HANTAVIRUS - LA NUOVA EMERGENZA SANITARIA MONDIALE
Cita da Alessandra Ghisla su 9 Maggio 2026, 19:24
Sono passati 6 anni dall'emergenza sanitaria ed epidemica del Covid-19. Sono passati 6 anni da quando tutto è iniziato. In questi 2.190 giorni non ci siamo mai fermati, abbiamo analizzato ogni riga della normativa vigente su emergenza sanitaria, epidemica e pandemica. Vi abbiamo fornito le prove documentali degli abusi, le gerarchie delle fonti e gli scudi legali per difendere la vostra sovranità con un documento che andrebbe studiato a memoria in tutte le scuole: LA GESTIONE GOVERNATIVA DELL’EMERGENZA COVID-19 . Questo documento fa proprio un racconto degli avvenimenti, in ordine cronologico, che hanno portato al Lockdown nazionale, all'obbligo di Green Pass con tamponi e vaccini ed a tutti i gravissimi abusi che hanno davvero annullato i più basilari diritti di tutti i cittadini.
Oggi si sente di nuovo salire il brusio della paura e della preoccupazione per l'Hantavirus. Si sentono di nuovo persone chiedere: "Cosa faranno? Ci chiuderanno ancora?". Ma ecco la verità che non volete sentire, se dopo 6 anni non avete ancora studiato come funziona l'emergenza epidemica in Italia, la colpa non è più solo di un Governo che ci prova, ma vostra che glielo permettete. E passi la prima volta, presi dalla novità e dalla confusione ma oggi le Leggi in emergenza sono ancora tutte lì. Il D.L. 19/2020 (convertito in Legge 35/2020) è il "recinto" normativo entro cui il potere esecutivo poteva e può muoversi. Riportare il focus su questo decreto serve a ricordare alle istituzioni che non possono agire nel vuoto pneumatico della "paura", ma devono rispettare una gerarchia precisa di poteri e tempistiche. Se l'Hantavirus (o qualsiasi altra minaccia) dovesse essere strumentalizzato per riproporre restrizioni, noi dobbiamo essere pronti a impugnare proprio quella normativa che hanno scritto loro. Facciamo comunque un piccolo riepilogo per chi se lo fosse perso. Ricordate: il Sindaco è l'unico che può firmare ordinanze basate su emergenze reali nel vostro Comune. La gestione delle emergenze sanitarie, epidemiche/pandemiche, come previsto dal D.Lgs 112/1998 (Art. 117) e dal T.U.E.L. (Art. 50), attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in base alla reale situazione del territorio. Una "chiusura totale" indiscriminata viola il principio di gestione territoriale, poiché un Comune senza emergenza dichiarata non ha ragione di applicare misure restrittive. Qualsiasi misura dovrà basarsi su una reale valutazione del rischio territoriale certificata dai Sindaci e non su dichiarazioni di "emergenza nazionale" prive di delimitazione territoriale certa, come già censurato in dottrina per la violazione del Codice della Protezione Civile (D.Lgs 1/2018). Quindi cosa può fare un Sindaco con il potere di ordinanza per contenere un'emergenza conclamata?
ELENCO DELLE MISURE TIPIZZATE (Art. 1, comma 2)
Il decreto 19/2020 stabilisce che possono essere adottate le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora (N.d.R. SOLO con diagnosi certificata di patologia);
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi aperti;
c) limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
d) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
e) divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
f) limitazione o divieto di riunioni e di ogni forma di aggregazione in luoghi pubblici o privati, anche a carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
g) sospensione di cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi di culto;
h) chiusura di scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore (comprese le Università);
i) sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche;
l) limitazione o sospensione di servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e delle sedute di allenamento degli atleti;
n) limitazione o sospensione di attività ludiche, ricreative, sportive e d'intrattenimento, anche all'aperto, se svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o affidare alle autorità competenti l'adozione di misure di prevenzione igienico-sanitaria (es. sanificazioni);
p) limitazione o sospensione di fiere e mercati;
q) limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio (escluso l'acquisto di beni di prima necessità);
r) limitazione o sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti);
s) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche artigianali;
t) limitazione o sospensione di fiere e congressi;
u) limitazione o sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
v) limitazione delle modalità di svolgimento o sospensione di prove concorsuali e selettive;
z) limitazione delle modalità di svolgimento o sospensione di attività assistenziali presso strutture per anziani o disabili;
aa) limitazione o sospensione di ogni altra attività che comporti assembramenti di persone;
bb) obbligo di utilizzare modalità di lavoro agile (smart working) ove possibile;
cc) limitazione o sospensione di servizi di trasporto di persone e merci;
dd) sospensione o limitazione di attività di uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali;
ee) sospensione di termini amministrativi e di procedimenti disciplinari;
ff) limitazione o sospensione di attività degli istituti penitenziari;
gg) limitazione o sospensione di servizi di accoglienza per stranieri;
hh) prescrizione di misure di distanziamento sociale e di altre misure organizzative e di prevenzione (es. percorsi separati).
