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RABBIA A VITTORIO VENETO (TV): IL SINDACO FA LA SUA MOSSA

RIEPILOGO DELL'ACCADUTO

Dopo un caso diagnosticato di rabbia sul Comune di Vittorio Veneto (TV), il Sindaco ha emesso l'ordinanza PROT. NR. 174 DEL 29 MAGGIO 2026 dove essenzialmente obbligava i cittadini di cani e gatti a prendere appuntamento dal veterinario, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio, per procedere in maniera coatta sia alla vaccinazione anti rabbica che al microchip. Le ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco (ex art. 50 TUEL) sono atti straordinari che permettono di derogare alla legge, ma devono comunque rispettare i principi supremi dell'ordinamento giuridico ed i requisiti minimi della L. 241/90. Cioè, in questo caso di tutela sanitaria, il Sindaco può certamente intervenire ed imporre la detenzione dei cani a rischio o sospetti, obbligare alla museruola e guinzaglio corto i cani del suo Comune, chiudere le aree comuni, tipo le Aree Cani ma NON può imporre atti medici, seppur si tratti di animali, come lo sono sia le vaccinazioni che il microchip. La competenza sugli obblighi vaccinali è riserva statale, come anche confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5/2018. L'unico ATTO MEDICO previsto nel nostro ordinamento, che non prevede consenso/dissenso libero ed informato è un TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. In più avendo messo limite 15 giorni per prendere appuntamento, e non 15 giorni per vaccinare e microchippare gli animali, ha lasciato l'obbligo aperto. Cioè se fra un anno decidessero di controllare le anagrafi vaccinali veterinarie, ancora sussiterebbe l'obbligo. La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (a partire dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011) ha scolpito un principio fondamentale, cioè l'ordinanza contingibile ed urgente è uno strumento extra ordinem e, per sua stessa natura costituzionale, deve avere una efficacia temporale limitata nel tempo. Non può esistere un'ordinanza "a tempo indeterminato", senza quantificare quel limite temporale massimo o che si trasforma surrettiziamente in un provvedimento definitivo quindi permanente, proprio perché la sua ragion d'essere è far fronte ad un'emergenza eccezionale e transitoria.

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA 

L'ordinanza deroga la Legge, non può scriverla nè inventarsela perchè spetta al Parlamento, cioè il Legislatore. Oggi non esiste Legge che obblighi al vaccino anti rabbia nè per cani nè per gatti (solo come passaporto veterinario). La campagna straordinaria di vaccinazione antirabbica obbligatoria (a somministrazione gratuita) per cani e gatti a Vittorio Veneto, promossa dall'Ulss 2 Marca Trevigiana e dal Comune a seguito di un caso di rabbia in un cane importato illegalmente, è finita a metà luglio 2026, portando all'immunizzazione di 1.860 animali, su circa 5.000 tra cani e gatti domestici censiti o presunti sul territorio. Per il microchip invece esiste l'obbligo per i cani (perchè potrebbero creare danni ed il padrone ne ha responsabilità penale e civile) ma non per altri animali da affezione. Il problema è che senza legge, qualsiasi potere pubblico diventa automaticamente fuorilegge, quindi potremmo vedere violenza privata ma anche estorsione (il microchip resta sempre a carico dei proprietari). Questa non è solo la regola base dello Stato di Diritto ma in base all’art. 21-septies della Legge 241/90: “comma 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge” ed in base all’art. 21-octies: “comma 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”. Proprio per questi motivi l'ordinanza è insanabilmente nulla per gravissimi difetti del procedimento amministrativo e spetta al responsabile del procedimento annullarla.

LA RISPOSTA DEI CITTADINI

Su circa 5.000 tra cani e gatti domestici censiti o presunti sul territorio, 1.860 hanno portato ad immunizzazione vaccinale i loro amici a quattro zampe. Chiaro che sia in atto una vera e propria DISOBEDDIENZA CIVILE ma non basta far finta di nulla, sperando che passi. Infatti la vera disobbedienza civile non si nasconde e ci si rende consapevole che, seppur l'ordinanza sia illecita, illegittima ed incostituzionale sia effettiva, se ne manifesta apertamente il rifiuto. E soprattutto non si limita alla lamentela da social, ma usa gli strumenti della legge e della giustizia per smascherare l'arbitrio, rimettere l'autorità pubblica al suo posto ed impedire di finire dalla parte del torto subendo sanzioni o conseguenze penali. In questo esercito di disobbedienti si è inserita Alessandra Ghisla, Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano con base di Diritto Amministrativo, per spiegare la strada di come richiedere l'annullamento dell'ordinanza e difendersi dall'abuso territoriale.

