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LA SISTEMATICA REPRESSIONE DEL DIRITTO DI CRITICA

C'è un copione ormai tristemente noto nell'ecosistema digitale italiano. Un cittadino esprime un dissenso — magari aspro, magari polemico, a volte persino scoordinato — contro un personaggio pubblico, una testata od un'azienda e, dopo qualche settimana, ecco arrivare la PEC o la raccomandata con l'intestazione minacciosa di uno studio legale. Si parla di "diffamazione a mezzo stampa", di "danni d'immagine inquantificabili", di richieste di risarcimento faraoniche e dell'intimazione a rimuovere il post e pubblicare scuse pubbliche pena "ulteriori azioni giudiziarie". Il risultato qual è? Nella stragrande maggioranza dei casi, il cittadino medio va nel panico, cancella il commento, si scusa mortificato e decide che d'ora in poi guarderà il soffitto. Missione compiuta, la censura preventiva ha funzionato senza che sia stato speso un solo euro in tribunale. Ma facciamo un'analisi fredda, da chi guarda il diritto come un dato oggettivo e non come uno strumento di intimidazione. Quante di queste missive hanno un reale fondamento giuridico e quante sono solo "letterine di Natale" mandate a pescare nel torbido?

Dobbiamo però partire da un triste presupposto, cioè che gli italiani, sopratutto sui social, oscillano quasi sempre tra due estremi speculari ed ugualmente tossici, dimenticando completamente la via di mezzo dell'assertività strategica:

  1. L'attendismo passivo o sottomesso: Chi subisce, tace, incassa, oppure — quando viene raggiunto da una diffida o da una letterina intimidatoria — va nel panico totale, cancella tutto e chiede scusa in lacrime (come la pensionata di cui parlavamo prima), abdicando a qualsiasi diritto di espressione.

  2. L'aggressività scomposta (la reazione di pancia): Chi si sente indignato ma, non avendo gli strumenti culturali, giuridici o retorici per argomentare, scarica la propria frustrazione insultando, generalizzando, attaccando l'identità della persona (ad hominem) od urlando allo scandalo.

Ma comunicare correttamente non è un istinto innato, ci vuole studio e pratica. Infatti questo non dovrebbe stupirci perchè è proprio dalla scuola, e quindi poi da tutta la società, che deriva principalmente questa carenza comunicativa. Ad un individuo, dai 6 fino ai 20 anni, viene insegnato che la comunicazione è un flusso unidirezionale e verticale (principalmente bisogna stare zitti; l'insegnante interroga, lo studente risponde; si parla solo previa autorizzazione per alzata di mano; il dissenso rispetto all'autorità od al testo scolastico viene spesso liquidato come "maleducazione" o "ribellione"; i bisogni fisiologici sono a comando e su conferma di terzi), è ovvio che da adulto quel cittadino si troverà spaesato nello spazio pubblico ed anche digitale. Purtroppo l'impostazione scolastica tradizionale non prevede l'allenamento all'assertività, che richiede pariteticità, argomentazione autonoma e gestione del conflitto verbale. Al contrario, produce storicamente due reazioni opposte e speculari:

  1. La sudditanza totale: La tendenza a subire l'autorità, a non fiatare, od a spaventarsi non appena un soggetto con un "titolo" od una posizione di potere alza la voce od ordina qualcosa (Yes Man).

  2. La reazione scomposta e infantile: Nel momento in cui il cittadino si ritrova nello spazio apparentemente anarchico dei social, l'assenza di una vera educazione al confronto dialettico fa esplodere la frustrazione repressa. Non sapendo come argomentare in modo assertivo, si passa direttamente all'insulto, alla tifoseria o alla gogna, replicando lo schema dello scontro da cortile anziché del confronto civile, passando automaticamente dalla parte del torto.

