DOVERI GENITORIALI: OBBLIGO VACCINALE ED ASSISTENTI SOCIALI
Cita da Alessandra Ghisla su 19 Settembre 2026, 22:41
Questo post del dott. Burioni cade proprio a fagiolo sull'analisi in diritto, non in medicina od in virologia, della netta distinzione tra PREVENZIONE e CURA. Infatti lui scrive: "Secondo, ci sono molti vaccini che vengono usati anche una volta che l'infezione è avvenuta. Per esempio, se un paziente viene morso da un cane che ha la rabbia, l'infezione è istantanea. Però nonostante questo noi gli somministriamo il vaccino per un mese. Lo stesso si fa, con tempi e modi diversi, anche dopo un'infezione da virus dell'epatite A, epatite B, varicella, morbillo e si faceva pure con il vaiolo. Insomma, i vaccini servono tipicamente per prevenire, ma in diversi casi si usano anche per curare un'infezione che e' già avvenuta con modalità che noi chiamiamo "post-esposizione"". Devo però fare un piccolo appunto in comunicazione, dato sembrerebbe esserci una forzatura in questo post. Nonostante il vaccino venga iniettato dopo il contatto con il patogeno, la medicina non definisce questa pratica una "cura terapeutica", bensì Profilassi Post-Esposizione (PEP). Il vaccino non ha alcuna proprietà curativa o distruttiva diretta sul virus. Non blocca una malattia già manifesta. Clinicamente e legalmente, la profilassi post-esposizione rimane l'estremo tentativo di prevenire l'insorgenza di una patologia sfruttando la naturale lentezza del virus. Per semplificare, quando un cane rabido morde una persona, il virus penetra nella ferita ma non infetta istantaneamente il cervello. Compie un viaggio molto lento lungo i nervi periferici (può richiedere da settimane a mesi). Se si somministra il vaccino immediatamente (spesso insieme alle immunoglobuline), il sistema immunitario produce gli anticorpi prima che il virus raggiunga il sistema nervoso centrale. In condizioni ordinarie la regola d'oro resta "vaccinare solo il soggetto in perfetto stato di salute". Ma con il morso di un cane rabbioso la regola del "perfetto stato di salute" scompare del tutto. Se leggiamo i bugiardini ufficiali approvati dall'AIFA alla voce "Controindicazioni per post-esposizione", troveremmo scritto testualmente: "Considerato l'esito sempre fatale dell'infezione da rabbia, non vi sono controindicazioni alla vaccinazione post-esposizione". Il motivo è puramente utilitaristico e biologico, cioè il rischio che il sistema immunitario risponda meno (perché il soggetto non è in perfetto stato di salute) od il rischio di un effetto collaterale è infinitamente minore del rischio di morte al 100% garantito dal virus della rabbia se non si interviene. La rabbia rappresenta un caso unico e limite in medicina proprio per la sua letalità del 100%. Per patologie con un'incidenza di morte decisamente inferiore, i foglietti illustrativi non azzerano le controindicazioni e mantengono criteri di valutazione molto più prudenti e rigorosi. Ed è proprio qui che si può vedere la forzatura perchè apre l'argomento utilizzando la rabbia, una patologia che nell'immaginario collettivo evoca massima urgenza e una letalità totale (100%). Davanti ad un rischio di quel livello, qualsiasi persona concorda sul fatto che l'unica scelta razionale sia l'intervento immediato, superando ogni cautela ordinaria. Questo crea nel lettore un forte stato di accordo emotivo e logico. Subito dopo aver stabilito questa verità indiscutibile sulla rabbia, l'autore introduce nella stessa lista altre patologie come il morbillo o la varicella, definendole semplicemente "casi analoghi con tempi e modi diversi". Infine, il dott. Burioni trae una conclusione universale: "i vaccini si usano anche per curare un'infezione che è già avvenuta". Il testo dice il vero sull'efficacia e sull'utilizzo del vaccino dopo il contatto con il virus, ma confonde il concetto di "infezione avvenuta" (il virus è entrato nel corpo) con quello di "malattia conclamata" (i sintomi ed i danni biologici si sono manifestati). In questo modo, una deroga medica eccezionale (quella della rabbia, dove si rischia la vita all'istante) viene presentata come una regola generale od un'applicazione ordinaria per la gestione delle infezioni. In sintesi, l'uso del framing non consiste nel dire il falso (i dati clinici sui tempi di incubazione sono corretti come l'utilizzo dei vaccini in post esposizione), ma nel disporre le informazioni in un ordine tale da generare nel lettore una percezione di urgenza e di uniformità tra patologie che, nella realtà clinica dei bugiardini e dei tribunali, ricevono trattamenti normativi e medici completamente diversi.
