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AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE SANITARI: OBBLIGO TAMPONE COVID

 

Si stanno riportando testimonianze di pazienti riguardanti le criticità riscontrate nelle strutture sanitarie, ospedaliere o di pronto soccorso di competenza del Ministero della Salute, dove a centinaia di cittadini viene negato l’accesso, il ricovero oppure la prosecuzione di interventi programmati se non portano OBBLIGATORIAMENTE il risultato di un test diagnostico per SARS-CoV-2 (TAMPONE NASO-FARINGEO).

Al momento, i test diagnostici sono di 2 tipologie:

1. I tamponi molecolari – come i test RT-PCR che rilevano il materiale genetico del virus.

I test PCR vengono utilizzati per rilevare direttamente la presenza di una componente del virus (RNA), piuttosto che la presenza della risposta immunitaria del corpo (anticorpi). Rilevando l’RNA virale, che sarà presente nel corpo prima che si formino gli anticorpi o anche prima che si presentino i primi sintomi della malattia, i test possono dire se qualcuno ha o meno il virus molto presto.

2. I tamponi Rapidi Antigenici, che individuano le proteine specifiche sulla superficie del virus.

Questi test, comodissimi grazie al risultato rapidissimo (15 minuti), ricercano la presenza di una componente del virus SARS-Cov-2 su un campione prelevato a livello oro-faringeo e analizzato in una cassettina dotata di reagente. L’attendibilità di questi test tende ad essere più bassa di quella dei tamponi molecolari. Se si è sintomatici o si è venuti a contatto diretto con un caso accertato di COVID-19, il tampone più adatto da eseguire è quello molecolare.

Il tampone naso-faringeo, anche se apparentemente semplice e la sua esecuzione dovrebbe essere effettuata uno specialista, comporta:

  1. un’invasività (introduzione di un corpo estraneo nelle vie respiratorie superiori);
  2. una finalità diagnostica;
  3. la necessità di informare il paziente sui possibili rischi (disagio, epistassi, lesioni locali, ecc.), per questo richiede consenso informato e quindi rientra a pieno titolo nel perimetro dell’atto medico.

Un atto medico è tale quando:

  1. ha finalità diagnostica o terapeutica riferita a un individuo;
  2. presuppone una valutazione clinica e una decisione professionale;
  3. comporta responsabilità clinica e sanitaria diretta del medico.

Come molti atti medici, la fase esecutiva può essere delegata o demandata allo staff sanitario (infermiere, tecnico, ecc.), sotto la responsabilità del medico. Questo principio è perfettamente coerente con la Legge 42/1999: definisce le professioni sanitarie, ma non svincola l’attività sanitaria dalla sfera medica quando ha natura diagnostica; la Legge 219/2017 (consenso informato): ogni procedura diagnostica invasiva richiede il consenso informato, perché è atto medico o atto sanitario esecutivo di un atto medico; il Codice deontologico medico (FNOMCeO): l’attività diagnostica è di esclusiva competenza del medico, che può farsi coadiuvare da personale sanitario abilitato. Questo vuol dire che l'esecuzione non può essere demandata ad altre figure che non abbiano la laurea in medicina e chirurgia, questione che invece è stata completamente stravolta nel periodo Covid-19, seppur in assenza di qualsiasi deroga e, quindi, illecita. Mentre il tampone naso-faringeo può essere effettuato solo da un medico, o chi sotto la sua supervisione e responsabilità, diverso è il test per la rilevazione degli anticorpi, il quale può essere anche fatto dal cittadino stesso, quindi anche da terze figure. Il test degli anticorpi rapido, eseguito con un kit apposito dotato di pungidito e cassetta reagente, fornisce una risposta prettamente qualitativa, di presenza o meno degli anticorpi IgG e IgM anti-SARS-Cov-2 (il virus che causa COVID-19) nel sangue, ma non ritenuto abbastanza valido.