Non stupisce affatto, quindi, che manchi la cultura della comunicazione corretta e, se non ti insegnano mai a confutare un'idea senza offendere la persona, a distinguere il piano logico da quello emotivo ed a difendere le tue ragioni con i fatti, quando arrivi nel mondo reale (fisico o digitale) sei disarmato. O subisci il silenzio oppure offri il fianco alla trappola giudiziaria. Ma cosa vuol dire comunicare in modo assertivo? Comunicare in modo assertivo ci permette di esprimere le nostre idee ed i nostri stati d’animo in modo diretto, aperto e onesto. Ci permette di assumerci la responsabilità delle nostre azioni senza giudicare od incolpare gli altri. Ci permette di confrontarci in modo costruttivo e trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente laddove esista un conflitto o, se non si trovasse il compromesso, lasciarsi comunque con idee contrapposte ma in maniera rispettosa dei due diversi punti di vista. Infatti è vero che, sul piano filosofico od interpretativo, «non esiste una sola verità e dipende da come vedi la questione». Ognuno ha il diritto costituzionale di interpretare un fenomeno politico, economico o sociale secondo la propria visione e le proprie credenze ma nel momento in cui sposti il discorso dal piano della mera opinione a quello dell'accusa o della contestazione pubblica, la libertà di interpretazione si ferma dove iniziano i fatti oggettivi dimostrabili. Quindi possiamo dire che l'assertività ti dà la forma corretta per esporre il pensiero, ma il rigore dei fatti oggettivi ti dà l'armatura per renderlo inattaccabile. 

L'assertività è l'unica arma che permette di dire le cose più dure, scomode e chirurgiche possibili, rimanendo totalmente incensurabili ed inattaccabili. Oltretutto è proprio un'arma infallibile per il mondo del dissenso. Infatti la comunicazione assertiva non è un'opzione di cortesia, ma una condizione di esistenza e di efficacia del dissenso stesso. Chi scende in agone pubblico senza assertività non sta facendo protesta ma sta facendo auto-sabotaggio non solo di sè ma anche del movimento in cui si riconosce. Purtroppo per l'opinione pubblica "i novax" od i "no-qualsiasi cosa" sono violenti, ignoranti e pericolosi per sè e per gli altri e bisogna riconquistare la credibilità, proprio evitando commenti che potrebbero violare la Legge. Se chi contesta dimostra di conoscere le leggi meglio di chi le applica male, di argomentare basandosi su fatti dimostrabili e di mantenere un controllo ferreo della forma (usando il condizionale, le fonti certe e rigettando l'insulto ad hominem), allora la narrazione dominante si inceppa. Cade il pretesto per dipingere il dissenso come barbarie, e la critica — finalmente blindata — costringe l'interlocutore a confrontarsi nel merito dei contenuti. E proprio sui contenuti, visto che ho lavorato su alcune di queste "letterine dagli avvocati", andremo ad analizzare anche il contenuto a livello giuridico e quando è possibile rimandarla al mittente con richiesta immediata di archiviazione della pratica e tanti saluti.

Ma come si innesca davvero la DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA? Va fatta una distinzione tra L'INGIURIA (oggi illecito civile) che richiede la contestualità fisica o temporale diretta (il faccia a faccia, la telefonata in viva voce, la chat privata uno-a-uno in tempo reale, lo scambio di commenti) in cui lo scambio è bidirezionale e circoscritto ai diretti interessati dalla DIFFAMAZIONE anche sui social/internet, dove invece sfrutta una vetrina pubblica aperta ad un pubblico indeterminato (bastano due+ persone oltre a chi scrive il commento). Anche se arriva una notifica (commento sul tuo profilo oppure sulla tua pagina pubblica) oppure si risponde dopo dieci minuti od un'ora per difendersi (su altre pagine), il danno alla reputazione si è già propagato davanti ad una platea di terzi che hanno letto l'offesa in tua assenza. La possibilità successiva di replicare non cancella la natura pubblica ed unilaterale dell'attacco iniziale. La rete non è un porto franco dove tutto è concesso, ma non deve nemmeno diventare un terreno di caccia in cui gli studi legali possono spaventare i cittadini con diffide pretestuose per reprimere il dissenso legittimo. Mantenere la barra dritta tra la tutela della propria libertà di pensiero ed il rispetto rigoroso della dignità altrui è l'unico modo per muoversi in sicurezza. Da un lato serve la consapevolezza di non cedere mai alla tentazione dell'insulto gratuito o della gogna personale, che prestano il fianco a responsabilità reali e dall'altro serve la fermezza nel respingere ogni tentativo di intimidazione o censura preventiva quando si esercita legittimamente il proprio diritto di critica e di opinione.

