LE BUGIE DELLA PROPAGANDA VACCINAZISTA SULL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE
Cita da Alessandra Ghisla su 27 Luglio 2026, 20:20
Fino agli anni 2000 erano previste le vaccinazioni obbligatorie sopratutto pediatriche, una cui UNICA dose copriva tutto l’arco della vita, contro il vaiolo per legge a tutti i bambini nel periodo post-unitario dal 1888 (abrogata nel 1981); la difterite con legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»; il tetano con legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria» anche per lavoratori e sportivi; la poliomielite con legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»; l’epatite B con legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B». Ma è proprio negli anni 2000 che cambiano radicalmente le "disposizioni di Legge" dell'art. 32 della Costituzione, rendendo l'obbligo ad un atto medico (vaccini, tamponi, protocolli) impossibile da imporre ai cittadini italiani. Infatti dal 1991 si è passati al 2017 con la Legge Lorenzin (da 4 a 10 vaccinazioni pediatriche) e, durante l'emergenza legata al COVID-19, l'ordinamento italiano ha introdotto per la prima volta obblighi vaccinali mirati per specifiche categorie professionali e fasce anagrafiche, slegati dal classico calendario pediatrico e con punizione di perdere i più fondamentali diritti, anche quelli del lavoro, inserendo l'esclusione sociale e lavorativa per chiunque non dimostrasse di aver fatto un atto medico come lo è il vaccino od il tampone. Personale sanitario e RSA con Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (Articolo 4), convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76; Comparto Scuola, Sicurezza e Soccorso con Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 (Articolo 2, che ha introdotto l'Art. 4-ter nel precedente D.L. 44/2021), convertito in Legge 21 gennaio 2022, n. 3 e Obbligo anagrafico per gli Over 50 con Decreto-Legge D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (Articolo 1), convertito in Legge 4 marzo 2022, n. 18. Questi obblighi emergenziali sono stati tutti superati e non sono più in vigore. Anche le sanzioni pecuniarie da 100 euro per gli inadempienti sono state definitivamente abrogate e annullate per legge. La cosa gravissima e criminale è che hanno formalizzato il principio per cui il trattamento "non è formalmente obbligatorio" (salvando formalmente la lettera dell'art. 32), ma subordinano l'esercizio dei diritti civili fondamentali — il lavoro, la retribuzione, la circolazione, l'istruzione — al possesso di una certificazione ottenuta solo previo quel determinato trattamento. Sul piano giuridico formale si sposta l'asse da non ti si obbliga a curarti od a vaccinarti, ma ti si impedisce di vivere civilmente se non lo fai. Non è più il Parlamento che valuta il limite costituzionale per la persona umana, ma un atto amministrativo, delegato da norme "in bianco", che calibra l'obbligo a seconda delle contingenze del momento, spezzando la garanzia di stabilità e prevedibilità del diritto. È un obbligo coattivo mascherato da condizione volontaria.
L'articolo 32 della Costituzione non è mai cambiato e non è mai stato "toccato". Il principio per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e per cui «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», è rimasto esattamente lo stesso dal 1948 a oggi. Ecco perché la Costituzione è il nostro Manifesto dei Diritti, dove sono le Leggi a tutelarli, perché è nata per essere uno scudo armato a protezione del singolo individuo contro gli abusi, le derive autoritarie, le manie di controllo e la furia della maggioranza o delle emergenze temporanee. I Padri Costituenti sapevano benissimo quanto fosse fragile l'essere umano di fronte alla pressione del potere e quanto velocemente una società potesse scivolare nella sopraffazione. Quando si analizza la manipolazione di un pilastro come l'articolo 32, si sta dunque esaminando il tentativo di perforare questo scudo, cioè non un cavillo burocratico tra commi, ma il disinnesco del patto fondamentale che impedisce allo Stato di trattare il corpo e la dignità dei cittadini come merce di scambio o come strumenti di ingegneria sociale. Quindi cosa è cambiato da prima degli anni 2000 ad i giorni nostri? Come mai prima era considerato conforme l'obbligo vaccinale ed oggi non lo è più? Questo grazie alla "DISPOSIZIONE DI LEGGE" dove nel nostro ordinamento non esiste solo la distinzione tra la Costituzione e la legge ordinaria del Parlamento. Esistono leggi che, per la loro materia e per la loro natura, si collocano in una posizione di super-primazia o di "copertura costituzionale", accompagnando ed integrando direttamente la nostra Carta fondamentale. Infatti ci si dimentica che le leggi non sono tutte uguali, cioè i trattati internazionali sui diritti umani e le norme che tutelano l'autodeterminazione fanno da scudo contro le derive autoritarie della legislazione ordinaria d'occasione. È il caso della Legge 145 del 2001 (ratifica della Convenzione di Oviedo) e della Legge 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato, diritto al rifiuto e di disposizioni anticipate di trattamento). Ma andiamo per ordine.