LA DIFFERENZA TRA CURA E PREVENZIONE
Semplifichiamo dicendo che la PREVENZIONE agisce PRIMA che la malattia si manifesti (o prima che causi gravi danni) per evitarla, mentre la CURA interviene DOPO che la malattia è insorta per eliminarla o gestirla. In ambito medico, la differenza principale tra cura e prevenzione risiede nel momento in cui si interviene e sull'obiettivo dell'azione sanitaria. La prevenzione (soprattutto primaria e secondaria) si rivolge a persone che si sentono sane e non hanno sintomi. Poiché un cittadino sano difficilmente si recherà spontaneamente dal medico per una malattia che non sa di avere, è la sanità pubblica od il medico a dover fare il primo passo per invitarlo (vaccini come la mammografia od il pap-test). La cura scatta quasi sempre quando avverti un cambiamento, un disturbo o un dolore. In questo caso il bisogno è immediato e percepito direttamente dal cittadino, che diventa il soggetto attivo che attiva il percorso medico, recandosi dal suo medico curante oppure con l'accesso al pronto Soccorso. Qui possiamo notare il punto centrale della dinamica tra medico e paziente. Quello che si vede è esattamente la natura "proattiva" della prevenzione e quella "reattiva" della cura.
IL DIRITTO DI SCELTA DI CURA ED IL CONSENSO/DISSENSO INFORMATO
Il principio cardine del nostro ordinamento garantisce la libertà e la discrezionalità della scelta di cura dei genitori, purché non scada in un danno biologico reale ed evidente per il figlio (INCURIA). I genitori sono anche i tutori dei loro figli e spetta a loro scegliere il medico, il percorso di cura e firmare l'eventuale consenso/dissenso a qualsiasi ATTO MEDICO, vaccinazioni comprese. Atto Medico= farmaco, trattamento, esame, operazione somministrabile esclusivamente da un medico (laureato in chirurgia e medicina ed iscritto al suo Ordine dei Medici di appartenenza) che può essere curativo, urgente, salvavita, preventivo, sperimentale, palliativo, compassionevole. La Legge 219/2017 ha imposto chiaramente che il consenso/dissenso informato, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa, dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa e seppur fossero sicuri, efficaci se non risolutivi per la propria patologia)”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta sulla cartella clinica oppure utilizzando il dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge con relativa sanzione.
Questo per quanto riguarda il PROPRIO corpo ma su terzi va fatta particolare attenzione all'art. 3 comma 5 che riassumiamo con: "Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare..." ma qui entra in gioco la differenza tra cure e prevenzione ed è proprio perché il vaccino è prevenzione e si somministra ad un bimbo sano, il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non segue automaticamente la strada dell'articolo 3 della Legge 219/2017, perchè l'intervento della magistratura non può basarsi su supposizioni, ipotesi statistiche o "processi alle intenzioni" educative dei genitori. Per configurare un'incuria o giustificare un provvedimento limitativo, devono coesistere elementi clinici oggettivi: un referto, una diagnosi formale, una patologia in atto e una linea terapeutica validata scientificamente a cui ci si oppone senza valide alternative mediche.
L'INTERVENTO DEL GIUDICE TUTELARE E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Il meccanismo d'urgenza del Giudice Tutelare previsto dalla Legge 219/2017 è nato per contesti in cui c'è una patologia in atto (es. un bambino che ha bisogno di una trasfusione salvavita o di un intervento chirurgico ed i genitori si oppongono). In quel caso, il rifiuto dei genitori configura una reale e immediata condotta di pregiudizio (incuria rispetto allo stato di malattia). L'articolo 333 del Codice Civile ("Provvedimenti convenienti") è la norma che regola la limitazione della responsabilità genitoriale. Entra in gioco quando la condotta di uno o di entrambi i genitori appare pregiudizievole al figlio, ma non così grave da giustificare la decadenza totale dalla responsabilità (regolata invece dall'art. 330 c.c.). La giurisprudenza dei Tribunali per i Minorenni definisce l'incuria grave come una omissione sistematica e colpevole dei doveri di cura, assistenza, educazione e protezione che provoca un danno concreto allo sviluppo fisico, psicologico o cognitivo del minore. Nell'ambito strettamente medico-sanitario, l'incuria grave si configura quando i genitori:
- Ignorano patologie conclamate: Non sottopongono il figlio a visite mediche necessarie a fronte di sintomi evidenti o malattie diagnosticate.
