IL PIANO PANDEMICO 2025-2029
Cita da Alessandra Ghisla su 5 Maggio 2026, 9:40
E' uscito il nuovo PIANO PANDEMICO 2025-2029 <--- (potete leggerlo qui) ma quello che a noi interessa veramente è la gestione legislativa italiana di "un'emergenza sanitaria od epidemica" sul nostro territorio. L'OMS è un'organizzazione privata e non può imporre leggi sugli stati membri ma raccomandazioni. Si occupa principalmente delle aree "di nessuno", cioè porti, aeroporti e frontiere gestiti dalle autorità sanitarie (in Italia gli USMAF) con il Regolamento Sanitario Internazionale. Infatti possiamo leggere: "art 18 – 1. Le raccomandazioni rivolte dall'OMS agli Stati Parti relative a persone possono includere le seguenti indicazioni:
- non si consigliano misure sanitarie specifiche;
- verifica della storia di viaggi nelle aree affette;
- verifica dell’esame medico e delle analisi di laboratorio;
- richiesta di esami medici;
- verifica di prova di vaccinazioni o altra profilassi;
- richiesta di vaccinazioni o altra profilassi;
- osservazione di sanità pubblica di persone sospette;
- quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette;
- isolamento e terapia, quando necessari, per le persone affette;
- individuazione dei contatti delle persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone non affette in aree affette;
- screening in uscita e/o restrizioni su persone provenienti da aree affette“.
Tali raccomandazioni si intendono collegate ai viaggi ed alle imposizioni sanitarie degli Stati Membri non alle persone residenti, in quanto l’art. 18 nel suo titolo cita “Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali”, anche perché a supporto vi è l’art. 23: “1. Nel rispetto degli accordi internazionali applicabili e degli articoli attinenti del presente Regolamento, uno Stato Parte può richiedere, per motivi di sanità pubblica e con normativa conforme, all'arrivo o alla partenza informazioni varie relative ai viaggiatori[…]. 2. Sulla base delle prove dell’esistenza di un rischio per la sanità pubblica ottenute tramite le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, o tramite mezzi diversi, gli Stati Parti possono applicare misure sanitarie aggiuntive, in accordo con il presente Regolamento e in particolare, relativamente ad un viaggiatore sospetto o affetto, su base individuale, l’esame medico meno intrusivo e invasivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica di prevenire la diffusione della malattia a livello internazionale; 3. Nessun esame medico, nessuna vaccinazione, profilassi o misura sanitaria ai sensi del presente Regolamento devono essere eseguiti senza il previo espresso consenso dei viaggiatori o dei loro genitori o tutori, eccetto per quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Articolo 31, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte“ (dal paragrafo 2 dell’art 31 si evince che la vaccinazione non è mai obbligatoria, ma sempre un’opzione)".
Cosa significa? Che gli USMAF possono controllare le condizioni di sospetta patologia infettiva dei passeggeri (e chiederne anche esami oppure isolamento), e la documentazione sanitaria in base alla normativa vigente dove si intende soggiornare. Per i vaccini, i quali sono un atto medico, non possono più essere resi obbligatori in Italia, ma neanche in Europa grazie alla Convenzione di Oviedo (L.145/2001) ed al Consenso/Dissenso Informato (L. 219/2017). Ad oggi l'unico vaccino obbligatorio per l'ingresso in molti paesi africani (specialmente subsahariani) è quello contro la febbre gialla, richiesto spesso se si proviene da aree a rischio. Sono vivamente raccomandate vaccinazioni contro epatite A, tifo, difterite, tetano e la profilassi antimalarica, a seconda della specifica destinazione e del tipo di viaggio. Ma cosa succede invece internamente negli Stati Membri? Che va applicata la normativa vigente come abbiamo dettagliato per il Covid-19 nel 2020 e potete leggere nella GESTIONE GOVERNATIVA COVID-19 che spiega passo dopo passo tutti gli abusi sulla popolazione da autorità che non ne avevano neanche competenza, a partire da DCPM del Governo Conte e dei successivi Decreti Legge del Governo Draghi.
