettivamente esposte. Estendere l'obbligo a tappeto su tutto il territorio comunale, includendo cani e gatti che vivono esclusivamente in appartamento (animali indoor) o cani che escono solo al guinzaglio corto sotto il totale controllo del proprietario, potrebbe configurare uno sviamento di potere. La P.A. ha equiparato arbitrariamente situazioni di fatto radicalmente diverse.
Nel diritto amministrativo, un provvedimento d'urgenza deve essere idoneo a raggiungere lo scopo prefissato (la tutela della salute pubblica) senza produrre l'effetto opposto. Invece, come giustamente rilevato, la miopia scientifica e logica di questo atto rischia di creare un paradosso epidemiologico pericolosissimo, configurando una vera e propria azione amministrativa contra se stessa. La rabbia non è una malattia aerea (come l'influenza o il Covid-19); il contagio richiede un contatto diretto e penetrante, principalmente tramite il morso e l'inoculazione di saliva infetta in una ferita. Inoltre, non essendo una patologia endemica sul territorio, il rischio è strettamente confinato ai soggetti che sono entrati in contatto con il vettore originario. L'ordinanza ordina a migliaia di proprietari di recarsi negli ambulatori veterinari entro 15 giorni. Costringere l'intera popolazione canina e felina del comune a concentrarsi nelle sale d'attesa dei veterinari privati in un lasso di tempo così ristretto potrebbe creare una situazione di promiscuità forzata senza precedenti. L'ordinanza stessa ammette che il vaccino impiega 21 giorni per essere efficace. Questo significa che per un mese intero avremo migliaia di animali potenzialmente esposti, costretti a uscire di casa e a concentrarsi negli stessi luoghi (le cliniche), proprio mentre il virus potrebbe circolare. Se un animale asintomatico od in incubazione viene portato in ambulatorio, l'ordinanza si potrebbe trasformare nel più potente veicolo di diffusione del virus della rabbia sul territorio, provocando la strage che dichiarava di voler evitare. Infatti se riprendiamo le date e le scadenze imposte dall'atto, l'immunità di gregge sul territorio comunale verrebbe raggiunta, nella migliore delle ipotesi, ben 36 giorni dopo la scoperta del primo focolaio. Per oltre un mese, la popolazione animale rimane totalmente scoperta e vulnerabile. Se il caso del 27 maggio fosse stato l'innesco di una reale catena di contagi sul territorio (avvenuti ad esempio nei giorni precedenti tramite morsi a gatti o cani outdoor), ecco cosa potrebbe accadere applicando i tempi dell'ordinanza:
Gli animali già contagiati sono spacciati: Se un cane o un gatto ha subito un morso dal cane infetto prima del 27 maggio, la vaccinazione imposta dall'ordinanza è totalmente inutile. Il vaccino pre-contagio non ha effetto terapeutico se il virus è già entrato nel sistema nervoso.
Il virus corre più veloce del vaccino: Mentre i cittadini aspettano il proprio turno nei 15 giorni concessi, o attendono i 21 giorni di latenza immunitaria, gli animali eventualmente morsi dal cane originario finirebbero l'incubazione proprio in quel mese, iniziando a manifestare i sintomi e a mordere a loro volta, liberi dal guinzaglio in casa o nei giardini privati.
Il paradosso degli ambulatori: Come dicevamo, costringere migliaia di animali a concentrarsi nelle cliniche entro 15 giorni, proprio nel momento in cui i "casi secondari" (in incubazione) potrebbero iniziare a manifestare i primissimi sintomi o la bava infetta, trasforma le sale d'aspetto in una micidiale roulette russa.
