ISCRIZIONI SCOLASTICHE 0-16 per l’anno scolastico 2026/2027
Cita da Alessandra Ghisla su 2 Gennaio 2026, 18:10
L’Italia rispetta in pieno il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - Articolo 2 – Diritto all’istruzione: «A nessuno può essere negato il diritto all’istruzione. Nell’ambito dell’esercizio di qualsiasi funzione che assuma lo Stato in materia d’istruzione e d’insegnamento, lo Stato rispetterà il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». La Corte ha chiarito che il diritto all’istruzione non riguarda solo l’accesso formale alla scuola, ma anche la prosecuzione regolare degli studi e la non interruzione arbitraria del percorso educativo da parte dello Stato o delle sue istituzioni (inclusi i tribunali). L’Italia ha infatti ratificato la “Convenzione dei Diritti del Fanciullo” con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 con il Principio settimo: “(omiss) Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”. In più la normativa vigente di riferimento, oltre all’art. 3-bis della legge 119/2017 va recepita ai sensi dell’art. 34 della Costituzione: “La scuola è aperta a tutti. (N.d.R. Intesa dai nidi all'università)”, con l’introduzione del Decreto legislativo n. 65, del 13 aprile 2017 (“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”) che all’art. 1 ribadisce: “1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”. Con questo decreto si sono poste le basi per far uscire i servizi educativi per l'infanzia dal comparto assistenziale e farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa, garantendo così la continuità del percorso educativo dalla nascita fino ai sei anni di età. Infatti con la sentenza n. 467 del 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino".
Quindi seppur i nidi e le scuole per l'infanzia non rientrino nell’obbligo di istruzione di responsabilità genitoriale (6-16 anni), rientrano con certezza nel sistema d’istruzione nazionale; ai genitori che volontariamente ne fanno domanda di iscrizione deve essere garantito ed assicurato il servizio anche come diritto del minore stesso (ISTRUZIONE/SOCIALIZZAZIONE/INCLUSIONE).
E' uscita la nuova circolare del Ministero dell'Istruzione per le prime e nuove iscrizioni scolastiche per settembre 2026 di ogni ordine e grado ---> CIRCOLARE MIM Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Per gli adempimenti vaccinali è dal 2019 che il Ministero dell'Istruzione indica correttamente la norma da seguire con: "2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati". Quindi l'art. 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni di nido, materna, elementari, medie e superiori. Sempre nella circolare MIM leggiamo: "4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Per togliere ogni dubbio sulla procedura corretta che regolamenta la fase delle iscrizioni scolastiche si deve guardare al Ministero dell’Istruzione perché tutti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie”. La circolare ORDINA le statali ma COORDINA comunali, private e paritarie.
La Legge che regolamenta le iscrizioni scolastiche di nidi, materne, elementari, medie e superiori, dal REGOLAMENTO (e relativi DELIBERA e BANDO PUBBLICO se pubbliche) fino alla fine di ogni percorso educativo è SOLO l'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (LEGGE LORENZIN), ancora vigente ed effettivo in Gazzetta Ufficiale --->ARTICOLO 3-BIS che possiamo riassumere così:
- Comma 1: Non spetta alle scuole chiedere lo status vaccinale del minore all'iscrizione. Entro il 10 marzo le scuole 0-16 anni inviano la lista dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente.
- Comma 2: Entro il 10 giugno l’ASL riporta l’elenco web based degli studenti con la dicitura NON IN REGOLA. Se anche il dirigente scolastico avesse e credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore.
- Comma 3: Dal 10 al 20 giugno i dirigenti scolastici invitano i genitori dei minori NON IN REGOLA a depositare, dal 20 giugno entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- Comma 4: Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione recuperata e segnalano chi non ha effettuato nessun deposito
- Comma 5: Sempre entro il 20 luglio, per la fascia 0-6 la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Decadenza sul mancato deposito di uno dei 5 documenti previsti, di pari valore dato che ognuno impedisca la recessione contrattuale su giusta causa, e non sulla mancata inoculazione di un farmaco o sull’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Mentre per gli altri gradi scolastici 6-16, la mancata presentazione della documentazione NON comporta la decadenza dell’iscrizione ne’ l’accesso agli esami. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio o negazione dell’accesso.
