IL REINTEGRO ANTICIPATO DEI SANITARI NOVAX SOSPESI
Cita da Alessandra Ghisla su 7 Maggio 2025, 17:35Molti credono che il Governo Meloni abbia volutamente anticipato il reintegro dei sanitari di due mesi (1 novembre 2022 anzichè 1 gennaio 2023). Tanto che ai primi di Novembre ne è diventata una guerra politica tra i partiti di opposizione.
Ma non sanno che la motivazione è più personale del Ministero della Salute che politica. Ma andiamo per ordine.
Una farmacista toscana, iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Perugia, viene sospesa dall'Ordine perchè non in regola con la vaccinazione obbligatoria contro il Covid. Nel caso della nostra ricorrente la prima sospensione per inottemperanza all'obbligo vaccinale avviene ad ottobre 2021 per effetto del decreto legge n. 44/2021 fino al 31 dicembre 2021; la seconda sospensione, cioè la proroga della prima, avviene il 17 dicembre 2021 per effetto del decreto legge n. 172/2021 fino al 15 giugno 2022; la terza sospensione, cioè la proroga della seconda, avviene il 3 giugno 2022 per effetto del decreto legge n. 24/2022 fino a dicembre 2022. Sospensione dall'Ordine che le impedisce di rispettare il suo contratto di lavoro e, quindi, di poter lavorare da ben 12 mesi continuativi. 12 mesi senza percepire un euro di stipendio. Dopo diffida all'Ordine per chiedere il reintegro, il quale risponde che "hanno solo eseguito la Legge" e Ricorso Gerarchico al CCEPS, per competenza sulle iscrizioni e sospensioni degli iscritti, rimasto però disatteso, è stato depositato un ricorso in sede civile al Tribunale di Perugia, citando non solo il Presidente dell'Ordine, ma anche il Presidente del CCEPS ed il Ministero della Salute Schillaci per complicità. Le motivazioni principali erano:
- VIOLAZIONE CONTRATTUALE sull'iscrizione all'Ordine. Cioè il decreto legge di Draghi non poteva modificare nè aggiungere requisiti unilaterali ai sanitari già iscritti all'Ordine. Eventualmente una Legge successiva avrebbe potuto agire sulle NUOVE iscrizioni, ma non su quelle precedentemente pattuite.
- VIOLAZIONE DELLA PRIVACY sempre inerente all'iscrizione all'Ordine. Ma non solo per aver recepito dati sensibili sanitari non previsti ma anche per aver messo pubblicamente SOSPESO il sanitario in questione.
- EMERGENZA SANITARIA che non subentrava comunque nel contratto in atto.
Quindi la sospensione illecita da parte dell'Ordine ha fatto sì che alla sanitaria mancasse il requisito contrattuale per poter adempiere alla sua posizione lavorativa. Se anche il datore di lavoro l'avesse voluta tenere o demansionare, avrebbe rischiato con INAIL una sanzione salatissima. Perciò chi ha causato il danno alla farmacista è l'Ordine, che deve risarcirla sul danno patrimoniale (compresi gli stipendi mancati) ma anche su un danno esistenziale. In questa fase però non è stato chiesto il risarcimento ma SOLO il reintegro all'Ordine.
Alla prima udienza, tenutasi il 27 ottobre 2022, è stato chiaro per l'avvocatura della controparte che si sarebbe messa davvero male. Il ricorso era ben motivato e, per la granitica normativa contrattuale, NESSUN contratto subisce una Legge successiva alla sottoscrizione. Seppur nell'emergenza sanitaria in atto. Eventualmente il Sindaco avrebbe potuto chiudere tutte le attività, farmacie comprese, ma non decidere quale lavoratore potesse o meno lavorare. Uguale per gli Ordini Professionali. Poteva evitarne la riunione in presenza fra gli iscritti ma non decidere chi sospeso o meno. L'ordinanza in emergenza del Sindaco può "congelare" i rapporti contrattuali ma non modificarli. Su questi presupposti come uscirne per il 24 novembre? Facendo decadere la materia del contendere, cioè reintegrando la farmacista all'Ordine. Come richiesto al Giudice. Solo che non potevano fare un provvedimento solo per lei, avrebbero dimostrato di aver torto peggiorando la loro situazione, e quindi politicamente è stato emesso un Decreto Legge con anticipo PER TUTTI, tra i quali anche la nostra ricorrente. Infatti la notizia del reintegro anticipato di tutti i sanitari è immediatamente successiva a questa udienza.
