INDENNIZZO DANNI DA VACCINO COVID-19
Cita da Alessandra Ghisla su 24 Ottobre 2025, 15:06
E' notizia di questi giorni sul tanto sospirato indennizzo per danni sul vaccino Cominarty di Biontech/Pfizer ma va spiegato perchè sia una vittoria personale ma una sconfitta per tutti. Va compreso il cambio epocale dall'obbligo di vaccinazione da parte dell Stato, supportato dall'art. 32 della Costituzione, all'avvento dell'AUTODETERMINAZIONE IN SCELTA DI CURA DEL CITTADINO con il consenso/accettazione o dissenso/rifiuto di QUALSIASI ATTO MEDICO., VACCINI COMPRESI (Legge 145/2001 e 291/2017). Quindi se nel '92 c'era l'obbligo di Stato ed era lo Stato che risarciva i danneggiati, tramite la Legge 210/92, con il consenso informato diventa inapplicabile anche la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. La responsabilità del medico che inocula il vaccino è inerente la somministrazione (sia la sede di inoculazione che la posologia del prodotto come anche la prescrizione) ed il controllo delle qualità organolettiche del vaccino (scadenza, alterazioni, rispetto della catena del freddo). Davanti ad un farmaco RRL il medico doveva alzare le mani e rifiutarsi di assumersi la responsabilità civile e penale al posto del Governo. Giá per questo è previsto risarcimento danni seppur senza danno evidente. Le reazioni avverse su bugiardino sono in carico al paziente tramite consenso. All’azienda farmaceutica spetta tutto quello fuori il bugiardino e che puó essere ricondotto al prodotto somministrato però in maniera lecita e legittima che qui non è avvenuta. Quindi fargli causa, come il ricorso collettivo verso Biontech/Pfizer sarebbe assolutamente inutile ed anche pericoloso per un eventuale contro ricorso. La richiesta di risarcimento da Legge 210/92 quindi è solo per chi ha ricevuto la vaccinazione coatta di Stato, fino al 2001, ed oggi potrebbe avere reazioni a lungo termine riconducibili tramite certificazione medica al prodotto somministrato. Anzi a prendere soldi non conformi, si può rischiare di vedersi fra anni la richiesta di restituzione con le spese. Non potendo più esserci obbligo vaccinale lecito e legittimo di Stato, lo Stato non deve pagare i danni. Se lo fa, come in questo caso, è una truffa ai danni dei contribuenti per salvare quei medici che hanno responsabilità penale e civile sulla questione. E qui non esiste scudo penale che tenga.
Dopo Asti arriva anche Napoli. A questo punto si comincia a sospettare una mossa furba per zittire i DANNEGGIATI DA VACCINO COVID-19 che sono sempre di più e sempre più rumorosi. Con giustissima causa da parte loro, dato che quello che è successo sia peggiore degli esperimenti a Norimberga perchè un conto è donarsi volontariamente alla scienza, un altro è essere venduti dal Governo alle farmaceutiche con obblighi e ricatti. Sui minori, anche in gestazione, poi apriremo un capitolo a parte perchè quello che è successo, non succeda mai più.
Per ciò aver vinto il ricorso, aver avuto un indennizzo di 2/3000 euro al mese, briciole per chi malato, resta una spesa sulle spalle di TUTTI i contribuenti e nessuno che realmente paghi per quello che è stato fatto. Se tutti pagano, nessuno è colpevole. Medico vaccinatore e Governo in primis, visto che, oltretutto, i vaccini contro il Covid-19 erano stati immessi in commercia in CMA e, quindi, con obbligo di prescrizione RRL. Mentre molti andavano agli hub a richiedere la prescrizione al medico vaccinatore, noi abbiamo sempre documentato che manco loro potevano prescrivere i vaccini contro il Covid (CMA). Neanche uno specialista, ed il medico vaccinatore non lo è, poteva inoculare quel farmaco non essendo una cura ma prevenzione, non facendo che lasciare l'unica via legislativa possibile, cioè il TRIAL CLINICO SPERIMENTALE, a cura del promotore che è quasi sempre un privato, seppur si avvalga dell'accoglienza nelle nostre IRCSS.