All'atto della prima e nuova iscrizione di nido, materna, elementare, media e superiore, men che meno al rinnovo annuale, NON deve essere richiesto NULLA inerente alle vaccinazioni. Neanche le crocette vaccini SI o vaccini NO. Se sulle iscrizioni cartacee trovate qualche richiesta, barrate con una riga, asterisco sotto e scrivere: "Documentazione (se vi chiedono il libretto) oppure Dichiarazione (crocette od altro) non conforme all'articolo 3-bis della Legge 119/2017, alla Legge 445/2000 e del GDPR Privacy 679/2016". Fate presente che non state rifiutando il deposito della documentazione ma verrà effettuato nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis. NON PRIMA, NON DOPO.
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico]).
Se le iscrizioni per NIDI E MATERNE sono ONLINE e vi vincolano alle vaccinazioni come campo obbligatorio, vi consigliamo di contestare in segreteria un contratto scolastico non conforme e di chiedere un'iscrizione conforme a Legge oppure di scrivere la verità (sei in regola con l'obbligo vaccinale NO) e di mandare contestazione scritta in un secondo momento. Attenzione che dichiarare il falso può portare ad una violazione del codice penale.
Allegato alla circolare ministeriale (Allegato A Scheda iscrizione scuola infanzia 26_27.docx) troviamo anche un format di iscrizione cartacea per le materne, che può essere portato a scuola, SENZA nessun cenno sui vaccini
La richiesta dello status vaccinale del minore all'iscrizione non è solo non conforme all'art. 3-bis della Legge 119/2017 ma, nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha più volte sottolineato che:
- I trattamenti di dati sanitari devono rispettare il principio di proporzionalità e necessità (diritto di istruzione/socializzazione/inclusione).
- Le scuole non sono titolari di un trattamento generalizzato dei dati vaccinali (non si occupano della salute degli studenti).
- Le trasmissioni tra ASL e scuole devono avvenire nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e solo per le finalità autorizzate (formazione del contratto/iscrizione).
Quindi, fuori dalle date stabilite dall’art. 3-bis, le quali devono essere lette come perentorie, ed il loro superamento comporta la cessazione della legittimità del trattamento dei dati sanitari da parte delle scuole e delle ASL, un trattamento continuato rischia di essere illegittimo, a meno che non intervenga una nuova base normativa o una proroga. Se interpretiamo l’art. 3-bis alla luce del GDPR, le date fissate rappresentano anche limiti temporali al trattamento dei dati sanitari. Al di fuori del periodo 10 marzo – 10 luglio, il trattamento da parte della scuola o della ASL non è più legittimamente giustificato, se non espressamente previsto da altra norma. Quindi:
- Le scuole non possono chiedere né ricevere dati vaccinali al di fuori di quel periodo.
- Le ASL non possono trasmettere dati vaccinali alle scuole oltre il 10 giugno.
- L’uso successivo dei dati per altri fini potrebbe violare il principio di finalità e minimizzazione.
Se, ad esempio, una scuola o ASL volesse continuare il trattamento dei dati vaccinali oltre i termini fissati dall’art. 3-bis, senza una legge che lo autorizza espressamente, allora non può procedere in autonomia. Dovrebbe:
- Verificare se esiste una base giuridica secondaria o un interesse pubblico rilevante che giustifichi l’estensione.
- Effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- Chiedere parere o autorizzazione preventiva al Garante, se la DPIA rivela rischi elevati o se la base giuridica non è certa.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
Oltretutto non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali dei dirigenti/responsabili perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018 n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.
LE SCUOLE NON DEVONO CHIEDERE NULLA AI GENITORI fino al 10 giugno. Ci riaggiorniamo con lo step 2 cioè con il deposito della documentazione dal 20 giugno al 10 luglio perchè NESSUNA Legge, men che meno la Lorenzin, impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini non in regola con i vaccini.
SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI
Alessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione ma con citazione della fonte www.tuteladirittosoggettivo.it)

L’Italia rispetta in pieno il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - Articolo 2 – Diritto all’istruzione: «A nessuno può essere negato il diritto all’istruzione. Nell’ambito dell’esercizio di qualsiasi funzione che assuma lo Stato in materia d’istruzione e d’insegnamento, lo Stato rispetterà il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». La Corte ha chiarito che il diritto all’istruzione non riguarda solo l’accesso formale alla scuola, ma anche la prosecuzione regolare degli studi e la non interruzione arbitraria del percorso educativo da parte dello Stato o delle sue istituzioni (inclusi i tribunali). L’Italia ha infatti ratificato la “Convenzione dei Diritti del Fanciullo” con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 con il Principio settimo: “(omiss) Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”. In più la normativa vigente di riferimento, oltre all’art. 3-bis della legge 119/2017 va recepita ai sensi dell’art. 34 della Costituzione: “La scuola è aperta a tutti. (N.d.R. Intesa dai nidi all'università)”, con l’introduzione del Decreto legislativo n. 65, del 13 aprile 2017 (“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”) che all’art. 1 ribadisce: “1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”. Con questo decreto si sono poste le basi per far uscire i servizi educativi per l'infanzia dal comparto assistenziale e farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa, garantendo così la continuità del percorso educativo dalla nascita fino ai sei anni di età. Infatti con la sentenza n. 467 del 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino".
Quindi seppur i nidi e le scuole per l'infanzia non rientrino nell’obbligo di istruzione di responsabilità genitoriale (6-16 anni), rientrano con certezza nel sistema d’istruzione nazionale; ai genitori che volontariamente ne fanno domanda di iscrizione deve essere garantito ed assicurato il servizio anche come diritto del minore stesso (ISTRUZIONE/SOCIALIZZAZIONE/INCLUSIONE).
E' uscita la nuova circolare del Ministero dell'Istruzione per le prime e nuove iscrizioni scolastiche per settembre 2026 di ogni ordine e grado ---> CIRCOLARE MIM Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Per gli adempimenti vaccinali è dal 2019 che il Ministero dell'Istruzione indica correttamente la norma da seguire con: "2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati". Quindi l'art. 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni di nido, materna, elementari, medie e superiori. Sempre nella circolare MIM leggiamo: "4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Per togliere ogni dubbio sulla procedura corretta che regolamenta la fase delle iscrizioni scolastiche si deve guardare al Ministero dell’Istruzione perché tutti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie”. La circolare ORDINA le statali ma COORDINA comunali, private e paritarie.
La Legge che regolamenta le iscrizioni scolastiche di nidi, materne, elementari, medie e superiori, dal REGOLAMENTO (e relativi DELIBERA e BANDO PUBBLICO se pubbliche) fino alla fine di ogni percorso educativo è SOLO l'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (LEGGE LORENZIN), ancora vigente ed effettivo in Gazzetta Ufficiale --->ARTICOLO 3-BIS che possiamo riassumere così:
- Comma 1: Non spetta alle scuole chiedere lo status vaccinale del minore all'iscrizione. Entro il 10 marzo le scuole 0-16 anni inviano la lista dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente.
- Comma 2: Entro il 10 giugno l’ASL riporta l’elenco web based degli studenti con la dicitura NON IN REGOLA. Se anche il dirigente scolastico avesse e credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore.
- Comma 3: Dal 10 al 20 giugno i dirigenti scolastici invitano i genitori dei minori NON IN REGOLA a depositare, dal 20 giugno entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- Comma 4: Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione recuperata e segnalano chi non ha effettuato nessun deposito
- Comma 5: Sempre entro il 20 luglio, per la fascia 0-6 la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Decadenza sul mancato deposito di uno dei 5 documenti previsti, di pari valore dato che ognuno impedisca la recessione contrattuale su giusta causa, e non sulla mancata inoculazione di un farmaco o sull’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Mentre per gli altri gradi scolastici 6-16, la mancata presentazione della documentazione NON comporta la decadenza dell’iscrizione ne’ l’accesso agli esami. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio o negazione dell’accesso.