- Rifiutano terapie essenziali: Si oppongono a cure prescritte, interventi chirurgici o terapie farmacologiche indispensabili per curare una malattia in corso, senza proporre alternative scientificamente valide.
- Interrompono trattamenti vitali: Sospendono arbitrariamente cure salvavita o croniche (es. l'insulina per un figlio diabetico oppure una trasfusione di sangue).
In tutti questi casi, l'incuria è "grave" perché c'è un danno biologico in atto od imminente sul corpo del minore. Il comportamento omissivo dei genitori nuoce fisicamente al figlio, e questo giustifica l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 333 c.c. Perché il mancato vaccino NON è "Incuria Grave" ex art. 333 c.c.? Come abbiamo stabilito prima (e come confermato dall'ordinamento), se una coppia di genitori è concorde nel non sottoporre il figlio sano ai vaccini obbligatori, questa scelta non può essere qualificata come "incuria grave" ex art. 333 c.c. per motivi puramente giuridici:
- Mancanza di danno attuale: Il minore non vaccinato è un soggetto sano. Non ha una patologia in corso che i genitori stanno decidendo di non curare. Il pregiudizio lamentato dall'ASL è solo un rischio statistico futuro, non un danno presente.
- La sanzione tipica esclude il giudice: La Legge 119/2017 ha già previsto una sanzione specifica e "tipica" per questa violazione: la multa amministrativa. I giudici minorili (con orientamento ormai consolidato da anni) ribadiscono che non si può usare lo strumento eccezionale dell'art. 333 c.c. per punire o correggere una scelta di prevenzione, poiché la legge ha già stabilito che quella violazione si esaurisce nel perimetro amministrativo.
- Il principio di proporzionalità: Limitare la responsabilità dei genitori (ad esempio nominando un curatore speciale per forzare il vaccino) su un figlio sano sarebbe un intervento sproporzionato dello Stato all'interno della vita familiare.
Facciamo un esempio concreto che può avvenire al PS con l'antibiotico, cioè stesso farmaco ma con intento medico diverso:
- Fase di Prevenzione (No art. 333 c.c.): Il medico propone un antibiotico preventivo (profilassi). I genitori rifiutano. Il bambino è sano. Nessun giudice può intervenire ai sensi dell'art. 333 c.c. perché non c'è incuria.
- Fase di Malattia (Sì art. 333 c.c.): Il bambino sviluppa un'infezione grave e documentata. Ha bisogno dell'antibiotico come terapia. I genitori continuano a rifiutarlo per motivi ideologici, mettendo a rischio la salute del figlio. Qui scatta l'incuria grave. La condotta dei genitori è pregiudizievole ai sensi dell'art. 333 c.c. Il Tribunale per i Minorenni (o il Giudice Tutelare nei casi d'urgenza) interviene per limitare temporaneamente la potestà dei genitori e autorizzare la cura.
Potremmo anche fare l'esempio proprio sui vaccini per dimostrare come i giudici ed i medici ragionino sulla base della certezza della diagnosi/esposizione e della gravità del danno biologico imminente:
1. Il caso del morso del cane (Sì Giudice Tutelare): Se un bambino viene morso da un animale con diagnosi certa o fortemente sospetta di rabbia, l'evento (il morso) è un dato di fatto clinico oggettivo.
- Perché interviene il giudice? Sebbene l'antirabbica sia un vaccino (prevenzione post-esposizione), la certezza del contagio e la letalità al 100% della malattia fanno sì che il rifiuto dei genitori non sia più una legittima scelta sulla prevenzione, ma si traduca nell'omissione di un trattamento salvavita.
- La conseguenza: C'è un'emergenza clinica ed un pregiudizio concreto alla vita del minore. Il medico ha l'obbligo di segnalare il caso al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 219/2017. Il giudice interverrà ad horas per autorizzare il vaccino.
2. Il caso della ferita ordinaria ed il Tetano (No Giudice): Se un bambino si procura una ferita comune ed il medico consiglia, per prudenza, il richiamo del vaccino antitetanico, la situazione è profondamente diversa.
- Perché il giudice NON subentra? Non c'è alcuna diagnosi o certezza che l'oggetto ferente fosse contaminato dalle spore del tetano. L'infezione è solo un'ipotesi statistica remota e la letalità della malattia, per quanto seria, non è assoluta.