La tutela della salute pubblica non può certamente mettere in pericolo la salute del singolo, non esiste l'idea del sacrificio per gli altri come i soldati caduti in guerra per la Patria, e l’emergenza sanitaria non può togliere diritti inalienabili che potremmo identificare come i diritti del paziente. Non vogliamo di certo farne un discorso con competenze medico-scientifiche che non ci riguardano ma l’analisi è prettamente sulla normativa vigente. Sempre la Legge 219/2017 ci dice: “2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria” dove sia chiaro che il Governo NON possa entrare nello studio medico del cittadino e decidere per lui quali farmaci assumere. Anche la procedura di inoculazione del vaccino reso politicamente obbligatorio sembrerebbe totalmente illecita ed illegittima. Preciso che qualsiasi azienda che desideri commercializzare un vaccino nell'UE deve prima richiedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. La domanda viene presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino. Se l'EMA formula una raccomandazione, la Commissione può procedere ad autorizzare la commercializzazione del vaccino sul mercato dell'UE. In risposta a minacce per la salute pubblica come l'attuale pandemia, l'UE dispone di uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali da utilizzare in situazioni di specifiche necessità. In tali situazioni di emergenza, la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA) è specificamente concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti. La procedura CMA fornisce all'UE un solido quadro per l'approvazione accelerata e per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. I vaccini contro il Covid-19 somministrati in Italia (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in modo centralizzato e in via condizionata per un periodo limitato di un anno. Unitamente alle singole delibere autorizzative, la normativa comunitaria di riferimento in relazione alla disciplina giuridica della somministrazione delle predette sostanze è la seguente: a) Dgls 24 aprile 2006, nr. 219 con attuazione della Direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio del 6.11.2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; b) Regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i medicinali; c) Regolamento CE n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio. Nel registro dell’UE dei medicinali per uso umano è possibile consultare l’autorizzazione n. UE/1/20/1528 (decisione n. 9598 del 21.12.2020) rilasciata dalla Commissione Europea a seguito di indicazioni dell’EMA n. EMEA/H/C/005735/0000 per la somministrazione del farmaco Tozinameran, vaccino mRNA Covid-19 denominato Cominarty prodotto da BioNTech e distribuito da Pfizer. Nell’allegato II comma B “Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo” (pag. 17, all. 1) si legge: “medicinale soggetto a prescrizione medica (N.d.R. essendo CMA può solo identificare la prescrizione medica RRL)”. E ancora, con nota del 24.12.2020 prot. n. 0042164 il Ministero della Salute, in relazione alle raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale, si conferma che Cominarty è un farmaco a prescrizione medica obbligatoria. Quindi più che dire che è un farmaco sperimentale sarebbe il caso di dichiarare che è un farmaco obbligatoriamente sottoposto a trial clinico sperimentale. Tale previsione di obbligo alla prescrizione è stata anche recentemente confermata da AIFA con nota n. 0147737 del 17.12.2021, in risposta alle numerose richieste di ostensione della prescrizione medica formulate da persone assoggettate ad imposizione vaccinale ex DL 44/21 e ex DL 172/2021, dove il Direttore Generale Dott. Nicola Magrini, comunica: “[…]sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL), ai sensi dell’art. 91 d. lgs 291/2006”. Gli studi sui farmaci si può dire non finiscano mai. Tutto quello che si studia dopo l'immissione in commercio fa parte della cosiddetta fase IV e lo conferma anche la recente sentenza del tribunale di Pistoia n. V.G. /2022 di data 04/03/2022 che cita: “Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione”. Ci domandiamo come sia stato possibile rendere obbligatorio un farmaco che non può essere imposto coattivamente. Non solo si pongono dubbi di conformità sull’obbligo vaccinale in genere ma non si ha nessun dubbio che questo tipo di farmaco non potesse essere obbligatorio. Ed ecco che l’emergenza non possa comunque far saltare i passaggi necessari alla tutela dei pazienti e nonostante il comprensibile disorientamento di fronte alla mole della legislazione vigente, peraltro in continua evoluzione, la normativa nel suo complesso garantisce con certezza una serie di diritti. Le principali garanzie previste per il cittadino in queste norme sono:
- la pubblicità della composizione e del regolamento del Comitato Etico che deve sorvegliare la sperimentazione, richiesta da un promotore che ne paghi anche le spese, farmaci compresi;
- la volontarietà del cittadino a partecipare all’annuncio e la conferma della sua idoneità al trattamento proposto, con un check up completo e profondo prima della sperimentazione:
- la copertura assicurativa che tuteli chi partecipa alla sperimentazione da qualunque danno diretto o indiretto da essa derivante, come anche la febbriciattola oppure il ponfo sul braccio se non danni invalidanti ed il decesso;
- il diritto ad essere informati sullo scopo dello studio, sulle probabilità di essere assegnati casualmente ad uno dei trattamenti, sulle procedure da seguire, sui rischi e sui benefici ragionevolmente prevedibili, sulle terapie alternative disponibili, sulle garanzie di riservatezza, sulla possibilità di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, sulla persona responsabile dello studio, sui motivi per cui lo studio potrebbe essere interrotto, sul numero approssimativo dei soggetti partecipanti allo studio;
- il diritto dei minorenni di rifiutare la partecipazione, anche se autorizzata dai genitori o dal rappresentante legale;
- il diritto del paziente a conoscere gli scopi della ricerca a cui gli viene chiesto di aderire, e a che i suoi dati, anche se resi anonimi, vengano utilizzati unicamente per questi scopi e non vengano conservati oltre il tempo necessario ad effettuare lo studio.