Vediamo di dettagliare la questione "emergenza sanitaria ed epidemica" proprio in base alle fasi di una prossima pandemia, prendendo ad esempio proprio il Covid-19. L’ 11 marzo 2020 risulta palese che l’OMS dichiari a mezzo stampa che il COVID-19 potrebbe essere caratterizzato come una pandemia ma non ne viene applicato poi il piano pandemico. Di fatto la non attuazione del piano pandemico porta a concludere che né per il Ministero della Salute, né per l’OMS, la quale non fa alcuna nuova “raccomandazione temporanea così come prevista dal regolamento sanitario internazionale in data 11 marzo 2020", ci siano realmente mai state le condizioni per gestire l’emergenza come pandemia. Questo non significa negare “l’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale”, è accettare che la stessa non sia mai giuridicamente esistita “come pandemia” in Italia. Infatti il piano pandemico nazionale avrebbe dovuto proseguire in maniera autonoma, dopo una determinazione da parte dell’OMS di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, con conseguente allerta di tutti i paesi membri. Innanzitutto l’art. 50, 5° comma del T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000), prevede che «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale». Quindi sia l'emergenza sanitaria, che riguarda SOLO le strutture sanitarie, e l'emergenza epidemica, che può riguardare anche la cittadinanza, DEVONO sempre partire dai Comuni fino al RILIEVO NAZIONALE, cioè la richiesta di aiuti ai FONDI D'EMERGENZA NAZIONALI gestiti dalla Protezione Civile. Infatti anche il Piano Pandemico è gestito diversamente per ogni stato Membro, nel regolamento sanitario internazionale troviamo i seguenti passaggi:
1 - Un Paese (aderente all’OMS), sul cui territorio esiste una situazione di ipotetico rischio sanitario, è obbligato a fare una segnalazione alla stessa OMS (art. da 5 a 11).
2 - ll Direttore generale OMS e il Paese che ha segnalato il rischio epidemico, devono concordare se lo stesso può essere di rilievo internazionale. Se concordano, va chiesto un parere del Comitato di Emergenza sulle raccomandazioni temporanee da seguire, in alternativa, la decisione va presa in base al parere di questo Comitato di Emergenza come da art 49.
3 - Il Direttore dell’OMS deve avvisare tutti i Paesi aderenti e sono gli stessi, per forza di cose a dover attuare le varie fasi del piano pandemico con Fase 1-2-3-4-5 Periodo interpandemico e Fase 6 Periodo pandemico.
Inspiegabilmente nessun Sindaco dei circa 8800 Comuni d’Italia si è reso conto di essere il protagonista assoluto in una emergenza epidemica e si sono fatti tutti trasportare dai DPCM del Governo Conte. Un’epidemia ha sempre dei cluster ma non possono essere uguali in ogni Comune e decidere di chiudere tutti indiscriminatamente è stato il danno più grosso che si potesse creare a tutte le piccole e grandi attività produttive, agli studenti ed a tutti i cittadini in genere. Se il Governo avesse applicato correttamente la normativa prevista per l’emergenza Covid-19 ci saremmo trovati dei Comuni sicuramente in difficoltà, che potevano anche chiudere totalmente, ma convogliando tutti gli aiuti possibili tramite la Protezione Civile, anche i beni di prima necessità per i cittadini chiusi in casa, forse la situazione sarebbe stata sì tragica ma sicuramente più circoscritta. Mantenendo invece tutta l’Italia in “stato di emergenza” ha creato anche strutture ospedaliere vuote, in