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LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI

Spettabile Ministro Schillaci,

nei giorni scorsi si è permesso di fare delle dichiarazioni pubbliche che non solo sono palesemente false o tendenziose per la campagna elettorale, ma criminali perchè riguardano la fascia più fragile nei bambini 0-6 anni. Non esiste in nessuna Legge vigente che l'accesso scolastico a nidi e materne sia vietato ai bambini non in regola con l'obbligo vaccinale. Il loro diritto di istruzione/socializzazione/inclusione è sancito dalla ratifica della “Convenzione dei Diritti del Fanciullo” con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 con il Principio settimo: “Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”.Infatti con la sentenza n. 467 del 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che "Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Con la sentenza n. 370 del 2003 la Corte Costituzionale ribadisce che: " (omiss)il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che l’organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido (che, pur non essendo delle vere e proprie istituzioni scolastiche, vengono ad essere assimilati ad esse dalla legislazione ordinaria – dice la sentenza n. 370 del 2003 – perseguendo analoghe finalità di formazione e socializzazione) e si estende sino alle università". Proprio qualche mese prima dell'emissione della famigerata Legge Lorenzin, anche nidi e materne entrano ufficialmente nel Sistema d'Istruzione Nazionale, quindi diventano vere e proprie istituzioni scolastiche, grazie al D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca, nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed  è  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia (nido - mini nido - nido famigliare 0-3 e scuole dell'infanzia 3-6)  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e paritarie”.

La Legge che regolamenta le iscrizioni scolastiche di nidi, materne, elementari, medie e superiori è l'art. 3-bis della Legge 119/2017 che possiamo riassumere con:

  • Comma 1: Entro il 10 marzo le scuole 0-16 anni inviano la lista dei primi e nuovi iscritti all’ASL competente. Non spetta alle scuole chiedere lo status vaccinale del minore.
  • Comma 2: Entro il 10 giugno l’ASL riporta l’elenco web based degli studenti con la dicitura NON IN REGOLA. Se anche il dirigente scolastico avesse e credenziali di accesso nelle Anagrafi Vaccinali Regionali, comunque non conforme all’art. 3-bis, non potrebbe eccedere dalla finestra temporale consentita per il controllo dello status vaccinale del minore.
  • Comma 3: Dal 10 al 20 giugno i dirigenti scolastici invitano i genitori dei minori NON IN REGOLA a depositare, dal 20 giugno entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • Comma 4: Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione recuperata e segnalano chi non ha effettuato nessun deposito
  • Comma 5: Sempre entro il 20 luglio, per la fascia 0-6 la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Decadenza sul mancato deposito di uno dei 5 documenti previsti, di pari valore dato che ognuno impedisca la recessione contrattuale su giusta causa, e non sulla mancata inoculazione di un farmaco o sull’ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Mentre per gli altri gradi scolastici 6-16, la mancata presentazione della documentazione NON comporta la decadenza dell’iscrizione ne’ l’accesso agli esami.

Se interpretiamo l’art. 3-bis alla luce del GDPR, le date fissate rappresentano anche limiti temporali al trattamento dei dati sanitari.  Al di fuori del periodo 10 marzo – 20 luglio, il trattamento da parte della scuola o della ASL non è più legittimamente giustificato, se non espressamente previsto da altra norma. Si ribadisce che sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio o negazione dell’accesso. In più non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018  n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi. Quindi il dirigente scolastico ha il dovere di effettuare lo scambio dati con l’ASL competente, di INVITARE i genitori al deposito della documentazione vaccinale richiesta, anche della sola FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL’ASL COMPETENTE, di inviare all’ASL la documentazione mancante e di segnalare genitori omissivi, procedendo con la decadenza dell’iscrizione per negligenza genitoriale. Con scadenza entro il 20 luglio dall’iscrizione.

