LA TRUFFA DELLE ESCLUSIONI SCOLASTICHE LORENZIN
Cita da Alessandra Ghisla su 12 Novembre 2024, 15:14Dall’anno scolastico 2019/2020 in poi, quindi anche per le iscrizioni 2024/2025 che riguardano il caso di specie, è vigente per tutte le regioni l’art. 3-bis della Legge 119/2017 che ordina dal regolamento fino alla fine del servizio scolastico proposto 0-16, e che ha abrogato implicitamente ogni altra disposizione precedente subentrando al posto dell’art. 3 del DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017, per effetto dell’art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Il predetto articolo viene inserito come modifica del Senato nella conversione di quella che è la n. Legge 119/2017 con titolo “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019” . Il legislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e intellegibilità dei termini impiegati, a garanzia della stessa persona e delle sue libertà. Il destinatario della norma deve poter trovare nell’ordinamento, in ogni momento, cosa gli è consentito, cosa gli è vietato e cosa è tenuto a fare: per questo sono necessarie leggi precise, chiare e uniformi, ossia non contraddittorie e l’art. 3-bis rispecchia queste caratteristiche con:
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, il certificato di omissione emesso da un funzionario ASL e la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico])
- Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, (omissis) delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione (omissis), ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4 (N.d.R. La sanzione amministrativa pecuniaria).
(N.d.R. Entro il 20 luglio le scuole trasmettono all’ASL la documentazione raccolta al 10 luglio e comunicano i nomi solo di chi NON ha effettuato il deposito, di nessuno dei 5 documenti previsti)
- Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione (omissis) non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami”.
(N.d.R. Sempre entro il 20 luglio, il mancato deposito della documentazione regolamenta la decadenza dell’iscrizione. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio)
Il legislatore non poteva vincolare l’acceso e frequenza scolastica del minore all’adempimento dell’obbligo vaccinale perché, per il principio della ragionevolezza, la discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile purché essa sia ragionevole, ovvero, che la scelta legislativa sia basata su accurato bilanciamento di interessi in astratto, che non comporti discriminazioni intollerabili fra situazioni similari. E’ l’iscrizione in essere a permettere al minore di accedere e frequentare come è la sua decadenza ad impedire di accedere e frequentare. Il termine DECADENZA nel diritto pubblico, designa la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. Se la scuola avesse recepito nei criteri di ammissione l’art. 3-bis, fissando il termine del 10 luglio per depositare la documentazione richiesta (prevista in 5 documenti di pari valore tra i quali la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente) per evitare la decadenza dell’iscrizione, avrebbe potuto disporre d’ufficio la cessazione della fruizione del servizio, mediante comunicazione alla famiglia (con preavviso di almeno 15 giorni) come previsto sull’assenza ingiustificata per tot giorni. L’iscrizione scolastica pubblica, un contratto di prestazioni di servizio corrispettivo, prima di essere accettata, passa attraverso un bando pubblico per l'assegnazione dei posti che potrebbero essere inferiori alla domanda. Fino a qui, se si riscontrano violazioni, è possibile rivolgersi ai TAR dato che, sia il regolamento che il bando pubblico (pre contratto), portano ad un INTERESSE LEGITTIMO del cittadino. Nel momento che il cittadino ha un’iscrizione accolta e sottoscritta dalle parti, acquisisce un DIRITTO SOGGETTIVO che è di competenza del tribunale ordinario (la questione contrattuale è prettamente di competenza civile). Per le private anche paritarie l'iscrizione è un contratto ed è solo questione del tribunale civile. La decadenza (=recessione contrattuale) nel diritto pubblico, designa la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. Infatti è prevista solo dopo che, avvisando i genitori della non regolarità, questi NON depositano nulla, neanche la formale richeista di vaccinazione all'ASL. La scuola NON può recedere unilateralmente, oltretutto non lo può fare con un "atto amministrativo" ma lo dovrebbe fare con comunicazione via raccomandata seppur senza giusta causa e non accettabile, perché l’art. 1372 c.c. precisa che il contratto (concluso) non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune accordo) o per cause ammesse dalla legge (decadenza per il mancato deposito entro il 10 luglio), ma in più, l’art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. Nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa "essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"; nella seconda ipotesi, che possa "essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.). Ed ecco perchè l'art. 3-bis è applicabile SOLO alle prime e nuove iscrizioni e non ai rinnovi successivi (in corso di esecuzione). Ed anche perché il legislatore finisce la procedura nella data del 20 luglio. Il minore il 20 luglio è in spiaggia a fare castelli di sabbia, mentre i primi di settembre ha già il grembiulino, ha attaccato le etichette sui vestiti ed ha già il suo zainetto perché è stato “preparato” dalla famiglia, con anche il distaccamento dalla figura genitoriale di riferimento e la spiegazione di quello che succederà a scuola, fatto prima di cominciare (in principio di esecuzione), cioè il minore è già consapevolmente pronto per cominciare un nuovo percorso di vita ancor prima di varcare per la prima volta la porta della scuola.