- La conseguenza: Il vaccino qui mantiene la sua natura pura di "consiglio di prevenzione". Se entrambi i genitori rifiutano e decidono di gestire la ferita con la normale disinfezione, stanno esercitando la propria responsabilità genitoriale. Non essendoci un danno biologico in atto o una minaccia vitale certa, nessun medico invierà una segnalazione e nessun giudice forzerà il trattamento, perché mancano i presupposti dell'incuria grave ex art. 333 c.c.
Ed è proprio questo che i genitori devono acquisire, cioè come la distinzione tra "supposizione/rischio generico" e "diagnosi/evento certo" sia il vero confine che separa la libertà della famiglia dall'intervento coattivo dello Stato. Non è il tipo di farmaco (l'antibiotico od il vaccino) a determinare le regole, ma lo stato di salute del bambino e l'obiettivo clinico. In conclusione, l'incuria grave ex art. 333 c.c. è il braccio armato del diritto per difendere il minore dal danno fisico reale della malattia, ma si ferma davanti alla porta di casa se la discussione riguarda solo una scelta di prevenzione su un bambino sano. Infatti molti medici prospettano che se il rifiuto alla vaccinazione porta poi alla malattia vaccinabile (ad esempio il morbillo oppure il caso di difterite a Palermo) può essere segnalato come incuria o, peggio, come omicidio colposo omissivo se il minore dovesse morire. Niente di più sbagliato, è sempre una forzatura della propaganda vaccinale che cerca di creare un precedente giuridico inesistente. Se un tribunale dovesse emettere un provvedimento d'urgenza (tramite Giudice Tutelare) equiparando il rifiuto di un vaccino su un figlio sano al rifiuto di una cura salvavita su un figlio malato, si verificherebbe quello che in gergo giuridico viene chiamato un mutamento di orientamento o, in sociologia del diritto, un effetto "piano inclinato". Se passasse il principio per cui lo Stato può sostituirsi ai genitori per imporre un trattamento preventivo basandosi su un rischio statistico futuro (e non su una malattia attuale), quel medesimo principio potrebbe poi essere esteso a qualsiasi altra scelta di prevenzione o stile di vita (es. diete obbligatorie, screening di massa invasivi, profilassi comportamentali, se non eutanasia). Per questo i giudici tendono ad essere estremamente conservatori nel mantenere separate le due sfere ma spetta anche a noi genitori tenere ben fermo quel confine per evitare abusi e cattiva consuetudine che alimentano la propaganda vaccinale.VACCINI E L'INTERVENTO DEL GIUDICE TUTELARE
Nella realtà giudiziaria, l'unico vero "grimaldello" che permette ai giudici di entrare nelle scelte di prevenzione della famiglia non è l'iniziativa autonoma dello Stato, ma il conflitto interno alla coppia. La giurisprudenza italiana affronta il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e le scelte genitoriali basandosi sul principio del preminente interesse del minore (best interest of the child), delineando in modo netto i ruoli del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Quando i genitori sono divisi, il giudice è costretto a decidere e, non potendo fare una scelta medica autonoma, si ancora alle linee guida della sanità pubblica. Il magistrato adito (spesso il Giudice Tutelare in sede di regolamentazione o il tribunale ordinario) non decide tecnicamente se vaccinare, ma attribuisce la facoltà esclusiva di decidere e firmare il consenso informato al genitore che intende seguire il piano vaccinale nazionale. La giurisprudenza predilige sistematicamente la scelta conforme alla legge e all'opinione scientifica largamente dominante, ritenendo che il rifiuto privo di comprovate ragioni mediche esponga il minore a un rischio biologico ingiustificato. Ma quando la coppia è unita, quel varco giurisprudenziale si chiude. L'accordo dei genitori fa sì che non vi sia alcun conflitto familiare da sanare (manca il ricorso di un genitore contro l'altro). Inoltre, i magistrati sono consapevoli che imporre un trattamento preventivo ad una famiglia totalmente contraria richiederebbe misure di coercizione fisica incompatibili con i principi di civiltà del nostro ordinamento. Quando in passato le ASL hanno tentato di segnalare procure o tribunali per i minorenni il rifiuto concorde di una coppia di genitori, la giurisprudenza minorile ha quasi ovunque archiviato i procedimenti. I giudici hanno ribadito che il dissenso verso un trattamento preventivo (su un figlio sano) non può essere equiparato ad una condotta di incuria (art. 333 c.c.) tale da giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale. Il legislatore ha scelto di punire il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa (la multa dell'ASL). Non ha previsto binari di coercizione medica o giudiziaria se la volontà dei legali rappresentanti è unanime. Se i genitori sono d'accordo, il giudice non interviene. Questa è la realtà oggettiva dei fatti e dell'ordinamento italiano, ed il motivo è strettamente legale, non una semplice prassi. Qualsiasi narrativa contraria confonde la propaganda ed i desiderata della sanità pubblica con ciò che la legge italiana permette realmente di fare, come stiamo vedendo con le indicazioni regionali della Sicilia.