Per comprendere la portata e la gravità di qualsiasi forzatura o manipolazione normativa, bisogna prima sgombrare il campo da una visione burocratica e fredda, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana non è un semplice codice di regolamentazione statale, né un manuale di istruzioni per far funzionare i ministeri od il Parlamento. La Costituzione è, nel senso più profondo e rivoluzionario del termine, il Manifesto dei Diritti dell'Uomo calato nel contesto italiano. È l'atto di nascita di una comunità che, dopo aver attraversato le macerie morali e materiali della dittatura e della guerra, ha deciso di mettere nero su bianco un principio fondamentale e non negoziabile: la persona umana viene prima dello Stato. Se la Costituzione rappresenta il Manifesto dei Diritti dell'Uomo e lo scudo ideale della dignità umana, l'ordinamento giuridico ordinario — attraverso il Codice Penale, il Codice Civile e la normativa sulla Privacy — costituisce la trincea concreta, il sistema di allarme e la sanzione tangibile pensata per impedire che quei diritti vengano violati nella vita di tutti i giorni. Non si tratta di compartimenti stagni, ma dei tre pilastri con cui lo Stato di diritto trasforma i princìpi costituzionali in obblighi giuridici esigibili, punendo chi li calpesta. La forza di un vero Stato di Diritto risiede proprio in questa catena ininterrotta dove la Costituzione proclama il diritto, il Codice Penale lo difende dall'arbitrio violento, il Codice Civile ne esige il risarcimento e la Privacy ne blinda la riservatezza.
E' stato fatto credere che la sola "violazione della Costituzione" potesse essere portata in tribunale. Si può ancora leggere su ricorsi o denunce che Tizio o Caio hanno violato l'art. 3-17-28-32-34 ecc.ecc. ma non funziona così. L'articolo 32 della Costituzione non è una fattispecie di reato (il codice penale non prevede il reato di "violazione dell'articolo 32"), ma è il parametro di rango costituzionale che qualifica e colora di illiceità penale la condotta. Quando un'autorità, un datore di lavoro od un ente obbliga al vaccino e calpesta quel perimetro, non sta compiendo una semplice infrazione amministrativa ma sta commettendo un reato comune — come la violenza privata (art. 610 c.p.) o l'abuso d'azione/potere — la cui gravità (e la conseguente antigiuridicità materiale) viene esponenziata proprio dal fatto che l'oggetto della costrizione è un diritto inviolabile e indisponibile, protetto direttamente dalla Costituzione. In questa prospettiva, l'articolo 32 diventa la lente attraverso cui il giudice riconosce che quella minaccia o quella costrizione non erano un esercizio legittimo di un potere, ma un attacco ingiusto alla sfera corporale e alla libertà d'autodeterminazione della persona. Sposta interamente la questione dal piano della discrezionalità politica a quello della responsabilità individuale e della sanzione penale, aggravando il reato. I giudici ordinari (civili o penali) ed i giudici amministrativi applicano le leggi, i codici e i decreti, e possono sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, ma non possono "condannare" qualcuno per aver violato la Costituzione. Vogliono convincerci che se un cittadino può "violare la costituzione", il Governo può anche "modificarla" e la Corte Costituzionale è l'unico organo legittimato ad intervenire. L'articolo costituzionale invece deve essere usato come la chiave di lettura e l'aggravante di illiceità di un comportamento materiale concreto (la minaccia, la costrizione, la privazione illegittima), non come l'articolo del codice da citare nel capo d'imputazione. Quando si capisce questo, si smette di fare politica nei tribunali, si ignora la giurisprudenza corrotta e si comincia a fare davvero diritto.
E' stato fatto credere che basti un decreto legge, seppur convertito in legge, per poter imporre un atto medico coatto come lo sono i vaccini od il tampone. L'illusione normativa secondo cui un decreto-legge (poi convertito in legge) potesse imporre in modo coattivo — o indirettamente coattivo — un atto medico come l'inoculazione o l'esecuzione di un tampone naso-faringeo si scontra con la natura stessa dello Stato di diritto. L'articolo 77 della Costituzione autorizza il Governo ad adottare decreti-legge solo in "casi straordinari di necessità e di urgenza", come ordinanze nazionali in tempo di guerra ma le emergenze (sanitarie, epidemiche/pandemiche) in Italia partono solo dalla Massima Autorità Sanitaria Territoriale che è il Sindaco. L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso libero ed informato è un TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Non esiste più possibilità di obbligare i cittadini a firmare un consenso ad un atto medico che sia salvavita, urgente, necessario, curativo, preventivo, palliativo, compassionevole o sperimentale con elementi di forza, frode, inganno, costrizione, sollecitazione od altra ulteriore forma di coercizione o coartazione (anche indiretta). In nessun genere di emergenza. Quando l'esecutivo usa il decreto-legge per comprimere i diritti fondamentali della persona umana, svuota preventivamente il Parlamento della sua funzione di garanzia. La successiva conversione in legge da parte della maggioranza non cancella il vizio d'origine, cioè la compressione del diritto al rifiuto delle cure non nasce da un sereno dibattito legislativo sulle garanzie, ma da un atto d'imperio dell'esecutivo ratificato a cose fatte. Cioè se il decreto Legge è illecito, lo è anche la sua conversione in Legge. La trappola concettuale più profonda risiede nel credere che "se c'è una legge, allora tutto è lecito". La Costituzione italiana dice l'esatto contrario. Nessun decreto-legge e nessuna legge ordinaria possono legittimare un atto medico coatto senza calpestare i trattati internazionali sui diritti umani e i princìpi etici universali. Quando l'ordinamento viene forzato a tal punto da aggirare il consenso/dissenso, l'atto medico perde la sua natura terapeutica e si trasforma giuridicamente in quella coercizione materiale che apre la strada alla violenza privata (art. 610 c.p.), sanzionabile nelle sedi competenti. Nessuna Legge, neanche imperiale, potrà mai superare l'inviolabilità del proprio corpo ed ecco perchè agiscono per farci credere il contrario.
