3 AGOSTO 2026 - LA FINE DELL'IDENTITA' ANALOGICA
Cita da Alessandra Ghisla su 4 Maggio 2026, 12:13
Molti Comuni stanno già mandando avvisi ai cittadini ma, come in questo caso, stanno omettendo un particolare importante, cioè che la CI cartacea non sarà più valida PER L'ESPATRIO ma resta valida fino alla sua scadenza segnata sul documento stesso. Quindi le PA, sull'ignoranza legislativa del cittadino italiano, stanno facendo un abuso che potrebbe essere divulgazione di notizie false e tendenziose come violenza privata. Ma facciamo un passo alla volta, partendo proprio dalla normativa vigente.
In Italia, non esiste una legge che obblighi il cittadino a possedere una carta d'identità (è obbligatorio solo identificarsi se richiesto, anche verbalmente o con altri mezzi). Il reato è solo se vengono forniti dati personali falsi. Il Regolamento (UE) 2019/1157 stabilisce standard di sicurezza (chip, dati biometrici, zona MRZ) per i documenti che circolano nell'Unione. C'è una distinzione netta tra l'obbligo di possedere un documento (che il Regolamento UE non impone) e l'obbligo di conformità del documento qualora lo Stato decida di rilasciarlo. Infatti all'Articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/1157: "Il presente regolamento stabilisce norme relative al rafforzamento della sicurezza e alle specifiche dei documenti di identità rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini [...] al fine di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio dell'Unione europea". Infatti sempre nel Regolamento (UE) 2019/1157 - Articolo 5 Cessazione graduale della validità si legge: "1 - Le carte d’identità che non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, a seconda di quale evento si verifichi per primo" ma sempre ai fini dell'espatrio.
A parte che possiamo notare "non a caso" la scelta europea di far decadere la carta d'identità come documento di viaggio proprio ad agosto, quando è proprio il periodo dove oltre 18 milioni di italiani andranno in vacanza. Mentre il 70% resterà in Italia, il 30% (circa 5.400.000) si ritroverà così "fermo alle frontiere", ma è la spinta italiana quella più evidente. Mentre l'Articolo 1 parla di circolazione fisica, il manifesto del Comune sposta l'attenzione sul "facile utilizzo anche per l'identità digitale". Questa è una finalità aggiuntiva (nazionale) che non è il cuore del regolamento UE, ma che viene usata per giustificare l'obbligo di passare alla CIE. Dobbiamo ricordare che la validità di 10 anni della CI è stabilita dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Questa legge ha portato la validità della carta d'identità da 5 a 10 anni. È la norma che ha generato l'aspettativa legale che il documento resti valido fino alla data scritta sopra. Invece presentando la scadenza del 3 agosto 2026 come una cessazione totale di validità, il Comune spinge i cittadini verso la CIE, sottolineando che questa garantisce "maggiore protezione dei dati" e "più sicurezza". Il Regolamento UE 2019/1157 impone agli Stati standard di sicurezza per i documenti di espatrio, ma non obbliga il cittadino al possesso della CIE né priva lo Stato della facoltà di emettere documenti puramente analogici per uso interno. Dichiarare la carta cartacea "non più valida" in senso assoluto ed imporre il passaggio alla CIE come unico obbligo è una forzatura amministrativa che eccede le finalità del Regolamento europeo, violando la libertà del cittadino di non aderire a servizi digitali se non strettamente necessario all'identificazione fisica. La CI nasce come esigenza anagrafica perchè mentre l'atto di nascita è un'istantanea immutabile che prova la tua venuta al mondo, la Carta d'Identità (CI) funge da "ponte" tra i tuoi dati anagrafici e la tua realtà fisica e sociale attuale. Cioè cambiando la foto ogni 10 anni, come potrebbero cambiare professione, status o residenza, la carta d'identità non fa altro che aggiornare i dati della persona, dichiarata viva dal certificato di nascita.