Le uniche misure logiche per bloccare un virus a trasmissione diretta (morso) nelle prime 3-4 settimane sono il congelamento dei movimenti (quarantena, obbligo di guinzaglio corto e museruola immediati per tutti e divieto di uscita per i gatti), non una campagna vaccinale di massa a lungo termine che esaurisce la sua efficacia quando l'eventuale prima ondata di sintomi è già passata. In più nel diritto amministrativo, quando un'autorità impone un obbligo straordinario e coatto ad una platea indiscriminata di cittadini, i costi economici che ne derivano non possono essere ignorati o scaricati con leggerezza sul privato. Imporre una spesa improvvisa, oltretutto con l'obbligo del microchip che nulla c'entra con una misura eventualmente sanitaria, che va dai 40 € ai 140 € per singolo animale, con la prospettiva di superare facilmente i 150–250 € per le famiglie che possiedono più di un animale, senza alcuna gradualità, potrebbe configurare un vizio di eccesso di potere per totale assenza di indagine sociale. L'amministrazione non ha minimamente considerato le fasce di popolazione deboli, gli anziani con pensione minima o le famiglie a basso reddito per le quali una spesa imprevista di questa entità, da sostenere obbligatoriamente entro soli 15 giorni, rappresenta un sacrificio insostenibile o lesivo del diritto al sostentamento. Ok, RABBIA=VACCINAZIONE ci sta, ma il microchip? Per i cani l'anagrafe ed il microchip sono obbligatori per legge nazionale, per i gatti la normativa varia e l'obbligo non è ovunque generalizzato per gli animali che vivono esclusivamente in casa. Far gravare la spesa di un'anagrafe felina straordinaria (fino a 50 € ad animale) sulle tasche del cittadino all'interno di un'ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari è illegittimo. Se lo Stato od il Comune decidono di istituire un TSO od una mappatura d'emergenza, devono farsene carico attraverso i servizi veterinari pubblici dell'AULSS in forma gratuita o calmierata, proprio perché la finalità dichiarata è la "tutela della salute pubblica" e non l'adempimento amministrativo ordinario. Invece scaricare interamente il costo sui privati con la formula sbrigativa dell'Art. 2 ("Restano a carico dei proprietari i costi..."), minacciando al contempo sanzioni penali (art. 650 C.P.) o la "vaccinazione coatta contro la volontà", potrebbe trasformare un provvedimento sanitario in una vera e propria tassa patrimoniale occulta ed estorsiva, applicata sotto l'effetto della paura epidemiologica.
Se poi vogliamo fare un'analisi sul periodo storico del momento, potremmo anche vedere tutto ciò come l'ennesimo esperimento sociologico sulla popolazione. Nel diritto pubblico esiste una figura sintomatica dell'eccesso di potere chiamata sviamento di potere. Si verifica quando la Pubblica Amministrazione usa uno strumento legittimo (l'ordinanza contingibile e urgente per motivi di salute) per raggiungere in realtà un fine diverso (la digitalizzazione forzata, la mappatura e il tracciamento biometrico/sanitario della popolazione animale, con relativo incasso economico per la filiera professionale privata). Imponendo l'identificazione (microchip) e la registrazione in Banca Dati Nazionale anche per i felini che vivono in appartamento – e che epidemiologicamente hanno probabilità quasi nulle di contrarre la rabbia da un cane per strada – il Comune potrebbe usare il pretesto del singolo caso positivo per censire, digitalizzare e inserire nella griglia di controllo statale una fetta enorme di animali domestici che fino a ieri erano liberi dall'occhio burocratico. Legarlo indissolubilmente all'identità digitale e fiscale del proprietario nella Banca Dati Nazionale non serve solo a sapere "quanti gatti ci sono" ma serve ad inserire l'animale all'interno del circuito del tracciamento economico e del comportamento di spesa. L'animale domestico non è invisibile per l'economia moderna perchè genera un flusso di cassa costante e prevedibile. Censirlo forzatamente significa mappare una mappa di consumi precisi:
Tracciamento delle transazioni: Cibo, visite veterinarie, farmaci, assicurazioni. Una volta che l'animale è ufficialmente registrato a tuo nome nel database statale, ogni spesa a lui collegata (spesso detratta con il codice fiscale o pagata con moneta elettronica) diventa un dato comportamentale preziosissimo.