Nel diritto penale, perché sussista il reato di diffamazione (Art. 595 c.p.), è un presupposto indefettibile che l'offesa sia specificamente individuabile e rivolta ad una persona determinata o riconducibile. Se l'imputazione si regge su un giudizio generico o riferito ad un'opinione/fatto, il reato viene meno alla radice perché manca l'oggetto lesivo della reputazione personale. Anche laddove la frase dovesse essere interpretata estensivamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare nella V Sezione Penale, che è la sezione competente in materia di reati contro l'onore e la reputazione) riconosce ampiamente che l'uso di termini forti, aspri o paradossali (come "vergognoso" o "criminale" nel linguaggio politico, sociale o di forte dissenso pubblico) rientra spesso nel cosiddetto diritto di critica politica e d'opinione, specialmente quando si discute di temi di pubblico interesse (come la gestione sanitaria, i vaccini o le politiche pandemiche).

1. Sul requisito della determinatezza od individuabilità certa della persona offesa

Perché si configuri il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), non è ammissibile affidarsi a congetture od interpretazioni soggettive; il soggetto deve essere chiaramente individuato od individuabile attraverso criteri oggettivi deducibili dal testo. Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Ordinanza n. 40746 del 6 novembre 2024: Ribadisce che l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile in termini di affidabile certezza dalla stessa prospettazione della frase, escludendo qualsiasi ricorso a intuizioni o congetture soggettive e Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 48058 del 26 novembre 2019: Ha ribadito il principio consolidato secondo cui, ai fini della concreta offensività della diffamazione, è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata e oggettivamente riconoscibile.

2. Sull'uso di toni forti, asprezza e diritto di critica politica/sociale

La giurisprudenza esclude il reato quando l'espressione aspra, forte o paradossale si inserisce all'interno di un dibattito di pubblico interesse (politico, sanitario, sociale) e mantiene un legame con un nucleo fattuale o di opinione argomentata, senza trasgredire nell'aggressione personale gratuita (ad hominem). Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 11571 del 12 aprile 2025: Ha ribadito che non integra il reato di diffamazione la critica formulata con toni aspri se inserita in un contesto di disapprovazione civile, rientrando a pieno titolo nell'esimente costituzionale del diritto di critica (art. 21 Cost.) e Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 17017 del 31 ottobre 2026: Ha confermato che in materia di dissenso e polemica pubblica (anche nei contesti digitali e social), l'uso di espressioni pungenti o ironiche volte a criticare un'idea, un'azione o un orientamento non costituisce reato, purché non si traduca nell'attribuzione di qualità puramente degradanti od infamanti stabili riferite alla persona.

Proprio per questi presupposti però ogni "letterina da avvocati" deve essere gestita come un caso unico e personale, dove non va assolutamente ignorata ma deve essere analizzata per essere davvero contestata, perchè se la pretesa economica avanzata nella lettera è del tutto infondata, priva di prove, priva di un reale danno e basata sulla minaccia di un'azione legale pretestuosa (o peggio, sulla minaccia di rovinare la reputazione o la vita della persona attraverso cause miliardarie), la condotta di chi invia quella lettera potrebbe invece configurare il reato di estorsione (Art. 629 c.p.) o, quanto meno, di tentata estorsione. Di fronte ad una lettera che non solo è infondata nel merito (perché manca il reato di diffamazione e manca la prova del danno), ma pretende anche somme di denaro od impone rimozioni coatte sotto minaccia di cause miliardarie, il cittadino non si trova più soltanto nella posizione di dover "subire o difendersi da una causa civile" ma può valutare, insieme ad un legale di fiducia o persona competente, il deposito di una querela per tentata estorsione (art. 56 e 629 c.p.) o di un esposto per minaccia grave. È esattamente il ribaltamento totale del tavolo che fa bene anche al movimento del dissenso, cioè chi usa la lettera intimidatoria per seminare il panico e tappare la bocca al cittadino si ritrova improvvisamente indagato in sede penale per aver tentato di estorcere denaro o silenzio attraverso l'abuso della funzione legale. Infatti senza la prova documentale e concreta di un danno effettivo e causato da quel commento, le minacce risarcitorie contenute in quelle lettere rimangono solo pura propaganda intimidatoria su carta intestata. 