Leggete obbligo mascherine, tamponi o vaccini? No vero? Eppure ogni ordinanza deve essere applicata per un limite di tempo dichiarato ed il più breve possibile e, l'inottemperanza ad un'ordinanza sindacale, può costituire reato penale punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206, se l'ordine riguarda sicurezza, igiene o ordine pubblico. Spesso, tale condotta è considerata un illecito amministrativo con sanzioni da €500 a €5.000. Senza ordinanza nessun obbligo. Senza obbligo nessuna violazione. Senza violazione nessuna sanzione.
COSA NON PUO' FARE UN SINDACO, NEPPURE CON ORDINANZA IN TEMPO DI PANDEMIA?
- NON PUO' chiuderci in casa, impedendoci di scendere il cane per i bisogni
- NON PUO' rincorrere i runners sulla spiaggia
- NON PUO' impedirci di uscire di casa, circolare, viaggiare, passeggiare
- NON PUO' imporre due passeggeri in macchina
- NON PUO' mettere un numero massimo di partecipanti alle cene private
- NON PUO' chiudere la palestra ma non la pizzeria
- NON PUO' chiudere le corsie di un supermercato
- NON PUO' imporre l'ingresso contingentato nelle attività ed uffici
- NON PUO' decidere chi beve un caffè al tavolo
- NON PUO' imporre plexiglass o gel per le mani
- NON PUO' decidere chi può prendere un mezzo pubblico o privato
- NON PUO' vietare di abbracciare chi vuoi
- NON PUO' impedire la presenza sul letto di malattia o morte
- NON PUO' separare le famiglie dai propri anziani
- NON PUO' obbligare alla mascherina chirurgica (DM) oppure FFp2 (DPI)
- NON PUO' obbligare ad un esame medico come lo era il tampone naso-faringeo
- NON PUO' sospendere nessuno dal lavoro e lasciarlo senza stipendio
- NON PUO' obbligare nessuno ad un atto medico farmacologico (i vaccini) che sia o meno sperimentale
E se NON PUO' lui, che è la massima autorità sanitaria territoriale e ne ha assoluta competenza, non può farlo il Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il legislatore, neanche il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'OMS o della EU. Tutto quello che hanno fatto è FUORI LEGGE, con gravissimi attacchi allo Stato ed al suo Popolo. Non è più il 2020. Non c'è più la scusa della sorpresa. La "seconda volta" non può essere uguale alla prima perché ora abbiamo le prove documentale e conosciamo i confini invalicabili delle norme. L'esperienza drammatica del 2020 è il nostro monito. Non accetteremo mai più la proroga infinita dello "Stato di Eccezione" ma se non studiate questi passaggi, sarete sempre carne da macello per la prossima Oclocrazia — quella dittatura accettata della massa ignorante e guidata dalla paura. La legge non protegge chi dorme. Se non avete voglia di dedicare un'ora a capire come difendere i vostri INTOCCABILI diritti, non cercate colpevoli altrove quando vi imporranno il prossimo Green Pass o l'ennesimo "obbligo" senza fondamento legale. Chi non studia è destinato a subire. Chi sceglie la pigrizia oggi, rinuncia al diritto di lamentarsi domani. La sovranità non si delega, si esercita con la consapevolezza. Nel "mondo del dissenso" si sono già scatenati a terrorizzarvi ed a cominciare a manipolarvi su pandemie ed obblighi vaccinali. Ma se dopo 6 anni non avete ancora capito che un'emergenza impone misure "proporzionate al rischio reale" e che NESSUN virus può giustificare la chiusura di una scuola o l'obbligo vaccinale, allora il problema non è più il Governo: il problema siete voi.