In data 28 ottobre 2022 il MdS emette un comunicato stampa n. 2 dove dichiari: “[…]Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione”.
In data 29 ottobre esce la notizia su Assocarenews del commissariamento del CCEPS con motivazione: “Il dicastero della Salute vuol sollevare il tappeto degli Ordini professionali, ormai sollevato da terra da quanta polvere vi è stata accumulata sotto negli ultimi anni. A cominciare dalle realtà provinciali/regionali, dove le questioni finite al CCEPS e in aule di giustizia sono numerose. A proposito del CCEPS non si riunisce da molto e le pratiche sul tavolo in attesa di giudizio sono diventate talmente numerose e datate da generare imbarazzo fra gli addetti ai lavori” dove sia proprio l’omissione del CCEPS verso il nostro ricorso gerarchico che ha chiamato a giudizio il Ministro Schillaci". CCEPS che l'hanno trascinato in tribunale per la loro negligenza.
Infine il 31 ottobre viene emesso il DL 162/2022 che, per la fretta, ha creato parecchi problemi gestionali sia per gli Ordini che per i datori di lavoro. Oltre che ha sollevato critiche, perplessità e malumori anche politicamente, con Regioni tipo la Lombardia o la Puglia che hanno contestato acremente il ritorno anticipato al lavoro dei sanitari sospesi. Grazie all'intervento del Governo, l’Ordine resistente, in data 1 novembre 2022 alle 18.30, ha formalmente comunicato alla ricorrente: “Gentile collega, ti rendo noto che secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL 31 ottobre 2022, n. 162, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, del DL 44/2021 sono efficaci sino al 1 novembre 2022. Decorso tale termine sarà disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’albo ai sensi dell’art. 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. Cordialmente il Presidente” ed il 2 novembre la dott.ssa prendeva regolare servizio lavorativo presso la Farmacia dove regolarmente assunta, richiamata immediatamente dal datore di lavoro messo in copia dall'Ordine. In più l’Ordine, nelle proprie note del 7/11/2022, ha dichiarato all’Ill.ssimo Giudice che il provvedimento di sospensione è stato revocato sulla base di tale disciplina. Con la riduzione del periodo di sospensione su disciplina del decreto legge 162/2022 risulta lapalissiano che il periculum in mora decada come il ricorso cautelare. Il reintegro di fatto è avvenuto e non si puó negare. Quindi per fatti concludenti il DL ha esplicato i suoi effetti pratici e potrebbe aver anche risolto la lite fra le parti ed assolto alla richiesta specifica della ricorrente.
Abbiamo comunque contestato la "mossa furba del Governo" di reintegrare TUTTI i sanitari per far cadere la materia del contendere con: "Con ricorso cautelare ex art.700 cpc depositato il 15 settembre 2022 presso il Tribunale di Perugia, era stato chiesto di disporre, in via cautelare, l’immediata revoca del provvedimento adottato dall’Ordine dei Farmacisti di Perugia, con il quale la ricorrente era stata sospesa dall’Albo e, di riflesso, le veniva impedito di assolvere al suo contratto lavorativo, rimanendo a casa senza stipendio. Con la riduzione del periodo di sospensione su disciplina del decreto legge 162/2022 risulta lapalissiano che il periculum in mora decada come il ricorso cautelare. Il reintegro di fatto è avvenuto e non si puó negare. Quindi per fatti concludenti il DL ha esplicato i suoi effetti pratici e potrebbe aver anche risolto la lite fra le parti ed assolto alla richiesta specifica della ricorrente. Ma invece sembrerebbe persistere la materia del contendere come evidenziato dal ricorso depositato e che necessitava l’intervento del Giudice. Abbiamo ribadito che un decreto legge non poteva sospendere dall’Albo, quindi dall’altra parte un decreto legge non può ridurre i termini della sospensione e produrre il reintegro. Nel punto 15 del ricorso si evidenzia che: “L’iscrizione all’Ordine è in pratica un contratto di prestazioni di servizi. Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi, ed è lecito quando non è di per sé contrario a legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Quando viene firmato un contratto ognuna delle parti del rapporto si assume dei precisi obblighi verso l’altra parte. Quando ci si iscrive obbligatoriamente all’ordine di appartenenza vengono richiesti dei requisiti da soddisfare, conformi alla normativa vigente all'atto della sottoscrizione. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla Legge. Nessun requisito può essere aggiunto o tolto, seppur in presenza di Decreto Legge dato che questo non può essere retroattivo ma, con l’articolo 25 della Costituzione, Preleggi, al massimo, può creare nuovi requisiti per nuove iscrizioni”. Nel momento che il Presidente dell’Ordine ha comunicato il reintegro sull’Albo per effetto del decreto legge si è scaricato la responsabilità contrattuale e privacy. La questione di merito sta nel fatto che il reintegro debba avvenire per effetto delle motivazioni esposte nel ricorso ovvero per dichiarazione di nullità del provvedimento di sospensione (che di fatto è inesistente) e non per l'intervento politico di un DL che come conseguenza porta alla decadenza del provvedimento di sospensione per sopraggiunti termini".