Infatti la più grande preoccupazione è che la "scadenza del 3 agosto" venga riportata in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e, quindi, crei un documento non più riconosciuto da banche, uffici postali o compagnie aeree, cioè anche da servizi privati, interrompendo il servizio stesso. Eppure il documento di identità valido serve per pattuire il servizio, e non per usufruirne, quindi una volta che l'identità è stata accertata ed il contratto è attivo, la scadenza del documento non invalida il contratto stesso. Il servizio deve proseguire perché l'identità della persona non cambia con la scadenza del pezzo di carta ma, nonostante il contratto resti valido, gli enti (specialmente banche e uffici postali) hanno l'obbligo normativo di "adeguata verifica" periodica (normativa Antiriciclaggio) e, se il documento scade, l'ente potrebbe richiederti un documento in corso di validità per aggiornare i propri archivi. Il contratto di conto corrente rimane valido, ma l'operatività (prelievi, bonifici allo sportello, modifiche contrattuali) viene solitamente congelata finché non viene esibito un documento valido. Ricordiamo che il "documento d'identità" è la carta d'identità ma anche patente e passaporto e che le banche e gli uffici postali non agiscono per discrezione, ma in base al D.Lgs. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio) e l'ente ha l'obbligo legale di identificare il cliente attraverso un documento d'identità valido e di conservarne una copia digitale aggiornata. Seppur basterebbe la presenza fisica e la firma, questo non prova legalmente che quella persona sia "il titolare del conto" a meno che non sia supportata da un titolo di riconoscimento emesso dallo Stato che sia in corso di validità. Eppure hanno la copia del precedente documento valido e basterebbe guardare la vostra faccia per riconoscerne il titolare, proprio perchè un documento può essere rubato o contraffatto ma il ladro non può essere anche il vostro sosia. Viste così sembrerebbero tutte mosse "gentili" per imporre un obbligo non obbligato per Legge.
Comunque come contestiamo questo ennesimo abuso sui diritti dei cittadini?
PER IL COMUNE:Oggetto: Diffida e richiesta di chiarimenti in merito alla validità della carta d’identità cartacea e all'obbligo di transizione alla CIE.
Al Sindaco del Comune di XXXXX
All’Ufficio Servizi Demografici
(p.c. al Garante per la Protezione dei Dati Personali e Prefetto)
Il sottoscritto [Tuo Nome e Cognome], residente in [Indirizzo], titolare della carta d’identità cartacea n. [Numero] con scadenza originaria [Data], in riferimento all’avviso pubblico recante la data del 4 maggio 2026, con la presente
CONTESTA
la portata, la legittimità e la perentorietà della comunicazione istituzionale nella parte in cui dichiara la totale e assoluta perdita di validità del documento d'identità cartaceo a partire dal 3 agosto 2026 per fini identificativi interni sul territorio nazionale, imponendo la transizione alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) e la conseguente cessione coatta di dati biometrici come unico e ineludibile obbligo per il cittadino, ricordando che la circolare n. 76/2025 e n. 8/2026 del Ministero dell'Interno, seppur stabilisca che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, risulta non conforme sulla base delle seguenti motivazioni in punto di diritto:
- Difetto di competenza e violazione della base giuridica dei Trattati Europei: Il Regolamento (UE) 2025/1208 e l'Art. 77.3 TFUE: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-61/22), il previgente Regolamento (UE) 2019/1157 è stato sostituito e superato dal Regolamento (UE) 2025/1208 del 12 giugno 2025. Quest'ultimo ha modificato la propria base giuridica fondandosi tassativamente sull’Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE. Tale norma stabilisce che l'azione dell'Unione Europea in materia di documenti d'identità e passaporti è legittima esclusivamente laddove risulti «necessaria per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». L’Articolo 1 del vigente Regolamento (UE) 2025/1208 circoscrive l'applicazione delle norme di sicurezza e l'armonizzazione dei documenti ai soli cittadini dell’Unione «nell'esercizio [del loro] diritto di libera circolazione». Mentre la traduzione italiana corrente si presta ad ambiguità testuali, la formulazione ufficiale nelle altre lingue dell'Unione – dotate di pari valore legale – esclude ogni dubbio interpretativo. La versione inglese recita esplicitamente «when exercising their right of free movement» e quella francese «lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation». La norma europea, perciò, si attiva e diventa vincolante solo ed esclusivamente nel momento in cui il cittadino decide di valicare le frontiere interne dell'Unione. Il cittadino che dichiara espressamente di non voler esercitare il diritto di espatrio e di libera circolazione nell'UE rimane interamente soggetto alle sole leggi ordinarie dello Stato Italiano (quali il R.D. 773/1931 - TULPS), le quali non prevedono l'obbligatorietà della rilevazione biometrica delle impronte digitali per il possesso di un valido titolo di identificazione fisica. Ne consegue che l'Unione Europea non possiede alcuna competenza concorrente o esclusiva per disciplinare od annullare la validità dei documenti di identificazione dei cittadini stanziali che si muovono all'interno dei confini del proprio Stato sovrano. L’estensione della decadenza del documento cartaceo ai fini civili interni costituisce pertanto uno straripamento di potere amministrativo (ultre vires).
Violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati: L'obbligo di rilascio della CIE comporta la raccolta coattiva di dati biometrici (impronte digitali) e la creazione di un'identità digitale. Tale imposizione appare sproporzionata qualora il cittadino intenda avvalersi del solo diritto all'identificazione fisica "analogica", prerogativa che non può essere soppressa in favore di una digitalizzazione che deve restare un onere per la PA e non un obbligo per l'individuo. L'imposizione indiscriminata della CIE comporta il conferimento obbligatorio di impronte digitali destinate ad un chip elettronico e l'attivazione forzosa di un'identità digitale. Tale trattamento di dati sensibili (biometrici), in assenza di una reale volontà di espatrio, vìola il principio di minimizzazione dei dati. L'identificazione analogica, visiva e documentale sul territorio nazionale è un diritto civile primario e non può essere subordinata alla digitalizzazione forzata dell'individuo, la quale deve configurarsi come un servizio facoltativo erogato dalla Pubblica Amministrazione e mai come un obbligo di coercizione tecnologica sulla persona.
Carenza di alternative e inefficienza del servizio: Si diffida il Comune dal privare il cittadino di qualsiasi servizio essenziale e immediato di identificazione, specialmente in assenza di una norma nazionale che abroghi esplicitamente la validità degli atti pubblici cartacei precedentemente emessi e non ancora scaduti per legge italiana (L. 133/2008).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto DIFFIDA
- Il Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore e dei responsabili dell'Ufficio Servizi Demografici, dal considerare nullo, inefficace o scaduto il documento cartaceo in mio possesso per qualsiasi atto, procedura o servizio di pertinenza comunale ed anagrafica all'interno del territorio nazionale oltre la data del 3 agosto 2026;
- La Pubblica Amministrazione dal negare il diritto al rinnovo del documento in formato cartaceo o, in subordine, dal negare l'emissione di un documento d'identità alternativo privo di microchip e di rilevazione forzata delle impronte digitali, qualora il richiedente ne espliciti l'uso esclusivamente interno.
Con riserva di ogni azione legale presso le sedi competenti e segnalazione al Prefetto.
Distinti saluti,
[Tua Firma]
N.d.R. Questa contestazione si può fare sia PEC che E-mail. Bisogna fare copia-incolla nel testo della PEC/E-mail e mettere in allegato il DI in PDF (al posto della firma autografata). Ma è possibile anche usare la Raccomandata A/R oppure consegnare a mano. In tutti i casi va chiesto il PROTOCOLLO D'UFFICIO entro 24/48 ore dall'invio.
Lamentarsi sui social non basta più. Qui è chiaro che stiamo assistendo al passaggio definitivo da un cittadino "riconosciuto a vista" a un cittadino "identificato digitalmente". Il vero "abuso" che si sente è il passaggio dal riconoscimento umano (un pubblico ufficiale ti guarda e ti riconosce) al riconoscimento tecnologico (una macchina legge un chip). Il 3 agosto 2026 non è solo un avviso di scadenza, ma l'annuncio della fine di un'era di identificazione analogica. L'invalidazione della carta cartacea segna il momento in cui l'identità "analogica" (quella che dimostri fisicamente) non è più considerata sufficiente per mantenere attivi i servizi già pattuiti, pubblici ma anche privati. Sebbene la digitalizzazione sia presentata come un'opportunità, per molti cittadini assume la forma di un obbligo che scavalca la libera scelta individuale. La Carta d'Identità Elettronica non è solo un pezzo di plastica ma è una chiave d'accesso. La CIE serve per l'identità digitale. La CIE è il pilastro del futuro "IT Wallet", dove patente, tessera sanitaria e documenti saranno tutti in un unico chip o app. Questo implica che ogni servizio (sanità, fisco, banche) sia ora collegato a un'unica identità digitale verificabile centralmente, e questo significa che lo Stato punta ad eliminare l'anonimato fisico a favore di una tracciabilità digitale di ogni tua interazione con la Pubblica Amministrazione o con i privati. OGNI TUA INTERAZIONE FISCALE, SOCIALE O SANITARIA. Imporre la digitalizzazione come unica via d'accesso ai diritti fondamentali può effettivamente essere percepito come una forma di coercizione amministrativa ed il il rischio che la tecnologia diventi un filtro escludente invece che uno strumento di servizio è sempre più evidente. Già visto poi con il Green Pass, la prova generale del CONTROLLO SOCIALE.