- il diritto del paziente ad essere seguito dall’equipe medica per i prossimi anni e ad aver diritto alla farmacovigilanza attiva da parte del personale medico.
Il vaccino contro il Covid-19 poteva essere l’unica alternativa in emergenza pandemica (giuridicamente esistente, non così come è stata dichiarata a mezzo stampa ma mai formalmente applicata) e non messa in dubbio la serietà e gravità della patologia da Covid-19 su alcuni cittadini, i quali erano talmente gravi da subire un decesso. Nessuno nega ciò ma sta di fatto che ci troviamo di fronte ad un farmaco CMA, che protegge dai sintomi del Covid-19 quindi protezione individuale e neanche così certa visto l’aumento dei malati e dei ricoverati seppur con 3 dosi di vaccino, che lo rende a prescrizione RRL e l’emergenza comunque non pone il fatto di omettere le tutele sul paziente (Idoneità ed esami pre-trattamento, anamnesi, assicurazione privata su ogni danno diretto ed indiretto, esami post-trattamento, farmacovigilanza attiva). Se c’è stata l’esigenza di un obbligo vaccinale di Stato, non può esserci consenso informato, che già non è previsto, accettando volontariamente le condizioni del trial clinico, se fosse avvenuta correttamente la prescrizione RRL. Quindi è palese che possa essere somministrato un farmaco ancora in fase di sperimentazione ma con la dovuta e lecita procedura su CONSENSO VOLONTARIO del partecipante al trial (Idoneità ed esami pre-trattamento, anamnesi, assicurazione privata su ogni danno diretto ed indiretto, esami post-trattamento, farmacovigilanza attiva). Seppur le reazioni avverse gravi sembrerebbero “accettabili”, ognuna di quelle è un paziente che non ne ha risarcimento né tutela come previsto e nessuno può decidere chi è “sacrificabile" perché “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”, quindi soltanto il paziente deve compiere la valutazione dei rischi connessi al trattamento. La Corte di Cassazione - sez. III civ. - ordinanza n. 18283 del 25-06-2021, sentenzia che nel caso in cui non sia stato validamente acquisito un consenso informato del paziente, l’intervento del medico è sempre illecito se non per i casi previsti per Legge (calcolando che non esiste la specializzazione di medico vaccinatore, specializzazione che invece è richiesta corrispondente alle indicazioni dell’imballaggio, con un farmaco a prescrizione RRL; in alternativa il consenso sarebbe acquisito partecipando ad un trial clinico per la sperimentazione chiaramente autorizzata), anche nel caso in cui detto intervento sia posto in essere nell’interesse del paziente e addirittura anche quando il suo risultato sia totalmente favorevole per il paziente. Ciò in quanto il consenso informato è la base che legittima il trattamento sanitario. Il consenso informato si sostanzia nell’obbligo a carico del medico di fornire al paziente tutte le informazioni circa le prevedibili conseguenze che possono derivare a carico del paziente che si sottopone ad un trattamento medico. Ciò in modo che egli possa decidere in maniera consapevole se effettuare o meno il trattamento stesso ed un obbligo di Legge con relativa sanzione potrebbe creare pressioni psicologiche non indifferenti.