attesa, e strutture ospedaliere che hanno dovuto decidere quale paziente intubare o meno. Attività aperte ed altre chiuse ma quelli più erosi sono stati i diritti dei cittadini, trattati come "malati asintomatici" senza nessuna diagnosi a conferma. Ma cosa può fare davvero la Massima autorità Sanitaria Territoriale, cioè il Sindaco con il potere di ordinanza? Può isolare domiciliarmente un malato con diagnosi medica certa, per il tempo necessario di guarigione. Può chiudere TUTTE le attività pubbliche e private (non a settore), può chiudere TUTTE le scuole, può chiudere i parchi pubblici e, se necessario come ultima spiaggia, creare una frontiera tra Comuni in modo che nessuno possa uscire nè entrare. Cosa NON può fare un Sindaco, neppure in emergenza epidemica conclamata? Impedire ai cittadini senza diagnosi medica certa di circolare sul Comune (se chiuso), negare l'attività fisica, passeggiate o viaggi, imporre distanziamento oppure ingressi contingentati nelle attività, imporre Dispositivi Medici come le mascherine chirurgiche oppure DPI come le FFp2, non poteva sospendere nessun lavoratore (o chiude l'azienda oppure nulla) ma men che meno imporre l'obbligo di qualsiasi farmaco od atto medico (tampone e vaccini). E se non poteva neppure lui, men che meno il Governo con DPCM o Leggi a seguito.
Quindi il nuovo Piano Pandemico non è altro che il racconto della gestione di una prossima pandemia ma che non rispetta la normativa vigente se parla ancora di mascherine, tamponi o vaccini sulla cittadinanza. Ed è proprio quando studi come debba essere gestita davvero un'emergenza epidemica o pandemica che ti rendi conto di tutti gli abusi che sono stati fatti sui cittadini, nessuno escluso. MAI PIU' SUBIREMO QUESTI SOPRUSI! Quindi studia, approfondisci, non lasciare che questi incompetenti ti rovinino di nuovo la vita per un'influenza stagionale (considerata come pandemica). Sii consapevole affinchè non succeda mai più, sii davvero libero di godere dei tuoi inalienabili diritti.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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E' uscito il nuovo PIANO PANDEMICO 2025-2029 <--- (potete leggerlo qui) ma quello che a noi interessa veramente è la gestione legislativa italiana di "un'emergenza sanitaria od epidemica" sul nostro territorio. L'OMS è un'organizzazione privata e non può imporre leggi sugli stati membri ma raccomandazioni. Si occupa principalmente delle aree "di nessuno", cioè porti, aeroporti e frontiere gestiti dalle autorità sanitarie (in Italia gli USMAF) con il Regolamento Sanitario Internazionale. Infatti possiamo leggere: "art 18 – 1. Le raccomandazioni rivolte dall'OMS agli Stati Parti relative a persone possono includere le seguenti indicazioni:
- non si consigliano misure sanitarie specifiche;
- verifica della storia di viaggi nelle aree affette;
- verifica dell’esame medico e delle analisi di laboratorio;
- richiesta di esami medici;
- verifica di prova di vaccinazioni o altra profilassi;
- richiesta di vaccinazioni o altra profilassi;
- osservazione di sanità pubblica di persone sospette;
- quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette;
- isolamento e terapia, quando necessari, per le persone affette;
- individuazione dei contatti delle persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone non affette in aree affette;
- screening in uscita e/o restrizioni su persone provenienti da aree affette“.