Abbiamo la possibilità di farci sentire nelle sedi opportune, ancora prima che avvenga il fattaccio. A questo punto spetta solo a te capire che, la situazione attuale di oggi per i cittadini italiani, è un piano ben oliato che va fermato perchè andrà sempre peggio. E lo possiamo fare solo USCENDO DAI SOCIAL, la prima vera gabbia digitale dove ci hanno fatto rinchiudere da soli per contenere la rabbia e la sommossa. Il sistema non ha l'obbligo di leggere i commenti sui social ma ha l'obbligo di rispondere al cittadino su un'istanza formale inviata negli uffici predisposti. Dobbiamo anticiparli perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)

Molti Comuni stanno già mandando avvisi ai cittadini ma, come in questo caso, stanno omettendo un particolare importante, cioè che la CI cartacea non sarà più valida PER L'ESPATRIO ma resta valida fino alla sua scadenza segnata sul documento stesso. Quindi le PA, sull'ignoranza legislativa del cittadino italiano, stanno facendo un abuso che potrebbe essere divulgazione di notizie false e tendenziose come violenza privata. Ma facciamo un passo alla volta, partendo proprio dalla normativa vigente.
In Italia, non esiste una legge che obblighi il cittadino a possedere una carta d'identità (è obbligatorio solo identificarsi se richiesto, anche verbalmente o con altri mezzi). Il reato è solo se vengono forniti dati personali falsi. Il Regolamento (UE) 2019/1157 stabilisce standard di sicurezza (chip, dati biometrici, zona MRZ) per i documenti che circolano nell'Unione. C'è una distinzione netta tra l'obbligo di possedere un documento (che il Regolamento UE non impone) e l'obbligo di conformità del documento qualora lo Stato decida di rilasciarlo. Infatti all'Articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/1157: "Il presente regolamento stabilisce norme relative al rafforzamento della sicurezza e alle specifiche dei documenti di identità rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini [...] al fine di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio dell'Unione europea". Infatti sempre nel Regolamento (UE) 2019/1157 - Articolo 5 Cessazione graduale della validità si legge: "1 - Le carte d’identità che non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, a seconda di quale evento si verifichi per primo" ma sempre ai fini dell'espatrio.
