ANTITETANICA PER I LAVORATORI - LEGGE 292 DEL 1963 ABROGATA O NO?
Cita da Alessandra Ghisla su 8 Febbraio 2026, 12:01
Si è sollevata una polemica tra i maggiori gruppi del dissenso dove, da una parte il Comitato Fortitudo asserisce che: "In merito all'antitetanica: la Legge del 5 marzo 1963 n. 292 è stata abrogata solo nel 2010 con decreto legislativo del 213. Il Decreto Legislativo 213/2010 ha abrogato tutte le norme anteriori al 1 gennaio 1970 non espressamente mantenute negli allegati del decreto stesso. La Legge 292/1963 non è presente negli allegati, quindi è stata abrogata formalmente", mentre Corvelva ribatte con: "Per chi vuole verificare con i propri occhi, ecco le coordinate esatte del "salvataggio" all'interno dell'Allegato 1 del D.Lgs. 179/2009: Antitetanica (Lavorativa e Sportiva): La Legge 5 marzo 1963, n. 292 è stata salvata alla posizione n. 1899. Difterite: La Legge 6 giugno 1939, n. 891 è stata salvata alla posizione n. 464. Poliomielite: La Legge 4 febbraio 1966, n. 51 è stata salvata alla posizione n. 2225. Antitetanica (Pediatrica): La Legge 20 marzo 1968, n. 419 è stata salvata alla posizione n. 2482". Quindi chi ha ragione fra i due?
Ad una lettura dei due Decreti Legislativi, per il Comitato si riferisce al Dlgs 292/2010 mentre Corvelva legge il Dlgs 179/2009, potremmo dire entrambi. Qui è chiaro che non ci sia la chiarezza della norma, rendendo confusa la lettura degli allegati stessi. Quindi come ne usciamo? Partiamo dal presupposto che non esisti solo l'abrogazione espressa, quindi l'abrogazione da parte di una Legge su un'altra Legge (o parte di essa) ma esista anche l'abrogazione tacita. L'abrogazione, in generale, è l'atto con cui una norma giuridica cessa di esistere o di essere efficace. Esistono due tipi principali di abrogazione:
- Abrogazione Espressa: Il legislatore (il Parlamento) dichiara esplicitamente: "L'articolo X della legge Y è abrogato". Non ci sono dubbi sulla fine della norma.
- Abrogazione Tacita: Non c'è una dichiarazione esplicita di cancellazione, ma si verifica una delle seguenti condizioni stabilite dall'articolo 15 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi):
- Incompatibilità: Le nuove disposizioni di legge sono incompatibili con le precedenti. È impossibile applicare entrambe le leggi contemporaneamente senza contraddirsi.
- Nuova disciplina dell'intera materia: La nuova legge regola ex novo (completamente da capo) l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore. Anche se non ci sono punti specificamente incompatibili, l'intenzione del legislatore è di sostituire integralmente la vecchia normativa con la nuova.
L'abrogazione tacita è necessaria per garantire la coerenza e l'attualità dell'ordinamento giuridico. Senza di essa, le leggi si accumulerebbero in un sistema caotico e pieno di contraddizioni. Il principio che "la legge successiva deroga la precedente" (lex posterior derogat priori) permette al sistema di evolversi ed è proprio quello che è successo con l’obbligo vaccinale, seppur il Governo tenti di mantenere l’imposizione che, però, non ha più basi giuridiche concrete, perciò in aperta violazione della normativa sull’emissione delle Leggi stesse. Un retaggio del passato trasformato in desuetudine, grazie al tacito assenso dell’opinione pubblica. Anzi l’obbligo vaccinale OGGI è un vero e proprio abuso sul diritto naturale della libera scelta in fatto di cure. Dobbiamo tenere conto che prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Quindi come funzionava nel 1963? La legge prevedeva un obbligo diretto di vaccinazione. Non c’era ancora il D.Lgs. 81/2008 né la normativa sulla privacy sanitaria. La verifica dell’obbligo era probabilmente di competenza del datore di lavoro, integrata nel rapporto contrattuale come requisito essenziale. Il lavoratore doveva certificare di essersi vaccinato, portando proprio fisicamente il suo libretto vaccinale ed il datore di lavoro poteva controllare e sanzionare se non rifiutarsi di assumere. Non c’erano vincoli sul trattamento dei dati sanitari. Tutto era coerente con l’epoca, dove il consenso/dissenso informato e la protezione dei dati non erano regolamentati come oggi. Ma oggi NON può più esistere nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; che implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Con il D.Lgs. 81/2008 e la 219/2017 il medico competente ha obbligo di sorveglianza sanitaria e raccomandazione, non di coercizione. Il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari del lavoratore che spettano esclusivamente al Medico Competente (privacy garantita dal D.Lgs. 81/2008 e dal GDPR) e non può chiedere le vaccinazioni sia alla sottoscrizione di un contratto lavorativo che per un lavoratore con un contratto già in essere. Per cui non c’è più nessuna figura legittimata a verificare il vaccino. Il medico propone, il lavoratore decide ed il datore di lavoro non può obbligare né controllare. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale, come ben spiegato qui --->NESSUN VACCINO OBBLIGATORIO E' PREVISTO NEL D.LGS 81/08 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO dove l'unico accenno all'obbligo vaccinale dice: "Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”"
