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AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE SANITARI: RIFIUTO DI CARICARE DOCUMENTI SUL FSE

COME CHIEDERE UNA "RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" SIA PER GRAVI ATTEGGIAMENTI DISCIPLINARI CHE PER VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE

Il dipendente sanitario, in particolare chi svolge attività a contatto con il pubblico, è tenuto ad esporre in modo visibile un cartellino identificativo o una targa che riporti il suo nome e cognome. Se non ci fossero, su richiesta del cittadino, l'obbligo di identificazione è sancito da disposizioni normative e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dato che la responsabilità civile e penale è sempre personale. Oltre all'identificazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce altri doveri nei rapporti con il pubblico, come la correttezza, la cortesia e la disponibilità. 

COME FARE:

  • REGISTRARE SEMPRE OGNI INCONTRO (MEDICO CURANTE, PEDIATRA, MEDICO DI BASE, PERSONALE SANITARIO) perchè il cittadino può registrare qualsiasi cosa lo riguardi ma gli è VIETATO riprodurre a terzi o renderlo pubblico senza consenso della controparte. Può essere invece trascritta la registrazione e portata come prova sia per una denuncia che un'indagine disciplinare.
  • CHIEDERE SEMPRE LE GENERALITA' CON CHI SI STA PARLANDO
  • CHIEDERE CHE OGNI DECISIONE VENGA MESSA PER ISCRITTO (si può usare anche la e-mail in questo caso)

NEL CASO SI RISCONTRINO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE COMPORTAMENTALE/DISCIPLINARE/PENALE si può fare RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE. A CHI RICHIEDERLA:

Il responsabile disciplinare è la Direzione Aziendale, in particolare il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull'operato dei dipendenti e di avviare procedimenti disciplinari in caso di violazioni del codice etico o di altre disposizioni ma spesso le indagini preliminari e la gestione dei procedimenti vengono delegate ad altri uffici, come il Servizio Risorse Umane o l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).  Le ASL/AUSL/ASP/ASM/ATS/AST come le Aziende Ospedaliere fanno a capo al DISTRETTO SANITARIO, dove risiede il DIRETTORE GENERALE ed il DIRETTORE SANITARIO. Con una breve ricerca troverete sia la PEC (ufficio URP) che l'e-mail istituzionale sia del Direttore Generale che del Responsabile UPD, anche se basta inviare la PEC o RACCOMANDATA A/R all'ufficio UPR o Protocollo e verrà consegnata negli uffici richiamati. 

Per un dipendente sanitario iscritto all'ORDINE di appartenenza è possibile chiedere l'avvio indagine disciplinare anche alla Commissione dell'Ordine (Presidente) ma si basa su VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO (<--- FNOMCeO). Attenzione che i Medici di famiglia (MMG) ed i Pediatri di libera scelta (PLS) non sono dipendenti pubblici, quindi per loro SOLO SEGNALAZIONE ALL'ORDINE. Sono liberi professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e lavorano in base a un accordo nazionale (ACN) tra lo Stato e le organizzazioni sindacali di categoria. Sono pagati dal SSN (tramite le ASL o Aziende sanitarie locali), ma non sono assunti come dipendenti. 

FORMAT

MEDICO VACCINATORE ASL CHE RIFIUTA DI INSERIRE DOCUMENTI NEL FSE (ESONERO, DIFFERIMENTO, DISSENSO)

Al Direttore Generale dott.

Al Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

Distretto Sanitario di

[Indirizzo – PEC o e-mail istituzionale]

Oggetto: Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare nei confronti del Dott. [Nome e Cognome] 

Il sottoscritto  xxxxxx nato a xxxxxx il 00/00/1900 (C.F.xxxxxxxxxxx ) e la sottoscritta xxxxxx nata a xxxxxx il 00/00/1900 (C.F.xxxxxxxxxxx ) personalmente ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore xxxxxxxx, nato il 00/00/2020 a xxxxxx (xx), C.F. xxxxxxxxxxxx residente in Via xxxxxx nr.00 a xxxxxx (xx)