L'unica cosa che può superare un rifiuto vaccinale concorde tra due genitori è la volontà del figlio. La giurisprudenza italiana (fissata in numerosi provvedimenti, specialmente durante le campagne vaccinali di massa) ha stabilito che quando un minore dimostra una maturità tale da comprendere il valore della prevenzione medica, il rifiuto ideologico dei genitori non può diventare una prigione giuridica. L'accordo dei genitori decade se si scontra con il diritto all'autodeterminazione sanitaria del minore che ha raggiunto l'età del discernimento (12 anni). Un minore che ha l'età in cui la legge italiana presume la capacità di discernimento e l'ascolto obbligatorio, il quale vuole vaccinarsi mentre entrambi i genitori firmano il dissenso — il minore non può essere vaccinato direttamente dall'hub o dal medico, ma verrà vaccinato solo tramite l'intervento di un giudice. Constatando il contrasto insanabile tra la volontà del minore (che chiede la prevenzione) e quella concorde dei genitori (che la rifiutano), il medico curante o l'ASL non esegue il vaccino, ma attiva una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (o al Giudice Tutelare a seconda delle prassi locali). Il Tribunale, ricevuta la segnalazione e verificata la ferma volontà del dodicenne (ascoltandolo direttamente in udienza), nomina un curatore speciale (un avvocato esterno od i servizi sociali) che assume temporaneamente la rappresentanza legale del minore per quell'atto medico specifico. Il Giudice, valutato l'interesse superiore del minore a tutelare la propria salute e a compiere scelte consapevoli sul proprio corpo, emette un decreto che autorizza il curatore a firmare il consenso informato al posto dei genitori, permettendo finalmente la somministrazione del vaccino. Ma questo non vuol dire che il minore "sia dello Stato", la "macchina pubblica" (rappresentata in prima battuta dai medici o dai servizi scolastici/sanitari e successivamente dalla magistratura) si mette in moto proprio perché il minore in Italia non è neanche un oggetto di proprietà dei genitori, ma un soggetto di diritti autonomo che vanno garantiti ed assicurati anche sopra le scelte genitoriali.Se un genitore conosce i propri diritti ma anche i propri limiti, non può che diventare difensore a tutti gli effetti della sua famiglia contro gli abusi della propaganda vaccinale che vorrebbe superare cioè che leggi e diritti invece ritengono invalicabili, perchè OGGI tocca a NOI. NOI siamo Cittadini in tutela dei Minori, NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Questo post del dott. Burioni cade proprio a fagiolo sull'analisi in diritto, non in medicina od in virologia, della netta distinzione tra PREVENZIONE e CURA. Infatti lui scrive: "Secondo, ci sono molti vaccini che vengono usati anche una volta che l'infezione è avvenuta. Per esempio, se un paziente viene morso da un cane che ha la rabbia, l'infezione è istantanea. Però nonostante questo noi gli somministriamo il vaccino per un mese. Lo stesso si fa, con tempi e modi diversi, anche dopo un'infezione da virus dell'epatite A, epatite B, varicella, morbillo e si faceva pure con il vaiolo. Insomma, i vaccini servono tipicamente per prevenire, ma in diversi casi si usano anche per curare un'infezione che e' già avvenuta con modalità che noi chiamiamo "post-esposizione"". Devo però fare un piccolo appunto in comunicazione, dato sembrerebbe esserci una forzatura in questo post. Nonostante il vaccino venga iniettato dopo il contatto con il patogeno, la medicina non definisce questa pratica una "cura terapeutica", bensì Profilassi Post-Esposizione (PEP). Il vaccino non ha alcuna proprietà curativa o distruttiva diretta sul virus. Non blocca una malattia già manifesta. Clinicamente e legalmente, la profilassi post-esposizione rimane l'estremo tentativo di prevenire l'insorgenza di una patologia sfruttando la naturale lentezza del virus. Per semplificare, quando un cane rabido morde una persona, il virus penetra nella ferita ma non infetta istantaneamente il cervello. Compie un viaggio molto lento lungo i nervi periferici (può richiedere da settimane a mesi). Se si