Il nostro intento era far riconoscere le varie violazioni con sentenza ma, entro dicembre 2022, arriva la decisione del Giudice dove troviamo: "Come precisato dalla ricorrente all’udienza del 27/10/2022, il ricorso deve intendersi finalizzato alla reintegrazione nell’Albo professionale, ciò da cui deriva automaticamente la reintegrazione anche nel posto di lavoro, che dunque costituisce un effetto solo indiretto della domanda cautelare. Sussiste quindi la competenza per materia, poiché l’oggetto del giudizio non è il rapporto di lavoro in sé quanto piuttosto la sussistenza dei requisiti di iscrizione all’Albo professionale, che non rientra nelle controversie previste dall’art. 409 c.p.c.(omiss)Per quanto qui rileva, la disposizione dell’art. 4, comma 1, DL 44/2021 è stata dapprima modificata dall’art. 8 DL 24/2022, che ha sancito l’obbligo vaccinale fino al 31/12/2022, e poi dall’art. 7 DL 162/2022, che ha ridotto il periodo di obbligo vaccinale, e dunque di sospensione, dal 31/12/2022 al 1/11/2022. L’art. 7 DL 162/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 31/10/2022, costituisce una sopravvenienza normativa rilevante nel presente giudizio, a causa della quale è stata sottoposta alle parti la questione della persistenza della materia del contendere (omiss)La sopravvenienza normativa portata dal DL 162/2022 e la conseguente reintegrazione della ricorrente operata sulla scorta di tale modifica legislativa comportano quindi la cessazione della materia del contendere, sia perché, come affermato dalla stessa ricorrente, è venuto meno l’interesse ad un ordine giurisdizionale di reintegrazione, sia perché, come pure affermato dalla ricorrente, è comunque venuto meno il periculum in mora (omiss) La cessazione della materia del contendere comporta l’assorbimento di tutte le restanti questioni di merito sollevate dalle parti".
Per i non addetti ai lavori cosa è successo? Davanti ad un ricorso solido con motivazioni non opinabili l'unica via di fuga era far cadere la richiesta al giudice di reintegro PRIMA della seconda udienza del 24 novembre 2022. Quindi il reintegro anticipato di due mesi di tutti i sanitari d'Italia è avvenuto per EVITARE una sentenza in tribunale ed uno scandalo su un nuovo Ministro e non come "favore ai novax" da parte del Governo Meloni. Infatti poi non toglierà subito la multa over50 ma la prorogherà fino a dicembre 2024, grazie ai ricorsi ed alle vittorie dai Giudici di Pace.
Il prossimo passo è quello di RECUPERARE GLI STIPENDI SOSPESI e di RISARCIRE I SANITARI COME VITTIME DEL GOVERNO. Se sei interessato chiedici pure come.
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di Diritto e Privacy
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte)
Molti credono che il Governo Meloni abbia volutamente anticipato il reintegro dei sanitari di due mesi (1 novembre 2022 anzichè 1 gennaio 2023). Tanto che ai primi di Novembre ne è diventata una guerra politica tra i partiti di opposizione.