Tali raccomandazioni si intendono collegate ai viaggi ed alle imposizioni sanitarie degli Stati Membri non alle persone residenti, in quanto l’art. 18 nel suo titolo cita “Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali”, anche perché a supporto vi è l’art. 23: “1. Nel rispetto degli accordi internazionali applicabili e degli articoli attinenti del presente Regolamento, uno Stato Parte può richiedere, per motivi di sanità pubblica e con normativa conforme, all'arrivo o alla partenza informazioni varie relative ai viaggiatori[…]. 2. Sulla base delle prove dell’esistenza di un rischio per la sanità pubblica ottenute tramite le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, o tramite mezzi diversi, gli Stati Parti possono applicare misure sanitarie aggiuntive, in accordo con il presente Regolamento e in particolare, relativamente ad un viaggiatore sospetto o affetto, su base individuale, l’esame medico meno intrusivo e invasivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica di prevenire la diffusione della malattia a livello internazionale; 3. Nessun esame medico, nessuna vaccinazione, profilassi o misura sanitaria ai sensi del presente Regolamento devono essere eseguiti senza il previo espresso consenso dei viaggiatori o dei loro genitori o tutori, eccetto per quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Articolo 31, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte“ (dal paragrafo 2 dell’art 31 si evince che la vaccinazione non è mai obbligatoria, ma sempre un’opzione)".
Cosa significa? Che gli USMAF possono controllare le condizioni di sospetta patologia infettiva dei passeggeri (e chiederne anche esami oppure isolamento), e la documentazione sanitaria in base alla normativa vigente dove si intende soggiornare. Per i vaccini, i quali sono un atto medico, non possono più essere resi obbligatori in Italia, ma neanche in Europa grazie alla Convenzione di Oviedo (L.145/2001) ed al Consenso/Dissenso Informato (L. 219/2017). Ad oggi l'unico vaccino obbligatorio per l'ingresso in molti paesi africani (specialmente subsahariani) è quello contro la febbre gialla, richiesto spesso se si proviene da aree a rischio. Sono vivamente raccomandate vaccinazioni contro epatite A, tifo, difterite, tetano e la profilassi antimalarica, a seconda della specifica destinazione e del tipo di viaggio. Ma cosa succede invece internamente negli Stati Membri? Che va applicata la normativa vigente come abbiamo dettagliato per il Covid-19 nel 2020 e potete leggere nella GESTIONE GOVERNATIVA COVID-19 che spiega passo dopo passo tutti gli abusi sulla popolazione da autorità che non ne avevano neanche competenza, a partire da DCPM del Governo Conte e dei successivi Decreti Legge del Governo Draghi.
Vediamo di dettagliare la questione "emergenza sanitaria ed epidemica" proprio in base alle fasi di una prossima pandemia, prendendo ad esempio proprio il Covid-19. L’ 11 marzo 2020 risulta palese che l’OMS dichiari a mezzo stampa che il COVID-19 potrebbe essere caratterizzato come una pandemia ma non ne viene applicato poi il piano pandemico. Di fatto la non attuazione del piano pandemico porta a concludere che né per il Ministero della Salute, né per l’OMS, la quale non fa alcuna nuova “raccomandazione temporanea così come prevista dal regolamento sanitario internazionale in data 11 marzo 2020", ci siano realmente mai state le condizioni per gestire l’emergenza come pandemia. Questo non significa negare “l’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale”, è accettare che la stessa non sia mai giuridicamente esistita “come pandemia” in Italia. Infatti il piano pandemico nazionale avrebbe dovuto proseguire in maniera autonoma, dopo una determinazione da parte dell’OMS di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, con conseguente allerta di tutti i paesi membri. Innanzitutto l’art. 50, 5° comma del T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000), prevede che «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale». Quindi sia l'emergenza sanitaria, che riguarda SOLO le strutture sanitarie, e l'emergenza epidemica, che può riguardare anche la cittadinanza, DEVONO sempre partire dai Comuni fino al RILIEVO NAZIONALE, cioè la richiesta di aiuti ai FONDI D'EMERGENZA NAZIONALI gestiti dalla Protezione Civile. Infatti anche il Piano Pandemico è gestito diversamente per ogni stato Membro, nel regolamento sanitario internazionale troviamo i seguenti passaggi:
1 - Un Paese (aderente all’OMS), sul cui territorio esiste una situazione di ipotetico rischio sanitario, è obbligato a fare una segnalazione alla stessa OMS (art. da 5 a 11).
