L'OBBLIGO DI IDENTITA' DIGITALE PER GENITORI E STUDENTI
Cita da Alessandra Ghisla su 11 Febbraio 2026, 11:59
ART. 34 DELLA COSTITUZIONE: "LA SCUOLA (N.d.R. dai nidi alle università) E' APERTA A TUTTI" anche a chi non vuole usufruire dei servizi digitali e, con questo punto fermo, partiamo.
Qualche giorno fa esce un articolo --->QUI con titolo:"Registro elettronico, finita la pacchia per chi vuol fare il furbo: ora serve lo Spid. Cosa cambia per studenti e genitori" con un tenore a dir poco manipolatore con: "È finita la pacchia per gli studenti delle medie che finora potevano accedere al registro elettronico per controllare voti e assenze. In alcuni casi, erano proprio i figli a giustificare le assenze con il profilo dei genitori, approfittando della loro poca dimestichezza con smartphone e computer. Tutte le scuole prossimamente dovranno passare a un accesso sicuro e personale. Per entrare nelle piattaforme del registro elettronico, infatti, non basteranno più le vecchie password fornite dagli istituti, ma sarà necessario utilizzare l’identità digitale, cioè Spid o la carta d’identità elettronica (Cie). E per gli studenti delle medie l’accesso sarà consentito solo ai genitori". A parte far passare sempre i cittadini come furbetti del quartiere, criminali ed ignoranti cosa ci vogliono dire in realtà? In Italia il D.Lgs. 76/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) ha impresso una spinta decisa alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rendendo certi strumenti non più facoltativi, ma obbligatori. Il decreto ha stabilito che dal 28 febbraio 2021 le PA non possono più rilasciare o rinnovare credenziali proprie (vecchi username e password) e non a causa degli studenti furbetti, seppur i registri elettronici continueranno a mantenere un doppio binario o sistemi di autenticazione a due fattori (OTP via SMS/Email) che non richiedono necessariamente lo SPID per la consultazione ordinaria. L'obbligo è lato PA: gli uffici pubblici devono integrare i sistemi di identificazione unici. Se non lo fanno, commettono un'omissione nel percorso di digitalizzazione previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Ma secondo il CAD, il cittadino ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo per via telematica. IL DIRITTO AI SERVIZI DIGITALI NON OBBLIGO dove ne abbiamo parlato QUI.
La scuola, come ogni Pubblica Amministrazione, ha l'obbligo (dal D.Lgs. 76/2020) di offrire l'accesso ai servizi tramite CIE o SPID. Tuttavia, se trasforma questo obbligo lato ufficio in un obbligo lato utente, commette un abuso:
- Iscrizioni e Pagamenti (PagoPA): Molte scuole sostengono che senza identità digitale non si possa iscrivere il figlio o pagare la mensa.
- La Realtà Giuridica: Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che la digitalizzazione non deve creare barriere discriminatorie. Se un genitore rifiuta l'ID, la scuola deve fornire un modulo cartaceo o una procedura alternativa (es. bonifico bancario diretto o bollettino postale) come:
1. Sportelli Fisici (Il Diritto alla "Presenza") La PA non può chiudere le porte. Se un genitore non ha lo SPID o la CIE, la scuola o la ASL devono mantenere un ufficio (URP o Segreteria) che accetti:
- Istanze cartacee con firma autografa.
- Consegna a mano di certificati o prenotazioni vaccinali (ex Art. 3-bis L. 119/2017).
- Nota legale: Se la scuola rifiuta il cartaceo dicendo "si fa solo online", sta commettendo un Rifiuto di Atti d'Ufficio (Art. 328 c.p.), poiché sta negando l'esercizio di un diritto basandosi su un requisito (l'ID) che per il cittadino non è obbligatorio.
2. Deleghe (Il Supporto al Cittadino) Il diritto di delega è sancito dal Codice Civile e non può essere annullato da un regolamento scolastico.
