I LABORATORI PROFESSIONALI SCOLASTICI ED OBBLIGO VACCINALE
Cita da Alessandra Ghisla su 28 Ottobre 2025, 11:03
In molte scuole professionali sta prendendo sempre più piede la cattiva abitudine di chiedere la vaccinazione anti tetanica agli studenti se no l'esclusione dai laboratori. A prescindere da quello che si crede giusto o sbagliato, la normativa vigente arriva in nostro soccorso per applicare la corretta procedura, sia da parte della scuola che da parte degli studenti e rispettive famiglie. L'iscrizione alle scuole di secondo grado secondarie parte dai 14 anni. La scuola ha l'obbligo di accogliere le iscrizioni di tutti gli alunni aventi diritto. Ha la responsabilità contrattuale e della privacy e, per gli adempimenti vaccinali, deve recepire correttamente l'art. 3-bis della Legge 119/2017. Seppur il minore risulti NON IN REGOLA, il deposito della documentazione entro il 10 luglio dalla prima o nuova iscrizione, tra la quale anche la FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL'ASL COMPETENTE, regolarizza il minore. Per le scuole 6-16 il mancato deposito NON comporta la decadenza dell'iscrizione.
Per l'accesso ai laboratori, la scuola tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve applicare tutti i DPI predisposti dal D.lgs 81/08. L'RSPP è una figura professionale nominata dalla scuola per coordinare le attività di sicurezza e salute sul lavoro e nei laboratori professionali. Le sue mansioni principali includono la valutazione dei rischi, l'elaborazione di programmi di miglioramento della sicurezza, la pianificazione delle misure preventive, e la formazione dei dipendenti/studenti. L'RSPP può essere un dipendente, un professionista esterno o persino il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti necessari. L'RSPP ed il Medico Competente collaborano entrambi per la sicurezza in azienda, ma con ruoli distinti. PER L'ACCESSO AI LABORATORI PROFESSIONALI NON E' PREVISTA LA VISITA DAL MEDICO COMPETENTE. L'RSPP si occupa della valutazione dei rischi e della pianificazione delle misure di prevenzione, mentre il Medico Competente si concentra sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria. L'RSPP non ha accesso diretto ai dati sanitari personali dei lavoratori/studenti, che sono gestiti dal medico competente nel rispetto della privacy. Non può consigliare nè imporre trattamenti sanitari od esami medici allo studente. l'RSPP collabora alla valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza, identificando i rischi e proponendo misure preventive e protettive. Anche se l'RSPP e il medico competente si scambiano informazioni essenziali per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, quest'ultima è di stretta competenza del medico competente, e i dati sanitari sono riservati al lavoratore e al medico stesso. Quindi la richiesta da parte della scuola dello status vaccinale del minore e dell'obbligo di vaccinazione anti tetanica (vaccinazione effettuata, analisi del sangue anti corpali od esonero medico) per accedere e frequentare i laboratori professionali, anche sanitari, è illecita ed illegittima.
PRIVACY
Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Scuola Pubblica nella forma pro tempore del suo dirigente scolatico; Scuola Privata nella forma pro tempore del suo Presidente/Proprietario) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, art. 3-bis L.119/2017, D.lgs 81/08 ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
Non basta inserire l'obbligo nel Regolamento d'Istituto oppure mandare informativa con richiesta di consenso scritto. Senza Legge di appoggio non c'è base legislativa per il trattamento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari ed un danno anche esisyenziale ad un minore può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
CONTRATTO
L’iscrizione a scuola è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. Se il Regolamento non è conforme a Legge, non può esserci pretesa da parte di chi offre il contratto. Cioè se anche nel Regolamento ci fosse la richiesta dell’adempienza all’obbligo vaccinale, questo non basta come base legislativa sia per la sottoscrizione del contratto ma anche come trattamento dei dati. La responsabilità civile è inquadrata come contrattuale in base all’ex artt. 1218 c.c. e ss, il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità̀ convenute. Non esiste la sospensione del servizio. Od il minore è iscritto e può godere del servizio pattuito, laboratori compresi, od il minore non è più iscritto e non può avere pretese del servizio pattuito. La scuola NON può recedere unilateralmente ed oltretutto lo dovrebbe fare con comunicazione via raccomandata seppur senza giusta causa e non sarebbe comunque accettabile perché l’art. 1372 c.c. precisa che il contratto (concluso) non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune accordo) o per cause ammesse dalla legge ma, se non bastasse, l’art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. Nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa "essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"; nella seconda ipotesi, che possa "essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.).