somministra il vaccino immediatamente (spesso insieme alle immunoglobuline), il sistema immunitario produce gli anticorpi prima che il virus raggiunga il sistema nervoso centrale. In condizioni ordinarie la regola d'oro resta "vaccinare solo il soggetto in perfetto stato di salute". Ma con il morso di un cane rabbioso la regola del "perfetto stato di salute" scompare del tutto. Se leggiamo i bugiardini ufficiali approvati dall'AIFA alla voce "Controindicazioni per post-esposizione", troveremmo scritto testualmente: "Considerato l'esito sempre fatale dell'infezione da rabbia, non vi sono controindicazioni alla vaccinazione post-esposizione". Il motivo è puramente utilitaristico e biologico, cioè il rischio che il sistema immunitario risponda meno (perché il soggetto non è in perfetto stato di salute) od il rischio di un effetto collaterale è infinitamente minore del rischio di morte al 100% garantito dal virus della rabbia se non si interviene. La rabbia rappresenta un caso unico e limite in medicina proprio per la sua letalità del 100%. Per patologie con un'incidenza di morte decisamente inferiore, i foglietti illustrativi non azzerano le controindicazioni e mantengono criteri di valutazione molto più prudenti e rigorosi. Ed è proprio qui che si può vedere la forzatura perchè apre l'argomento utilizzando la rabbia, una patologia che nell'immaginario collettivo evoca massima urgenza e una letalità totale (100%). Davanti ad un rischio di quel livello, qualsiasi persona concorda sul fatto che l'unica scelta razionale sia l'intervento immediato, superando ogni cautela ordinaria. Questo crea nel lettore un forte stato di accordo emotivo e logico. Subito dopo aver stabilito questa verità indiscutibile sulla rabbia, l'autore introduce nella stessa lista altre patologie come il morbillo o la varicella, definendole semplicemente "casi analoghi con tempi e modi diversi". Infine, il dott. Burioni trae una conclusione universale: "i vaccini si usano anche per curare un'infezione che è già avvenuta". Il testo dice il vero sull'efficacia e sull'utilizzo del vaccino dopo il contatto con il virus, ma confonde il concetto di "infezione avvenuta" (il virus è entrato nel corpo) con quello di "malattia conclamata" (i sintomi ed i danni biologici si sono manifestati). In questo modo, una deroga medica eccezionale (quella della rabbia, dove si rischia la vita all'istante) viene presentata come una regola generale od un'applicazione ordinaria per la gestione delle infezioni. In sintesi, l'uso del framing non consiste nel dire il falso (i dati clinici sui tempi di incubazione sono corretti come l'utilizzo dei vaccini in post esposizione), ma nel disporre le informazioni in un ordine tale da generare nel lettore una percezione di urgenza e di uniformità tra patologie che, nella realtà clinica dei bugiardini e dei tribunali, ricevono trattamenti normativi e medici completamente diversi.
LA DIFFERENZA TRA CURA E PREVENZIONE
Semplifichiamo dicendo che la PREVENZIONE agisce PRIMA che la malattia si manifesti (o prima che causi gravi danni) per evitarla, mentre la CURA interviene DOPO che la malattia è insorta per eliminarla o gestirla. In ambito medico, la differenza principale tra cura e prevenzione risiede nel momento in cui si interviene e sull'obiettivo dell'azione sanitaria. La prevenzione (soprattutto primaria e secondaria) si rivolge a persone che si sentono sane e non hanno sintomi. Poiché un cittadino sano difficilmente si recherà spontaneamente dal medico per una malattia che non sa di avere, è la sanità pubblica od il medico a dover fare il primo passo per invitarlo (vaccini come la mammografia od il pap-test). La cura scatta quasi sempre quando avverti un cambiamento, un disturbo o un dolore. In questo caso il bisogno è immediato e percepito direttamente dal cittadino, che diventa il soggetto attivo che attiva il percorso medico, recandosi dal suo medico curante oppure con l'accesso al pronto Soccorso. Qui possiamo notare il punto centrale della dinamica tra medico e paziente. Quello che si vede è esattamente la natura "proattiva" della prevenzione e quella "reattiva" della cura.