- Delega Digitale: Esiste oggi la possibilità di delegare una persona di fiducia (magari più "tecnologica") ad accedere ai servizi online per proprio conto.
- Delega Analogica: Si può delegare un professionista o un rappresentante a consegnare documenti fisici. La PA ha l'obbligo di accettare la delega accompagnata dalla fotocopia del documento del delegante.
3. Procedure Analogiche (PEC e Raccomandata) Questa è la vera "trincea" legale. La PEC (Posta Elettronica Certificata) è equiparata alla raccomandata A/R e non richiede SPID o CIE per essere inviata.
- Un cittadino può inviare la documentazione alla scuola via PEC.
- Poiché la PEC ha valore legale, la scuola è obbligata a protocollarla come se fosse un documento consegnato a mano. È lo strumento perfetto per chi rifiuta l'identità digitale ma vuole la certezza della notifica.
Quindi cosa sta succedendo davvero? Succede che le pubbliche amministrazioni fanno grossi errori fuori Legge e, come i peggiori bimbiminkia dell'Asilo Mariuccia, danno la colpa ai cittadini. Sia mai assumersi le proprie responsabilità! Infatti cosa è successo con il REGISTRO ELETTRONICO? Che è un'APP fornita da un provider privato e cosa ci dice il GDPR della Privacy? Il Garante Privacy italiano stabilisce che l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social è 14 anni, ma il GDPR europeo indica 16 anni, con facoltà per gli Stati di abbassare a 13; in Italia, sotto i 14 anni serve il consenso dei genitori, promuovendo campagne come "Se non ha l'età, i social possono attendere", chiedendo alle piattaforme maggiori verifiche e intervenendo su casi specifici (es. TikTok) per tutelare i minori da iscrizioni non consentite e rischi online, come cyberbullismo. Ed ecco perchè: "E per gli studenti delle medie l’accesso al REGISTRO ELETTRONICO sarà consentito solo ai genitori". Spingendo l'obbligo di SPID/CIE solo ai genitori per le medie, le scuole evitano il problema di dover gestire l'identità digitale di soggetti che, per il Garante, sono ancora "infanti digitali". Il Registro Elettronico contiene dati personali che appartengono allo studente (l'interessato ai sensi del GDPR), non solo ai genitori. Non è una punizione per gli studenti, è un esonero di responsabilità per lo Stato che non sa come identificare legalmente un dodicenne online senza violare il GDPR. Uno studente delle medie (che ha tra gli 11 e i 14 anni) ha il diritto di conoscere le proprie valutazioni. Impedirgli l'accesso "tecnico" perché non possiede lo SPID (che si può avere solo dai 18 anni) viola il principio di trasparenza del trattamento. Le scuole devono garantire allo studente un profilo di "sola lettura" con credenziali semplici, distinguendolo da quello del genitore (che ha potere di firma e giustificazione). Lo Stato non è riuscito a creare una "CIE come ID per minori" che permetta l'accesso in sola lettura in modo semplice e sicuro. Quindi, per le medie, "chiudono tutto" e lo passano ai genitori, mentre alle superiori lasciano il caos perché lì il limite dei 14 anni gli permette di essere più vaghi sulle responsabilità. Non è una riforma per la sicurezza, è una ritirata strategica. Non sanno come proteggere i dati dei minori di 14 anni e allora "blindano" l'accesso dietro i genitori, sperando che questi non si accorgano che stanno perdendo il diritto ad un'istruzione trasparente e analogica. Alla fine la narrazione della "fine della pacchia" sul registro elettronico è uno schermo di fumo per coprire un vuoto normativo e tecnico che le istituzioni non sanno come gestire. Vogliono instaurare il "CONTROLLO SOCIALE" ma fondamentalmente risulta giuridicamente impossibile. Mentre i giornali "colpevolizzano" i ragazzini furbi e i genitori distratti, la realtà che emerge dal confronto con le regole del Garante Privacy e del GDPR è molto chiara.
Regole e responsabilità
Età 14+: I minori tra i 14 e i 16 anni possono iscriversi, ma è necessario il consenso dei genitori (scuole superiori).