ESPONGONO QUANTO SEGUE

In data [indicare la data], ci siamo recati al Presidio Vaccinale presso l'ASL di xxxxxxx per chiedere un piano di rientro alle vaccinazione, in base al PNPV ed alla disponibilità dei farmaci acquistati, per il minore in questione. Seppur consapevoli dell’obbligo di Legge e di accertamento su Legge 119/2017, durante il colloquio informativo con il medico curante, Dott. [Nome e Cognome], abbiamo manifestato la nostra volontà di rifiutare il trattamento sanitario proposto, chiedendo che tale decisione fosse riportata formalmente per iscritto nel modulo di dissenso informato, in mancanza della cartella clinica del minore. Spetta al medico curante recepire correttamente il consenso (accettazione) od il dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico, come lo sono anche le vaccinazioni. Si precisa che le vaccinazioni non sono curative ma preventive e non si incorre per cui nell’incuria e conseguente revisione della responsabilità genitoriale. Questo perchè la Legge 219 del 2017 dispone con art.1: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (OMISS)". Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica e dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni ed, in assenza di cartella clinica, deve essere usato il DISSENSO INFORMATO, il quale diventa l'oggettivo impedimento all'obbligo di Legge previsto dalla 119/2017.

Anche il Codice Deontologico, con Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino, precisa che: "Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona" ed all'Art. 35 Consenso e dissenso informato, con: "L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano".

Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l'obbligo coatto, l’esclusione scolastica e la sanzione amministrativa, NON possono essere accettati. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. Oltretutto la Legge 219/2017 non è una semplice Legge e non c'è nessuna Legge che possa abrogarla visto derivi direttamente dal riconoscimento dei Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004 (Art. 3 Carta di Nizza), diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. Per cui se negli anni 2000 si poteva ancora parlare di vaccinazioni coatte con disposizioni di Legge Statale sia pediatriche che per alcune categorie lavorative come requisiti contrattuali discrezionali sulla mansione lavorativa, la giurisprudenza, con l’inserimento del consenso informato, toglie l’obbligo di Stato e mette al primo posto l’autodeterminazione del paziente, ricordando che il medico non può proseguire il trattamento senza consenso.

Il Dott. [Cognome], tuttavia, si è rifiutato di inserire il modulo di dissenso nel FSE, affermando [riportare, se possibile, le parole o le motivazioni addotte dal medico, es. “non ho le credenziali di accesso” / “il programma regionale dell’anagrafe vaccinale non lo permette” / “la legge non lo prevede” ecc.ecc.].

A causa di tale comportamento, il nostro DIRITTO DI RIFIUTARE QUALSIASI ATTO MEDICO, VACCINI COMPRESI è stato impedito con possibile pregiudizio per i nostri diritti fondamentali alla libera autodeterminazione ed alla corretta documentazione sanitaria. Anche se il cittadino può inserire documenti nel FSE tramite la sezione "Taccuino Personale" ma hanno prevalentemente valore informativo e di supporto per il proprio medico curante o per altri specialisti che li consulteranno. Non hanno lo stesso valore legale o la stessa ufficialità di un documento caricato direttamente da una struttura sanitaria del SSN. Il DISSENSO crea l'oggettivo impedimento sull'obbligo vaccinale, quindi REGOLARIZZA il minore con gli adempimenti della Legge 119/2017. Il DISSENSO sarebbe poi dovuto essere caricato nel libretto vaccinale sul FSE alla voce 06 - DISSENSO DEFINITIVO, per essere così universalmente riconosciuto dagli altri uffici che si occupano della questione, tipo quello che effettua lo scambio dati con le scuole entro il 10 marzo dall'iscrizione (art. 3-bis della L. 119/2017) o quello che ha preso in carico l'atto amministrativo sanzionatorio.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 del CCNL Dirigenza medica, il medico ha il dovere di:

  • rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti, conformi a Legge, all’attività di servizio;
  • mantenere un comportamento corretto verso l’utenza;
  • adempiere agli obblighi di documentazione sanitaria.

La deontologia medica rafforza ulteriormente l’obbligo giuridico con un dovere etico:

  • Art. 35 – Acquisizione del consenso: “Il medico non intraprende attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato.” e “L’acquisizione del consenso informato o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, “non delegabile”.
  • Art. 36 – Rifiuto del paziente: “Il medico, se il paziente rifiuta le cure proposte, deve esplicitamente documentare tale volontà e desistere dal trattamento, salvo i casi previsti dalla legge.”