IL DIRITTO DI SCELTA DI CURA ED IL CONSENSO/DISSENSO INFORMATO
Il principio cardine del nostro ordinamento garantisce la libertà e la discrezionalità della scelta di cura dei genitori, purché non scada in un danno biologico reale ed evidente per il figlio (INCURIA). I genitori sono anche i tutori dei loro figli e spetta a loro scegliere il medico, il percorso di cura e firmare l'eventuale consenso/dissenso a qualsiasi ATTO MEDICO, vaccinazioni comprese. Atto Medico= farmaco, trattamento, esame, operazione somministrabile esclusivamente da un medico (laureato in chirurgia e medicina ed iscritto al suo Ordine dei Medici di appartenenza) che può essere curativo, urgente, salvavita, preventivo, sperimentale, palliativo, compassionevole. La Legge 219/2017 ha imposto chiaramente che il consenso/dissenso informato, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa, dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa e seppur fossero sicuri, efficaci se non risolutivi per la propria patologia)”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta sulla cartella clinica oppure utilizzando il dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge con relativa sanzione.
Questo per quanto riguarda il PROPRIO corpo ma su terzi va fatta particolare attenzione all'art. 3 comma 5 che riassumiamo con: "Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare..." ma qui entra in gioco la differenza tra cure e prevenzione ed è proprio perché il vaccino è prevenzione e si somministra ad un bimbo sano, il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non segue automaticamente la strada dell'articolo 3 della Legge 219/2017, perchè l'intervento della magistratura non può basarsi su supposizioni, ipotesi statistiche o "processi alle intenzioni" educative dei genitori. Per configurare un'incuria o giustificare un provvedimento limitativo, devono coesistere elementi clinici oggettivi: un referto, una diagnosi formale, una patologia in atto e una linea terapeutica validata scientificamente a cui ci si oppone senza valide alternative mediche.
L'INTERVENTO DEL GIUDICE TUTELARE E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Il meccanismo d'urgenza del Giudice Tutelare previsto dalla Legge 219/2017 è nato per contesti in cui c'è una patologia in atto (es. un bambino che ha bisogno di una trasfusione salvavita o di un intervento chirurgico ed i genitori si oppongono). In quel caso, il rifiuto dei genitori configura una reale e immediata condotta di pregiudizio (incuria rispetto allo stato di malattia). L'articolo 333 del Codice Civile ("Provvedimenti convenienti") è la norma che regola la limitazione della responsabilità genitoriale. Entra in gioco quando la condotta di uno o di entrambi i genitori appare pregiudizievole al figlio, ma non così grave da giustificare la decadenza totale dalla responsabilità (regolata invece dall'art. 330 c.c.). La giurisprudenza dei Tribunali per i Minorenni definisce l'incuria grave come una omissione sistematica e colpevole dei doveri di cura, assistenza, educazione e protezione che provoca un danno concreto allo sviluppo fisico, psicologico o cognitivo del minore. Nell'ambito strettamente medico-sanitario, l'incuria grave si configura quando i genitori:
- Ignorano patologie conclamate: Non sottopongono il figlio a visite mediche necessarie a fronte di sintomi evidenti o malattie diagnosticate.
- Rifiutano terapie essenziali: Si oppongono a cure prescritte, interventi chirurgici o terapie farmacologiche indispensabili per curare una malattia in corso, senza proporre alternative scientificamente valide.
- Interrompono trattamenti vitali: Sospendono arbitrariamente cure salvavita o croniche (es. l'insulina per un figlio diabetico oppure una trasfusione di sangue).
- Mancanza di danno attuale: Il minore non vaccinato è un soggetto sano. Non ha una patologia in corso che i genitori stanno decidendo di non curare. Il pregiudizio lamentato dall'ASL è solo un rischio statistico futuro, non un danno presente.
- La sanzione tipica esclude il giudice: La Legge 119/2017 ha già previsto una sanzione specifica e "tipica" per questa violazione: la multa amministrativa. I giudici minorili (con orientamento ormai consolidato da anni) ribadiscono che non si può usare lo strumento eccezionale dell'art. 333 c.c. per punire o correggere una scelta di prevenzione, poiché la legge ha già stabilito che quella violazione si esaurisce nel perimetro amministrativo.
- Il principio di proporzionalità: Limitare la responsabilità dei genitori (ad esempio nominando un curatore speciale per forzare il vaccino) su un figlio sano sarebbe un intervento sproporzionato dello Stato all'interno della vita familiare.
- Fase di Prevenzione (No art. 333 c.c.): Il medico propone un antibiotico preventivo (profilassi). I genitori rifiutano. Il bambino è sano. Nessun giudice può intervenire ai sensi dell'art. 333 c.c. perché non c'è incuria.