Il "Redditometro" indiretto: Mantenere uno o più animali ha un costo annuo quantificabile. Sapere esattamente quanti e quali animali possiede un nucleo familiare permette agli algoritmi di profilazione fiscale e sociale di calcolare la capacità di spesa reale del cittadino, incrociando i dati con i redditi dichiarati.
Politicamente e socialmente, questa operazione compie anche una transizione agghiacciante, cioè trasforma un legame affettivo e privato (il rapporto uomo-animale) in un rapporto giuridico-amministrativo monitorato dallo Stato. L'animale smette di essere un membro della famiglia protetto dalle mura domestiche e diventa un "dispositivo" censito, un centro di costo tracciato ed uno strumento di ricatto biocapitalista: "Se non paghi la microchippatura, se non ti adegui al TSO entro 15 giorni, sei fuori legge, passibile di sanzione penale e ti sequestriamo l'animale per vaccinarlo coattivamente". La Pubblica Amministrazione non può esercitare la coazione fisica sui beni o sugli animali di proprietà privata all'interno del domicilio del cittadino senza un previo provvedimento dell'autorità giudiziaria o una specifica previsione di legge che regoli l'esecuzione forzata. Il Sindaco non può autorizzare la Polizia Locale o i veterinari a "entrare in casa" e vaccinare un animale con la forza. Questo passaggio viola i diritti costituzionali di inviolabilità del domicilio (Art. 14 Cost.) e di proprietà.
Il dubbio è più che lecito perchè se il Comune avesse voluto fare un'operazione di sanità pubblica, avrebbe stanziato dei fondi, precettato l'AULSS e aperto degli hub pubblici per la profilassi gratuita dei soggetti realmente a rischio. Invece ha scelto la misura più devastante, costosa e coercitiva (l'obbligo vaccinale di massa in 15 giorni), omettendo le uniche misure di polizia sanitaria realmente efficaci, immediate e a costo zero per la cittadinanza, quali la quarantena circoscritta od il monitoraggio della zona del ritrovamento, il divieto assoluto di lasciare gli animali liberi od outdoor (specie nelle aree rurali a contatto con la fauna selvatica) e l'obbligo immediato di conduzione al guinzaglio corto e museruola per le uscite necessarie, applicato fin dal giorno zero. Queste misure avrebbero congelato il rischio di morso (e quindi di trasmissione) istantaneamente. Sostituirle con una corsa caotica al vaccino potrebbe dimostrare un eccesso di potere per irragionevolezza macroscopica. Poi quella frase inserita nell'atto – “anche contro la volontà del proprietario” – non ha alcun valore giuridico reale (come abbiamo visto, viola l'articolo 14 della Costituzione sull'inviolabilità del domicilio), ma ha un immenso valore propagandistico. Serve a mandare un messaggio politico chiaro: "Qui l'autorità dello Stato schiaccia l'autodeterminazione individuale, e non ci fermeremo davanti al vostro dissenso". Politicamente, si crea un precedente, cioè se passa il principio che il Sindaco può ordinare la violazione del tuo domicilio per inoculare forzatamente un farmaco al tuo gatto domestico che vive in appartamento, allora la transizione verso il controllo biometrico e sanitario totale della popolazione umana è già culturalmente digerita. Non siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, ma a un'operazione di bandiera ideologica. La formula "anche contro la volontà" non è diritto amministrativo ma è propaganda biopolitica mirata a colpire il dissenso, a censire i gatti tramite microchip obbligatorio ed a riaffermare lo Stato-Padrone contro il Cittadino-Schiavo. Se uniamo l'analisi del diritto amministrativo puro, all'impatto finanziario reale, svela che dietro lo schermo dell'emergenza sanitaria si nasconde, nei fatti, una massiccia operazione di tracciamento e inoculazione coatta interamente finanziata dai cittadini.