A prescindere dallo strumento e dai dubbi sia diagnostici (rilevazione del virus) che del metodo (PCR), resta un ATTO MEDICO e non può, in nessun caso essere reso obbligatorio, men che meno con la minaccia di perdere il DIRITTO ALLE CURE. Un conto è portare esami necessari per l'operazione, un altro è la richiesta PREVENTIVA di portare il risultato del tampone naso-faringeo che, seppur non previsto per la propria patologia potrebbe da negativo diventare positivo in qualsiasi momento. Più che un accertamento sembrerebbe una mazzetta per i laboratori che lavorano questi test, oltretutto a spese del paziente. Questa richiesta in eccesso e non giustificata innesca una serie di abusi se non la perdita del DIRITTO AL RIFIUTO che andrebbe documentato nella cartella clinica del paziente. Partiamo dalla normativa vigente che regola il consenso (accettazione) e dissenso (rifiuto) di QUALSIASI atto medico, cioè TUTTI SENZA DISTINZIONE. Nella Legge 219 del 2017 art.1, leggiamo che: "3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico". 

Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l'atto medico è inteso come CURA, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica, nella quale vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente.Il dissenso informato in ambito medico è il diritto del paziente di rifiutare un trattamento sanitario, anche se vitale, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione sui suoi benefici, rischi, alternative e sulle conseguenze del rifiuto. È il rovescio della medaglia del consenso informato e deve essere espresso in modo chiaro e consapevole dal paziente e documentato in forma scritta dal medico curante. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E' un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. 

LA CONTESTAZIONE PERSONALE, RIPORTANDO CORRETTAMENTE LE MOTIVAZIONI PREVISTE PER LEGGE, dovrebbe già bastare per ritirare la richiesta illecita ed illegittima. Non potete essere obbligati neanche a bere un bicchiere d'acqua fresca se non lo volete. Dentro il vostro corpo solo voi decidete cosa possa o non possa entrare ed il vostro NO è NO, senza ulteriori spiegazioni. Questo è un DIRITTO NATURALE che nessuno potrà mai portarvi via.

Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c'è nessuna Legge che possa abrogarla visto derivi direttamente dai Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004 (Art. 3 della Carta di Nizza), diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso è il TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge.

Molti credono che in Italia la sanità sia gratuita, invece è finanziata da soldi pubblici, pagati da ogni cittadino italiano contribuente, un po’ come l’assicurazione dell’automobile. Tutti la sottoscrivono ma non tutti poi la utilizzano. Sia per una visita dal medico che una prestazione sanitaria od ospedaliera con ricovero, secondo l’orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo all’ente ospedaliero è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta l’obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configurava la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss, il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità̀ convenute. L’inadempimento all’obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì della diligenza richiesta ai fini dell’esecuzione della prestazione professionale. “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione assistenziale, l’onere di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevedibile, inevitabile e non imputabile alla stessa sorge solo ove il danneggiato abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari e il danno sofferto (Cass.Civ. sez. III, 26/07/2017 n. 18392).

La situazione è insostenibile e va arginata. Chiunque violi la Legge ed abusi dei Diritti dei cittadini DEVE essere punito e si può fare cominciando dalla RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE, in autotutela e semplicemente con PEC. COSA RISCHIA IL CITTADINO A RICHIEDERE UN AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE? Come per tutte le contestazioni, il cittadino che fa una concreta ed accertata richiesta di indagine disciplinare non rischia nessuna conseguenza, come sempre è tenuto a formulare accuse fondate e veritiere, pena conseguenze anche gravi sopratutto nel richiamare violazioni del codice penale che non sussistono. Chi subisce l'indagine, invece, rischia sanzioni disciplinari e danni alla reputazione, che dipendono dalla gravità dei fatti accertati. Non si può più subire passivamente. Che si sia rifiutato l'obbligo di tampone oppure si sia accettato per il quieto vivere E' FONDAMENTALE comunque contestare per fermare questa criminale abitudine.

COME CHIEDERE UNA "RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" SIA PER GRAVI ATTEGGIAMENTI DISCIPLINARI CHE PER VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE

Il dipendente sanitario, in particolare chi svolge attività a contatto con il pubblico, è tenuto ad esporre in modo visibile un cartellino identificativo o una targa che riporti il suo nome e cognome. Se non ci fossero, su richiesta del cittadino, l'obbligo di identificazione è sancito da disposizioni normative e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dato che la responsabilità civile e penale è sempre personale. Oltre all'identificazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce altri doveri nei rapporti con il pubblico, come la correttezza, la cortesia e la disponibilità. 