Sotto i 14 anni: L'iscrizione è possibile solo con l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Responsabilità delle piattaforme: I gestori dei social devono verificare l'età e assicurarsi che il consenso genitoriale sia acquisito correttamente, usando tecnologie adeguate. Lo studente legalmente non può prestare un consenso autonomo al trattamento dei propri dati sui social, e lo stesso varrebbe in teoria per piattaforme private di registro elettronico se non fossero "servizi istituzionali".
Azioni del Garante Privacy
Campagne di sensibilizzazione: Avvia campagne per spingere i genitori a vigilare sull'età dei figli.
Provvedimenti specifici: Ha imposto misure a piattaforme come TikTok, dopo casi di minori iscritti, chiedendo loro di bloccare gli under 13 e richiedere nuovamente l'età.
Richiesta di informazioni: Indaga su come i social gestiscono le iscrizioni dei minori, chiedendo dettagli sulle verifiche effettuate.
Strumenti di tutela: Fornisce indicazioni su come segnalare contenuti inappropriati (es. cyberbullismo) o diffusi senza consenso.
Suggerimenti per i genitori
Verificare l'età: Controllare che i figli rispettino i limiti di età e che il consenso sia dato (sotto i 13 anni comunque è vietata l'iscrizione ad ogni APP).
Usare filtri: Impostare filtri sui dispositivi per limitare contenuti e servizi non idonei.
Essere presenti: Supervisionare l'attività online e discutere con i figli dei rischi.
Il nodo del Registro Elettronico (RE) è la sfida più complessa, perché a differenza della segreteria (che è un ufficio pubblico fisico), il RE è un servizio erogato da un’azienda privata per conto della scuola. Se rifiuti l'identità digitale (SPID/CIE) od il portale, rischi di restare all'oscuro di voti, assenze e comunicazioni quotidiane. Ecco come "risolviamo" la questione usando il diritto, per non restare isolati pur rimanendo "analogici". La legge stabilisce che la scuola ha l'obbligo di informare le famiglie sull'andamento didattico. Il Registro Elettronico è lo strumento scelto, ma non può diventare un ostacolo. Se il genitore non accede al RE, la scuola non è sollevata dall'obbligo di informare. Deve attivare modalità sussidiarie. Il fatto che il registro sia "elettronico" riguarda la modalità di conservazione del dato da parte della scuola, ma non può limitare il tuo diritto di riceverlo in formato analogico (cartaceo) se dichiari di non poter o voler accedere al sistema digitale. Se la scuola trova un genitore fermo su questi punti, solitamente "trova il modo" di mandare un'email o stampare un foglio. Il sistema "non lo permette" solo finché nessuno protesta con i riferimenti di legge giusti. Dobbiamo trasformare il potere del "non si può fare" della segreteria nel dovere del "devo farlo" per Legge e lo faremo con il "Kit di Resistenza Analogica sull'Obiezione alla Cittadinanza Digitale" che metteremo disponibile per ogni esigenza del cittadino sull'ennesimo esempio di come in Italia si cerchi di vendere una soluzione tecnologica ad un problema che è in realtà di educazione e vigilanza, oltre a trovare sempre il modo di agevolare le PA con la perdita dei più fondamentali diritti dei cittadini che, ignari, si fidano e non mettono in discussione nulla.SIATE CONSAPEVOLI, SIATE LIBERIAlessandra Ghisla
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione ma con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it)

ART. 34 DELLA COSTITUZIONE: "LA SCUOLA (N.d.R. dai nidi alle università) E' APERTA A TUTTI" anche a chi non vuole usufruire dei servizi digitali e, con questo punto fermo, partiamo.