"La legge va letta al presente" rappresenta un principio fondamentale dell'interpretazione giuridica, noto come "attualità della norma" o "interpretazione sincronica". L’interpretazione sistematica di una legge invece è la sua collocazione odierna nel corollario della normativa vigente che regolamenta la questione in atto. Una legge in vigore regola i rapporti sociali nel momento in cui viene applicata. L'interpretazione deve considerare i valori, il contesto sociale e la realtà attuali, non quelli del momento in cui la legge è stata scritta, quindi come comportarsi davanti ad un datore di lavoro, oppure un Medico Competente che impone l'obbligo vaccinale? Noi consigliamo di usare lo studio, la consapevolezza, il dialogo ed il coraggio di esporre le norme a salvaguardia dei propri diritti. Dire NO, motivandolo non come una questione personale ma come un dato di fatto, è la prima regola. Quindi come motivare il NO al datore di lavoro? Il datore di lavoro NON può chiedere dati sanitari al dipendente che è materia esclusiva del Medico del Lavoro. Eventualmente può accedere ad un certificato di idoneità, idoneità parziale, non idoneità senza conoscerne le motivazioni. Quindi si passa ad affrontare il Medico Competente e come motivare il NO? Grazie proprio alle disposizioni del Dlgs 81/08, quello che DEVE seguire ed applicare il MC. Cioè per riassumere non solo gli è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione obbligatoriamente gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente.
Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi "idonei" eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa. Anzi meglio non cedere gli esami anticorpali perchè è come accettare l'obbligo vaccinale. Sempre meglio prima contestare l'abuso, poi c'è sempre tempo per mediare ma non come prima azione, la quale potrebbe anche ritorcervisi contro. Se non avete una copertura adeguata oppure se non accettano la copertura che farete? Perchè il prossimo passo è la vaccinazione.
SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI
Alessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione ma con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)

Si è sollevata una polemica tra i maggiori gruppi del dissenso dove, da una parte il Comitato Fortitudo asserisce che: "In merito all'antitetanica: la Legge del 5 marzo 1963 n. 292 è stata abrogata solo nel 2010 con decreto legislativo del 213. Il Decreto Legislativo 213/2010 ha abrogato tutte le norme anteriori al 1 gennaio 1970 non espressamente mantenute negli allegati del decreto stesso. La Legge 292/1963 non è presente negli allegati, quindi è stata abrogata formalmente", mentre Corvelva ribatte con: "Per chi vuole verificare con i propri occhi, ecco le coordinate esatte del "salvataggio" all'interno dell'Allegato 1 del D.Lgs. 179/2009: Antitetanica (Lavorativa e Sportiva): La Legge 5 marzo 1963, n. 292 è stata salvata alla posizione n. 1899. Difterite: La Legge 6 giugno 1939, n. 891 è stata salvata alla posizione n. 464. Poliomielite: La Legge 4 febbraio 1966, n. 51 è stata salvata alla posizione n. 2225. Antitetanica (Pediatrica): La Legge 20 marzo 1968, n. 419 è stata salvata alla posizione n. 2482". Quindi chi ha ragione fra i due?
Ad una lettura dei due Decreti Legislativi, per il Comitato si riferisce al Dlgs 292/2010 mentre Corvelva legge il Dlgs 179/2009, potremmo dire entrambi. Qui è chiaro che non ci sia la chiarezza della norma, rendendo confusa la lettura degli allegati stessi. Quindi come ne usciamo? Partiamo dal presupposto che non esisti solo l'abrogazione espressa, quindi l'abrogazione da parte di una Legge su un'altra Legge (o parte di essa) ma esista anche l'abrogazione tacita. L'abrogazione, in generale, è l'atto con cui una norma giuridica cessa di esistere o di essere efficace. Esistono due tipi principali di abrogazione:
- Abrogazione Espressa: Il legislatore (il Parlamento) dichiara esplicitamente: "L'articolo X della legge Y è abrogato". Non ci sono dubbi sulla fine della norma.