NESSUNA LEGGE VIGENTE, NEANCHE LA LEGGE LORENZIN, IMPEDISCE ISCRIZIONE, ACCESSO E FREQUENZA NEI NIDI E NELLE MATERNE AI BAMBINI NON IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Il legislatore non poteva di certo togliere il diritto di educazione/istruzione/socializzazione/inclusione ad un minore per ben 6 anni consecutivi, cioè escluderlo da nido.e materna, ed infatti NON LO FA, ma insistere (nudge) affinché i genitori si rechino alle ASL, anche con l’aiuto delle scuole, per intraprendere un percorso di recupero, con personale sanitario portato alla compliance farmaceutica ed a trattare l’esitazione vaccinale, che sia per recepire un certificato vaccinale, un esonero/differimento ma anche un’omissione tramite il rifiuto al trattamento proposto nella forma del dissenso informato, o gli esitanti che sono costretti a depositare formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente per permette loro di proseguire con l’accertamento e, se inottemperanti, l’eventuale sanzione. Se si guarda nei termini e nei modi contrattuali dell’iscrizione, regolamentata dal 3-bis, non è possibile pensare che “la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente” che impedisce la decadenza dell’iscrizione possa ELUDERE l’obbligo vaccinale ma, al contrario, ne agevoli incentivo ed accertamento da parte dell’autorità designata, cioè le ASL. Quello che invece esclude un bambino è un dirigente scolastico che non recepisce correttamente la norma ed agisce in maniera arbitraria e discrezionale extra e contra legem, assumendosi personalmente la responsabilità civile e penale e Lei, egregio Ministro, non può manipolare l'opinione pubblica con affermazioni che non corrispondono alla realtà oggettiva dei fatti. Lo vieta il Codice Penale.

Lei è un cittadino che ricopre un incarico statale, infatti le ricordo che il Ministro della Salute è un membro del Governo italiano che guida il Ministero della Salute, un dicastero con il compito di tutelare la salute umana, coordinare il Sistema Sanitario Nazionale, e gestire gli affari di profilassi sanitaria a livello nazionale e internazionale. Questa figura rappresenta lo Stato e ha il ruolo di fornire una visione unitaria e di indirizzo al sistema sanitario, che vede le Regioni svolgere un ruolo fondamentale, sottinteso in maniera lecita e legittima, in conformità con Leggi, Trattati, Regolamenti. Lei non si occupa del Diritto all'Istruzione/Socializzazione/Inclusione che spetta invece al Ministro dell'Istruzione e Merito e non è neanche colui che aizza le ASL contro i minori, affinchè vengano spinti i dirigenti scolatici a commettere gravissimi soprusi. Proprio per il ruolo che le compete, dovrebbe avere una minima nozione della normativa vigente, nessuno in Italia può violare la Legge e creare un danno ad un altro cittadino, Ministri compresi. Per questo non esiste scudo penale, che vi siete inventati di sana pianta. Anzi l'interferenza delle ASL nelle scuole sta diventando troppo pressante, seppur sia facilmente intuibile che il "ricatto scolastico", cioè o ti vaccini oppure stai a casa, abbia aiutato nel portare a termini gli impegni internazionali con il raggiungimento delle coperture per l'effetto gregge. 

Anche sull'obbligo vaccinale ci sarebbero delle riserve. Lei probabilmente non si è accorto del cambio epocale avvenuto negli anni 2000 quando dall'obbligo vaccinale previsto per Legge, si è passato all'autodeterminazione in fatto di cure, lasciando libera scelta al cittadino di cosa introdurre nel suo corpo. Seppur un bicchiere di acqua fresca e pulita. Va precisato poi che la tutela della salute del minore è di competenza esclusiva dei genitori e, spetta loro, il compito di valutare la scelta del medico e delle cure, di valutare i consigli del medico e/o pediatra ed, eventualmente, firmare il CONSENSO/DISSENSO INFORMATO in nome e per conto del minore. Le vaccinazioni sono un farmaco preventivo ed un vero e proprio atto medico e vengono regolamentate dalla stessa normativa con la Legge 219/2017 che ha abrogato tacitamente qualsiasi obbligo vaccinale, anche pediatrico con art. 1: “Comma 5. Ogni persona capace di agire (N.d.R. i genitori che fanno le veci del minore) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […],  qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l’esclusione scolastica, come la sanzione amministrativa, NON può essere accettata. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E' un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c'è nessuna Legge che può abrogarla visto derivi direttamente dai Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004, diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso è il TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge.

Quindi non serve neppure rivedere l'obbligo vaccinale, come se fosse una sua questione personale, ma basta acquisire la normativa vigente ed applicarla correttamente e l'obbligo vaccinale già non c'è più. A lei il compito che, nelle sue dichiarazioni, non ci sia possibilità di personalismi o di credenze popolari, ma di mantenere un atteggiamento serio e professionale. Se invece vuol fare solo il politicante ignorante, nessuno le vieta di dare le dimissioni e lasciare il posto a qualcuno di più competente e preparato. Così come si espone, non ci mancherà di certo. Se poi avesse bisogno di serie consulenze, mi contatti pure che per la Patria mi metto a disposizione gratuitamente, affinchè i diritti dei cittadini non siano scambio di voti oppure usati come ricatti sulla loro vita sociale, lavorativa o scolastica. 

Nella speranza che questa lettera le arrivi, le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Alessandra Ghisla del Comitato Spontaneo di Cittadini Consapevoli e Liberi

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