Qualche giorno fa esce un articolo --->QUI con titolo:"Registro elettronico, finita la pacchia per chi vuol fare il furbo: ora serve lo Spid. Cosa cambia per studenti e genitori" con un tenore a dir poco manipolatore con: "È finita la pacchia per gli studenti delle medie che finora potevano accedere al registro elettronico per controllare voti e assenze. In alcuni casi, erano proprio i figli a giustificare le assenze con il profilo dei genitori, approfittando della loro poca dimestichezza con smartphone e computer. Tutte le scuole prossimamente dovranno passare a un accesso sicuro e personale. Per entrare nelle piattaforme del registro elettronico, infatti, non basteranno più le vecchie password fornite dagli istituti, ma sarà necessario utilizzare l’identità digitale, cioè Spid o la carta d’identità elettronica (Cie). E per gli studenti delle medie l’accesso sarà consentito solo ai genitori". A parte far passare sempre i cittadini come furbetti del quartiere, criminali ed ignoranti cosa ci vogliono dire in realtà? In Italia il D.Lgs. 76/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) ha impresso una spinta decisa alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rendendo certi strumenti non più facoltativi, ma obbligatori. Il decreto ha stabilito che dal 28 febbraio 2021 le PA non possono più rilasciare o rinnovare credenziali proprie (vecchi username e password) e non a causa degli studenti furbetti, seppur i registri elettronici continueranno a mantenere un doppio binario o sistemi di autenticazione a due fattori (OTP via SMS/Email) che non richiedono necessariamente lo SPID per la consultazione ordinaria. L'obbligo è lato PA: gli uffici pubblici devono integrare i sistemi di identificazione unici. Se non lo fanno, commettono un'omissione nel percorso di digitalizzazione previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Ma secondo il CAD, il cittadino ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo per via telematica. IL DIRITTO AI SERVIZI DIGITALI NON OBBLIGO dove ne abbiamo parlato QUI.
- Iscrizioni e Pagamenti (PagoPA): Molte scuole sostengono che senza identità digitale non si possa iscrivere il figlio o pagare la mensa.
- La Realtà Giuridica: Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che la digitalizzazione non deve creare barriere discriminatorie. Se un genitore rifiuta l'ID, la scuola deve fornire un modulo cartaceo o una procedura alternativa (es. bonifico bancario diretto o bollettino postale) come:
- Istanze cartacee con firma autografa.
- Consegna a mano di certificati o prenotazioni vaccinali (ex Art. 3-bis L. 119/2017).
- Nota legale: Se la scuola rifiuta il cartaceo dicendo "si fa solo online", sta commettendo un Rifiuto di Atti d'Ufficio (Art. 328 c.p.), poiché sta negando l'esercizio di un diritto basandosi su un requisito (l'ID) che per il cittadino non è obbligatorio.
- Delega Digitale: Esiste oggi la possibilità di delegare una persona di fiducia (magari più "tecnologica") ad accedere ai servizi online per proprio conto.
- Delega Analogica: Si può delegare un professionista o un rappresentante a consegnare documenti fisici. La PA ha l'obbligo di accettare la delega accompagnata dalla fotocopia del documento del delegante.
-
- Un cittadino può inviare la documentazione alla scuola via PEC.
- Poiché la PEC ha valore legale, la scuola è obbligata a protocollarla come se fosse un documento consegnato a mano. È lo strumento perfetto per chi rifiuta l'identità digitale ma vuole la certezza della notifica.