Ma non sanno che la motivazione è più personale del Ministero della Salute che politica. Ma andiamo per ordine.
Una farmacista toscana, iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Perugia, viene sospesa dall'Ordine perchè non in regola con la vaccinazione obbligatoria contro il Covid. Nel caso della nostra ricorrente la prima sospensione per inottemperanza all'obbligo vaccinale avviene ad ottobre 2021 per effetto del decreto legge n. 44/2021 fino al 31 dicembre 2021; la seconda sospensione, cioè la proroga della prima, avviene il 17 dicembre 2021 per effetto del decreto legge n. 172/2021 fino al 15 giugno 2022; la terza sospensione, cioè la proroga della seconda, avviene il 3 giugno 2022 per effetto del decreto legge n. 24/2022 fino a dicembre 2022. Sospensione dall'Ordine che le impedisce di rispettare il suo contratto di lavoro e, quindi, di poter lavorare da ben 12 mesi continuativi. 12 mesi senza percepire un euro di stipendio. Dopo diffida all'Ordine per chiedere il reintegro, il quale risponde che "hanno solo eseguito la Legge" e Ricorso Gerarchico al CCEPS, per competenza sulle iscrizioni e sospensioni degli iscritti, rimasto però disatteso, è stato depositato un ricorso in sede civile al Tribunale di Perugia, citando non solo il Presidente dell'Ordine, ma anche il Presidente del CCEPS ed il Ministero della Salute Schillaci per complicità. Le motivazioni principali erano:
- VIOLAZIONE CONTRATTUALE sull'iscrizione all'Ordine. Cioè il decreto legge di Draghi non poteva modificare nè aggiungere requisiti unilaterali ai sanitari già iscritti all'Ordine. Eventualmente una Legge successiva avrebbe potuto agire sulle NUOVE iscrizioni, ma non su quelle precedentemente pattuite.
- VIOLAZIONE DELLA PRIVACY sempre inerente all'iscrizione all'Ordine. Ma non solo per aver recepito dati sensibili sanitari non previsti ma anche per aver messo pubblicamente SOSPESO il sanitario in questione.
- EMERGENZA SANITARIA che non subentrava comunque nel contratto in atto.
Quindi la sospensione illecita da parte dell'Ordine ha fatto sì che alla sanitaria mancasse il requisito contrattuale per poter adempiere alla sua posizione lavorativa. Se anche il datore di lavoro l'avesse voluta tenere o demansionare, avrebbe rischiato con INAIL una sanzione salatissima. Perciò chi ha causato il danno alla farmacista è l'Ordine, che deve risarcirla sul danno patrimoniale (compresi gli stipendi mancati) ma anche su un danno esistenziale. In questa fase però non è stato chiesto il risarcimento ma SOLO il reintegro all'Ordine.

Alla prima udienza, tenutasi il 27 ottobre 2022, è stato chiaro per l'avvocatura della controparte che si sarebbe messa davvero male. Il ricorso era ben motivato e, per la granitica normativa contrattuale, NESSUN contratto subisce una Legge successiva alla sottoscrizione. Seppur nell'emergenza sanitaria in atto. Eventualmente il Sindaco avrebbe potuto chiudere tutte le attività, farmacie comprese, ma non decidere quale lavoratore potesse o meno lavorare. Uguale per gli Ordini Professionali. Poteva evitarne la riunione in presenza fra gli iscritti ma non decidere chi sospeso o meno. L'ordinanza in emergenza del Sindaco può "congelare" i rapporti contrattuali ma non modificarli. Su questi presupposti come uscirne per il 24 novembre? Facendo decadere la materia del contendere, cioè reintegrando la farmacista all'Ordine. Come richiesto al Giudice. Solo che non potevano fare un provvedimento solo per lei, avrebbero dimostrato di aver torto peggiorando la loro situazione, e quindi politicamente è stato emesso un Decreto Legge con anticipo PER TUTTI, tra i quali anche la nostra ricorrente. Infatti la notizia del reintegro anticipato di tutti i sanitari è immediatamente successiva a questa udienza.
In data 28 ottobre 2022 il MdS emette un comunicato stampa n. 2 dove dichiari: “[…]Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione”.