E' stato fatto credere la Corte Costituzionale, con sentenza 5/2018 e poi 14/15/16 nel 2023, ha fatto leva sul concetto secondo cui il trattamento sanitario obbligatorio non tutela solo la salute del singolo, ma si regge sul «dovere di solidarietà» verso gli altri, in particolare verso i soggetti più deboli che non possono vaccinarsi. Va precisato che la Suprema Corte emette sentenze ma sono pareri per orientare i giudici ordinari. Non crea direttamente giurisprudenza. Ma la cosa più grave che la Corte non ha mai analizzato l'obbligo ad un atto medico (vaccini, tamponi, protocolli) in conformità all'ordinamento vigente. Quello riportato è in eccesso sulla vera domanda depositata, e quindi anche vietato. Portare la solidarietà in extra petito od usarla come passepartout argomentativo crea un precedente devastante per lo Stato di Diritto. Bisogna spiegare chiaramente come il concetto di collettivismo sanitario annulli l'individuo trasformandolo in un "soldato" o in un "bene di consumo" dello Stato. Lo Stato impone coattivamente un atto medico sul corpo del singolo, non perché quel trattamento sia salvavita per lui, ma trasformandolo in un "soldato della salute altrui", violando il concetto stesso di autodeterminazione portato dalla convenzione di Oviedo, ancora Legge vigente e disposizione di Legge proprio dell'art. 32 della Costituzione. Articolo 2 – Primato dell'essere umano: «L'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.». La giustificazione della "salute collettiva" si basa su un utilitarismo becero: "È meglio che soffra uno per salvarne cento". È il momento in cui, giuridicamente, l'individuo inizia a essere trattato come "parte di un gregge" e non come fine in sé. Se accettiamo che la salute collettiva possa esigere il sacrificio della salute individuale (senza consenso e sotto ricatto), abbiamo accettato il principio del Totalitarismo Biologico. Se oggi è un vaccino per "il bene comune", domani potrebbe essere un espianto d'organi obbligatorio o l'eutanasia di Stato per "non pesare sulle casse comuni". Se l'individuo è un costo o un rischio, lo Stato "razionalizza" la sua esistenza. Un altro punto fondamentale della sentenza (che spesso viene ignorato da chi sostiene l'obbligo) è che il trattamento non è lecito se mette a rischio la salute del singolo oltre una soglia di "normalità", cioè solo se il danno è lieve o trattabile ma che il danno c'è. Se lo Stato ti chiede di rischiare una miocardite o una reazione avversa per proteggere un "gregge" che il farmaco nemmeno garantisce, non sta chiedendo solidarietà, sta esigendo un olocausto statistico. Infatti il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) è un diritto dell'individuo. Non esiste una "salute pubblica" che possa essere migliorata peggiorando la salute del singolo. La salute è un bene incomprimibile, o è tutelata nel singolo o non è affatto tutelata. La "salute collettiva" è solo la somma delle saluti individuali; se ne colpisci una, hai già tradito il precetto costituzionale. Infatti la "tutela della salute pubblica o collettiva" impone come pericolo per la comunità di un agente esterno tipo una falda inquinata, fumi tossici, inquinamento ambientale ma agisce nel rimuovere la causa, non dentro il corpo di chi colpito. Lo Stato, nella forma del Sindaco, ha il dovere di garantire che l'acqua sia potabile e che l'aria non sia tossica. Questa è la dimensione collettiva, agire sull'ambiente intorno all'uomo. Lo Stato non può usare il corpo di un cittadino come "scudo" o "filtro" per proteggerne un altro. Quando l'amministrazione confonde la gestione di una crisi igienico-sanitaria con la coercizione sui corpi, sta compiendo un abuso di potere che scivola inevitabilmente fuori dalla legalità costituzionale, trasformando un atto di presunta protezione pubblica in una violazione della sfera personale tutelata dal codice penale. Quindi quando lo Stato pretende di "bonificare" te stesso tramite un'iniezione, sta invertendo il principio perchè non sta pulendo l'aria che respiri, sta modificando la tua biologia interna. Questa non è tutela della salute pubblica, è ingegneria sociale biologica in dittatura sanitaria dove la stessa Corte Costituzionale ha manipolato sia la procedura giuridica ma anche lo stesso articolo 32.