Noi rifiutiamo una società basata sul sospetto, dove il vicino diventa controllore e lo Stato rincorre i cittadini sulle spiagge. La sicurezza non si ottiene con la coercizione, ma con la trasparenza. Denunciamo ogni tentativo di usare la paura per creare "strumenti animati" privi di capacità critica. La vita sociale, lavorativa e sportiva non è un terreno di propaganda elettorale e siamo già pronti per la battaglia perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Sono passati 6 anni dall'emergenza sanitaria ed epidemica del Covid-19. Sono passati 6 anni da quando tutto è iniziato. In questi 2.190 giorni non ci siamo mai fermati, abbiamo analizzato ogni riga della normativa vigente su emergenza sanitaria, epidemica e pandemica. Vi abbiamo fornito le prove documentali degli abusi, le gerarchie delle fonti e gli scudi legali per difendere la vostra sovranità con un documento che andrebbe studiato a memoria in tutte le scuole: LA GESTIONE GOVERNATIVA DELL’EMERGENZA COVID-19 . Questo documento fa proprio un racconto degli avvenimenti, in ordine cronologico, che hanno portato al Lockdown nazionale, all'obbligo di Green Pass con tamponi e vaccini ed a tutti i gravissimi abusi che hanno davvero annullato i più basilari diritti di tutti i cittadini.
Oggi si sente di nuovo salire il brusio della paura e della preoccupazione per l'Hantavirus. Si sentono di nuovo persone chiedere: "Cosa faranno? Ci chiuderanno ancora?". Ma ecco la verità che non volete sentire, se dopo 6 anni non avete ancora studiato come funziona l'emergenza epidemica in Italia, la colpa non è più solo di un Governo che ci prova, ma vostra che glielo permettete. E passi la prima volta, presi dalla novità e dalla confusione ma oggi le Leggi in emergenza sono ancora tutte lì. Il D.L. 19/2020 (convertito in Legge 35/2020) è il "recinto" normativo entro cui il potere esecutivo poteva e può muoversi. Riportare il focus su questo decreto serve a ricordare alle istituzioni che non possono agire nel vuoto pneumatico della "paura", ma devono rispettare una gerarchia precisa di poteri e tempistiche. Se l'Hantavirus (o qualsiasi altra minaccia) dovesse essere strumentalizzato per riproporre restrizioni, noi dobbiamo essere pronti a impugnare proprio quella normativa che hanno scritto loro. Facciamo comunque un piccolo riepilogo per chi se lo fosse perso. Ricordate: il Sindaco è l'unico che può firmare ordinanze basate su emergenze reali nel vostro Comune. La gestione delle emergenze sanitarie, epidemiche/pandemiche, come previsto dal D.Lgs 112/1998 (Art. 117) e dal T.U.E.L. (Art. 50), attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in base alla reale situazione del territorio. Una "chiusura totale" indiscriminata viola il principio di gestione territoriale, poiché un Comune senza emergenza dichiarata non ha ragione di applicare misure restrittive. Qualsiasi misura dovrà basarsi su una reale valutazione del rischio territoriale certificata dai Sindaci e non su dichiarazioni di "emergenza nazionale" prive di delimitazione territoriale certa, come già censurato in dottrina per la violazione del Codice della Protezione Civile (D.Lgs 1/2018). Quindi cosa può fare un Sindaco con il potere di ordinanza per contenere un'emergenza conclamata?
ELENCO DELLE MISURE TIPIZZATE (Art. 1, comma 2)
Il decreto 19/2020 stabilisce che possono essere adottate le seguenti misure:
-
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora (N.d.R. SOLO con diagnosi certificata di patologia);
-
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi aperti;
-
c) limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
-
d) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
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e) divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
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f) limitazione o divieto di riunioni e di ogni forma di aggregazione in luoghi pubblici o privati, anche a carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
-
g) sospensione di cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi di culto;
-
h) chiusura di scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore (comprese le Università);
-
i) sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche;
-
l) limitazione o sospensione di servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
-
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e delle sedute di allenamento degli atleti;
-
n) limitazione o sospensione di attività ludiche, ricreative, sportive e d'intrattenimento, anche all'aperto, se svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
-
o) possibilità di disporre o affidare alle autorità competenti l'adozione di misure di prevenzione igienico-sanitaria (es. sanificazioni);
-
p) limitazione o sospensione di fiere e mercati;
-
q) limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio (escluso l'acquisto di beni di prima necessità);
-
r) limitazione o sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti);
-
s) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche artigianali;
-
t) limitazione o sospensione di fiere e congressi;
-
u) limitazione o sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
-
v) limitazione delle modalità di svolgimento o sospensione di prove concorsuali e selettive;
-
z) limitazione delle modalità di svolgimento o sospensione di attività assistenziali presso strutture per anziani o disabili;
-
aa) limitazione o sospensione di ogni altra attività che comporti assembramenti di persone;
-
bb) obbligo di utilizzare modalità di lavoro agile (smart working) ove possibile;
-
cc) limitazione o sospensione di servizi di trasporto di persone e merci;
-
dd) sospensione o limitazione di attività di uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali;
-
ee) sospensione di termini amministrativi e di procedimenti disciplinari;
-
ff) limitazione o sospensione di attività degli istituti penitenziari;
-
gg) limitazione o sospensione di servizi di accoglienza per stranieri;
-
hh) prescrizione di misure di distanziamento sociale e di altre misure organizzative e di prevenzione (es. percorsi separati).