In data 29 ottobre esce la notizia su Assocarenews del commissariamento del CCEPS con motivazione: “Il dicastero della Salute vuol sollevare il tappeto degli Ordini professionali, ormai sollevato da terra da quanta polvere vi è stata accumulata sotto negli ultimi anni. A cominciare dalle realtà provinciali/regionali, dove le questioni finite al CCEPS e in aule di giustizia sono numerose. A proposito del CCEPS non si riunisce da molto e le pratiche sul tavolo in attesa di giudizio sono diventate talmente numerose e datate da generare imbarazzo fra gli addetti ai lavori” dove sia proprio l’omissione del CCEPS verso il nostro ricorso gerarchico che ha chiamato a giudizio il Ministro Schillaci". CCEPS che l'hanno trascinato in tribunale per la loro negligenza.

Infine il 31 ottobre viene emesso il DL 162/2022 che, per la fretta, ha creato parecchi problemi gestionali sia per gli Ordini che per i datori di lavoro. Oltre che ha sollevato critiche, perplessità e malumori anche politicamente, con Regioni tipo la Lombardia o la Puglia che hanno contestato acremente il ritorno anticipato al lavoro dei sanitari sospesi. Grazie all'intervento del Governo, l’Ordine resistente, in data 1 novembre 2022 alle 18.30, ha formalmente comunicato alla ricorrente: “Gentile collega, ti rendo noto che secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL 31 ottobre 2022, n. 162, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, del DL 44/2021 sono efficaci sino al 1 novembre 2022. Decorso tale termine sarà disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’albo ai sensi dell’art. 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. Cordialmente il Presidente” ed il 2 novembre la dott.ssa prendeva regolare servizio lavorativo presso la Farmacia dove regolarmente assunta, richiamata immediatamente dal datore di lavoro messo in copia dall'Ordine. In più l’Ordine, nelle proprie note del 7/11/2022, ha dichiarato all’Ill.ssimo Giudice che il provvedimento di sospensione è stato revocato sulla base di tale disciplina. Con la riduzione del periodo di sospensione su disciplina del decreto legge 162/2022 risulta lapalissiano che il periculum in mora decada come il ricorso cautelare. Il reintegro di fatto è avvenuto e non si puó negare. Quindi per fatti concludenti il DL ha esplicato i suoi effetti pratici e potrebbe aver anche risolto la lite fra le parti ed assolto alla richiesta specifica della ricorrente.

Abbiamo comunque contestato la "mossa furba del Governo" di reintegrare TUTTI i sanitari per far cadere la materia del contendere con: "Con ricorso cautelare ex art.700 cpc depositato il 15 settembre 2022 presso il Tribunale di Perugia, era stato chiesto di disporre, in via cautelare, l’immediata revoca del provvedimento adottato dall’Ordine dei Farmacisti di Perugia, con il quale la ricorrente era stata sospesa dall’Albo e, di riflesso, le veniva impedito di assolvere al suo contratto lavorativo, rimanendo a casa senza stipendio. Con la riduzione del periodo di sospensione su disciplina del decreto legge 162/2022 risulta lapalissiano che il periculum in mora decada come il ricorso cautelare. Il reintegro di fatto è avvenuto e non si puó negare. Quindi per fatti concludenti il DL ha esplicato i suoi effetti pratici e potrebbe aver anche risolto la lite fra le parti ed assolto alla richiesta specifica della ricorrente. Ma invece sembrerebbe persistere la materia del contendere come evidenziato dal ricorso depositato e che necessitava l’intervento del Giudice. Abbiamo ribadito che un decreto legge non poteva sospendere dall’Albo, quindi dall’altra parte un decreto legge non può ridurre i termini della sospensione e produrre il reintegro. Nel punto 15 del ricorso si evidenzia che: “L’iscrizione all’Ordine è in pratica un contratto di prestazioni di servizi. Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi, ed è lecito quando non è di per sé contrario a legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Quando viene firmato un contratto ognuna delle parti del rapporto si assume dei precisi obblighi verso l’altra parte. Quando ci si iscrive obbligatoriamente all’ordine di appartenenza vengono richiesti dei requisiti da soddisfare, conformi alla normativa vigente all'atto della sottoscrizione. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla Legge. Nessun requisito può essere aggiunto o tolto, seppur in presenza di Decreto Legge dato che questo non può essere retroattivo ma, con l’articolo 25 della Costituzione, Preleggi, al massimo, può creare nuovi requisiti per nuove iscrizioni”. Nel momento che il Presidente dell’Ordine ha comunicato il reintegro sull’Albo per effetto del decreto legge si è scaricato la responsabilità contrattuale e privacy. La questione di merito sta nel fatto che il reintegro debba avvenire per effetto delle motivazioni esposte nel ricorso ovvero per dichiarazione di nullità del provvedimento di sospensione (che di fatto è inesistente) e non per l'intervento politico di un DL che come conseguenza porta alla decadenza del provvedimento di sospensione per sopraggiunti termini".