TUTELA DELLA SALUTE
Seppur si possa comprendere l’importanza che la massa dà alle vaccinazioni, quel tipo di dato non può essere richiesto extra e contra legem, seppur si creda sia una cosa buona e giusta. La vaccinazione non è più un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ma diventa una SCELTA PERSONALE IN FATTO DI CURA. Va precisato poi che la tutela della salute del minore è di competenza esclusiva dei genitori e, spetta loro, il compito di scegliere il percorso di cura e valutare i consigli del medico e/o pediatra ed, eventualmente, firmare il CONSENSO/DISSENSO INFORMATO in nome e per conto del minore. Le vaccinazioni sono un vero e proprio atto medico e vengono regolamentate dalla stessa normativa con la Legge 219/2017 che ha abrogato tacitamente qualsiasi obbligo vaccinale, anche pediatrico e lavorativo con art. 1: “Comma 5. Ogni persona capace di agire (N.d.R. i genitori che fanno le veci del minore) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l’esclusione dai laboratori NON può essere accettata. Le scuole di ogni ordine e grado non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. La scuola non ha in carico nemmeno la tutela della salute collettiva, che spetta alla massima autorità sanitaria che è il Sindaco. Se ci fosse un focolaio segnalato all’ASL, il Sindaco potrebbe intervenire sul suo contenimento e chiudere la scuola a tutti in via indistinta e generale e non escluderne alcuni. Le scuole hanno invece in carico la tutela psicofisica del minore, in delega all’obbligo di sorveglianza che le hanno dato i genitori tramite l’iscrizione; questa comporta anche assicurazione privata per ogni danno diretto od indiretto anche a terzi.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Diversa invece è l'alternanza scuola-lavoro, la scuola deve attenersi alla competenza esclusiva, sui dati sanitari dello studente lavoratore, del Medico Competente. Spetta a lui definire con idoneità, idoneità parziale, non idoneità lo studente lavoratore, sempre attenendosi al D.lgs 81/08. Fino al quel momento lo studente può tranquillamente accedere e frequentare lezioni e laboratori. La scuola eventualmente ha l'obbligo per l'alternanza scuola-lavoro, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”. Non esiste nessun obbligo vaccinale per lo studente lavoratore (N.d.R. non solo è vietato per il MC richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente)
A CHI CONTESTARE QUESTO ABUSO?
Vanno riportate le competenze della scuola sulla questione, sia al dirigente scolastico/presidente anche come titolare pro tempore della privacy che al RSPP. Se non dovessero interrompere immediatamente questo cattivo comportamento, andranno denunciati alle autorità competenti.
Siate consapevoli, siate liberiAlessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)

In molte scuole professionali sta prendendo sempre più piede la cattiva abitudine di chiedere la vaccinazione anti tetanica agli studenti se no l'esclusione dai laboratori. A prescindere da quello che si crede giusto o sbagliato, la normativa vigente arriva in nostro soccorso per applicare la corretta procedura, sia da parte della scuola che da parte degli studenti e rispettive famiglie. L'iscrizione alle scuole di secondo grado secondarie parte dai 14 anni. La scuola ha l'obbligo di accogliere le iscrizioni di tutti gli alunni aventi diritto. Ha la responsabilità contrattuale e della privacy e, per gli adempimenti vaccinali, deve recepire correttamente l'art. 3-bis della Legge 119/2017. Seppur il minore risulti NON IN REGOLA, il deposito della documentazione entro il 10 luglio dalla prima o nuova iscrizione, tra la quale anche la FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL'ASL COMPETENTE, regolarizza il minore. Per le scuole 6-16 il mancato deposito NON comporta la decadenza dell'iscrizione.