- Fase di Malattia (Sì art. 333 c.c.): Il bambino sviluppa un'infezione grave e documentata. Ha bisogno dell'antibiotico come terapia. I genitori continuano a rifiutarlo per motivi ideologici, mettendo a rischio la salute del figlio. Qui scatta l'incuria grave. La condotta dei genitori è pregiudizievole ai sensi dell'art. 333 c.c. Il Tribunale per i Minorenni (o il Giudice Tutelare nei casi d'urgenza) interviene per limitare temporaneamente la potestà dei genitori e autorizzare la cura.
Potremmo anche fare l'esempio proprio sui vaccini per dimostrare come i giudici ed i medici ragionino sulla base della certezza della diagnosi/esposizione e della gravità del danno biologico imminente:
- Perché interviene il giudice? Sebbene l'antirabbica sia un vaccino (prevenzione post-esposizione), la certezza del contagio e la letalità al 100% della malattia fanno sì che il rifiuto dei genitori non sia più una legittima scelta sulla prevenzione, ma si traduca nell'omissione di un trattamento salvavita.
- La conseguenza: C'è un'emergenza clinica ed un pregiudizio concreto alla vita del minore. Il medico ha l'obbligo di segnalare il caso al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 219/2017. Il giudice interverrà ad horas per autorizzare il vaccino.
- Perché il giudice NON subentra? Non c'è alcuna diagnosi o certezza che l'oggetto ferente fosse contaminato dalle spore del tetano. L'infezione è solo un'ipotesi statistica remota e la letalità della malattia, per quanto seria, non è assoluta.
- La conseguenza: Il vaccino qui mantiene la sua natura pura di "consiglio di prevenzione". Se entrambi i genitori rifiutano e decidono di gestire la ferita con la normale disinfezione, stanno esercitando la propria responsabilità genitoriale. Non essendoci un danno biologico in atto o una minaccia vitale certa, nessun medico invierà una segnalazione e nessun giudice forzerà il trattamento, perché mancano i presupposti dell'incuria grave ex art. 333 c.c.
VACCINI E L'INTERVENTO DEL GIUDICE TUTELARE
Nella realtà giudiziaria, l'unico vero "grimaldello" che permette ai giudici di entrare nelle scelte di prevenzione della famiglia non è l'iniziativa autonoma dello Stato, ma il conflitto interno alla coppia. La giurisprudenza italiana affronta il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e le scelte genitoriali basandosi sul principio del preminente interesse del minore (best interest of the child), delineando in modo netto i ruoli del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Quando i genitori sono divisi, il giudice è costretto a decidere e, non potendo fare una scelta medica autonoma, si ancora alle linee guida della sanità pubblica. Il magistrato adito (spesso il Giudice Tutelare in sede di regolamentazione o il tribunale ordinario) non decide tecnicamente se vaccinare, ma attribuisce la facoltà esclusiva di decidere e firmare il consenso informato al genitore che intende seguire il piano vaccinale nazionale. La giurisprudenza predilige sistematicamente la scelta conforme alla legge e all'opinione scientifica largamente dominante, ritenendo che il rifiuto privo di comprovate ragioni mediche esponga il minore a un rischio biologico ingiustificato. Ma quando la coppia è unita, quel varco giurisprudenziale si chiude. L'accordo dei genitori fa sì che non vi sia alcun conflitto familiare da sanare (manca il ricorso di un genitore contro l'altro). Inoltre, i magistrati sono consapevoli che imporre un trattamento preventivo ad una famiglia totalmente contraria richiederebbe misure di coercizione fisica incompatibili con i principi di civiltà del nostro ordinamento. Quando in passato le ASL hanno tentato di segnalare procure o tribunali per i minorenni il rifiuto concorde di una coppia di genitori, la giurisprudenza minorile ha quasi ovunque archiviato i procedimenti. I giudici hanno ribadito che il dissenso verso un trattamento preventivo (su un figlio sano) non può essere equiparato ad una condotta di incuria (art. 333 c.c.) tale da giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale. Il legislatore ha scelto di punire il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa (la multa dell'ASL). Non ha previsto binari di coercizione medica o giudiziaria se la volontà dei legali rappresentanti è unanime. Se i genitori sono d'accordo, il giudice non interviene. Questa è la realtà oggettiva dei fatti e dell'ordinamento italiano, ed il motivo è strettamente legale, non una semplice prassi. Qualsiasi narrativa contraria confonde la propaganda ed i desiderata della sanità pubblica con ciò che la legge italiana permette realmente di fare, come stiamo vedendo con le indicazioni regionali della Sicilia.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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