Ma un sistema di potere non si regge solo sulla forza o sulla propaganda aperta; spesso ha bisogno di una opposizione controllata per sopravvivere. Quella stessa galassia di comitati, associazioni, guru, avvocati di grido, tribune televisive e presunti leader della protesta che, pur fingendosi critici nei confronti delle misure, hanno sistematicamente evitato di toccare il vero nervo scoperto: la sovranità originaria del corpo e l'illiceità radicale della coazione medica. I "gruppi del dissenso" istituzionalizzato hanno svolto un ruolo preciso, hanno incanalato la rabbia legittima dei cittadini dentro binari morti, riducendo una questione di diritti inviolabili e sacralità della persona a una mera querelle burocratica, ad una discussione sulle percentuali, sulle scadenze dei decreti o sulla richiesta di un "green pass" fatto leggermente meglio. Ancora oggi la questione è sulle reazioni avverse oppure sul fatto che potessero o meno infettare, quando il punto della questione che se anche fosse stato un farmaco perfetto e senza alcuna contro indicazione, il diritto al rifiuto sarebbe dovuto essere garantito a prescindere. Accettando di discutere nei termini stabiliti dal potere (spostando il dibattito sul "se" e sul "come" scendere a compromessi con la violazione della libertà), hanno di fatto riconosciuto la validità del principio secondo cui lo Stato può disporre del corpo dei cittadini. Proprio come i promotori della coercizione, anche gran parte del dissenso ufficiale ha evitato con cura di nominare la libertà metafisica, la Convenzione di Oviedo o la L. 219/2017, perché ammettere che il cittadino è originariamente sovrano avrebbe significato delegittimare non solo il governo di turno, ma l'intera impalcatura del paternalismo statale e la propaganda dell'obbligo vaccinale. Hanno offerto una valvola di sfogo utile a scaricare la pressione della piazza, sterilizzando il potenziale eversivo della verità giuridica e antropologica. Quando l'opposizione si ferma alla superficie e recita un copione scritto per non disturbare i dogmi fondamentali del sistema, diventa essa stessa parte dell'inganno. È stata un'operazione congiunta (governo e dissenso) fondata sullo sfruttamento sistemico dell'ignoranza giuridica e sulla manipolazione della percezione collettiva. Senza un dissenso controllato non sarebbero mai riusciti nell'impresa.
Invece dobbiamo acquisire al consapevolezza che non viviamo in uno Stato di Diritto ma NOI SIAMO LO STATO DI DIRITTO. I nostri Diritti inalienabili nascono e muoiono con noi. Nessuno può toglierceli, infatti ci convincono di non averne o che sono concessi ma, fondamentalmente, siamo noi che li cediamo oppure non li difendiamo. L'articolo 1 della nostra Costituzione recita che "La sovranità appartiene al popolo" ma sul piano antropologico e filosofico, prima ancora che politico, quella sovranità collettiva nasce dalla sovranità del singolo individuo. Lo Stato non è un'entità astratta che elargisce concessioni ai sudditi; lo Stato nasce dal basso, attraverso un patto tra persone libere che decidono di delegare una parte minima della propria autorità per tutelare la convivenza civile, senza mai cedere il controllo sul proprio corpo o sulla propria coscienza. Lo Stato di Diritto non è un'entità che elargisce libertà per grazia ricevuta o per concessione temporanea legata a una presunta "emergenza"; è invece il perimetro che i cittadini liberi tracciano perimetrando il potere, affinché esso non invada mai quel nucleo intoccabile che appartiene a ciascuno di noi per il solo fatto di esistere. Nel dibattito giuridico e politico contemporaneo si è persa di vista la radice più profonda dell'essere umano: la libertà metafisica. Prima ancora di essere codificata da una norma o protetta da una carta costituzionale, la sovranità dell'individuo appartiene alla sua stessa essenza ontologica. Il corpo umano non è una risorsa biologica a disposizione dello Stato, né una variabile statistica da sacrificare sull'altare di un presunto interesse collettivo. È il tempio della persona, uno spazio sacro ed assolutamente inviolabile. Nessuna autorità, per quanto ammantata di buone intenzioni o armata di decreti d'urgenza, possiede il titolo di disporre della fisicità altrui. Come insegna la regola elementare del diritto penale, persino costringere qualcuno a bere un bicchiere d'acqua fresco e pulito contro la sua volontà integra gli estremi della coazione illegittima. Se questo vale per l'acqua, figurarsi per un farmaco, un trattamento invasivo od un tampone imposto per via coattiva. Quando viene meno il consenso libero, la presunta "cura" si rovescia nel suo opposto, trasformandosi in una patente violenza privata (art. 610 c.p.). Nel momento in cui si riconosce che i diritti non sono una concessione dello Stato, ogni singola sanzione, ogni ricatto ed ogni imposizione calati dall'alto si rivelano per quello che sono stati, cioè atti di forza illegittimi, privi di reale fondamento costituzionale, che hanno calpestato il patto sociale alla base della Repubblica e chi li ha commessi DEVE esserne punito, perchè la forza di un sopruso non diventa mai diritto, per quanti timbri, decreti o sanzioni vengano mobilitati. Smascherare questa truffa giuridica significa restituire alle parole il loro