Ribadiamo che 📛📛📛NON ESISTE SCUDO PENALE PER I MEDICI VACCINATORI📛📛📛 perchè partiamo da un DIRITTO sancito e riconosciuto da Legge anche sovranazionale, che trova posto direttamente nei DIRITTI DELL'UOMO e cioè che la Legge 219/2017 regolamenta in toto il principio di autodeterminazione secondo il quale: “Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso” tramite il consenso/dissenso informato, espresso dal cittadino dove è il medesimo, l’unico ad acconsentire (o meno) a qualsivoglia sostanza e/o trattamento azionabile sul proprio corpo, anche se fosse idratazione artificiale od una trasfusione, come i precedenti su Englaro e Welby, senza minacce né pressioni né sanzioni né perdita di requisiti. Questo vuol dire che nessun cittadino può essere obbligato a VACCINI, TAMPONI, PROTOCOLLI MEDICI COME TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA e nessun decreto legge, seppur convertito in Legge, può superare ciò. Vi convincono che siete obbligati, punendovi se non soccombete, ma effettivamente non possono obbligarvi a nulla. In più i vaccini contro il Covid non solo subiscono i vincoli della Legge 219/2017 ma, essendo un farmaco CMA, porta ad una prescrizione OBBLIGATORIA (RRL) che neppure il medico vaccinatore poteva procedere con la vaccinazione. Il danno è già dimostrabile SOLO per aver inoculato quel vaccino perchè SUA la responsabilità della somministrazione del farmaco, indicazioni da prescrizione compresa con "rientrano nell’ambito del titolo di imputazione soggettiva la preparazione del composto medicinale da somministrare al paziente, anche nel caso in cui ne venga delegata l’esecuzione materiale a persona competente, (Sez. 4, Sentenza n. 24360 del 28/5/2008, dep. 16/6/2008, Rv. 240941)". A chi ha avuto danni da vaccinazione è stato detto che, firmato il consenso informato, non avrebbe più potuto avvalersi di tutele. NIENTE DI PIU' SBAGLIATO visto che "un modulo generico somministrato da terzi anche se sottoscritto di per sé non costituisce prova di un valido consenso acquisito, ma è necessario che sia integrato da spiegazioni dettagliate in un colloquio diretto col medico (Cass. Sez.Civ. III° n.23329/2019, n.19220/2013, n.24791/2008; Tribunale Pordenone n.852/2010)". Anzi il medico vaccinatore ne diventa responsabile con "La Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017, ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto. (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019)" e con "il Consenso informato è un atto precontrattuale in cui si forma e si orienta la volontà dell’assistito e in cui le parti sono tenute ad operare in buona fede (art. 1377 CC) nel rispetto dei diritti tutelati dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione (Corte Cost. n.438/08)". Partendo da un atto medico illecito si innesca che "del resto, gli stessi princìpi giurisprudenziali oggi dominanti non lo erano affatto in passato: si pensi al problema dell’accertamento del nesso causale in tema di colpa omissiva, campo nel quale si è passati dalla regola della “assoluta certezza” a quella della “ragionevole probabilità”; od ancora si pensi al tema del riparto dell’onere della prova, nel quale si è passati dalla regola che addossava al paziente l’onere di provare la colpa del medico, ad una regola diametralmente opposta", dove "in applicazione di tale principio si è affermato che l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Pertanto il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile". Questo vuol dire che c'è speranza di veder risarcire tante sofferenze e malattie sorte post inoculazione, basta uscire dal loop del vaccino sperimentale e di puntare alla somministrazione illecita da parte del medico vaccinatore che, di fronte ad un farmaco CMA a prescrizione RRL, avrebbe dovuto alzare le mani e NON proseguire con l'inoculazione. L'emergenza sanitaria non porta a nessuna eccezione. Infatti "in linea generale, il danno del quale il paziente può chiedere il ristoro al medico dal quale è stato malamente curato non differisce da quello che qualsiasi altra persona, lesa nella salute per qualsivoglia causa, può domandare al responsabile dell’illecito: esso si compone del pregiudizio non patrimoniale (inclusivo del danno biologico od alla salute), e del danno patrimoniale, consistente di norma nelle spese di cura e nell’eventuale riduzione della capacità di guadagno".
Quindi come fare per ottenere giustizia? Il primo passo è controllare i documenti vaccinali in possesso e vedere se si riesce a risalire all'identità del medico vaccinatore. Poi è importante anche capire in quale situazione si è stati vaccinati. Un conto presso le ASL con medici dipendenti dal Ministero della Salute, un altro presso tensotrutture come palazzetti, palestre ecc. ecc. da medici co.co.co assunti dalla Protezione Civile. In base a questo si parte con una RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE all'Ordine dei Medici. Poi è possibile depositare denuncia presso i Carabinieri. Questo in autotutela e senza nessun costo. Se no con supporto legale, con il penale dichiararsi parte civile per i danni oltre che la pena ai trasgressori o fare ricorso in sede civile per i danni patrimoniali ed esistenziali. Sempre disponibili per mettervi sulla strada giusta. E' l'ora che la giustizia arrivi davvero, per tutte le vittime.