E noi che possiamo fare contro queste azioni veramente poco trasparenti ed autoritarie? Certo che la disobbedienza civile è necessaria ma BISOGNA DIRE NO! con le giuste motivazioni. Seppur venga indicata la possibilità di adire il TAR, l'ordinanza indica che il ricorso al TAR Veneto va fatto ai sensi della "L. 1034/1971" ma questa legge è stata interamente abrogata ben 16 anni fa, con l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), il primo passo immediato e "gratuito per il cittadino" è l'istanza di annullamento in autotutela ai sensi della L. 241/1990 e formale atto di diffida avverso l’Ordinanza Sindacale n. 174 del 29/05/2026. NON SI DEVE ARRIVARE A SANZIONE, perchè l'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) stabilisce che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro."
Natura del reato: Si tratta di un reato penale a tutti gli effetti. Questo significa che l'accertamento da parte della Polizia Locale fa scattare una denuncia alla Procura della Repubblica, l'apertura di un procedimento penale e la relativa iscrizione nel casellario giudiziale (la "fedina penale" sporca).
Oblazione: Essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa (arresto o ammenda), il cittadino può estinguere il reato prima del processo pagando una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda (circa 103 euro), oltre alle spese del procedimento, tramite l'istituto dell'oblazione (art. 162 c.p.).
Oltre alla sanzione penale del codice, l'ordinanza introduce una misura di coercizione amministrativa diretta che rappresenta una vera e propria forzatura giuridica:
Adempimento forzato: Il testo dispone che l'inosservanza "comporta comunque l'obbligo di procedere alla vaccinazione dell'animale, anche contro la volontà del proprietario".
Costi a carico: In caso di intervento coatto delle autorità (Servizi Veterinari dell'AULSS coadiuvati dalle Forze dell'Ordine), al proprietario verrebbero comunque addebitati tutti i costi vivi dell'operazione (visita, microchip, vaccino), oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti locali di Polizia Veterinaria (che per la mancata identificazione o violazione delle norme sui pet possono variare da poche decine a diverse centinaia di euro a seconda delle leggi regionali).
La vera disobbedienza non segue i "consigli sui social" che potrebbero peggiorare la situazione in atto ma vanno applicate le azioni corrette, previste dal nostro ordinamento perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Sta facendo molto discutere il caso nel Veneto di un cane, importato illegalmente dal Marocco, che ha manifestato la rabbia. Da qui un'ordinanza del Sindaco che sta creando molto rumore sui social ma andiamo ad analizzarla punto per punto. Qui la notizia "Caso di rabbia canina a Vittorio Veneto, salite a 41 le persone sottoposte a profilassi" dove possiamo leggere: "Nel pomeriggio di oggi, 1° giugno, si è nuovamente riunito il Gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato, istituito dopo il caso di rabbia canina che si è registrato a Vittorio Veneto, per fare il punto sulle attività in corso e sugli ultimi dati disponibili. Sono salite a 41 le persone sottoposte a profilassi antirabbica. Resta invece invariato il numero dei cani sottoposti a isolamento sanitario (sei, attualmente ospiti nel canile sanitario di Ponzano Veneto). Nella giornata di oggi, il servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il servizio Veterinario hanno ricevuto complessivamente circa 70 telefonate, prevalentemente finalizzate a richiedere informazioni sullo stato di salute degli animali sottoposti a quarantena e sui possibili rischi per altri animali o per i rispettivi proprietari".
Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco (ex art. 50 TUEL) sono atti straordinari che permettono di derogare alla legge, ma devono comunque rispettare i principi supremi dell'ordinamento giuridico e i requisiti minimi della L. 241/90. Nel diritto amministrativo, l'ordinanza contingibile e urgente (ex art. 50 TUEL) è legittima solo se rappresenta l'estrema ratio e se la misura imposta è strettamente proporzionata al rischio reale emerso dall'istruttoria. Più la misura è coatta e restrittiva per la libertà e il portafoglio dei cittadini, più l'azione della Pubblica Amministrazione deve essere chirurgica. Il primo punto che salta all'occhio è "Il caso di rabbia canina" ma l'obbligo coatto è stato esteso anche ai gatti. Qui potrebbe essere "Incompetenza del Sindaco sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO) di massa" visto che ha poteri di urgenza in materia di sanità locale (art. 50 TUEL), ma non può istituire dal nulla un obbligo vaccinale di massa esteso a un'intera popolazione animale (specialmente ai gatti), poiché la competenza per l'eventuale estensione di profilassi vaccinali obbligatorie spetta al Ministero della Salute o alla normativa statale/regionale. La profilassi della rabbia (laddove prevista in zone focolaio o a rischio) storicamente e normativamente si concentra sulla specie canina e sugli animali da reddito o esposti. Estendere un TSO preventivo a tutti i gatti presenti sul territorio, tramite ordinanza sindacale, potrebbe configurare uno sconfinamento di potere (eccesso di potere per sviamento o carenza di potere in astratto). Dopodichè l'amministrazione sembrerebbe aver completamente omesso di operare una fondamentale distinzione epidemiologica e giuridica tra le diverse fasce di rischio. Non rosulta sia stata fatta alcuna indagine retrospettiva o valutazione per tracciare i "casi probabili" (animali che presentano ferite da morso o che sono entrati in contatto diretto con il cane infetto) o i "casi sospetti" (animali che frequentavano la stessa area). Trattando l'intera popolazione animale allo stesso modo, l'ordinanza manifesterebbe un evidente eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria, poiché applica una misura massima d'emergenza a situazioni che non presentano alcun nesso causale con il focolaio accertato. Le linee guida sanitarie ed i principi di buon andamento della P.A. impongono che le zone di restrizione siano delimitate geograficamente (ad esempio, un raggio di X chilometri dal luogo del ritrovamento del caso positivo) e mirate alle categorie effettivamente esposte. Estendere l'obbligo a tappeto su tutto il territorio comunale, includendo cani e gatti che vivono esclusivamente in appartamento (animali indoor) o cani che escono solo al guinzaglio corto sotto il totale controllo del proprietario, potrebbe configurare uno sviamento di potere. La P.A. ha equiparato arbitrariamente situazioni di fatto radicalmente diverse.
Nel diritto amministrativo, un provvedimento d'urgenza deve essere idoneo a raggiungere lo scopo prefissato (la tutela della salute pubblica) senza produrre l'effetto opposto. Invece, come giustamente rilevato, la miopia scientifica e logica di questo atto rischia di creare un paradosso epidemiologico pericolosissimo, configurando una vera e propria azione amministrativa contra se stessa. La rabbia non è una malattia aerea (come l'influenza o il Covid-19); il contagio richiede un contatto diretto e penetrante, principalmente tramite il morso e l'inoculazione di saliva infetta in una ferita. Inoltre, non essendo una patologia endemica sul territorio, il rischio è strettamente confinato ai soggetti che sono entrati in contatto con il vettore originario. L'ordinanza ordina a migliaia di proprietari di recarsi negli ambulatori veterinari entro 15 giorni. Costringere l'intera popolazione canina e felina del comune a concentrarsi nelle sale d'attesa dei veterinari privati in un lasso di tempo così ristretto potrebbe creare una situazione di promiscuità forzata senza precedenti. L'ordinanza stessa ammette che il vaccino impiega 21 giorni per essere efficace. Questo significa che per un mese intero avremo migliaia di animali potenzialmente esposti, costretti a uscire di casa e a concentrarsi negli stessi luoghi (le cliniche), proprio mentre il virus potrebbe circolare. Se un animale asintomatico od in incubazione viene portato in ambulatorio, l'ordinanza si potrebbe trasformare nel più potente veicolo di diffusione del virus della rabbia sul territorio, provocando la strage che dichiarava di voler evitare. Infatti se riprendiamo le date e le scadenze imposte dall'atto, l'immunità di gregge sul territorio comunale verrebbe raggiunta, nella migliore delle ipotesi, ben 36 giorni dopo la scoperta del primo focolaio. Per oltre un mese, la popolazione animale rimane totalmente scoperta e vulnerabile. Se il caso del 27 maggio fosse stato l'innesco di una reale catena di contagi sul territorio (avvenuti ad esempio nei giorni precedenti tramite morsi a gatti o cani outdoor), ecco cosa potrebbe accadere applicando i tempi dell'ordinanza:
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Gli animali già contagiati sono spacciati: Se un cane o un gatto ha subito un morso dal cane infetto prima del 27 maggio, la vaccinazione imposta dall'ordinanza è totalmente inutile. Il vaccino pre-contagio non ha effetto terapeutico se il virus è già entrato nel sistema nervoso.