LA STRATEGIA DELLA CONSULENTE 

Il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione (regolato in particolare dagli articoli 21-nonies e 21-quinquies della Legge 241/1990) è, in parole semplici, la facoltà che la P.A. ha di tornare sui propri passi, correggendo, annullando o revocando un provvedimento che essa stessa ha emanato in precedenza, senza che sia necessariamente un giudice ad imporglielo, emettendo un atto amministrativo secondario. Ha effetto in via stragiudiziale, cioè significa che si agisce dentro la Pubblica Amministrazione, usando le sue stesse regole, senza passare dalle aule di un tribunale (né civile, né amministrativo come il TAR, né penale) e senza costi sui cittadini. Se l'ente riconosce l'illegittimità e si annulla l'atto da solo, il problema scompare per tutti in un sol colpo, senza aspettare i tempi biblici ed i costi della giustizia italiana. Essenzialmente la via più veloce ed economica per tutti. In data 17 giugno è stata inviata una RICHIESTA COLLETTIVA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DECISORIA ed in data 25 giugno il SOLLECITO FORMALE E MESSA IN MORA mettendo per conoscenza anche il Difensore Civico del Veneto, il quale ha risposto ---> QUI con “Fermo quanto sopra, si ritiene tuttavia possibile, al fine di favorire il dialogo delle parti, invitare codesto Comune di Vittorio Veneto a valutare quanto segnalato dall’istante e, compiuti gli opportuni accertamenti, a volere fornire – qualora non già fatto – un riscontro in merito”. Il Comune, in totale omissione, ci ha costretti a richiedere l'intervento del Prefetto di Treviso in data 25 luglio con RICHIESTA COLLETTIVA DI POTERE SOSTITUTIVO E RIESAME IN AUTOTUTELA DECISORIA DEL PROVVEDIMENTO PROT. NR. 174 DEL 29 MAGGIO 2026 Comune di Vittorio Veneto, al quale è seguito un'INTEGRAZIONE E SOLLECITO SU RICHIESTA COLLETTIVA DI POTERE SOSTITUTIVO entro 48 che ha prodotto la RISPOSTA DEL SINDACO DI VITTORIO VENETO

LA MOSSA DEL PICCIONE

Ormai qui ognuno si alza la mattina e decide cosa imporre agli altri senza averne minimamente il potere, in un delirio tra anarchia ed amoralità. La risposta del Sindaco è un manuale perfetto di burocratese difensivo, scritto come se fosse il Marchese del Grillo e non il Primo Cittadino. È la risposta classica di un'amministrazione che si sente sotto pressione e che, invece di entrare nel merito delle contestazioni dettagliate, alza un muro procedurale per chiudere la questione il prima possibile. Analizzando il documento, emergono alcuni punti cruciali che vale la pena analizzare:

  1. Nel diritto, un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente (ex art. 50 o 54 del TUEL) non è un atto "politico" discrezionale ma è un atto amministrativo tipizzato, vincolato al rispetto di presupposti rigorosi. Anche quando un Sindaco agisce in ambiti di discrezionalità, l'azione deve rispondere ai principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e corretto esercizio del potere. Con la frase: "Le contestazioni svolte in merito ai contenuti dell’ordinanza sindacale non appaiono condivisibili sotto il profilo più strettamente politico-amministrativo che compete all’Amministrazione Comunale e in particolare al Sindaco deputato a tutelare la salute pubblica" si percepisce proprio il distacco dalla realtà tra la Casta Politica e la Plebe da bistrattare. Se il Sindaco la definisce una "scelta politico-amministrativa", invece sta implicitamente ammettendo di aver scavalcato il confine tra discrezionalità tecnica ed arbitrio politico. Ci stanno dicendo: "Abbiamo deciso così perché abbiamo il piccolo potere dai nostri uffici di farlo, non perché sia l'unica soluzione tecnica vincolata dal diritto".
  2. Chi siede su una poltrona istituzionale spesso dimentica che un'ordinanza contingibile ed urgente non è un proclama od un atto di volontà personale ma è un provvedimento eccezionale che richiede un'istruttoria tecnica inattaccabile, trasparente e collegiale (aprendo lo staff tecnico, coinvolgendo chi di competenza, tra cui certamente l'ULSS2 e gli uffici preposti della regione veneto e redigendo una delibera fondata su presupposti reali). Ci manca anche che un Sindaco emetta un'ordinanza senza istruttoria. A prescindere da quanti decidano, firmarla a cuor leggero scaricando tutto sulla "visione politica" significa ignorare cosa sia il "responsabile del procedimento" e che la firma è personale e con essa la responsabilità civile e penale.
  3. L'istituto dell'autotutela non è una facoltà discrezionale dove il Sindaco "sceglie" se ascoltarti o meno, è il dovere dell'ente di verificare, in presenza di segnalazioni circostanziate, se il proprio atto sia legittimo o meno regolamentato da Legge. In un eventuale ricorso al TAR od in una denuncia per omissione di atti d'ufficio, questo documento dimostra:
    • Mancata istruttoria: Non hanno analizzato i rilievi tecnici. Non avendolo fatto, la loro "scelta" risulta carente di istruttoria e viziata da difetto di motivazione.