Siate Consapevoli, Siate Liberi
Alessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)

E' notizia di questi giorni sul tanto sospirato indennizzo per danni sul vaccino Cominarty di Biontech/Pfizer ma va spiegato perchè sia una vittoria personale ma una sconfitta per tutti. Va compreso il cambio epocale dall'obbligo di vaccinazione da parte dell Stato, supportato dall'art. 32 della Costituzione, all'avvento dell'AUTODETERMINAZIONE IN SCELTA DI CURA DEL CITTADINO con il consenso/accettazione o dissenso/rifiuto di QUALSIASI ATTO MEDICO., VACCINI COMPRESI (Legge 145/2001 e 291/2017). Quindi se nel '92 c'era l'obbligo di Stato ed era lo Stato che risarciva i danneggiati, tramite la Legge 210/92, con il consenso informato diventa inapplicabile anche la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. La responsabilità del medico che inocula il vaccino è inerente la somministrazione (sia la sede di inoculazione che la posologia del prodotto come anche la prescrizione) ed il controllo delle qualità organolettiche del vaccino (scadenza, alterazioni, rispetto della catena del freddo). Davanti ad un farmaco RRL il medico doveva alzare le mani e rifiutarsi di assumersi la responsabilità civile e penale al posto del Governo. Giá per questo è previsto risarcimento danni seppur senza danno evidente. Le reazioni avverse su bugiardino sono in carico al paziente tramite consenso. All’azienda farmaceutica spetta tutto quello fuori il bugiardino e che puó essere ricondotto al prodotto somministrato però in maniera lecita e legittima che qui non è avvenuta. Quindi fargli causa, come il ricorso collettivo verso Biontech/Pfizer sarebbe assolutamente inutile ed anche pericoloso per un eventuale contro ricorso. La richiesta di risarcimento da Legge 210/92 quindi è solo per chi ha ricevuto la vaccinazione coatta di Stato, fino al 2001, ed oggi potrebbe avere reazioni a lungo termine riconducibili tramite certificazione medica al prodotto somministrato. Anzi a prendere soldi non conformi, si può rischiare di vedersi fra anni la richiesta di restituzione con le spese. Non potendo più esserci obbligo vaccinale lecito e legittimo di Stato, lo Stato non deve pagare i danni. Se lo fa, come in questo caso, è una truffa ai danni dei contribuenti per salvare quei medici che hanno responsabilità penale e civile sulla questione. E qui non esiste scudo penale che tenga.

Dopo Asti arriva anche Napoli. A questo punto si comincia a sospettare una mossa furba per zittire i DANNEGGIATI DA VACCINO COVID-19 che sono sempre di più e sempre più rumorosi. Con giustissima causa da parte loro, dato che quello che è successo sia peggiore degli esperimenti a Norimberga perchè un conto è donarsi volontariamente alla scienza, un altro è essere venduti dal Governo alle farmaceutiche con obblighi e ricatti. Sui minori, anche in gestazione, poi apriremo un capitolo a parte perchè quello che è successo, non succeda mai più.

Per ciò aver vinto il ricorso, aver avuto un indennizzo di 2/3000 euro al mese, briciole per chi malato, resta una spesa sulle spalle di TUTTI i contribuenti e nessuno che realmente paghi per quello che è stato fatto. Se tutti pagano, nessuno è colpevole. Medico vaccinatore e Governo in primis, visto che, oltretutto, i vaccini contro il Covid-19 erano stati immessi in commercia in CMA e, quindi, con obbligo di prescrizione RRL. Mentre molti andavano agli hub a richiedere la prescrizione al medico vaccinatore, noi abbiamo sempre documentato che manco loro potevano prescrivere i vaccini contro il Covid (CMA). Neanche uno specialista, ed il medico vaccinatore non lo è, poteva inoculare quel farmaco non essendo una cura ma prevenzione, non facendo che lasciare l'unica via legislativa possibile, cioè il TRIAL CLINICO SPERIMENTALE, a cura del promotore che è quasi sempre un privato, seppur si avvalga dell'accoglienza nelle nostre IRCSS.