Per l'accesso ai laboratori, la scuola tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve applicare tutti i DPI predisposti dal D.lgs 81/08. L'RSPP è una figura professionale nominata dalla scuola per coordinare le attività di sicurezza e salute sul lavoro e nei laboratori professionali. Le sue mansioni principali includono la valutazione dei rischi, l'elaborazione di programmi di miglioramento della sicurezza, la pianificazione delle misure preventive, e la formazione dei dipendenti/studenti. L'RSPP può essere un dipendente, un professionista esterno o persino il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti necessari. L'RSPP ed il Medico Competente collaborano entrambi per la sicurezza in azienda, ma con ruoli distinti. PER L'ACCESSO AI LABORATORI PROFESSIONALI NON E' PREVISTA LA VISITA DAL MEDICO COMPETENTE. L'RSPP si occupa della valutazione dei rischi e della pianificazione delle misure di prevenzione, mentre il Medico Competente si concentra sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria. L'RSPP non ha accesso diretto ai dati sanitari personali dei lavoratori/studenti, che sono gestiti dal medico competente nel rispetto della privacy. Non può consigliare nè imporre trattamenti sanitari od esami medici allo studente. l'RSPP collabora alla valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza, identificando i rischi e proponendo misure preventive e protettive. Anche se l'RSPP e il medico competente si scambiano informazioni essenziali per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, quest'ultima è di stretta competenza del medico competente, e i dati sanitari sono riservati al lavoratore e al medico stesso. Quindi la richiesta da parte della scuola dello status vaccinale del minore e dell'obbligo di vaccinazione anti tetanica (vaccinazione effettuata, analisi del sangue anti corpali od esonero medico) per accedere e frequentare i laboratori professionali, anche sanitari, è illecita ed illegittima.
PRIVACY
Il Regolamento EU 2016/679 fonda le proprie basi sul concetto di accountability; esso delega al titolare del trattamento della privacy, il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali moltissime valutazioni e responsabilità. Il titolare del trattamento (Scuola Pubblica nella forma pro tempore del suo dirigente scolatico; Scuola Privata nella forma pro tempore del suo Presidente/Proprietario) deve tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Inoltre, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo. È onere del titolare del trattamento avvalersi di responsabili che offrano sufficienti garanzie, ma questo non basta a ridurre il grado di responsabilità in vigilando che il titolare deve costantemente esercitare nel corso delle attività di trattamento. L'art. 5 del regolamento generale europeo prescrive, infatti, che i dati personali debbano essere trattati "in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato". Il trattamento deve, quindi:
- essere conforme alla legge;
- perseguire uno scopo legittimo;
- essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo.
Il trattamento deve basarsi su una disposizione del diritto nazionale, quindi non solo con riferimento alla normativa di settore (protezione dati personali) ma a tutte le norme vigenti (es. codice civile, Diritti del fanciullo, legge 219/2017, art. 3-bis L.119/2017, D.lgs 81/08 ecc..). Nel GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), all’articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – troviamo: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” dove le eccezioni sembrano chiare: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;”.
Un titolare che voglia trattare dati personali fuori dai limiti stabiliti dalla legge dovrebbe chiedere un parere al Garante, se non ha una base giuridica certa e valida, il quale è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:
- Se non esiste una base giuridica chiara, ma il titolare ritiene che ci sia un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g GDPR + art. 2-sexies Codice Privacy).
- Se si intende fare un trattamento nuovo, sistematico o particolarmente invasivo, anche tramite nuove tecnologie.
- Se il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati → in tal caso è obbligatoria una Valutazione d’Impatto (DPIA) e, se permangono dubbi, va richiesto il parere preventivo al Garante (art. 36 GDPR).
Non basta inserire l'obbligo nel Regolamento d'Istituto oppure mandare informativa con richiesta di consenso scritto. Senza Legge di appoggio non c'è base legislativa per il trattamento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che detto nocumento “è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 29549/2017) “Tale nocumento deve, altresì, essere inteso come “un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti, o anche da terzi, quale conseguenza dell’illecito trattamento” (Cass. Pen., n. 7504/2013; Cass. Pen., n. 23798/2012); “Il reato di trattamento illecito di dati può essere commesso da qualsiasi soggetto privato, non solo da soggetti "istituzionalizzati" quali società ed enti” (Cass. Pen. n. 13102/2013)” e che “2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (Articolo 167 Codice della privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari ed un danno anche esisyenziale ad un minore può comportare una pena detentiva oltre che un risarcimento danni.