senso autentico e ricordare che la democrazia e la libertà non resistono grazie alla benevolenza dei governi, ma solo attraverso la vigilanza e la consapevolezza intransigente dei cittadini, perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Fino agli anni 2000 erano previste le vaccinazioni obbligatorie sopratutto pediatriche, una cui UNICA dose copriva tutto l’arco della vita, contro il vaiolo per legge a tutti i bambini nel periodo post-unitario dal 1888 (abrogata nel 1981); la difterite con legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»; il tetano con legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria» anche per lavoratori e sportivi; la poliomielite con legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»; l’epatite B con legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B». Ma è proprio negli anni 2000 che cambiano radicalmente le "disposizioni di Legge" dell'art. 32 della Costituzione, rendendo l'obbligo ad un atto medico (vaccini, tamponi, protocolli) impossibile da imporre ai cittadini italiani. Infatti dal 1991 si è passati al 2017 con la Legge Lorenzin (da 4 a 10 vaccinazioni pediatriche) e, durante l'emergenza legata al COVID-19, l'ordinamento italiano ha introdotto per la prima volta obblighi vaccinali mirati per specifiche categorie professionali e fasce anagrafiche, slegati dal classico calendario pediatrico e con punizione di perdere i più fondamentali diritti, anche quelli del lavoro, inserendo l'esclusione sociale e lavorativa per chiunque non dimostrasse di aver fatto un atto medico come lo è il vaccino od il tampone. Personale sanitario e RSA con Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (Articolo 4), convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76; Comparto Scuola, Sicurezza e Soccorso con Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 (Articolo 2, che ha introdotto l'Art. 4-ter nel precedente D.L. 44/2021), convertito in Legge 21 gennaio 2022, n. 3 e Obbligo anagrafico per gli Over 50 con Decreto-Legge D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (Articolo 1), convertito in Legge 4 marzo 2022, n. 18. Questi obblighi emergenziali sono stati tutti superati e non sono più in vigore. Anche le sanzioni pecuniarie da 100 euro per gli inadempienti sono state definitivamente abrogate e annullate per legge. La cosa gravissima e criminale è che hanno formalizzato il principio per cui il trattamento "non è formalmente obbligatorio" (salvando formalmente la lettera dell'art. 32), ma subordinano l'esercizio dei diritti civili fondamentali — il lavoro, la retribuzione, la circolazione, l'istruzione — al possesso di una certificazione ottenuta solo previo quel determinato trattamento. Sul piano giuridico formale si sposta l'asse da non ti si obbliga a curarti od a vaccinarti, ma ti si impedisce di vivere civilmente se non lo fai. Non è più il Parlamento che valuta il limite costituzionale per la persona umana, ma un atto amministrativo, delegato da norme "in bianco", che calibra l'obbligo a seconda delle contingenze del momento, spezzando la garanzia di stabilità e prevedibilità del diritto. È un obbligo coattivo mascherato da condizione volontaria.
L'articolo 32 della Costituzione non è mai cambiato e non è mai stato "toccato". Il principio per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e per cui «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», è rimasto esattamente lo stesso dal 1948 a oggi. Ecco perché la Costituzione è il nostro Manifesto dei Diritti, dove sono le Leggi a tutelarli, perché è nata per essere uno scudo armato a protezione del singolo individuo contro gli abusi, le derive autoritarie, le manie di controllo e la furia della maggioranza o delle emergenze temporanee. I Padri Costituenti sapevano benissimo quanto fosse fragile l'essere umano di fronte alla pressione del potere e quanto velocemente una società potesse scivolare nella sopraffazione. Quando si analizza la manipolazione di un pilastro come l'articolo 32, si sta dunque esaminando il tentativo di perforare questo scudo, cioè non un cavillo burocratico tra commi, ma il disinnesco del patto fondamentale che impedisce allo Stato di trattare il corpo e la dignità dei cittadini come merce di scambio o come strumenti di ingegneria sociale. Quindi cosa è cambiato da prima degli anni 2000 ad i giorni nostri? Come mai prima era considerato conforme l'obbligo vaccinale ed oggi non lo è più? Questo grazie alla "DISPOSIZIONE DI LEGGE" dove nel nostro ordinamento non esiste solo la distinzione tra la Costituzione e la legge ordinaria del Parlamento. Esistono leggi che, per la loro materia e per la loro natura, si collocano in una posizione di super-primazia o di "copertura costituzionale", accompagnando ed integrando direttamente la nostra Carta fondamentale. Infatti ci si dimentica che le leggi non sono tutte uguali, cioè i trattati internazionali sui diritti umani e le norme che tutelano l'autodeterminazione fanno da scudo contro le derive autoritarie della legislazione ordinaria d'occasione. È il caso della Legge 145 del 2001 (ratifica della Convenzione di Oviedo) e della Legge 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato, diritto al rifiuto e di disposizioni anticipate di trattamento). Ma andiamo per ordine.