COME FARE:

  • REGISTRARE SEMPRE OGNI INCONTRO (MEDICO CURANTE, PEDIATRA, MEDICO DI BASE, PERSONALE SANITARIO) perchè il cittadino può registrare qualsiasi cosa lo riguardi ma gli è VIETATO riprodurre a terzi o renderlo pubblico senza consenso della controparte. Può essere invece trascritta la registrazione e portata come prova sia per una denuncia che un'indagine disciplinare.
  • CHIEDERE SEMPRE LE GENERALITA' CON CHI SI STA PARLANDO
  • CHIEDERE CHE OGNI DECISIONE VENGA MESSA PER ISCRITTO (si può usare anche la e-mail in questo caso)
  • NEL CASO SI RISCONTRINO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE COMPORTAMENTALE/DISCIPLINARE/PENALE si può fare RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE. 

A CHI RICHIEDERLA:

Il responsabile disciplinare è la Direzione Aziendale, in particolare il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull'operato dei dipendenti e di avviare procedimenti disciplinari in caso di violazioni del codice etico o di altre disposizioni ma spesso le indagini preliminari e la gestione dei procedimenti vengono delegate ad altri uffici, come il Servizio Risorse Umane o l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).  Le ASL/AUSL/ASP/ASM/ATS/AST come le Aziende Ospedaliere fanno a capo al DISTRETTO SANITARIO, dove risiede il DIRETTORE GENERALE ed il DIRETTORE SANITARIO. Con una breve ricerca troverete sia la PEC (ufficio URP) che l'e-mail istituzionale sia del Direttore Generale che del Responsabile UPD, anche se basta inviare la PEC o RACCOMANDATA A/R all'ufficio UPR o Protocollo e verrà consegnata negli uffici richiamati. 

Per un dipendente sanitario iscritto all'ORDINE di appartenenza è possibile chiedere l'avvio indagine disciplinare anche alla Commissione dell'Ordine (Presidente) ma si basa su VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO (<--- FNOMCeO). Attenzione che i Medici di famiglia (MMG) ed i Pediatri di libera scelta (PLS) non sono dipendenti pubblici, quindi per loro SOLO SEGNALAZIONE ALL'ORDINE. Sono liberi professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e lavorano in base a un accordo nazionale (ACN) tra lo Stato e le organizzazioni sindacali di categoria. Sono pagati dal SSN (tramite le ASL o Aziende sanitarie locali), ma non sono assunti come dipendenti. 

FORMAT

PERSONALE MEDICO-SANITARIO ASL CHE RICHIEDE L'OBBLIGO DI TAMPONE COVID-19

Al Direttore Generale dott.

Al Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

Distretto Sanitario di

[Indirizzo – PEC o e-mail istituzionale]

Oggetto: Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare nei confronti del Dipendente/Dott. [Nome e Cognome] 

Il/La sottoscritt*  xxxxxx xxxxxx nat* a xxxxxx il 00/00/1900 (C.F.xxxxxxxxxxx ) residente in Via xxxxxx nr.00 a xxxxxx (xx)

ESPONE QUANTO SEGUE

In data [gg/mm/aaaa] mi sono rivolto/a al Dott./alla Dott.ssa [Nome e Cognome], in servizio presso [indicare struttura, reparto o ambulatorio] dell’Azienda Sanitaria [nome], per [breve descrizione della patologia o motivo della visita]. In tale occasione, il suddetto professionista mi ha richiesto di eseguire un atto medico a pagamento, consistente in un esame diagnostico con tampone naso-faringeo Covid-19, prima del ricovero ospedaliero/intervento programmato.

OPPURE

In data [gg/mm/aaaa] sono stat* ricoverato presso il reparto di xxxx dell'ospedale (oppure ho fatto accesso al PS dell'ospedale xxxx) ed il Dipendente/Dott. [Nome e Cognome], in servizio presso [indicare struttura, reparto o ambulatorio] dell’Azienda Sanitaria [nome], per [breve descrizione della patologia o motivo della visita]. In tale occasione, il suddetto professionista mi ha richiesto di eseguire un atto medico, consistente in un esame diagnostico con tampone naso-faringeo Covid-19, durante il ricovero ospedaliero. Seppur io abbia acconsentito, il consenso è stato estorto con minacce e ricatti. La giurisprudenza della Cassazione ritiene che il consenso informato illecito sia una violazione autonoma e risarcibile di per sé, poiché lede il diritto del paziente all'autodeterminazione, indipendentemente dalla verifica di un danno alla salute.