CONTRATTO
L’iscrizione a scuola è un vero e proprio contratto di prestazione di servizi corrispettivo tra privato-privato e questo può definirlo “nominato” o tipico, in forza del quale l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge e si deve attenere correttamente nei termini e nei modi della Legge vigente dal momento della stipula sino alla risoluzione da entrambe le parti del servizio pattuito dato che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)”. Se il Regolamento non è conforme a Legge, non può esserci pretesa da parte di chi offre il contratto. Cioè se anche nel Regolamento ci fosse la richiesta dell’adempienza all’obbligo vaccinale, questo non basta come base legislativa sia per la sottoscrizione del contratto ma anche come trattamento dei dati. La responsabilità civile è inquadrata come contrattuale in base all’ex artt. 1218 c.c. e ss, il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità̀ convenute. Non esiste la sospensione del servizio. Od il minore è iscritto e può godere del servizio pattuito, laboratori compresi, od il minore non è più iscritto e non può avere pretese del servizio pattuito. La scuola NON può recedere unilateralmente ed oltretutto lo dovrebbe fare con comunicazione via raccomandata seppur senza giusta causa e non sarebbe comunque accettabile perché l’art. 1372 c.c. precisa che il contratto (concluso) non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune accordo) o per cause ammesse dalla legge ma, se non bastasse, l’art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. Nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa "essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"; nella seconda ipotesi, che possa "essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.).
TUTELA DELLA SALUTE
Seppur si possa comprendere l’importanza che la massa dà alle vaccinazioni, quel tipo di dato non può essere richiesto extra e contra legem, seppur si creda sia una cosa buona e giusta. La vaccinazione non è più un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ma diventa una SCELTA PERSONALE IN FATTO DI CURA. Va precisato poi che la tutela della salute del minore è di competenza esclusiva dei genitori e, spetta loro, il compito di scegliere il percorso di cura e valutare i consigli del medico e/o pediatra ed, eventualmente, firmare il CONSENSO/DISSENSO INFORMATO in nome e per conto del minore. Le vaccinazioni sono un vero e proprio atto medico e vengono regolamentate dalla stessa normativa con la Legge 219/2017 che ha abrogato tacitamente qualsiasi obbligo vaccinale, anche pediatrico e lavorativo con art. 1: “Comma 5. Ogni persona capace di agire (N.d.R. i genitori che fanno le veci del minore) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l’esclusione dai laboratori NON può essere accettata. Le scuole di ogni ordine e grado non hanno assolutamente in carico la tutela della salute del minore, non possono né consigliare né indicare farmaci, ma soprattutto non possono obbligare alla somministrazione degli stessi né possono porre in essere condotte che in qualche modo siano coercitive ed impositive di qualsivoglia obbligo; la decisione sui trattamenti sanitari, ivi compresi eventuali farmaci da somministrare, spetta esclusivamente ai genitori dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal funzionario ASL, come lo è anche il pediatra/MMG. La scuola non ha in carico nemmeno la tutela della salute collettiva, che spetta alla massima autorità sanitaria che è il Sindaco. Se ci fosse un focolaio segnalato all’ASL, il Sindaco potrebbe intervenire sul suo contenimento e chiudere la scuola a tutti in via indistinta e generale e non escluderne alcuni. Le scuole hanno invece in carico la tutela psicofisica del minore, in delega all’obbligo di sorveglianza che le hanno dato i genitori tramite l’iscrizione; questa comporta anche assicurazione privata per ogni danno diretto od indiretto anche a terzi.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Diversa invece è l'alternanza scuola-lavoro, la scuola deve attenersi alla competenza esclusiva, sui dati sanitari dello studente lavoratore, del Medico Competente. Spetta a lui definire con idoneità, idoneità parziale, non idoneità lo studente lavoratore, sempre attenendosi al D.lgs 81/08. Fino al quel momento lo studente può tranquillamente accedere e frequentare lezioni e laboratori. La scuola eventualmente ha l'obbligo per l'alternanza scuola-lavoro, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”. Non esiste nessun obbligo vaccinale per lo studente lavoratore (N.d.R. non solo è vietato per il MC richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente)
A CHI CONTESTARE QUESTO ABUSO?
Vanno riportate le competenze della scuola sulla questione, sia al dirigente scolastico/presidente anche come titolare pro tempore della privacy che al RSPP. Se non dovessero interrompere immediatamente questo cattivo comportamento, andranno denunciati alle autorità competenti.
Alessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)