Per comprendere la portata e la gravità di qualsiasi forzatura o manipolazione normativa, bisogna prima sgombrare il campo da una visione burocratica e fredda, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana non è un semplice codice di regolamentazione statale, né un manuale di istruzioni per far funzionare i ministeri od il Parlamento. La Costituzione è, nel senso più profondo e rivoluzionario del termine, il Manifesto dei Diritti dell'Uomo calato nel contesto italiano. È l'atto di nascita di una comunità che, dopo aver attraversato le macerie morali e materiali della dittatura e della guerra, ha deciso di mettere nero su bianco un principio fondamentale e non negoziabile: la persona umana viene prima dello Stato. Se la Costituzione rappresenta il Manifesto dei Diritti dell'Uomo e lo scudo ideale della dignità umana, l'ordinamento giuridico ordinario — attraverso il Codice Penale, il Codice Civile e la normativa sulla Privacy — costituisce la trincea concreta, il sistema di allarme e la sanzione tangibile pensata per impedire che quei diritti vengano violati nella vita di tutti i giorni. Non si tratta di compartimenti stagni, ma dei tre pilastri con cui lo Stato di diritto trasforma i princìpi costituzionali in obblighi giuridici esigibili, punendo chi li calpesta. La forza di un vero Stato di Diritto risiede proprio in questa catena ininterrotta dove la Costituzione proclama il diritto, il Codice Penale lo difende dall'arbitrio violento, il Codice Civile ne esige il risarcimento e la Privacy ne blinda la riservatezza.
E' stato fatto credere che la sola "violazione della Costituzione" potesse essere portata in tribunale. Si può ancora leggere su ricorsi o denunce che Tizio o Caio hanno violato l'art. 3-17-28-32-34 ecc.ecc. ma non funziona così. L'articolo 32 della Costituzione non è una fattispecie di reato (il codice penale non prevede il reato di "violazione dell'articolo 32"), ma è il parametro di rango costituzionale che qualifica e colora di illiceità penale la condotta. Quando un'autorità, un datore di lavoro od un ente obbliga al vaccino e calpesta quel perimetro, non sta compiendo una semplice infrazione amministrativa ma sta commettendo un reato comune — come la violenza privata (art. 610 c.p.) o l'abuso d'azione/potere — la cui gravità (e la conseguente antigiuridicità materiale) viene esponenziata proprio dal fatto che l'oggetto della costrizione è un diritto inviolabile e indisponibile, protetto direttamente dalla Costituzione. In questa prospettiva, l'articolo 32 diventa la lente attraverso cui il giudice riconosce che quella minaccia o quella costrizione non erano un esercizio legittimo di un potere, ma un attacco ingiusto alla sfera corporale e alla libertà d'autodeterminazione della persona. Sposta interamente la questione dal piano della discrezionalità politica a quello della responsabilità individuale e della sanzione penale, aggravando il reato. I giudici ordinari (civili o penali) ed i giudici amministrativi applicano le leggi, i codici e i decreti, e possono sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, ma non possono "condannare" qualcuno per aver violato la Costituzione. Vogliono convincerci che se un cittadino può "violare la costituzione", il Governo può anche "modificarla" e la Corte Costituzionale è l'unico organo legittimato ad intervenire. L'articolo costituzionale invece deve essere usato come la chiave di lettura e l'aggravante di illiceità di un comportamento materiale concreto (la minaccia, la costrizione, la privazione illegittima), non come l'articolo del codice da citare nel capo d'imputazione. Quando si capisce questo, si smette di fare politica nei tribunali, si ignora la giurisprudenza corrotta e si comincia a fare davvero diritto.
E' stato fatto credere che basti un decreto legge, seppur convertito in legge, per poter imporre un atto medico coatto come lo sono i vaccini od il tampone. L'illusione normativa secondo cui un decreto-legge (poi convertito in legge) potesse imporre in modo coattivo — o indirettamente coattivo — un atto medico come l'inoculazione o l'esecuzione di un tampone naso-faringeo si scontra con la natura stessa dello Stato di diritto. L'articolo 77 della Costituzione autorizza il Governo ad adottare decreti-legge solo in "casi straordinari di necessità e di urgenza", come ordinanze nazionali in tempo di guerra ma le emergenze (sanitarie, epidemiche/pandemiche) in Italia partono solo dalla Massima Autorità Sanitaria Territoriale che è il Sindaco. L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso libero ed informato è un TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Non esiste più possibilità di obbligare i cittadini a firmare un consenso ad un atto medico che sia salvavita, urgente, necessario, curativo, preventivo, palliativo, compassionevole o sperimentale con elementi di forza, frode, inganno, costrizione, sollecitazione od altra ulteriore forma di coercizione o coartazione (anche indiretta). In nessun genere di emergenza. Quando l'esecutivo usa il decreto-legge per comprimere i diritti fondamentali della persona umana, svuota preventivamente il Parlamento della sua funzione di garanzia. La successiva conversione in legge da parte della maggioranza non cancella il vizio d'origine, cioè la compressione del diritto al rifiuto delle cure non nasce da un sereno dibattito legislativo sulle garanzie, ma da un atto d'imperio dell'esecutivo ratificato a cose fatte. Cioè se il decreto Legge è illecito, lo è anche la sua conversione in Legge. La trappola concettuale più profonda risiede nel credere che "se c'è una legge, allora tutto è lecito". La Costituzione italiana dice l'esatto contrario. Nessun decreto-legge e nessuna legge ordinaria possono legittimare un atto medico coatto senza calpestare i trattati internazionali sui diritti umani e i princìpi etici universali. Quando l'ordinamento viene forzato a tal punto da aggirare il consenso/dissenso, l'atto medico perde la sua natura terapeutica e si trasforma giuridicamente in quella coercizione materiale che apre la strada alla violenza privata (art. 610 c.p.), sanzionabile nelle sedi competenti. Nessuna Legge, neanche imperiale, potrà mai superare l'inviolabilità del proprio corpo ed ecco perchè agiscono per farci credere il contrario.