Quindi il medico non solo deve rispettare il rifiuto, ma deve inserirlo nel FSE La documentazione serve a tutelare sia il paziente, che vede garantito il proprio diritto, sia il medico, che risulta esente da responsabilità in caso di esiti negativi legati al rifiuto delle cure.

Il rifiuto di redigere un atto dovuto (come inserire il dissenso informato nel FSE) può configurare anche una violazione del Codice Penale e per questo può essere prevista una denuncia/querela presso la Procura:

Inadempimento dei doveri d’ufficio con violazione del 328 c.p.;

Rifiuto di atti d’ufficio se nega di inserire il dissenso informato nel FSE (art. 55-quater, comma 1, lett. b, D.lgs. 165/2001, art. 328 del codice penale).

Falsità ideologica in atto pubblico se nega la possibilità di avere le credenziali di accesso con violazione dell’art. 479 del c.p.

Interruzione di pubblico servizio con violazione dell’art. 340 c.p.

Segnalando poi la colpa grave nel momento che al Medico in questione è stata spiegata la normativa vigente. Anziché documentarsi ha voluto omettere la questione.

TENUTO CHE

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato introdotto dall’art. 12 del DL 179/2012 ed è stato successivamente disciplinato dal DPCM 178/2015 e dall'art. 11 DL 34/2020. Il FSE contiene alcuni dati obbligatori ed altri documenti integrativi, facoltativi, tra cui anche i dati vaccinali. “Il fascicolo sanitario elettronico è una raccolta on line di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute del cittadino ed è alimentato dai soggetti che lo prendono in cura nell'ambito del Servizio sanitario. La Scheda Individuale del paziente (SSI) è un documento, redatto e aggiornato dal medico di famiglia/pediatra, che contiene il riepilogo delle informazioni sulla storia clinica e sullo stato di salute del paziente. I professionisti sanitari e sociali, anche operanti in strutture private, alimentano e impiegano il FSE secondo le rispettive competenze e SOLO su CONSENSO del paziente.

Con il fascicolo sanitario elettronico si possono consultare:

- Le vaccinazioni

- I ricoveri, la lettera di dimissione e gli accessi al pronto soccorso

- Le prescrizioni specialistiche, farmaceutiche e i relativi farmaci erogati

- Eventuali esenzioni per patologia

- Il profilo sanitario sintetico (Patient Summary), in cui i dati sono inseriti e aggiornati dal medico di medicina generale/pediatra. 

- Il taccuino da personalizzare con i dati e le informazioni sanitarie

In base al DM del Ministero della Salute del 7 settembre 2023 possiamo trovare:

Art. 3 Contenuti del FSE: “ 1. Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario  nazionale,  i cui  contenuti sono  riportati,  in  sede  di  prima   applicazione, nell'allegato A al presente decreto: i) vaccinazioni;”

Art. 4 Profilo Sanitario Sintetico: “1. Il profilo sanitario  sintetico,  o  «patient  summary»,  e'  il documento  socio-sanitario  informatico  redatto  e  aggiornato   dal MMG/PLS che riassume  la  storia  clinica  dell'assistito  e  la  sua situazione corrente conosciuta; 4. I dati essenziali che compongono il profilo sanitario  sintetico sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 12 Soggetti che concorrono all’alimentazione del FSE: “1. Concorrono alla corretta alimentazione e  all'aggiornamento  del FSE con i dati e documenti  riferiti  all'assistito,  nei  limiti  di responsabilita' e dei  compiti  loro  assegnati,  come  indicati  nel presente decreto e ai  sensi  di  legge,  previa  verifica  dei  dati anagrafici dell'assistito nel sistema ANA:

  1. a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN,  attraverso le diverse articolazioni organizzative;
  2. b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN  e  i  servizi socio-sanitari regionali;
  3. c) le strutture sanitarie autorizzate;
  4. d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche  convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia”.