Ci stanno rubando 6 anni di scuola (nido e materna) sulla base di credenze popolari e spinta politico-mediatica mentre la Legge Lorenzin non prevede DA NESSUNA PARTE che un bambino non vaccinato non possa andare a scuola con e come tutti gli altri. E' tutto in violazione del codice penale e civile. Reati e soprusi per convincerci a rinunciare al diritto/servizio e per farci passare da quelli della parte del torto. Non è la LEGGE LORENZIN che esclude i bambini non in regola con i vaccini da nidi e materne ma sono gravissime violazioni, anche sulla Legge Lorenzin stessa, da parte dei dirigenti scolastici sui minori stessi. Questo sopruso va fermato a tutti i costi. #giulemanidaibambini
Sii consapevole, sii libero
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto amministrativo, scolastico e privacy
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Dall’anno scolastico 2019/2020 in poi, quindi anche per le iscrizioni 2024/2025 che riguardano il caso di specie, è vigente per tutte le regioni l’art. 3-bis della Legge 119/2017 che ordina dal regolamento fino alla fine del servizio scolastico proposto 0-16, e che ha abrogato implicitamente ogni altra disposizione precedente subentrando al posto dell’art. 3 del DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017, per effetto dell’art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Il predetto articolo viene inserito come modifica del Senato nella conversione di quella che è la n. Legge 119/2017 con titolo “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019” . Il legislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e intellegibilità dei termini impiegati, a garanzia della stessa persona e delle sue libertà. Il destinatario della norma deve poter trovare nell’ordinamento, in ogni momento, cosa gli è consentito, cosa gli è vietato e cosa è tenuto a fare: per questo sono necessarie leggi precise, chiare e uniformi, ossia non contraddittorie e l’art. 3-bis rispecchia queste caratteristiche con:
- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, il certificato di omissione emesso da un funzionario ASL e la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico])
- Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, (omissis) delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione (omissis), ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4 (N.d.R. La sanzione amministrativa pecuniaria).
(N.d.R. Entro il 20 luglio le scuole trasmettono all’ASL la documentazione raccolta al 10 luglio e comunicano i nomi solo di chi NON ha effettuato il deposito, di nessuno dei 5 documenti previsti)
- Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione (omissis) non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami”.