E' stato fatto credere la Corte Costituzionale, con sentenza 5/2018 e poi 14/15/16 nel 2023, ha fatto leva sul concetto secondo cui il trattamento sanitario obbligatorio non tutela solo la salute del singolo, ma si regge sul «dovere di solidarietà» verso gli altri, in particolare verso i soggetti più deboli che non possono vaccinarsi. Va precisato che la Suprema Corte emette sentenze ma sono pareri per orientare i giudici ordinari. Non crea direttamente giurisprudenza. Ma la cosa più grave che la Corte non ha mai analizzato l'obbligo ad un atto medico (vaccini, tamponi, protocolli) in conformità all'ordinamento vigente. Quello riportato è in eccesso sulla vera domanda depositata, e quindi anche vietato. Portare la solidarietà in extra petito od usarla come passepartout argomentativo crea un precedente devastante per lo Stato di Diritto. Bisogna spiegare chiaramente come il concetto di collettivismo sanitario annulli l'individuo trasformandolo in un "soldato" o in un "bene di consumo" dello Stato. Lo Stato impone coattivamente un atto medico sul corpo del singolo, non perché quel trattamento sia salvavita per lui, ma trasformandolo in un "soldato della salute altrui", violando il concetto stesso di autodeterminazione portato dalla convenzione di Oviedo, ancora Legge vigente e disposizione di Legge proprio dell'art. 32 della Costituzione. Articolo 2 – Primato dell'essere umano: «L'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.». La giustificazione della "salute collettiva" si basa su un utilitarismo becero: "È meglio che soffra uno per salvarne cento". È il momento in cui, giuridicamente, l'individuo inizia a essere trattato come "parte di un gregge" e non come fine in sé. Se accettiamo che la salute collettiva possa esigere il sacrificio della salute individuale (senza consenso e sotto ricatto), abbiamo accettato il principio del Totalitarismo Biologico. Se oggi è un vaccino per "il bene comune", domani potrebbe essere un espianto d'organi obbligatorio o l'eutanasia di Stato per "non pesare sulle casse comuni". Se l'individuo è un costo o un rischio, lo Stato "razionalizza" la sua esistenza. Un altro punto fondamentale della sentenza (che spesso viene ignorato da chi sostiene l'obbligo) è che il trattamento non è lecito se mette a rischio la salute del singolo oltre una soglia di "normalità", cioè solo se il danno è lieve o trattabile ma che il danno c'è. Se lo Stato ti chiede di rischiare una miocardite o una reazione avversa per proteggere un "gregge" che il farmaco nemmeno garantisce, non sta chiedendo solidarietà, sta esigendo un olocausto statistico. Infatti il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) è un diritto dell'individuo. Non esiste una "salute pubblica" che possa essere migliorata peggiorando la salute del singolo. La salute è un bene incomprimibile, o è tutelata nel singolo o non è affatto tutelata. La "salute collettiva" è solo la somma delle saluti individuali; se ne colpisci una, hai già tradito il precetto costituzionale. Infatti la "tutela della salute pubblica o collettiva" impone come pericolo per la comunità di un agente esterno tipo una falda inquinata, fumi tossici, inquinamento ambientale ma agisce nel rimuovere la causa, non dentro il corpo di chi colpito. Lo Stato, nella forma del Sindaco, ha il dovere di garantire che l'acqua sia potabile e che l'aria non sia tossica. Questa è la dimensione collettiva, agire sull'ambiente intorno all'uomo. Lo Stato non può usare il corpo di un cittadino come "scudo" o "filtro" per proteggerne un altro. Quando l'amministrazione confonde la gestione di una crisi igienico-sanitaria con la coercizione sui corpi, sta compiendo un abuso di potere che scivola inevitabilmente fuori dalla legalità costituzionale, trasformando un atto di presunta protezione pubblica in una violazione della sfera personale tutelata dal codice penale. Quindi quando lo Stato pretende di "bonificare" te stesso tramite un'iniezione, sta invertendo il principio perchè non sta pulendo l'aria che respiri, sta modificando la tua biologia interna. Questa non è tutela della salute pubblica, è ingegneria sociale biologica in dittatura sanitaria dove la stessa Corte Costituzionale ha manipolato sia la procedura giuridica ma anche lo stesso articolo 32.