- Abrogazione Tacita: Non c'è una dichiarazione esplicita di cancellazione, ma si verifica una delle seguenti condizioni stabilite dall'articolo 15 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi):
- Incompatibilità: Le nuove disposizioni di legge sono incompatibili con le precedenti. È impossibile applicare entrambe le leggi contemporaneamente senza contraddirsi.
- Nuova disciplina dell'intera materia: La nuova legge regola ex novo (completamente da capo) l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore. Anche se non ci sono punti specificamente incompatibili, l'intenzione del legislatore è di sostituire integralmente la vecchia normativa con la nuova.
L'abrogazione tacita è necessaria per garantire la coerenza e l'attualità dell'ordinamento giuridico. Senza di essa, le leggi si accumulerebbero in un sistema caotico e pieno di contraddizioni. Il principio che "la legge successiva deroga la precedente" (lex posterior derogat priori) permette al sistema di evolversi ed è proprio quello che è successo con l’obbligo vaccinale, seppur il Governo tenti di mantenere l’imposizione che, però, non ha più basi giuridiche concrete, perciò in aperta violazione della normativa sull’emissione delle Leggi stesse. Un retaggio del passato trasformato in desuetudine, grazie al tacito assenso dell’opinione pubblica. Anzi l’obbligo vaccinale OGGI è un vero e proprio abuso sul diritto naturale della libera scelta in fatto di cure. Dobbiamo tenere conto che prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Quindi come funzionava nel 1963? La legge prevedeva un obbligo diretto di vaccinazione. Non c’era ancora il D.Lgs. 81/2008 né la normativa sulla privacy sanitaria. La verifica dell’obbligo era probabilmente di competenza del datore di lavoro, integrata nel rapporto contrattuale come requisito essenziale. Il lavoratore doveva certificare di essersi vaccinato, portando proprio fisicamente il suo libretto vaccinale ed il datore di lavoro poteva controllare e sanzionare se non rifiutarsi di assumere. Non c’erano vincoli sul trattamento dei dati sanitari. Tutto era coerente con l’epoca, dove il consenso/dissenso informato e la protezione dei dati non erano regolamentati come oggi. Ma oggi NON può più esistere nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; che implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Con il D.Lgs. 81/2008 e la 219/2017 il medico competente ha obbligo di sorveglianza sanitaria e raccomandazione, non di coercizione. Il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari del lavoratore che spettano esclusivamente al Medico Competente (privacy garantita dal D.Lgs. 81/2008 e dal GDPR) e non può chiedere le vaccinazioni sia alla sottoscrizione di un contratto lavorativo che per un lavoratore con un contratto già in essere. Per cui non c’è più nessuna figura legittimata a verificare il vaccino. Il medico propone, il lavoratore decide ed il datore di lavoro non può obbligare né controllare. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale, come ben spiegato qui --->NESSUN VACCINO OBBLIGATORIO E' PREVISTO NEL D.LGS 81/08 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO dove l'unico accenno all'obbligo vaccinale dice: "Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”"
"La legge va letta al presente" rappresenta un principio fondamentale dell'interpretazione giuridica, noto come "attualità della norma" o "interpretazione sincronica". L’interpretazione sistematica di una legge invece è la sua collocazione odierna nel corollario della normativa vigente che regolamenta la questione in atto. Una legge in vigore regola i rapporti sociali nel momento in cui viene applicata. L'interpretazione deve considerare i valori, il contesto sociale e la realtà attuali, non quelli del momento in cui la legge è stata scritta, quindi come comportarsi davanti ad un datore di lavoro, oppure un Medico Competente che impone l'obbligo vaccinale? Noi consigliamo di usare lo studio, la consapevolezza, il dialogo ed il coraggio di esporre le norme a salvaguardia dei propri diritti. Dire NO, motivandolo non come una questione personale ma come un dato di fatto, è la prima regola. Quindi come motivare il NO al datore di lavoro? Il datore di lavoro NON può chiedere dati sanitari al dipendente che è materia esclusiva del Medico del Lavoro. Eventualmente può accedere ad un certificato di idoneità, idoneità parziale, non idoneità senza conoscerne le motivazioni. Quindi si passa ad affrontare il Medico Competente e come motivare il NO? Grazie proprio alle disposizioni del Dlgs 81/08, quello che DEVE seguire ed applicare il MC. Cioè per riassumere non solo gli è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione obbligatoriamente gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente.
Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi "idonei" eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa. Anzi meglio non cedere gli esami anticorpali perchè è come accettare l'obbligo vaccinale. Sempre meglio prima contestare l'abuso, poi c'è sempre tempo per mediare ma non come prima azione, la quale potrebbe anche ritorcervisi contro. Se non avete una copertura adeguata oppure se non accettano la copertura che farete? Perchè il prossimo passo è la vaccinazione.
SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERI
Alessandra Ghisla
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