La tutela della salute pubblica non può certamente mettere in pericolo la salute del singolo, non esiste l'idea del sacrificio per gli altri come i soldati caduti in guerra per la Patria, e l’emergenza sanitaria non può togliere diritti inalienabili che potremmo identificare come i diritti del paziente. Non vogliamo di certo farne un discorso con competenze medico-scientifiche che non ci riguardano ma l’analisi è prettamente sulla normativa vigente. Sempre la Legge 219/2017 ci dice: “2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria” dove sia chiaro che il Governo NON possa entrare nello studio medico del cittadino e decidere per lui quali farmaci assumere. Anche la procedura di inoculazione del vaccino reso politicamente obbligatorio sembrerebbe totalmente illecita ed illegittima. Preciso che qualsiasi azienda che desideri commercializzare un vaccino nell'UE deve prima richiedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. La domanda viene presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino. Se l'EMA formula una raccomandazione, la Commissione può procedere ad autorizzare la commercializzazione del vaccino sul mercato dell'UE. In risposta a minacce per la salute pubblica come l'attuale pandemia, l'UE dispone di uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali da utilizzare in situazioni di specifiche necessità. In tali situazioni di emergenza, la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA) è specificamente concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti. La procedura CMA fornisce all'UE un solido quadro per l'approvazione accelerata e per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. I vaccini contro il Covid-19 somministrati in Italia (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in modo centralizzato e in via condizionata per un periodo limitato di un anno. Unitamente alle singole delibere autorizzative, la normativa comunitaria di riferimento in relazione alla disciplina giuridica della somministrazione delle predette sostanze è la seguente: a) Dgls 24 aprile 2006, nr. 219 con attuazione della Direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio del 6.11.2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; b) Regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i medicinali; c) Regolamento CE n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio. Nel registro dell’UE dei medicinali per uso umano è possibile consultare l’autorizzazione n. UE/1/20/1528 (decisione n. 9598 del 21.12.2020) rilasciata dalla Commissione Europea a seguito di indicazioni dell’EMA n. EMEA/H/C/005735/0000 per la somministrazione del farmaco Tozinameran, vaccino mRNA Covid-19 denominato Cominarty prodotto da BioNTech e distribuito da Pfizer. Nell’allegato II comma B “Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo” (pag. 17, all. 1) si legge: “medicinale soggetto a prescrizione medica (N.d.R. essendo CMA può solo identificare la prescrizione medica RRL)”. E ancora, con nota del 24.12.2020 prot. n. 0042164 il Ministero della Salute, in relazione alle raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale, si conferma che Cominarty è un farmaco a prescrizione medica obbligatoria. Quindi più che dire che è un farmaco sperimentale sarebbe il caso di dichiarare che è un farmaco obbligatoriamente sottoposto a trial clinico sperimentale. Tale previsione di obbligo alla prescrizione è stata anche recentemente confermata da AIFA con nota n. 0147737 del 17.12.2021, in risposta alle numerose richieste di ostensione della prescrizione medica formulate da persone assoggettate ad imposizione vaccinale ex DL 44/21 e ex DL 172/2021, dove il Direttore Generale Dott. Nicola Magrini, comunica: “[…]sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL), ai sensi dell’art. 91 d. lgs 291/2006”. Gli studi sui farmaci si può dire non finiscano mai. Tutto quello che si studia dopo l'immissione in commercio fa parte della cosiddetta fase IV e lo conferma anche la recente sentenza del tribunale di Pistoia n. V.G. /2022 di data 04/03/2022 che cita: “Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione”. Ci domandiamo come sia stato possibile rendere obbligatorio un farmaco che non può essere imposto coattivamente. Non solo si pongono dubbi di conformità sull’obbligo vaccinale in genere ma non si ha nessun dubbio che questo tipo di farmaco non potesse essere obbligatorio. Ed ecco che l’emergenza non possa comunque far saltare i passaggi necessari alla tutela dei pazienti e nonostante il comprensibile disorientamento di fronte alla mole della legislazione vigente, peraltro in continua evoluzione, la normativa nel suo complesso garantisce con certezza una serie di diritti. Le principali garanzie previste per il cittadino in queste norme sono:
- la pubblicità della composizione e del regolamento del Comitato Etico che deve sorvegliare la sperimentazione, richiesta da un promotore che ne paghi anche le spese, farmaci compresi;
- la volontarietà del cittadino a partecipare all’annuncio e la conferma della sua idoneità al trattamento proposto, con un check up completo e profondo prima della sperimentazione:
- la copertura assicurativa che tuteli chi partecipa alla sperimentazione da qualunque danno diretto o indiretto da essa derivante, come anche la febbriciattola oppure il ponfo sul braccio se non danni invalidanti ed il decesso;
- il diritto ad essere informati sullo scopo dello studio, sulle probabilità di essere assegnati casualmente ad uno dei trattamenti, sulle procedure da seguire, sui rischi e sui benefici ragionevolmente prevedibili, sulle terapie alternative disponibili, sulle garanzie di riservatezza, sulla possibilità di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, sulla persona responsabile dello studio, sui motivi per cui lo studio potrebbe essere interrotto, sul numero approssimativo dei soggetti partecipanti allo studio;
- il diritto dei minorenni di rifiutare la partecipazione, anche se autorizzata dai genitori o dal rappresentante legale;
- il diritto del paziente a conoscere gli scopi della ricerca a cui gli viene chiesto di aderire, e a che i suoi dati, anche se resi anonimi, vengano utilizzati unicamente per questi scopi e non vengano conservati oltre il tempo necessario ad effettuare lo studio.