Il nostro intento era far riconoscere le varie violazioni con sentenza ma, entro dicembre 2022, arriva la decisione del Giudice dove troviamo: "Come precisato dalla ricorrente all’udienza del 27/10/2022, il ricorso deve intendersi finalizzato alla reintegrazione nell’Albo professionale, ciò da cui deriva automaticamente la reintegrazione anche nel posto di lavoro, che dunque costituisce un effetto solo indiretto della domanda cautelare. Sussiste quindi la competenza per materia, poiché l’oggetto del giudizio non è il rapporto di lavoro in sé quanto piuttosto la sussistenza dei requisiti di iscrizione all’Albo professionale, che non rientra nelle controversie previste dall’art. 409 c.p.c.(omiss)Per quanto qui rileva, la disposizione dell’art. 4, comma 1, DL 44/2021 è stata dapprima modificata dall’art. 8 DL 24/2022, che ha sancito l’obbligo vaccinale fino al 31/12/2022, e poi dall’art. 7 DL 162/2022, che ha ridotto il periodo di obbligo vaccinale, e dunque di sospensione, dal 31/12/2022 al 1/11/2022. L’art. 7 DL 162/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 31/10/2022, costituisce una sopravvenienza normativa rilevante nel presente giudizio, a causa della quale è stata sottoposta alle parti la questione della persistenza della materia del contendere (omiss)La sopravvenienza normativa portata dal DL 162/2022 e la conseguente reintegrazione della ricorrente operata sulla scorta di tale modifica legislativa comportano quindi la cessazione della materia del contendere, sia perché, come affermato dalla stessa ricorrente, è venuto meno l’interesse ad un ordine giurisdizionale di reintegrazione, sia perché, come pure affermato dalla ricorrente, è comunque venuto meno il periculum in mora (omiss) La cessazione della materia del contendere comporta l’assorbimento di tutte le restanti questioni di merito sollevate dalle parti".
Per i non addetti ai lavori cosa è successo? Davanti ad un ricorso solido con motivazioni non opinabili l'unica via di fuga era far cadere la richiesta al giudice di reintegro PRIMA della seconda udienza del 24 novembre 2022. Quindi il reintegro anticipato di due mesi di tutti i sanitari d'Italia è avvenuto per EVITARE una sentenza in tribunale ed uno scandalo su un nuovo Ministro e non come "favore ai novax" da parte del Governo Meloni. Infatti poi non toglierà subito la multa over50 ma la prorogherà fino a dicembre 2024, grazie ai ricorsi ed alle vittorie dai Giudici di Pace.
Il prossimo passo è quello di RECUPERARE GLI STIPENDI SOSPESI e di RISARCIRE I SANITARI COME VITTIME DEL GOVERNO. Se sei interessato chiedici pure come.
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di Diritto e Privacy
(Questo topic è di proprietà intellettuale dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte)
Cita da Debora su 8 Maggio 2025, 15:07Buon pomeriggio sig.ra Ghisla. Come sanitaria, sono interessata a recuperare gli stipendi e chiedere il risarcimento. Resto in attesa d'istruzioni. Grazie della vostra dedizione e competenza. Buona giornata
Buon pomeriggio sig.ra Ghisla. Come sanitaria, sono interessata a recuperare gli stipendi e chiedere il risarcimento. Resto in attesa d'istruzioni. Grazie della vostra dedizione e competenza. Buona giornata