Leggete obbligo mascherine, tamponi o vaccini? No vero? Eppure ogni ordinanza deve essere applicata per un limite di tempo dichiarato ed il più breve possibile e, l'inottemperanza ad un'ordinanza sindacale, può costituire reato penale punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206, se l'ordine riguarda sicurezza, igiene o ordine pubblico. Spesso, tale condotta è considerata un illecito amministrativo con sanzioni da €500 a €5.000. Senza ordinanza nessun obbligo. Senza obbligo nessuna violazione. Senza violazione nessuna sanzione.
COSA NON PUO' FARE UN SINDACO, NEPPURE CON ORDINANZA IN TEMPO DI PANDEMIA?
- NON PUO' chiuderci in casa, impedendoci di scendere il cane per i bisogni
- NON PUO' rincorrere i runners sulla spiaggia
- NON PUO' impedirci di uscire di casa, circolare, viaggiare, passeggiare
- NON PUO' imporre due passeggeri in macchina
- NON PUO' mettere un numero massimo di partecipanti alle cene private
- NON PUO' chiudere la palestra ma non la pizzeria
- NON PUO' chiudere le corsie di un supermercato
- NON PUO' imporre l'ingresso contingentato nelle attività ed uffici
- NON PUO' decidere chi beve un caffè al tavolo
- NON PUO' imporre plexiglass o gel per le mani
- NON PUO' decidere chi può prendere un mezzo pubblico o privato
- NON PUO' vietare di abbracciare chi vuoi
- NON PUO' impedire la presenza sul letto di malattia o morte
- NON PUO' separare le famiglie dai propri anziani
- NON PUO' obbligare alla mascherina chirurgica (DM) oppure FFp2 (DPI)
- NON PUO' obbligare ad un esame medico come lo era il tampone naso-faringeo
- NON PUO' sospendere nessuno dal lavoro e lasciarlo senza stipendio
- NON PUO' obbligare nessuno ad un atto medico farmacologico (i vaccini) che sia o meno sperimentale
E se NON PUO' lui, che è la massima autorità sanitaria territoriale e ne ha assoluta competenza, non può farlo il Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il legislatore, neanche il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'OMS o della EU. Tutto quello che hanno fatto è FUORI LEGGE, con gravissimi attacchi allo Stato ed al suo Popolo. Non è più il 2020. Non c'è più la scusa della sorpresa. La "seconda volta" non può essere uguale alla prima perché ora abbiamo le prove documentale e conosciamo i confini invalicabili delle norme. L'esperienza drammatica del 2020 è il nostro monito. Non accetteremo mai più la proroga infinita dello "Stato di Eccezione" ma se non studiate questi passaggi, sarete sempre carne da macello per la prossima Oclocrazia — quella dittatura accettata della massa ignorante e guidata dalla paura. La legge non protegge chi dorme. Se non avete voglia di dedicare un'ora a capire come difendere i vostri INTOCCABILI diritti, non cercate colpevoli altrove quando vi imporranno il prossimo Green Pass o l'ennesimo "obbligo" senza fondamento legale. Chi non studia è destinato a subire. Chi sceglie la pigrizia oggi, rinuncia al diritto di lamentarsi domani. La sovranità non si delega, si esercita con la consapevolezza. Nel "mondo del dissenso" si sono già scatenati a terrorizzarvi ed a cominciare a manipolarvi su pandemie ed obblighi vaccinali. Ma se dopo 6 anni non avete ancora capito che un'emergenza impone misure "proporzionate al rischio reale" e che NESSUN virus può giustificare la chiusura di una scuola o l'obbligo vaccinale, allora il problema non è più il Governo: il problema siete voi.
Noi rifiutiamo una società basata sul sospetto, dove il vicino diventa controllore e lo Stato rincorre i cittadini sulle spiagge. La sicurezza non si ottiene con la coercizione, ma con la trasparenza. Denunciamo ogni tentativo di usare la paura per creare "strumenti animati" privi di capacità critica. La vita sociale, lavorativa e sportiva non è un terreno di propaganda elettorale e siamo già pronti per la battaglia perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)