Ma un sistema di potere non si regge solo sulla forza o sulla propaganda aperta; spesso ha bisogno di una opposizione controllata per sopravvivere. Quella stessa galassia di comitati, associazioni, guru, avvocati di grido, tribune televisive e presunti leader della protesta che, pur fingendosi critici nei confronti delle misure, hanno sistematicamente evitato di toccare il vero nervo scoperto: la sovranità originaria del corpo e l'illiceità radicale della coazione medica. I "gruppi del dissenso" istituzionalizzato hanno svolto un ruolo preciso, hanno incanalato la rabbia legittima dei cittadini dentro binari morti, riducendo una questione di diritti inviolabili e sacralità della persona a una mera querelle burocratica, ad una discussione sulle percentuali, sulle scadenze dei decreti o sulla richiesta di un "green pass" fatto leggermente meglio. Ancora oggi la questione è sulle reazioni avverse oppure sul fatto che potessero o meno infettare, quando il punto della questione che se anche fosse stato un farmaco perfetto e senza alcuna contro indicazione, il diritto al rifiuto sarebbe dovuto essere garantito a prescindere. Accettando di discutere nei termini stabiliti dal potere (spostando il dibattito sul "se" e sul "come" scendere a compromessi con la violazione della libertà), hanno di fatto riconosciuto la validità del principio secondo cui lo Stato può disporre del corpo dei cittadini. Proprio come i promotori della coercizione, anche gran parte del dissenso ufficiale ha evitato con cura di nominare la libertà metafisica, la Convenzione di Oviedo o la L. 219/2017, perché ammettere che il cittadino è originariamente sovrano avrebbe significato delegittimare non solo il governo di turno, ma l'intera impalcatura del paternalismo statale e la propaganda dell'obbligo vaccinale. Hanno offerto una valvola di sfogo utile a scaricare la pressione della piazza, sterilizzando il potenziale eversivo della verità giuridica e antropologica. Quando l'opposizione si ferma alla superficie e recita un copione scritto per non disturbare i dogmi fondamentali del sistema, diventa essa stessa parte dell'inganno. È stata un'operazione congiunta (governo e dissenso) fondata sullo sfruttamento sistemico dell'ignoranza giuridica e sulla manipolazione della percezione collettiva. Senza un dissenso controllato non sarebbero mai riusciti nell'impresa.
Invece dobbiamo acquisire al consapevolezza che non viviamo in uno Stato di Diritto ma NOI SIAMO LO STATO DI DIRITTO. I nostri Diritti inalienabili nascono e muoiono con noi. Nessuno può toglierceli, infatti ci convincono di non averne o che sono concessi ma, fondamentalmente, siamo noi che li cediamo oppure non li difendiamo. L'articolo 1 della nostra Costituzione recita che "La sovranità appartiene al popolo" ma sul piano antropologico e filosofico, prima ancora che politico, quella sovranità collettiva nasce dalla sovranità del singolo individuo. Lo Stato non è un'entità astratta che elargisce concessioni ai sudditi; lo Stato nasce dal basso, attraverso un patto tra persone libere che decidono di delegare una parte minima della propria autorità per tutelare la convivenza civile, senza mai cedere il controllo sul proprio corpo o sulla propria coscienza. Lo Stato di Diritto non è un'entità che elargisce libertà per grazia ricevuta o per concessione temporanea legata a una presunta "emergenza"; è invece il perimetro che i cittadini liberi tracciano perimetrando il potere, affinché esso non invada mai quel nucleo intoccabile che appartiene a ciascuno di noi per il solo fatto di esistere. Nel dibattito giuridico e politico contemporaneo si è persa di vista la radice più profonda dell'essere umano: la libertà metafisica. Prima ancora di essere codificata da una norma o protetta da una carta costituzionale, la sovranità dell'individuo appartiene alla sua stessa essenza ontologica. Il corpo umano non è una risorsa biologica a disposizione dello Stato, né una variabile statistica da sacrificare sull'altare di un presunto interesse collettivo. È il tempio della persona, uno spazio sacro ed assolutamente inviolabile. Nessuna autorità, per quanto ammantata di buone intenzioni o armata di decreti d'urgenza, possiede il titolo di disporre della fisicità altrui. Come insegna la regola elementare del diritto penale, persino costringere qualcuno a bere un bicchiere d'acqua fresco e pulito contro la sua volontà integra gli estremi della coazione illegittima. Se questo vale per l'acqua, figurarsi per un farmaco, un trattamento invasivo od un tampone imposto per via coattiva. Quando viene meno il consenso libero, la presunta "cura" si rovescia nel suo opposto, trasformandosi in una patente violenza privata (art. 610 c.p.). Nel momento in cui si riconosce che i diritti non sono una concessione dello Stato, ogni singola sanzione, ogni ricatto ed ogni imposizione calati dall'alto si rivelano per quello che sono stati, cioè atti di forza illegittimi, privi di reale fondamento costituzionale, che hanno calpestato il patto sociale alla base della Repubblica e chi li ha commessi DEVE esserne punito, perchè la forza di un sopruso non diventa mai diritto, per quanti timbri, decreti o sanzioni vengano mobilitati. Smascherare questa truffa giuridica significa restituire alle parole il loro senso autentico e ricordare che la democrazia e la libertà non resistono grazie alla benevolenza dei governi, ma solo attraverso la vigilanza e la consapevolezza intransigente dei cittadini, perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)