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Il virus corre più veloce del vaccino: Mentre i cittadini aspettano il proprio turno nei 15 giorni concessi, o attendono i 21 giorni di latenza immunitaria, gli animali eventualmente morsi dal cane originario finirebbero l'incubazione proprio in quel mese, iniziando a manifestare i sintomi e a mordere a loro volta, liberi dal guinzaglio in casa o nei giardini privati.
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Il paradosso degli ambulatori: Come dicevamo, costringere migliaia di animali a concentrarsi nelle cliniche entro 15 giorni, proprio nel momento in cui i "casi secondari" (in incubazione) potrebbero iniziare a manifestare i primissimi sintomi o la bava infetta, trasforma le sale d'aspetto in una micidiale roulette russa.
Le uniche misure logiche per bloccare un virus a trasmissione diretta (morso) nelle prime 3-4 settimane sono il congelamento dei movimenti (quarantena, obbligo di guinzaglio corto e museruola immediati per tutti e divieto di uscita per i gatti), non una campagna vaccinale di massa a lungo termine che esaurisce la sua efficacia quando l'eventuale prima ondata di sintomi è già passata. In più nel diritto amministrativo, quando un'autorità impone un obbligo straordinario e coatto ad una platea indiscriminata di cittadini, i costi economici che ne derivano non possono essere ignorati o scaricati con leggerezza sul privato. Imporre una spesa improvvisa, oltretutto con l'obbligo del microchip che nulla c'entra con una misura eventualmente sanitaria, che va dai 40 € ai 140 € per singolo animale, con la prospettiva di superare facilmente i 150–250 € per le famiglie che possiedono più di un animale, senza alcuna gradualità, potrebbe configurare un vizio di eccesso di potere per totale assenza di indagine sociale. L'amministrazione non ha minimamente considerato le fasce di popolazione deboli, gli anziani con pensione minima o le famiglie a basso reddito per le quali una spesa imprevista di questa entità, da sostenere obbligatoriamente entro soli 15 giorni, rappresenta un sacrificio insostenibile o lesivo del diritto al sostentamento. Ok, RABBIA=VACCINAZIONE ci sta, ma il microchip? Per i cani l'anagrafe ed il microchip sono obbligatori per legge nazionale, per i gatti la normativa varia e l'obbligo non è ovunque generalizzato per gli animali che vivono esclusivamente in casa. Far gravare la spesa di un'anagrafe felina straordinaria (fino a 50 € ad animale) sulle tasche del cittadino all'interno di un'ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari è illegittimo. Se lo Stato od il Comune decidono di istituire un TSO od una mappatura d'emergenza, devono farsene carico attraverso i servizi veterinari pubblici dell'AULSS in forma gratuita o calmierata, proprio perché la finalità dichiarata è la "tutela della salute pubblica" e non l'adempimento amministrativo ordinario. Invece scaricare interamente il costo sui privati con la formula sbrigativa dell'Art. 2 ("Restano a carico dei proprietari i costi..."), minacciando al contempo sanzioni penali (art. 650 C.P.) o la "vaccinazione coatta contro la volontà", potrebbe trasformare un provvedimento sanitario in una vera e propria tassa patrimoniale occulta ed estorsiva, applicata sotto l'effetto della paura epidemiologica.