    • Eccesso di potere: Hanno esercitato il potere di autotutela in modo distorto, rifiutando il confronto legale obbligatorio. Definirla "scelta politico-amministrativa" è un'ammissione di eccesso di potere, poiché il Sindaco non ha discrezionalità politica quando emette atti a tutela della salute pubblica ma ha solo obblighi di legge.

    • Violazione del principio di leale collaborazione: Il cittadino non è un nemico da "scaricare" al TAR, ma un titolare di diritti che la PA deve tutelare. L'autotutela impone anche il principio di trasparenza ed economicità. Sanno perfettamente che fare ricorso al TAR è costoso, lungo ed incerto per un piccolo comitato di cittadini. È una forma di repressione economica del dissenso, cioè sfida il cittadino a spendere migliaia di euro in avvocati, paga anche i loro, se vuole davvero discutere la legittimità del suo atto.

  4. L'assurdo poi lo tocchiamo con la frase "Altro genere di valutazioni più strettamente tecnico-giuridiche non vengono prese in considerazione, dovendo essere sottoposte al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale da parte dei soggetti destinatari dell'ordinanza che intendano censurarne l’iter di adozione", come se potesse ignorare il principio dell'obbligo di conoscenza della legge (Ignorantia legis non excusat=La Legge NON ammette ignoranza). Il principio vale a maggior ragione per chi rappresenta lo Stato ed emette un provvedimento che comprime le libertà ed i diritti dei cittadini. Un sindaco od un dirigente non possono liquidare le obiezioni dicendo che le valutazioni tecnico-giuridiche competono solo al TAR. La legalità di un atto si verifica prima di emanarlo, non si scarica preventivamente sul giudice amministrativo. In più se un cittadino presenta un'istanza di annullamento in autotutela che evidenzia vizi di legittimità (non opinioni politiche, ma violazioni di norme), l'ente ha l'obbligo giuridico di istruire la pratica e rispondere nel merito. Facciamo davvero che il sindaco non sia stato in grado di comprendere la diffida, nei comuni di quelle dimensioni esiste un Segretario Comunale (che è un funzionario statale di alta specializzazione giuridico-amministrativa con funzioni di garanzia della legittimità), uffici legali interni o convenzioni con professionisti esterni. Cioè paghiamo con le tasse consulenze e tutela legale affinchè le Pubbliche Amministrazioni emettano atti conformi, se i dipendenti come anche un Sindaco non conoscesse la normativa vigente, perchè "nessuno può violare la Legge" come caposaldo dello Stato di Diritto. 
  5. Tutta la lettera è poi una supercazzola istituzionale, con la frase "Data la gravità dei rischi collegati alla presenza della malattia infettiva lo strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente è stato ritenuto da tutti l’unico strumento che l’ordinamento riconosce a tutela dell’incolumità e della salute pubblica, umana e animale", perchè non abbiamo contestato l'ordinanza come INESISTENTE, cioè che il Sindaco non avesse il potere di emetterla oppure di negare la crisi sanitaria, ma la nostra contestazione era sulla NULLITA' dell'ordinanza, quindi dei suoi presupposti non conformi all'ordinamento. Questa tecnica di comunicazione e retorica amministrativa si chiama spostamento dell'asse del contendere (o deflection / diversivo argomentativo), ma tradotta nel linguaggio giuridico-politico prende il nome di argomentazione fantoccio (o straw man fallacy) applicata agli atti amministrativi, unita ad una tecnica di falso sillogismo difensivo. 
  6. Le nostre contestazioni era prettamente legislative, proprio per non innescare nessuna guerra di opinioni personali ma il Sindaco ha voluto buttarla sul personale lo stesso. Il passaggio in cui si afferma che "non vi era di certo il tempo di fare valutazioni sulle implicazioni di natura sociologica o affettiva" è agghiacciante nel suo pragmatismo. Tradotto, il legame affettivo tra un padrone ed il proprio animale, od il diritto del proprietario di decidere sulla salute del proprio cane, è considerato una variabile di serie B, sacrificabile in un "ottica di bilanciamento degli interessi". L'amministrazione si erge a giudice supremo che decide cosa è importante e cosa no, escludendo a priori il cittadino dal processo decisionale ma nel mondo reale e non in quello fatato dei politicanti, non funziona così. 
  7. La chiusura è un atto di forza con "Vengono pertanto riconfermate le scelte politico-amministrative poste in essere". Non c'è un millimetro di apertura, non c'è un'analisi di ciò che è andato storto, non c'è traccia di dialogo. È la conferma che il cittadino non è un interlocutore, un essere portatore di diritti ma è un destinatario di ordini, che deve subire senza alzare la testa. Questa risposta scritta nero su bianco, protocollata e firmata, è la dimostrazione plastica di come un'istituzione, quando si trincera dietro la burocrazia difensiva, finisca per smarrire il senso stesso del proprio mandato democratico. Non stanno rispondendo nel merito perché, molto semplicemente, nel merito non hanno una base giuridica solida da opporre.