(N.d.R. Sempre entro il 20 luglio, il mancato deposito della documentazione regolamenta la decadenza dell’iscrizione. Non sono previsti né altri scambi dati con le ASL né sono previste altre richieste oltre quelle già stabilite per Legge e non è prevista nessuna sospensione del servizio)
Il legislatore non poteva vincolare l’acceso e frequenza scolastica del minore all’adempimento dell’obbligo vaccinale perché, per il principio della ragionevolezza, la discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile purché essa sia ragionevole, ovvero, che la scelta legislativa sia basata su accurato bilanciamento di interessi in astratto, che non comporti discriminazioni intollerabili fra situazioni similari. E’ l’iscrizione in essere a permettere al minore di accedere e frequentare come è la sua decadenza ad impedire di accedere e frequentare. Il termine DECADENZA nel diritto pubblico, designa la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. Se la scuola avesse recepito nei criteri di ammissione l’art. 3-bis, fissando il termine del 10 luglio per depositare la documentazione richiesta (prevista in 5 documenti di pari valore tra i quali la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente) per evitare la decadenza dell’iscrizione, avrebbe potuto disporre d’ufficio la cessazione della fruizione del servizio, mediante comunicazione alla famiglia (con preavviso di almeno 15 giorni) come previsto sull’assenza ingiustificata per tot giorni. L’iscrizione scolastica pubblica, un contratto di prestazioni di servizio corrispettivo, prima di essere accettata, passa attraverso un bando pubblico per l'assegnazione dei posti che potrebbero essere inferiori alla domanda. Fino a qui, se si riscontrano violazioni, è possibile rivolgersi ai TAR dato che, sia il regolamento che il bando pubblico (pre contratto), portano ad un INTERESSE LEGITTIMO del cittadino. Nel momento che il cittadino ha un’iscrizione accolta e sottoscritta dalle parti, acquisisce un DIRITTO SOGGETTIVO che è di competenza del tribunale ordinario (la questione contrattuale è prettamente di competenza civile). Per le private anche paritarie l'iscrizione è un contratto ed è solo questione del tribunale civile. La decadenza (=recessione contrattuale) nel diritto pubblico, designa la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. Infatti è prevista solo dopo che, avvisando i genitori della non regolarità, questi NON depositano nulla, neanche la formale richeista di vaccinazione all'ASL. La scuola NON può recedere unilateralmente, oltretutto non lo può fare con un "atto amministrativo" ma lo dovrebbe fare con comunicazione via raccomandata seppur senza giusta causa e non accettabile, perché l’art. 1372 c.c. precisa che il contratto (concluso) non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune accordo) o per cause ammesse dalla legge (decadenza per il mancato deposito entro il 10 luglio), ma in più, l’art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. Nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa "essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"; nella seconda ipotesi, che possa "essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.). Ed ecco perchè l'art. 3-bis è applicabile SOLO alle prime e nuove iscrizioni e non ai rinnovi successivi (in corso di esecuzione). Ed anche perché il legislatore finisce la procedura nella data del 20 luglio. Il minore il 20 luglio è in spiaggia a fare castelli di sabbia, mentre i primi di settembre ha già il grembiulino, ha attaccato le etichette sui vestiti ed ha già il suo zainetto perché è stato “preparato” dalla famiglia, con anche il distaccamento dalla figura genitoriale di riferimento e la spiegazione di quello che succederà a scuola, fatto prima di cominciare (in principio di esecuzione), cioè il minore è già consapevolmente pronto per cominciare un nuovo percorso di vita ancor prima di varcare per la prima volta la porta della scuola.
Ci stanno rubando 6 anni di scuola (nido e materna) sulla base di credenze popolari e spinta politico-mediatica mentre la Legge Lorenzin non prevede DA NESSUNA PARTE che un bambino non vaccinato non possa andare a scuola con e come tutti gli altri. E' tutto in violazione del codice penale e civile. Reati e soprusi per convincerci a rinunciare al diritto/servizio e per farci passare da quelli della parte del torto. Non è la LEGGE LORENZIN che esclude i bambini non in regola con i vaccini da nidi e materne ma sono gravissime violazioni, anche sulla Legge Lorenzin stessa, da parte dei dirigenti scolastici sui minori stessi. Questo sopruso va fermato a tutti i costi. #giulemanidaibambini
Sii consapevole, sii libero
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto amministrativo, scolastico e privacy
(Questo documento è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra che ne permette la condivisione citando la fonte)
Cita da erikaguya@gmail.com su 13 Novembre 2024, 8:12Sono Erika da Firenze. Mi hanno scritto che a fine mese esonererànno mia figlia dalla materna, già iscritta al secondo anno, che faccio?
Sono Erika da Firenze. Mi hanno scritto che a fine mese esonererànno mia figlia dalla materna, già iscritta al secondo anno, che faccio?