Se poi vogliamo fare un'analisi sul periodo storico del momento, potremmo anche vedere tutto ciò come l'ennesimo esperimento sociologico sulla popolazione. Nel diritto pubblico esiste una figura sintomatica dell'eccesso di potere chiamata sviamento di potere. Si verifica quando la Pubblica Amministrazione usa uno strumento legittimo (l'ordinanza contingibile e urgente per motivi di salute) per raggiungere in realtà un fine diverso (la digitalizzazione forzata, la mappatura e il tracciamento biometrico/sanitario della popolazione animale, con relativo incasso economico per la filiera professionale privata). Imponendo l'identificazione (microchip) e la registrazione in Banca Dati Nazionale anche per i felini che vivono in appartamento – e che epidemiologicamente hanno probabilità quasi nulle di contrarre la rabbia da un cane per strada – il Comune potrebbe usare il pretesto del singolo caso positivo per censire, digitalizzare e inserire nella griglia di controllo statale una fetta enorme di animali domestici che fino a ieri erano liberi dall'occhio burocratico. Legarlo indissolubilmente all'identità digitale e fiscale del proprietario nella Banca Dati Nazionale non serve solo a sapere "quanti gatti ci sono" ma serve ad inserire l'animale all'interno del circuito del tracciamento economico e del comportamento di spesa. L'animale domestico non è invisibile per l'economia moderna perchè genera un flusso di cassa costante e prevedibile. Censirlo forzatamente significa mappare una mappa di consumi precisi:
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Tracciamento delle transazioni: Cibo, visite veterinarie, farmaci, assicurazioni. Una volta che l'animale è ufficialmente registrato a tuo nome nel database statale, ogni spesa a lui collegata (spesso detratta con il codice fiscale o pagata con moneta elettronica) diventa un dato comportamentale preziosissimo.
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Il "Redditometro" indiretto: Mantenere uno o più animali ha un costo annuo quantificabile. Sapere esattamente quanti e quali animali possiede un nucleo familiare permette agli algoritmi di profilazione fiscale e sociale di calcolare la capacità di spesa reale del cittadino, incrociando i dati con i redditi dichiarati.
Politicamente e socialmente, questa operazione compie anche una transizione agghiacciante, cioè trasforma un legame affettivo e privato (il rapporto uomo-animale) in un rapporto giuridico-amministrativo monitorato dallo Stato. L'animale smette di essere un membro della famiglia protetto dalle mura domestiche e diventa un "dispositivo" censito, un centro di costo tracciato ed uno strumento di ricatto biocapitalista: "Se non paghi la microchippatura, se non ti adegui al TSO entro 15 giorni, sei fuori legge, passibile di sanzione penale e ti sequestriamo l'animale per vaccinarlo coattivamente". La Pubblica Amministrazione non può esercitare la coazione fisica sui beni o sugli animali di proprietà privata all'interno del domicilio del cittadino senza un previo provvedimento dell'autorità giudiziaria o una specifica previsione di legge che regoli l'esecuzione forzata. Il Sindaco non può autorizzare la Polizia Locale o i veterinari a "entrare in casa" e vaccinare un animale con la forza. Questo passaggio viola i diritti costituzionali di inviolabilità del domicilio (Art. 14 Cost.) e di proprietà.