LA TRAPPOLA DEL TAR

Quindi siamo tornati al VIA! Non proprio. Il fatto che la risposta sia stata inoltrata anche a Ulss2 e Regione Veneto è un segnale di allerta, cioè stanno facendo "blocco" per evitare che la singola voce di dissenso possa creare un precedente od un'incrinatura nel sistema. Hanno il terrore che i cittadini capiscano che per contestare un'ordinanza vessatoria non serva spendere migliaia di euro ai TAR, passare anni ed aspettarsi anche ingiusti rigetti e spese legali insostenibili. Chi viene dal mondo del dissenso sa benissimo che i TAR sono i tribunali più politicizzati e che tendono a difendere sempre la PA contro il brutto cittadino che si lamenta. La giurisprudenza amministrativa tende quasi sempre a blindare le ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci in nome della "salute pubblica", coprendo l'arbitrio con il mantello dell'urgenza. Dopo tutte le violazioni riscontrate ed un'ordinanza nulla, probabilmente un Sindaco non rischierebbe tutto se non sapesse di avere le spalle coperte. Ci vogliono trascinare al TAR come meccanismo di dissuasione, vogliono vincere sul loro terreno preferito, quello del contenzioso amministrativo sui tempi e sulle forme, dove potrebbero facilmente fare quadrato per legittimare l'atto d'imperio e sfinire i cittadini perchè sapevano benissimo che, omettendo anche l'indicazione dei termini d'impugnazione (un vizio formale non da poco visto che tutta la lettera non ha la forma corretta di un atto amministrativo secondario), creavano un ulteriore labirinto procedurale ed il rischio dell'inammissibilità. Va chiarito che il ricorso al TAR non ci spaventa ma è solo una valutazione di rischio/beneficio e di strategia bellica. L'ordinanza di Vittorio Veneto è unica nel suo genere e resta un atto "politico" che colpisce solo i suoi cittadini. Una macchietta. Un ingiusto rigetto al TAR con motivazioni di conferma sull'obbligo vaccinale permesso all'ordinanza in emergenza, creerebbe un vero precedente giuridico nazionale che non possiamo permetterci. Se dovessero dare ragione al Sindaco, la differenza tra obbligo veterinario ed obbligo sui cittadini non esisterebbe più. In emergenza diventerebbe tutto concesso e possibile come già successo con il Covid. 