A parte che possiamo notare "non a caso" la scelta europea di far decadere la carta d'identità come documento di viaggio proprio ad agosto, quando è proprio il periodo dove oltre 18 milioni di italiani andranno in vacanza. Mentre il 70% resterà in Italia, il 30% (circa 5.400.000) si ritroverà così "fermo alle frontiere", ma è la spinta italiana quella più evidente. Mentre l'Articolo 1 parla di circolazione fisica, il manifesto del Comune sposta l'attenzione sul "facile utilizzo anche per l'identità digitale". Questa è una finalità aggiuntiva (nazionale) che non è il cuore del regolamento UE, ma che viene usata per giustificare l'obbligo di passare alla CIE. Dobbiamo ricordare che la validità di 10 anni della CI è stabilita dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Questa legge ha portato la validità della carta d'identità da 5 a 10 anni. È la norma che ha generato l'aspettativa legale che il documento resti valido fino alla data scritta sopra. Invece presentando la scadenza del 3 agosto 2026 come una cessazione totale di validità, il Comune spinge i cittadini verso la CIE, sottolineando che questa garantisce "maggiore protezione dei dati" e "più sicurezza". Il Regolamento UE 2019/1157 impone agli Stati standard di sicurezza per i documenti di espatrio, ma non obbliga il cittadino al possesso della CIE né priva lo Stato della facoltà di emettere documenti puramente analogici per uso interno. Dichiarare la carta cartacea "non più valida" in senso assoluto ed imporre il passaggio alla CIE come unico obbligo è una forzatura amministrativa che eccede le finalità del Regolamento europeo, violando la libertà del cittadino di non aderire a servizi digitali se non strettamente necessario all'identificazione fisica. La CI nasce come esigenza anagrafica perchè mentre l'atto di nascita è un'istantanea immutabile che prova la tua venuta al mondo, la Carta d'Identità (CI) funge da "ponte" tra i tuoi dati anagrafici e la tua realtà fisica e sociale attuale. Cioè cambiando la foto ogni 10 anni, come potrebbero cambiare professione, status o residenza, la carta d'identità non fa altro che aggiornare i dati della persona, dichiarata viva dal certificato di nascita.
Infatti la più grande preoccupazione è che la "scadenza del 3 agosto" venga riportata in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e, quindi, crei un documento non più riconosciuto da banche, uffici postali o compagnie aeree, cioè anche da servizi privati, interrompendo il servizio stesso. Eppure il documento di identità valido serve per pattuire il servizio, e non per usufruirne, quindi una volta che l'identità è stata accertata ed il contratto è attivo, la scadenza del documento non invalida il contratto stesso. Il servizio deve proseguire perché l'identità della persona non cambia con la scadenza del pezzo di carta ma, nonostante il contratto resti valido, gli enti (specialmente banche e uffici postali) hanno l'obbligo normativo di "adeguata verifica" periodica (normativa Antiriciclaggio) e, se il documento scade, l'ente potrebbe richiederti un documento in corso di validità per aggiornare i propri archivi. Il contratto di conto corrente rimane valido, ma l'operatività (prelievi, bonifici allo sportello, modifiche contrattuali) viene solitamente congelata finché non viene esibito un documento valido. Ricordiamo che il "documento d'identità" è la carta d'identità ma anche patente e passaporto e che le banche e gli uffici postali non agiscono per discrezione, ma in base al D.Lgs. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio) e l'ente ha l'obbligo legale di identificare il cliente attraverso un documento d'identità valido e di conservarne una copia digitale aggiornata. Seppur basterebbe la presenza fisica e la firma, questo non prova legalmente che quella persona sia "il titolare del conto" a meno che non sia supportata da un titolo di riconoscimento emesso dallo Stato che sia in corso di validità. Eppure hanno la copia del precedente documento valido e basterebbe guardare la vostra faccia per riconoscerne il titolare, proprio perchè un documento può essere rubato o contraffatto ma il ladro non può essere anche il vostro sosia. Viste così sembrerebbero tutte mosse "gentili" per imporre un obbligo non obbligato per Legge.
Comunque come contestiamo questo ennesimo abuso sui diritti dei cittadini?
PER IL COMUNE:
Oggetto: Diffida e richiesta di chiarimenti in merito alla validità della carta d’identità cartacea e all'obbligo di transizione alla CIE.