RACCONTATE LA VOSTRA ESPERIENZA, DOCUMENTANDOLA SE POSSIBILE

Tale atto non risulta previsto né necessario per la mia condizione clinica e non rientra nei protocolli o percorsi diagnostico-terapeutici aziendali (PDTA) per la patologia in oggetto. Anche se lo fosse va ricordato che per effetto della Legge 219/2017, il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente.

Ritengo pertanto che tale richiesta possa configurare un comportamento non conforme ai doveri di correttezza, trasparenza e imparzialità che devono ispirare l’attività dei professionisti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, e possa avermi arrecato un danno economico e morale. Piuttosto di interrompere il percorso di cura, si poteva optare per un'alternativa. Mi si poteva tranquillamente richiedere il consenso per una ricerca sugli anticorpi Covid-19 con le analisi del sangue, già previste per l’intervento, che non sarebbero in eccesso. Mi si poteva anche proporre una camera singola seppur non si abbia nessuna diagnosi precisa, come previsto dal “Protocollo operativo per la prevenzione e il contenimento delle infezioni ospedaliere”, ricordando che il Sars CoV-2 è stato inserito nella tabella del Dlgs 81/08 come Biorischio 3, non apportando ulteriori novità in merito. Il personale sanitario sarà già adeguatamente protetto con appositi DPI, sia per l'operazione che il pre o post della stessa e la mia scelta in fatto di cura non inciderebbe assolutamente sul buon andamento della struttura sanitaria/ospedaliera coinvolta.

Il comportamento segnalato potrebbe rientrare nelle violazioni disciplinari previste da:

Art. 54 D.Lgs. 165/2001 – Doveri di comportamento dei dipendenti pubblici;

D.P.R. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 3, 6 e 13);

Codice Deontologico Medico, art. 28 (divieto di trarre vantaggio personale e di prescrivere prestazioni non necessarie);

CCNL Sanità, art. 13, comma 2, lett. e) (dovere di mantenere condotta conforme ai principi di correttezza e imparzialità).

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 del CCNL Dirigenza medica, il medico ha il dovere di:

  • rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti, conformi a Legge, all’attività di servizio;
  • mantenere un comportamento corretto verso l’utenza;
  • adempiere agli obblighi di documentazione sanitaria.

La deontologia medica rafforza ulteriormente l’obbligo giuridico con un dovere etico:

  • Art. 35 – Acquisizione del consenso: “Il medico non intraprende attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato.” e “L’acquisizione del consenso informato o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, “non delegabile”.
  • Art. 36 – Rifiuto del paziente: “Il medico, se il paziente rifiuta le cure proposte, deve esplicitamente documentare tale volontà e desistere dal trattamento, salvo i casi previsti dalla legge.”

Quindi il medico non solo deve rispettare il rifiuto, ma deve documentarlo per iscritto segnandolo nella cartella clinica del paziente.  Questa operazione non è facoltativa ma un obbligo legale e professionale. La documentazione serve a tutelare sia il paziente, che vede garantito il proprio diritto, sia il medico, che risulta esente da responsabilità in caso di esiti negativi legati al rifiuto delle cure.

L'obbligo di un atto medico od il rifiuto di redigere un atto dovuto (come il rifiuto nella cartella clinica) può configurare anche una violazione del Codice Penale e per questo NON ESISTE SCUDO PENALE e può essere prevista una denuncia/querela presso la Procura:

Violenza privata nel pretendere un atto medico come coatto con violazione del 610 c.p.;

Estorsione nel pretendere una spesa non prevista che può avvantaggiare se stessi od altri con violazione del 629 c.p.;

Inadempimento dei doveri d’ufficio con violazione del 328 c.p.;

Rifiuto di atti d’ufficio se nega di redigere il rifiuto in cartella clinica (art. 55-quater, comma 1, lett. b, D.lgs. 165/2001, art. 328 del codice penale).

Falsità ideologica in atto pubblico se la richiesta coatta viene fatta fuori la cartella clinica con violazione dell’art. 479 del c.p.

Interruzione di pubblico servizio con violazione dell’art. 340 c.p.