- il diritto del paziente ad essere seguito dall’equipe medica per i prossimi anni e ad aver diritto alla farmacovigilanza attiva da parte del personale medico.
Il vaccino contro il Covid-19 poteva essere l’unica alternativa in emergenza pandemica (giuridicamente esistente, non così come è stata dichiarata a mezzo stampa ma mai formalmente applicata) e non messa in dubbio la serietà e gravità della patologia da Covid-19 su alcuni cittadini, i quali erano talmente gravi da subire un decesso. Nessuno nega ciò ma sta di fatto che ci troviamo di fronte ad un farmaco CMA, che protegge dai sintomi del Covid-19 quindi protezione individuale e neanche così certa visto l’aumento dei malati e dei ricoverati seppur con 3 dosi di vaccino, che lo rende a prescrizione RRL e l’emergenza comunque non pone il fatto di omettere le tutele sul paziente (Idoneità ed esami pre-trattamento, anamnesi, assicurazione privata su ogni danno diretto ed indiretto, esami post-trattamento, farmacovigilanza attiva). Se c’è stata l’esigenza di un obbligo vaccinale di Stato, non può esserci consenso informato, che già non è previsto, accettando volontariamente le condizioni del trial clinico, se fosse avvenuta correttamente la prescrizione RRL. Quindi è palese che possa essere somministrato un farmaco ancora in fase di sperimentazione ma con la dovuta e lecita procedura su CONSENSO VOLONTARIO del partecipante al trial (Idoneità ed esami pre-trattamento, anamnesi, assicurazione privata su ogni danno diretto ed indiretto, esami post-trattamento, farmacovigilanza attiva). Seppur le reazioni avverse gravi sembrerebbero “accettabili”, ognuna di quelle è un paziente che non ne ha risarcimento né tutela come previsto e nessuno può decidere chi è “sacrificabile" perché “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato”, quindi soltanto il paziente deve compiere la valutazione dei rischi connessi al trattamento. La Corte di Cassazione - sez. III civ. - ordinanza n. 18283 del 25-06-2021, sentenzia che nel caso in cui non sia stato validamente acquisito un consenso informato del paziente, l’intervento del medico è sempre illecito se non per i casi previsti per Legge (calcolando che non esiste la specializzazione di medico vaccinatore, specializzazione che invece è richiesta corrispondente alle indicazioni dell’imballaggio, con un farmaco a prescrizione RRL; in alternativa il consenso sarebbe acquisito partecipando ad un trial clinico per la sperimentazione chiaramente autorizzata), anche nel caso in cui detto intervento sia posto in essere nell’interesse del paziente e addirittura anche quando il suo risultato sia totalmente favorevole per il paziente. Ciò in quanto il consenso informato è la base che legittima il trattamento sanitario. Il consenso informato si sostanzia nell’obbligo a carico del medico di fornire al paziente tutte le informazioni circa le prevedibili conseguenze che possono derivare a carico del paziente che si sottopone ad un trattamento medico. Ciò in modo che egli possa decidere in maniera consapevole se effettuare o meno il trattamento stesso ed un obbligo di Legge con relativa sanzione potrebbe creare pressioni psicologiche non indifferenti.