Al Sindaco del Comune di XXXXX
All’Ufficio Servizi Demografici
(p.c. al Garante per la Protezione dei Dati Personali e Prefetto)
Il sottoscritto [Tuo Nome e Cognome], residente in [Indirizzo], titolare della carta d’identità cartacea n. [Numero] con scadenza originaria [Data], in riferimento all’avviso pubblico recante la data del 4 maggio 2026, con la presente
CONTESTA
la portata, la legittimità e la perentorietà della comunicazione istituzionale nella parte in cui dichiara la totale e assoluta perdita di validità del documento d'identità cartaceo a partire dal 3 agosto 2026 per fini identificativi interni sul territorio nazionale, imponendo la transizione alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) e la conseguente cessione coatta di dati biometrici come unico e ineludibile obbligo per il cittadino, ricordando che la circolare n. 76/2025 e n. 8/2026 del Ministero dell'Interno, seppur stabilisca che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, risulta non conforme sulla base delle seguenti motivazioni in punto di diritto:
- Difetto di competenza e violazione della base giuridica dei Trattati Europei: Il Regolamento (UE) 2025/1208 e l'Art. 77.3 TFUE: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-61/22), il previgente Regolamento (UE) 2019/1157 è stato sostituito e superato dal Regolamento (UE) 2025/1208 del 12 giugno 2025. Quest'ultimo ha modificato la propria base giuridica fondandosi tassativamente sull’Articolo 77, paragrafo 3, del TFUE. Tale norma stabilisce che l'azione dell'Unione Europea in materia di documenti d'identità e passaporti è legittima esclusivamente laddove risulti «necessaria per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». L’Articolo 1 del vigente Regolamento (UE) 2025/1208 circoscrive l'applicazione delle norme di sicurezza e l'armonizzazione dei documenti ai soli cittadini dell’Unione «nell'esercizio [del loro] diritto di libera circolazione». Mentre la traduzione italiana corrente si presta ad ambiguità testuali, la formulazione ufficiale nelle altre lingue dell'Unione – dotate di pari valore legale – esclude ogni dubbio interpretativo. La versione inglese recita esplicitamente «when exercising their right of free movement» e quella francese «lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation». La norma europea, perciò, si attiva e diventa vincolante solo ed esclusivamente nel momento in cui il cittadino decide di valicare le frontiere interne dell'Unione. Il cittadino che dichiara espressamente di non voler esercitare il diritto di espatrio e di libera circolazione nell'UE rimane interamente soggetto alle sole leggi ordinarie dello Stato Italiano (quali il R.D. 773/1931 - TULPS), le quali non prevedono l'obbligatorietà della rilevazione biometrica delle impronte digitali per il possesso di un valido titolo di identificazione fisica. Ne consegue che l'Unione Europea non possiede alcuna competenza concorrente o esclusiva per disciplinare od annullare la validità dei documenti di identificazione dei cittadini stanziali che si muovono all'interno dei confini del proprio Stato sovrano. L’estensione della decadenza del documento cartaceo ai fini civili interni costituisce pertanto uno straripamento di potere amministrativo (ultre vires).
-
Violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati: L'obbligo di rilascio della CIE comporta la raccolta coattiva di dati biometrici (impronte digitali) e la creazione di un'identità digitale. Tale imposizione appare sproporzionata qualora il cittadino intenda avvalersi del solo diritto all'identificazione fisica "analogica", prerogativa che non può essere soppressa in favore di una digitalizzazione che deve restare un onere per la PA e non un obbligo per l'individuo. L'imposizione indiscriminata della CIE comporta il conferimento obbligatorio di impronte digitali destinate ad un chip elettronico e l'attivazione forzosa di un'identità digitale. Tale trattamento di dati sensibili (biometrici), in assenza di una reale volontà di espatrio, vìola il principio di minimizzazione dei dati. L'identificazione analogica, visiva e documentale sul territorio nazionale è un diritto civile primario e non può essere subordinata alla digitalizzazione forzata dell'individuo, la quale deve configurarsi come un servizio facoltativo erogato dalla Pubblica Amministrazione e mai come un obbligo di coercizione tecnologica sulla persona.
-
Carenza di alternative e inefficienza del servizio: Si diffida il Comune dal privare il cittadino di qualsiasi servizio essenziale e immediato di identificazione, specialmente in assenza di una norma nazionale che abroghi esplicitamente la validità degli atti pubblici cartacei precedentemente emessi e non ancora scaduti per legge italiana (L. 133/2008).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto DIFFIDA
- Il Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore e dei responsabili dell'Ufficio Servizi Demografici, dal considerare nullo, inefficace o scaduto il documento cartaceo in mio possesso per qualsiasi atto, procedura o servizio di pertinenza comunale ed anagrafica all'interno del territorio nazionale oltre la data del 3 agosto 2026;
- La Pubblica Amministrazione dal negare il diritto al rinnovo del documento in formato cartaceo o, in subordine, dal negare l'emissione di un documento d'identità alternativo privo di microchip e di rilevazione forzata delle impronte digitali, qualora il richiedente ne espliciti l'uso esclusivamente interno.