Segnalando poi la colpa grave nel momento che al Dipendente/Medico in questione è stata spiegata la normativa vigente. Anziché documentarsi ha voluto continuare con questo cattivo comportamento.

TENUTO CONTO CHE

A prescindere dallo strumento e dai dubbi sia diagnostici (rilevazione del virus) che del metodo (PCR), resta un ATTO MEDICO e non può, in nessun caso essere reso obbligatorio, men che meno con la minaccia di perdere il DIRITTO ALLE CURE. Un conto è portare esami necessari per l'operazione, un altro è la richiesta PREVENTIVA di portare il risultato del tampone naso-faringeo che, seppur non previsto per la propria patologia potrebbe da negativo diventare positivo in qualsiasi momento. Più che un accertamento sembrerebbe una mazzetta per i laboratori che lavorano questi test, oltretutto a spese del paziente. Questa richiesta in eccesso e non giustificata innesca una serie di abusi se non la perdita del DIRITTO AL RIFIUTO che andrebbe documentato nella cartella clinica del paziente.

SI CHIEDE

che l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari valuti i fatti sopra esposti e, ricorrendone i presupposti, avvii il procedimento disciplinare nei confronti del Dott. [Nome e Cognome], Dirigente Medico presso [U.O. o Reparto], per la richiesta coatta di un tampone naso-faringeo Covid-19 e di avermi impedito il DIRITTO AL RIFIUTO.

Si chiede altresì di essere informato/a sugli esiti dell’istruttoria, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso civico. L’UPD è tenuto a protocollare e valutare la segnalazione, ad avvisare se è stato avviato un procedimento disciplinare oppure se la segnalazione è stata archiviata per mancanza di elementi o competenza, fino a conoscere l’eventuale sanzione disciplinare applicata.

Data: ____________

Firma: 

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Allegati:

  • Documenti Identità
  • Documenti vari per prova

 

SOLLECITO DOPO 30 GIORNI

Se la richiesta resta disattesa vanno chieste motivazioni, oltretutto perchè si innesca sia il RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO da parte dell'UPD ma anche la complicità con il Medico da indagare. Si rimanda PEC ma richiamando la PEC già inviata, questo per non creare un nuovo ATTO D'UFFICIO.

FORMAT SOLLECITO

Spettabile Direttore Generale,
il giorno 00/11/2025 alle ore 14:02:59 (+0100) il messaggio "Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare" proveniente da "mariorossi@pec.it" ed indirizzato a "PEC/E-MAIL vostra" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Quello che rende un atto d'ufficio qualsiasi comunicazione alla Pubblica Amministrazione non è il modo di invio ma IL PROTOCOLLO ASSEGNATO all'atto stesso. Il protocollo fa fede, anche con valore giuridico, dell’effettivo ricevimento di un documento, pertanto la documentazione non registrata viene considerata giuridicamente inesistente. Con la digitalizzazione dell'intero Paese si reputa impossibile che il registro giornaliero di protocollo di questa Azienda Sanitaria non si generi quotidianamente, mediante produzione automatica, su supporto informatico, dell’elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell’arco di un giorno. Oppure il personale dell’Ufficio Protocollo dovrebbe controllare quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e, previa verifica della bontà e dell'integrità del messaggio, procede alla registrazione di protocollo. Il mancato protocollo DEVE dare motivazioni con una risposta anche nel caso di ritardo. Invece se il messaggio pervenuto sia illeggibile o incompleto, l’UP deve segnalare la circostanza al mittente, indicando che lo stesso non verrà sottoposto a protocollazione. La mancanza del protocollo non solo è un cattivo funzionamento degli organi preposti ma innesca anche una violazione del codice penale con "omissione d'atti d'ufficio".

La SEGNALAZIONE DI UN AVVIO DISCIPLINARE non può neanche rientrare nei tempi di risposta della PA al cittadino perchè, come ben evidenziato, si trattava di una situazione che non richiedeva tempi di attesa, visto illecita ed illegittima e che andava fermata il prima possibile. A questo punto si diffida il Direttore Generale, dott. xxxxxx e lo si invita a dare motivazioni documentabili e riproducibili in ogni sede entro 5 giorni, sulle motivazioni di ritardo sia per il mancato protocollo all'atto ricevuto che per il mancato avvio della procedura disciplinare. 

Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

 

Firma: 

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