Ribadiamo che 📛📛📛NON ESISTE SCUDO PENALE PER I MEDICI VACCINATORI📛📛📛 perchè partiamo da un DIRITTO sancito e riconosciuto da Legge anche sovranazionale, che trova posto direttamente nei DIRITTI DELL'UOMO e cioè che la Legge 219/2017 regolamenta in toto il principio di autodeterminazione secondo il quale: “Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso” tramite il consenso/dissenso informato, espresso dal cittadino dove è il medesimo, l’unico ad acconsentire (o meno) a qualsivoglia sostanza e/o trattamento azionabile sul proprio corpo, anche se fosse idratazione artificiale od una trasfusione, come i precedenti su Englaro e Welby, senza minacce né pressioni né sanzioni né perdita di requisiti. Questo vuol dire che nessun cittadino può essere obbligato a VACCINI, TAMPONI, PROTOCOLLI MEDICI COME TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA e nessun decreto legge, seppur convertito in Legge, può superare ciò. Vi convincono che siete obbligati, punendovi se non soccombete, ma effettivamente non possono obbligarvi a nulla. In più i vaccini contro il Covid non solo subiscono i vincoli della Legge 219/2017 ma, essendo un farmaco CMA, porta ad una prescrizione OBBLIGATORIA (RRL) che neppure il medico vaccinatore poteva procedere con la vaccinazione. Il danno è già dimostrabile SOLO per aver inoculato quel vaccino perchè SUA la responsabilità della somministrazione del farmaco, indicazioni da prescrizione compresa con "rientrano nell’ambito del titolo di imputazione soggettiva la preparazione del composto medicinale da somministrare al paziente, anche nel caso in cui ne venga delegata l’esecuzione materiale a persona competente, (Sez. 4, Sentenza n. 24360 del 28/5/2008, dep. 16/6/2008, Rv. 240941)". A chi ha avuto danni da vaccinazione è stato detto che, firmato il consenso informato, non avrebbe più potuto avvalersi di tutele. NIENTE DI PIU' SBAGLIATO visto che "un modulo generico somministrato da terzi anche se sottoscritto di per sé non costituisce prova di un valido consenso acquisito, ma è necessario che sia integrato da spiegazioni dettagliate in un colloquio diretto col medico (Cass. Sez.Civ. III° n.23329/2019, n.19220/2013, n.24791/2008; Tribunale Pordenone n.852/2010)". Anzi il medico vaccinatore ne diventa responsabile con "La Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017, ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto. (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019)" e con "il Consenso informato è un atto precontrattuale in cui si forma e si orienta la volontà dell’assistito e in cui le parti sono tenute ad operare in buona fede (art. 1377 CC) nel rispetto dei diritti tutelati dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione (Corte Cost. n.438/08)". Partendo da un atto medico illecito si innesca che "del resto, gli stessi princìpi giurisprudenziali oggi dominanti non lo erano affatto in passato: si pensi al problema dell’accertamento del nesso causale in tema di colpa omissiva, campo nel quale si è passati dalla regola della “assoluta certezza” a quella della “ragionevole probabilità”; od ancora si pensi al tema del riparto dell’onere della prova, nel quale si è passati dalla regola che addossava al paziente l’onere di provare la colpa del medico, ad una regola diametralmente opposta", dove "in applicazione di tale principio si è affermato che l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Pertanto il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile". Questo vuol dire che c'è speranza di veder risarcire tante sofferenze e malattie sorte post inoculazione, basta uscire dal loop del vaccino sperimentale e di puntare alla somministrazione illecita da parte del medico vaccinatore che, di fronte ad un farmaco CMA a prescrizione RRL, avrebbe dovuto alzare le mani e NON proseguire con l'inoculazione. L'emergenza sanitaria non porta a nessuna eccezione. Infatti "in linea generale, il danno del quale il paziente può chiedere il ristoro al medico dal quale è stato malamente curato non differisce da quello che qualsiasi altra persona, lesa nella salute per qualsivoglia causa, può domandare al responsabile dell’illecito: esso si compone del pregiudizio non patrimoniale (inclusivo del danno biologico od alla salute), e del danno patrimoniale, consistente di norma nelle spese di cura e nell’eventuale riduzione della capacità di guadagno".
Quindi come fare per ottenere giustizia? Il primo passo è controllare i documenti vaccinali in possesso e vedere se si riesce a risalire all'identità del medico vaccinatore. Poi è importante anche capire in quale situazione si è stati vaccinati. Un conto presso le ASL con medici dipendenti dal Ministero della Salute, un altro presso tensotrutture come palazzetti, palestre ecc. ecc. da medici co.co.co assunti dalla Protezione Civile. In base a questo si parte con una RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE all'Ordine dei Medici. Poi è possibile depositare denuncia presso i Carabinieri. Questo in autotutela e senza nessun costo. Se no con supporto legale, con il penale dichiararsi parte civile per i danni oltre che la pena ai trasgressori o fare ricorso in sede civile per i danni patrimoniali ed esistenziali. Sempre disponibili per mettervi sulla strada giusta. E' l'ora che la giustizia arrivi davvero, per tutte le vittime.
Siate Consapevoli, Siate Liberi
Alessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)