L'ARTE DELLA GUERRA

Siamo davvero in guerra. Una guerra contro l'Umanità stritolata dal profitto e dalla speculazione e dagli interessi personali delle PA che sono diventate mostri contro i cittadini. Oggi L'arte della guerra di Sun Tzu non è più solo un trattato militare, ma è diventato il testo sacro del management strategico, del marketing competitivo e della gestione della crisi nelle più grandi multinazionali del mondo (da Silicon Valley a Wall Street, passando per i colossi della finanza e della tecnologia). Nei master in Business Administration (MBA) di mezzo mondo, da Harvard in poi, i capitoli di Sun Tzu vengono studiati pari pari per insegnare ai futuri CEO come muoversi in un mercato globale spietato, dove la regola d'oro resta sempre la stessa, cioè la strategia batte la forza bruta. Ed è proprio quello che facciamo noi, strategia. Sun Tzu loderebbe la nostra lucidità nel non cascare nella trappola del contenzioso amministrativo di massa, perchè analizzerebbe la mossa della controparte come il classico schema del terreno di scontro scelto dal generale esperto. Sun Tzu direbbe che il TAR è il campo di battaglia fortificato del nemico. Lì la Pubblica Amministrazione gioca in casa, ha le sue trincee, le sue coperture istituzionali ed una giurisprudenza favorevole costruita negli anni per blindare il principio d'autorità (l'ordinanza d'urgenza come dogma). Cedere alla tentazione di caricarli a testa bassa al TAR significherebbe attaccare una fortezza ben munita subendo perdite pesantissime. Sun Tzu insegna che si combatte solo quando si ha la certezza della vittoria o quando non si può fare altrimenti. Creare una giurisprudenza favorevole all'estensione arbitraria dei poteri d'emergenza (confondendo la sanità animale/veterinaria con la coercizione dei cittadini) armerebbe il nemico per il futuro. Meglio disimpegnarsi da quel campo minato che regalare al potere una sentenza-chiave da usare come clava in tutta Italia. "Chi sa quando è il momento di combattere e quando no, vince" e non farci trascinare al TAR alle loro condizioni non è una sconfitta ma è una ritirata strategica per riposizionare le truppe, rifiutando lo scontro dove il nemico è forte e colpendolo dove è vulnerabile (la legalità penale e la responsabilità personale) che è l'equivalente di attaccare i punti di rifornimento ed aggirare l'esercito nemico. Le regole della comunicazione di crisi ricalcano l'arte della diversivo e del posizionamento, non ci si difende mai frontalmente su un terreno in cui l'opinione pubblica è inferocita (il "TAR" mediatico), ma si sposta l'asse del discorso, si disinnesca la polemica o si cambiano le regole del gioco per disorientare gli avversari. Il vero obiettivo infatti non è farsi dare ragione da un giudice amministrativo compiacente, ma rendere il costo dell'arbitrio troppo alto per loro. Così vinceremo? Chi pensa di risolvere abusi di potere consolidati con una singola spallata o con un unico grande scontro frontale (il "tutti contro tutti" ideologico o politico) è destinato a sbattere contro il muro di gomma della burocrazia, che si compatta e si difende per autoconservazione. Questa è una guerriglia amministrativa e di posizione, non una battaglia campale. La vittoria, invece, si costruisce con l'assedio sistematico e con botta e risposta senza mollare un colpo. Non è uno scontro di fazioni, ma un'opera di ripristino della legalità a colpi di carta bollata e precisione chirurgica facendo un passo alla volta. 