2 - ll Direttore generale OMS e il Paese che ha segnalato il rischio epidemico, devono concordare se lo stesso può essere di rilievo internazionale. Se concordano, va chiesto un parere del Comitato di Emergenza sulle raccomandazioni temporanee da seguire, in alternativa, la decisione va presa in base al parere di questo Comitato di Emergenza come da art 49.
3 - Il Direttore dell’OMS deve avvisare tutti i Paesi aderenti e sono gli stessi, per forza di cose a dover attuare le varie fasi del piano pandemico con Fase 1-2-3-4-5 Periodo interpandemico e Fase 6 Periodo pandemico.
Inspiegabilmente nessun Sindaco dei circa 8800 Comuni d’Italia si è reso conto di essere il protagonista assoluto in una emergenza epidemica e si sono fatti tutti trasportare dai DPCM del Governo Conte. Un’epidemia ha sempre dei cluster ma non possono essere uguali in ogni Comune e decidere di chiudere tutti indiscriminatamente è stato il danno più grosso che si potesse creare a tutte le piccole e grandi attività produttive, agli studenti ed a tutti i cittadini in genere. Se il Governo avesse applicato correttamente la normativa prevista per l’emergenza Covid-19 ci saremmo trovati dei Comuni sicuramente in difficoltà, che potevano anche chiudere totalmente, ma convogliando tutti gli aiuti possibili tramite la Protezione Civile, anche i beni di prima necessità per i cittadini chiusi in casa, forse la situazione sarebbe stata sì tragica ma sicuramente più circoscritta. Mantenendo invece tutta l’Italia in “stato di emergenza” ha creato anche strutture ospedaliere vuote, in attesa, e strutture ospedaliere che hanno dovuto decidere quale paziente intubare o meno. Attività aperte ed altre chiuse ma quelli più erosi sono stati i diritti dei cittadini, trattati come "malati asintomatici" senza nessuna diagnosi a conferma. Ma cosa può fare davvero la Massima autorità Sanitaria Territoriale, cioè il Sindaco con il potere di ordinanza? Può isolare domiciliarmente un malato con diagnosi medica certa, per il tempo necessario di guarigione. Può chiudere TUTTE le attività pubbliche e private (non a settore), può chiudere TUTTE le scuole, può chiudere i parchi pubblici e, se necessario come ultima spiaggia, creare una frontiera tra Comuni in modo che nessuno possa uscire nè entrare. Cosa NON può fare un Sindaco, neppure in emergenza epidemica conclamata? Impedire ai cittadini senza diagnosi medica certa di circolare sul Comune (se chiuso), negare l'attività fisica, passeggiate o viaggi, imporre distanziamento oppure ingressi contingentati nelle attività, imporre Dispositivi Medici come le mascherine chirurgiche oppure DPI come le FFp2, non poteva sospendere nessun lavoratore (o chiude l'azienda oppure nulla) ma men che meno imporre l'obbligo di qualsiasi farmaco od atto medico (tampone e vaccini). E se non poteva neppure lui, men che meno il Governo con DPCM o Leggi a seguito.
Quindi il nuovo Piano Pandemico non è altro che il racconto della gestione di una prossima pandemia ma che non rispetta la normativa vigente se parla ancora di mascherine, tamponi o vaccini sulla cittadinanza. Ed è proprio quando studi come debba essere gestita davvero un'emergenza epidemica o pandemica che ti rendi conto di tutti gli abusi che sono stati fatti sui cittadini, nessuno escluso. MAI PIU' SUBIREMO QUESTI SOPRUSI! Quindi studia, approfondisci, non lasciare che questi incompetenti ti rovinino di nuovo la vita per un'influenza stagionale (considerata come pandemica). Sii consapevole affinchè non succeda mai più, sii davvero libero di godere dei tuoi inalienabili diritti.
Alessandra Ghisla
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