Nell’allegato A troviamo i dati essenziali contenuti nel FSE con:

  • Scheda singola vaccinazione - articolo 3, comma 1, lettera i) del presente decreto
  • Certificato vaccinale - articolo 3, comma 1, lettera  i)  del presente decreto
  • Lettera di invito per  screening,  vaccinazione  o  ad  altri percorsi di prevenzione - articolo 3, comma 1, lettera

Quindi l’inserimento del dissenso informato alle vaccinazioni spetterebbe al medico che effettua il trattamento oppure, se rilasciata copia del dissenso all’assistito, può procedere anche un funzionario ASL come lo sono il Pediatra/Medico di Medicina Generale.

L'Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN) è stata disciplinata con Decreto del Ministero della Salute di data 17/09/2018 (Gazzetta n. 527 dd 05/11/2018). Le Novità introdotte dal DL 34/2020 su FSE riguardano il fatto che TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE DAL PAZIENTE DEVONO ALIMENTARE FSE; quindi, è chiaro, che tutti i dati funzionali ad AVN passano per FSE e che i dati integrativi vaccinali risultano, di fatto, non più facoltativi. Il modo in cui le informazioni vengono inviate ad AVN, rispetta lo standard HL7 (HEALTH LEVEL SEVEN) appositamente studiato per il sistema sanitario; esso consente a tutte le istituzioni e ai settori della sanità di comunicare e cooperare reciprocamente. Nel documento Versione 1.0 di Maggio 2021 (https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/HL7It-IG_CDA2_VAC-v1.0-S.pdf), reperito sul sito FSE.gov ad ulteriore conferma di integrazione FSE-AVN, è ben precisato che, nei tracciati ove previsto (SCHEDA VACCINALE - CASO 2 pag. 21), quali quelli riguardanti i casi di mancata vaccinazione,  sono contemplati i dati di esonero, OMISSIONE, o differimento.

Le tre possibilità sono ben distinte, anche perché i termini non sono affatto sinonimi.

- Esonero nella lingua italiana significa  “Motivata esenzione dall'adempimento di un obbligo”;

- Differimento significa “rimandare ad altro tempo” ma è in effetti un esonero temporaneo;

- OMISSIONE ha questo significato: ”non fare, intenzionalmente o no, quello che si potrebbe o dovrebbe fare”, seppur il legislatore avrebbe dovuto usare l’accezione positiva del dissenso. Avrebbe permesso a tutti di riconoscere immediatamente la conformità all’art. 1 comma 5 della 219/2017.

Per alimentare AVN, il decreto del Ministero della Salute di data  17/09/2018 ha dato esplicite indicazioni sui dati da inviare. Nell'allegato B, tabella 3 sono precisate le motivazioni, previste per legge e quindi codificabili, relative alla mancata vaccinazione:

| 01  | Trasferito in altra ASL o estero                           

| 02  | Esonerato in maniera permanente per motivi di salute       

| 03  | Esonerato in maniera temporanea per motivi di salute o     

|     | altra causa                                                

| 04  | Non rintracciabile                                         

| 05  | Dissensi informati temporanei                              

| 06  | Dissensi informati definitivi (rifiuti definitivi)         

| 07  | Soggetto in attesa di recuperare il libretto vaccinale dal  Paese di origine o che ha iniziato (ma non completato)      da capo il ciclo vaccinale                                 

| 08  | Pregressa immunità da malattia naturale                   

| 09  | Rintracciato/contattato, ma non presentatosi               

| 99  | Altro (specificare) 

Se si legge l'art. 1 comma 3 del DL 73/2017 si rileva che "3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o  differite  solo in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.". E' quindi evidente che il motivo di esenzione rilevabile nella tabella 3 dell'allegato B del Decreto del Ministero della Salute 17/09/2018, numero 06 "DISSENSO", sia di fatto la dichiarazione che il genitore può compilare e consegnare in fase di colloquio pre-vaccinale, affinché la stessa venga messa agli atti ed in conseguenza di ciò inserita in FSE, al fine dell'invio dei dati in AVN. Questo documento, ovvero il DISSENSO ALLA VACCINAZIONE, risulta legittimo (previsto da legge) con “possono essere omesse” e non può comportare alcuna sanzione in quanto l'art. 1 comma 4 del DL 73/2017 prevede che "in caso di mancata osservanza dell'obbligo (...omissis…) è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria". “Mancata osservanza dell’obbligo” non significa mancata inoculazione, ma mancato rispetto della legge riguardante l’obbligo. E' chiaro quindi che, se tutti i tracciati, fatti a norma di legge, che implementano AVN, (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5067_0_file.pdf da pag. 45 a 52 + allegato 6) contemplano la possibilità per il cittadino di produrre oltre che esonero e differimento anche l’OMISSIONE, gli unici cittadini sanzionabili rimangono quelli con motivo di esclusione numero 09 (Rintracciato/contattato, ma non presentatosi). Questi sono i cittadini che hanno ignorato la normativa in essere, compiendo di fatto un illecito amministrativo. Questo perché si gioca sempre sull’ignoranza del cittadino e sulla sua incapacità di esercitare i propri diritti. Se, invece, un cittadino riesce ad interpretare la normativa vigente, a conoscere le competenze ed i limiti degli esecutori, gli strumenti a sua disposizione, riesce tranquillamente a combattere abusi e consuetudine contro la sua libera scelta.