Quindi cosa sta succedendo davvero? Succede che le pubbliche amministrazioni fanno grossi errori fuori Legge e, come i peggiori bimbiminkia dell'Asilo Mariuccia, danno la colpa ai cittadini. Sia mai assumersi le proprie responsabilità! Infatti cosa è successo con il REGISTRO ELETTRONICO? Che è un'APP fornita da un provider privato e cosa ci dice il GDPR della Privacy? Il Garante Privacy italiano stabilisce che l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social è 14 anni, ma il GDPR europeo indica 16 anni, con facoltà per gli Stati di abbassare a 13; in Italia, sotto i 14 anni serve il consenso dei genitori, promuovendo campagne come "Se non ha l'età, i social possono attendere", chiedendo alle piattaforme maggiori verifiche e intervenendo su casi specifici (es. TikTok) per tutelare i minori da iscrizioni non consentite e rischi online, come cyberbullismo. Ed ecco perchè: "E per gli studenti delle medie l’accesso al REGISTRO ELETTRONICO sarà consentito solo ai genitori". Spingendo l'obbligo di SPID/CIE solo ai genitori per le medie, le scuole evitano il problema di dover gestire l'identità digitale di soggetti che, per il Garante, sono ancora "infanti digitali". Il Registro Elettronico contiene dati personali che appartengono allo studente (l'interessato ai sensi del GDPR), non solo ai genitori. Non è una punizione per gli studenti, è un esonero di responsabilità per lo Stato che non sa come identificare legalmente un dodicenne online senza violare il GDPR. Uno studente delle medie (che ha tra gli 11 e i 14 anni) ha il diritto di conoscere le proprie valutazioni. Impedirgli l'accesso "tecnico" perché non possiede lo SPID (che si può avere solo dai 18 anni) viola il principio di trasparenza del trattamento. Le scuole devono garantire allo studente un profilo di "sola lettura" con credenziali semplici, distinguendolo da quello del genitore (che ha potere di firma e giustificazione). Lo Stato non è riuscito a creare una "CIE come ID per minori" che permetta l'accesso in sola lettura in modo semplice e sicuro. Quindi, per le medie, "chiudono tutto" e lo passano ai genitori, mentre alle superiori lasciano il caos perché lì il limite dei 14 anni gli permette di essere più vaghi sulle responsabilità. Non è una riforma per la sicurezza, è una ritirata strategica. Non sanno come proteggere i dati dei minori di 14 anni e allora "blindano" l'accesso dietro i genitori, sperando che questi non si accorgano che stanno perdendo il diritto ad un'istruzione trasparente e analogica. Alla fine la narrazione della "fine della pacchia" sul registro elettronico è uno schermo di fumo per coprire un vuoto normativo e tecnico che le istituzioni non sanno come gestire. Vogliono instaurare il "CONTROLLO SOCIALE" ma fondamentalmente risulta giuridicamente impossibile. Mentre i giornali "colpevolizzano" i ragazzini furbi e i genitori distratti, la realtà che emerge dal confronto con le regole del Garante Privacy e del GDPR è molto chiara.
Regole e responsabilità
Età 14+: I minori tra i 14 e i 16 anni possono iscriversi, ma è necessario il consenso dei genitori (scuole superiori).
Sotto i 14 anni: L'iscrizione è possibile solo con l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Responsabilità delle piattaforme: I gestori dei social devono verificare l'età e assicurarsi che il consenso genitoriale sia acquisito correttamente, usando tecnologie adeguate. Lo studente legalmente non può prestare un consenso autonomo al trattamento dei propri dati sui social, e lo stesso varrebbe in teoria per piattaforme private di registro elettronico se non fossero "servizi istituzionali".
Azioni del Garante Privacy
Campagne di sensibilizzazione: Avvia campagne per spingere i genitori a vigilare sull'età dei figli.
Provvedimenti specifici: Ha imposto misure a piattaforme come TikTok, dopo casi di minori iscritti, chiedendo loro di bloccare gli under 13 e richiedere nuovamente l'età.
Richiesta di informazioni: Indaga su come i social gestiscono le iscrizioni dei minori, chiedendo dettagli sulle verifiche effettuate.
Strumenti di tutela: Fornisce indicazioni su come segnalare contenuti inappropriati (es. cyberbullismo) o diffusi senza consenso.
Suggerimenti per i genitori
Verificare l'età: Controllare che i figli rispettino i limiti di età e che il consenso sia dato (sotto i 13 anni comunque è vietata l'iscrizione ad ogni APP).
Usare filtri: Impostare filtri sui dispositivi per limitare contenuti e servizi non idonei.
Essere presenti: Supervisionare l'attività online e discutere con i figli dei rischi.
Alessandra Ghisla
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