ULTIME CONSIDERAZIONI 

Per noi è chiarissimo che stiamo giocando con i piccioni, quindi su regole inventate ma si può vincere lo stesso. Qui il piccione ha trovato chi gli ha ribaltato la scacchiera addosso, notificandogli direttamente il codice penale perchè non stiamo più giocando sul loro campo ma abbiamo portato la partita dove le scuse d'apparato non valgono più nulla e dove ogni firma deve rispondere direttamente alla legge. La reazione difensiva e scomposta che hanno avuto è stata la mossa che ha chiuso definitivamente la partita. Chiunque dica che "tanto non è servito a nulla"... "tanto non leggono"... "tanto non faranno nulla"... si sbaglia. Proprio grazie alla procedura dell'autotutela abbiamo la possibilità di NON andare al TAR per competenza sull'ordinanza. Saltare il TAR per passare direttamente al codice penale, all'ufficio disciplinare del Ministero degli Interni ed alla Corte dei Conti significa smontare il giochino burocratico alla radice. Quando la Legge è chiara, le violazioni del Codice Penale sono riscontrabili e l'atteggiamento del Comune è omissivo e si rileva in tutta la sua superbia burocratica, non ci serve un giudice per giudicare l'ordinanza nulla. Lo è perchè lo ha già stabilito la Legge, infatti un atto nullo per carenza assoluta di presupposti o di potere è giuridicamente morto fin dall'origine. Invece il giudice penale, se chiamato a verificare un'omissione o la conformità della procedura amministrativa, non deve "inventare" una giurisprudenza amministrativa, l'atto è nullo anche per lui, ma deve solo prendere atto che la norma è stata calpestata. Abbiamo così smesso di subire la loro partita ed abbiamo imposto la nostra, ora non si tratta più di discutere di cavilli burocratici, ma di rispondere di un atto d'imperio davanti alla legge. Scacco matto reale. Se poi analizziamo attentamente tutta la procedura ci possiamo rendere conto di alcuni passaggi fondamentali, che ci riportano al panico procedurale. Prima diffida al Sindaco = Ignora il cittadino; Sollecito al Sindaco (ma per conoscenza anche al Difensore Civico) = Ignora il cittadino ma si è mosso proprio il Difensore Civico che, invitando il Comune a chiudere il procedimento ed a risponderci, vola via dalla scacchiera perchè il suo compitino l'ha fatto e non può essere accusato di complicità; Prima Diffida al Prefetto (ma per conoscenza anche al Comandante dei Carabinieri) = Ignora il cittadino; Sollecito in 48 ore = Il Comune finalmente risponde, oltretutto così poteva anche farlo prima ma la scintilla è stata sicuramente la pressione dall'alto, perchè anche qui il Prefetto vola via dalla scacchiera dopo che ha fatto il suo compitino e non ne è più coinvolto. Sembrerebbe quasi come i topi che scappano prima che la nave affondi, infatti tutto è tornato in mano a chi ha firmato l'ordinanza perchè, seppur sia palesemente un'azione coordinata, solo chi emette l'atto ne ha la responsabilità penale e civile. Ancora oggi in Italia NESSUNO può violare la Legge e NESSUNO ha lo scudo penale. 

Quindi non è stato per niente tutto inutile. Primo abbiamo tracciato la strada per gestire tutti gli atti amministrativi che commettono abusi sui cittadini, in più abbiamo dato gli strumenti per combattere davvero nelle sedi opportune, evitando la guerra sui social che non vale nulla a livello giuridico. "Uscire dai social" non vuol dire cancellare l'iscrizione e spegnere lo smartphone ma significa portare la contestazione nelle sedi opportune con gli strumenti a nostra disposizione: l'autotutela e la PEC. I social network sono fondamentali per informare, aggregare e fare massa critica (e i 235 cittadini firmatari ne sono la dimostrazione lampante, un numero che trasforma una lamentela individuale in un corpo collettivo pesante che è impossibile da ignorare), ma restano uno spazio virtuale. La vera partita, quella che fa tremare i polsi ai burocrati, si combatte quando il dissenso si digitalizza e si formalizza attraverso gli unici strumenti che lo Stato è costretto per legge a prendere sul serio. Infatti ringrazio uno ad uno i 235 cittadini che hanno firmato le istanze, rendendole una vera ed attiva contestazione con le procedure conformi e nelle sedi opportune.  Abbiamo noi creato un precedente ed un protocollo d'azione replicabile, dimostrando che i cittadini non sono inermi sudditi di fronte all'arbitrio del palazzo, ma possono diventare soggetti attivi e temibili quando conoscono le regole, le applicano con freddezza e pretendono solo che venga applicata la Legge. Noi stiamo facendo POLITICA — quella fatta di controllo civico, di difesa dei diritti, di studio delle norme e di rifiuto del sopruso — non loro. Loro, dietro lo scudo di una firma sconsiderata e di un linguaggio vuoto, stanno solo calpestando la legalità. Invece noi siamo irremovibili, senza nessuna violenza, nessuna forzatura, nessun comportamento fuori dalle regole. È la forma più alta e pulita di partecipazione democratica, cioè carta canta e di fronte ad un illecito penale od amministrativo documentato nero su bianco, la retorica del "potere politico" si sgretola all'istante perchè LA LEGGE DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI. Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.

 

Alessandra Ghisla

Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e

tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

 

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bruno