Il dubbio è più che lecito perchè se il Comune avesse voluto fare un'operazione di sanità pubblica, avrebbe stanziato dei fondi, precettato l'AULSS e aperto degli hub pubblici per la profilassi gratuita dei soggetti realmente a rischio. Invece ha scelto la misura più devastante, costosa e coercitiva (l'obbligo vaccinale di massa in 15 giorni), omettendo le uniche misure di polizia sanitaria realmente efficaci, immediate e a costo zero per la cittadinanza, quali la quarantena circoscritta od il monitoraggio della zona del ritrovamento, il divieto assoluto di lasciare gli animali liberi od outdoor (specie nelle aree rurali a contatto con la fauna selvatica) e l'obbligo immediato di conduzione al guinzaglio corto e museruola per le uscite necessarie, applicato fin dal giorno zero. Queste misure avrebbero congelato il rischio di morso (e quindi di trasmissione) istantaneamente. Sostituirle con una corsa caotica al vaccino potrebbe dimostrare un eccesso di potere per irragionevolezza macroscopica. Poi quella frase inserita nell'atto – “anche contro la volontà del proprietario” – non ha alcun valore giuridico reale (come abbiamo visto, viola l'articolo 14 della Costituzione sull'inviolabilità del domicilio), ma ha un immenso valore propagandistico. Serve a mandare un messaggio politico chiaro: "Qui l'autorità dello Stato schiaccia l'autodeterminazione individuale, e non ci fermeremo davanti al vostro dissenso". Politicamente, si crea un precedente, cioè se passa il principio che il Sindaco può ordinare la violazione del tuo domicilio per inoculare forzatamente un farmaco al tuo gatto domestico che vive in appartamento, allora la transizione verso il controllo biometrico e sanitario totale della popolazione umana è già culturalmente digerita. Non siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, ma a un'operazione di bandiera ideologica. La formula "anche contro la volontà" non è diritto amministrativo ma è propaganda biopolitica mirata a colpire il dissenso, a censire i gatti tramite microchip obbligatorio ed a riaffermare lo Stato-Padrone contro il Cittadino-Schiavo. Se uniamo l'analisi del diritto amministrativo puro, all'impatto finanziario reale, svela che dietro lo schermo dell'emergenza sanitaria si nasconde, nei fatti, una massiccia operazione di tracciamento e inoculazione coatta interamente finanziata dai cittadini.
E noi che possiamo fare contro queste azioni veramente poco trasparenti ed autoritarie? Certo che la disobbedienza civile è necessaria ma BISOGNA DIRE NO! con le giuste motivazioni. Seppur venga indicata la possibilità di adire il TAR, l'ordinanza indica che il ricorso al TAR Veneto va fatto ai sensi della "L. 1034/1971" ma questa legge è stata interamente abrogata ben 16 anni fa, con l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), il primo passo immediato e "gratuito per il cittadino" è l'istanza di annullamento in autotutela ai sensi della L. 241/1990 e formale atto di diffida avverso l’Ordinanza Sindacale n. 174 del 29/05/2026. NON SI DEVE ARRIVARE A SANZIONE, perchè l'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) stabilisce che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro."
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Natura del reato: Si tratta di un reato penale a tutti gli effetti. Questo significa che l'accertamento da parte della Polizia Locale fa scattare una denuncia alla Procura della Repubblica, l'apertura di un procedimento penale e la relativa iscrizione nel casellario giudiziale (la "fedina penale" sporca).
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Oblazione: Essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa (arresto o ammenda), il cittadino può estinguere il reato prima del processo pagando una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda (circa 103 euro), oltre alle spese del procedimento, tramite l'istituto dell'oblazione (art. 162 c.p.).
Oltre alla sanzione penale del codice, l'ordinanza introduce una misura di coercizione amministrativa diretta che rappresenta una vera e propria forzatura giuridica:
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Adempimento forzato: Il testo dispone che l'inosservanza "comporta comunque l'obbligo di procedere alla vaccinazione dell'animale, anche contro la volontà del proprietario".
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Costi a carico: In caso di intervento coatto delle autorità (Servizi Veterinari dell'AULSS coadiuvati dalle Forze dell'Ordine), al proprietario verrebbero comunque addebitati tutti i costi vivi dell'operazione (visita, microchip, vaccino), oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti locali di Polizia Veterinaria (che per la mancata identificazione o violazione delle norme sui pet possono variare da poche decine a diverse centinaia di euro a seconda delle leggi regionali).
La vera disobbedienza non segue i "consigli sui social" che potrebbero peggiorare la situazione in atto ma vanno applicate le azioni corrette, previste dal nostro ordinamento perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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