SI CHIEDE

che l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari valuti i fatti sopra esposti e, ricorrendone i presupposti, avvii il procedimento disciplinare nei confronti del Dott. [Nome e Cognome], Dirigente Medico presso [U.O. o Reparto], per il rifiuto di adempiere all’obbligo di inserire il modulo di dissenso informato nel FSE.

Si chiede altresì di essere informato/a sugli esiti dell’istruttoria, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso civico. L’UPD è tenuto a protocollare e valutare la segnalazione, ad avvisare se è stato avviato un procedimento disciplinare oppure se la segnalazione è stata archiviata per mancanza di elementi o competenza, fino a conoscere l’eventuale sanzione disciplinare applicata.

Data: ____________

Firma: 

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Allegati:

  • Documenti Identità
  • Copia del Dissenso informato
  • Consulenza OBBLIGO VACCINALE E CONSENSO INFORMATO ----> Scaricabile QUI

 

SOLLECITO DOPO 30 GIORNI

Se la richiesta resta disattesa vanno chieste motivazioni, oltretutto perchè si innesca sia il RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO da parte dell'UPD ma anche la complicità con il Medico da indagare. Si rimanda PEC ma richiamando la PEC già inviata, questo per non creare un nuovo ATTO D'UFFICIO.

FORMAT SOLLECITO

Spettabile Direttore Generale,

il giorno 00/11/2025 alle ore 14:02:59 (+0100) il messaggio "Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare" proveniente da "mariorossi@pec.it" ed indirizzato a "PEC/E-MAIL vostra" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Quello che rende un atto d'ufficio qualsiasi comunicazione alla Pubblica Amministrazione non è il modo di invio ma IL PROTOCOLLO ASSEGNATO all'atto stesso. Il protocollo fa fede, anche con valore giuridico, dell’effettivo ricevimento di un documento, pertanto la documentazione non registrata viene considerata giuridicamente inesistente. Con la digitalizzazione dell'intero Paese si reputa impossibile che il registro giornaliero di protocollo di questa Azienda Sanitaria non si generi quotidianamente, mediante produzione automatica, su supporto informatico, dell’elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell’arco di un giorno. Oppure il personale dell’Ufficio Protocollo dovrebbe controllare quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e, previa verifica della bontà e dell'integrità del messaggio, procede alla registrazione di protocollo. Il mancato protocollo DEVE dare motivazioni con una risposta anche nel caso di ritardo. Invece se il messaggio pervenuto sia illeggibile o incompleto, l’UP deve segnalare la circostanza al mittente, indicando che lo stesso non verrà sottoposto a protocollazione. La mancanza del protocollo non solo è un cattivo funzionamento degli organi preposti ma innesca anche una violazione del codice penale con "omissione d'atti d'ufficio".

La SEGNALAZIONE DI UN AVVIO DISCIPLINARE non può neanche rientrare nei tempi di risposta della PA al cittadino perchè, come ben evidenziato, si trattava di una situazione che non richiedeva tempi di attesa, visto illecita ed illegittima e che andava fermata il prima possibile. A questo punto si diffida il Direttore Generale, dott. xxxxxx e lo si invita a dare motivazioni documentabili e riproducibili in ogni sede entro 5 giorni, sulle motivazioni di ritardo sia per il mancato protocollo all'atto ricevuto che per il mancato avvio della procedura disciplinare. 

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Firma: 

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