Con riserva di ogni azione legale presso le sedi competenti e segnalazione al Prefetto.
Distinti saluti,
[Tua Firma]
N.d.R. Questa contestazione si può fare sia PEC che E-mail. Bisogna fare copia-incolla nel testo della PEC/E-mail e mettere in allegato il DI in PDF (al posto della firma autografata). Ma è possibile anche usare la Raccomandata A/R oppure consegnare a mano. In tutti i casi va chiesto il PROTOCOLLO D'UFFICIO entro 24/48 ore dall'invio.
Lamentarsi sui social non basta più. Qui è chiaro che stiamo assistendo al passaggio definitivo da un cittadino "riconosciuto a vista" a un cittadino "identificato digitalmente". Il vero "abuso" che si sente è il passaggio dal riconoscimento umano (un pubblico ufficiale ti guarda e ti riconosce) al riconoscimento tecnologico (una macchina legge un chip). Il 3 agosto 2026 non è solo un avviso di scadenza, ma l'annuncio della fine di un'era di identificazione analogica. L'invalidazione della carta cartacea segna il momento in cui l'identità "analogica" (quella che dimostri fisicamente) non è più considerata sufficiente per mantenere attivi i servizi già pattuiti, pubblici ma anche privati. Sebbene la digitalizzazione sia presentata come un'opportunità, per molti cittadini assume la forma di un obbligo che scavalca la libera scelta individuale. La Carta d'Identità Elettronica non è solo un pezzo di plastica ma è una chiave d'accesso. La CIE serve per l'identità digitale. La CIE è il pilastro del futuro "IT Wallet", dove patente, tessera sanitaria e documenti saranno tutti in un unico chip o app. Questo implica che ogni servizio (sanità, fisco, banche) sia ora collegato a un'unica identità digitale verificabile centralmente, e questo significa che lo Stato punta ad eliminare l'anonimato fisico a favore di una tracciabilità digitale di ogni tua interazione con la Pubblica Amministrazione o con i privati. OGNI TUA INTERAZIONE FISCALE, SOCIALE O SANITARIA. Imporre la digitalizzazione come unica via d'accesso ai diritti fondamentali può effettivamente essere percepito come una forma di coercizione amministrativa ed il il rischio che la tecnologia diventi un filtro escludente invece che uno strumento di servizio è sempre più evidente. Già visto poi con il Green Pass, la prova generale del CONTROLLO SOCIALE.
Abbiamo la possibilità di farci sentire nelle sedi opportune, ancora prima che avvenga il fattaccio. A questo punto spetta solo a te capire che, la situazione attuale di oggi per i cittadini italiani, è un piano ben oliato che va fermato perchè andrà sempre peggio. E lo possiamo fare solo USCENDO DAI SOCIAL, la prima vera gabbia digitale dove ci hanno fatto rinchiudere da soli per contenere la rabbia e la sommossa. Il sistema non ha l'obbligo di leggere i commenti sui social ma ha l'obbligo di rispondere al cittadino su un'istanza formale inviata negli uffici predisposti. Dobbiamo anticiparli perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
(Questo topic è di proprietà dell'autore che ne permette condivisione con citazione della fonte https://www.tuteladirittosoggettivo.it, supporta il nostro lavoro QUI)
Cita da egoldin@libero.it su 17 Giugno 2026, 13:13pec inviata al mio sindaco, garante e prefetto. unico dubbio: con quale modalità chiedo il PROTOCOLLO D'UFFICIO ?
pec inviata al mio sindaco, garante e prefetto. unico dubbio: con quale modalità chiedo il PROTOCOLLO D'UFFICIO ?
Cita da Alessandra Ghisla su 19 Giugno 2026, 10:44Cita da egoldin@libero.it su 17 Giugno 2026, 13:13pec inviata al mio sindaco, garante e prefetto. unico dubbio: con quale modalità chiedo il PROTOCOLLO D'UFFICIO ?
Se hai letto non serve più. Abbiamo vinto e grazie anche a te.
pec inviata al mio sindaco, garante e prefetto. unico dubbio: con quale modalità chiedo il PROTOCOLLO D'UFFICIO ?
Se hai letto non serve più. Abbiamo vinto e grazie anche a te.