All'atto della prima e nuova iscrizione di nido, materna, elementare, media e superiore, men che meno al rinnovo annuale, NON deve essere richiesto NULLA inerente alle vaccinazioni. Neanche le crocette vaccini SI o vaccini NO. Se sulle iscrizioni cartacee trovate qualche richiesta, barrate con una riga, asterisco sotto e scrivere: "Documentazione (se vi chiedono il libretto) oppure Dichiarazione (crocette od altro) non conforme all'articolo 3-bis della Legge 119/2017, alla Legge 445/2000 e del GDPR Privacy 679/2016". Fate presente che non state rifiutando il deposito della documentazione ma verrà effettuato nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis. NON PRIMA, NON DOPO.
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico]).
Se le iscrizioni per NIDI E MATERNE sono ONLINE e vi vincolano alle vaccinazioni come campo obbligatorio, vi consigliamo di contestare in segreteria un contratto scolastico non conforme e di chiedere un'iscrizione conforme a Legge oppure di scrivere la verità (sei in regola con l'obbligo vaccinale NO) e di mandare contestazione scritta in un secondo momento. Attenzione che dichiarare il falso può portare ad una violazione del codice penale.
Allegato alla circolare ministeriale (Allegato A Scheda iscrizione scuola infanzia 26_27.docx) troviamo anche un format di iscrizione cartacea per le materne, che può essere portato a scuola, SENZA nessun cenno sui vaccini

La richiesta dello status vaccinale del minore all'iscrizione non è solo non conforme all'art. 3-bis della Legge 119/2017 ma, nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha più volte sottolineato che:
- I trattamenti di dati sanitari devono rispettare il principio di proporzionalità e necessità (diritto di istruzione/socializzazione/inclusione).
- Le scuole non sono titolari di un trattamento generalizzato dei dati vaccinali (non si occupano della salute degli studenti).
- Le trasmissioni tra ASL e scuole devono avvenire nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e solo per le finalità autorizzate (formazione del contratto/iscrizione).
Quindi, fuori dalle date stabilite dall’art. 3-bis, le quali devono essere lette come perentorie, ed il loro superamento comporta la cessazione della legittimità del trattamento dei dati sanitari da parte delle scuole e delle ASL, un trattamento continuato rischia di essere illegittimo, a meno che non intervenga una nuova base normativa o una proroga. Se interpretiamo l’art. 3-bis alla luce del GDPR, le date fissate rappresentano anche limiti temporali al trattamento dei dati sanitari. Al di fuori del periodo 10 marzo – 10 luglio, il trattamento da parte della scuola o della ASL non è più legittimamente giustificato, se non espressamente previsto da altra norma. Quindi:
- Le scuole non possono chiedere né ricevere dati vaccinali al di fuori di quel periodo.
- Le ASL non possono trasmettere dati vaccinali alle scuole oltre il 10 giugno.
- L’uso successivo dei dati per altri fini potrebbe violare il principio di finalità e minimizzazione.
Se, ad esempio, una scuola o ASL volesse continuare il trattamento dei dati vaccinali oltre i termini fissati dall’art. 3-bis, senza una legge che lo autorizza espressamente, allora non può procedere in autonomia. Dovrebbe:
- Verificare se esiste una base giuridica secondaria o un interesse pubblico rilevante che giustifichi l’estensione.
- Effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- Chiedere parere o autorizzazione preventiva al Garante, se la DPIA rivela rischi elevati o se la base giuridica non è certa.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
Oltretutto non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali dei dirigenti/responsabili perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018 n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.
LE SCUOLE NON DEVONO CHIEDERE NULLA AI GENITORI fino al 10 giugno. Ci riaggiorniamo con lo step 2 cioè con il deposito della documentazione dal 20 giugno al 10 luglio perchè NESSUNA Legge, men che meno la Lorenzin, impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini non in regola con i vaccini.
SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI
Alessandra Ghisla
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