Nel diritto italiano non esiste il "danno in re ipsa" (ovvero il danno presunto o automatico per il solo fatto che sia stato scritto un commento). La Cassazione lo ribadisce da anni con estremo rigore. Se chi manda la lettera decide davvero di citare in giudizio un cittadino, ha l'onere della prova (Art. 2697 c.c.). Per ottenere anche solo un euro di risarcimento, deve dimostrare in modo rigoroso tre elementi distinti:

  1. L'illiceità della condotta (L'evento lesivo): Deve dimostrare che il commento supera i limiti del diritto di critica (continente, pertinente e veritiero) e che costituisce un reato (diffamazione). Se si tratta di un'opinione o di una denuncia politica/sociale, l'illiceità crolla all'origine.

  2. L'esistenza reale e concreta del Danno (L'effetto): Non basta dire "mi ha offeso" o "ha leso la mia reputazione". Il sedicente danneggiato deve quantificare e dimostrare il danno patrimoniale o non patrimoniale:

    • Danno patrimoniale: Deve portare documenti contabili, contratti risolti, bilanci o clienti persi direttamente a causa di quel specifico commento.

    • Danno non patrimoniale (biologico/esistenziale): Deve dimostrare con perizie mediche o fatti concreti un reale e grave sconvolgimento della vita quotidiana o della salute.

  3. Il Nesso di Causalità Diretta: Deve dimostrare che il danno economico o reputazionale lamentato è stato causato esclusivamente e direttamente da quel singolo commento espresso sotto un post, e non da altri fattori, dalla propria condotta pubblica precedente o dal dibattito generale.

Chiedere una cifra "a saldo e stralcio" (spesso studiata appositamente per rimanere sotto la soglia psicologica che spinge una persona a dire "preferisco pagare piuttosto che rischiare un processo" anziché ingaggiare un avvocato per difendersi) è la tecnica classica di chi sa benissimo che in tribunale non otterrebbe un solo centesimo di risarcimento per danno inesistente. Va comunque sottolineato che ogni caso DEVE essere valutato attentamente, perchè anche se spesso manca un vero danno patrimoniale (perché la persona offesa non perde contratti o denaro a causa di quel singolo utente), l'ordinamento e la giurisprudenza riconoscono pienamente la sussistenza del danno morale e del reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.), amplificato dalla cassa di risonanza e dalla permanenza nel tempo della rete. D'altra parte in molti casi si punta sulla riscossione rapida e coatta facendo leva sul terrore della sanzione. Invece di fronte a richieste di questo tipo, la risposta basata sul Diritto Puro e sulla consapevolezza tecnica demolisce completamente il castello di carta di questi studi legali perchè quando capiscono di avere di fronte un cittadino che non si spaventa, che riconosce la differenza tra attacco personale e critica ad un'affermazione e che sa che non esiste alcun danno dimostrabile, queste pretese svaniscono nel nulla. Comunque sarebbe meglio evitare sempre di mettersi nella condizione di ricevere quelle lettere e, proprio per questo, mettiamo a disposizione un ---> VADEMECUM operativo, cinico quanto basta e blindato sul piano giuridico per commentare sui social senza prestare il fianco a querele o a strumentalizzazioni.

SII CONSAPEVOLE, SII LIBERO perchè solo la consapevolezza ti renderà libero anche di criticare qualsiasi persona.

 

Alessandra Ghisla

Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e

tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

 

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